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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 641/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.08.2022 da
elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Cristina Ursoleo che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Claudio CP_1
Carli che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato, appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 195/22 del Tribunale di Verona
In punto: demansionamento
Causa trattata all'udienza del 24.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Verona – Sezione lavoro, n. 195/2022 del 26.7.2022, accogliere le conclusioni rassegnate dal Parte_1
in sede di memoria difensiva nel giudizio di I grado.
Con condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado, oltre spese generali CPA e IVA”
Conclusioni per parte appellata: “IN VIA PRINCIPALE
1. Dichiarare inammissibile, respingersi in ogni caso per i motivi tutti di cui al presente atto di costituzione e risposta, l'appello alla sentenza n. 195/2022 pubblicata il 26.07.2022 del Tribunale di
Verona, Giudice del Lavoro, dott.ssa Cristina Angeletti, sentenza impugnata dal con Ricorso datato Parte_1
Modena 19 agosto 2022;
IN OGNI CASO
- Dichiararsi che il ricorrente aveva diritto a conservare le proprie mansioni derivanti dalla qualifica contrattuale conferitegli con decorrenza dall'1 luglio 2004 corrispondenti alla cat. C del CCNL
Comparto Autonomie Locali ed al profilo di Istruttore - Coordinatore
e Responsabile dei Servizi Tecnici Esterni, ovvero a mansioni equivalenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 D. Lgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 62, D.lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta)
e dalla specifica normativa contrattuale collettiva;
- Accertarsi e dichiararsi il carattere dequalificante delle mansioni assegnate al dal 1/01/2017 in poi sino alla cessazione CP_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
del rapporto di lavoro avvenuta il 29.10.2019 e la violazione dall'art.
52 D.Lgs. n. 165/2001 da parte del Comune di Rivoli V.se, oltre che delle disposizioni contrattuali richiamate nella parte di diritto del presente atto;
-Condannarsi il in persona del Parte_1 Controparte_2
Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno da demansionamento, con correlata perdita di chance lavorative e danno alla dignità del lavoratore, danno da liquidarsi ricorrendo all'equità di cui all'art. 1226 c.c., che si indica nella somma già liquidata in primo grado dal Giudice scaligero con la sentenza impugnata e, in ogni caso, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Riformare la sentenza di primo grado per il capo impugnato riguardante la reiezione della domanda risarcitoria fondata sulla fattispecie di mobbing, danno morale ed esistenziale del lavoratore subordinato , e dichiararsi, in accoglimento dell'appello CP_1
incidentale tardivo dell'appellato, il diritto di quest'ultimo di essere risarcito per il danno non patrimoniale (danno biologico, morale, esistenziale, danno alla persona e all'immagine) causalmente correlati alle condotte di mobbing/violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., liquidandosene l'ammontare, previa disponenda
CTU medico legale, ovvero con metodo equitativo, in una somma determinata da questa Ecc.ma Corte d'appello secondo giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, relative al presente procedimento di appello, oltre oneri di legge, con condanna del al danno per lite temeraria ex art. 96 III e Controparte_3
u.c. c.p.c.”
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19.08.2022, il
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui Parte_1
il Tribunale di Verona ha accertato il demansionamento subito a decorrere dall'anno 2017 dall'originario ricorrente – CP_1
dipendente del inquadrato in cat. C, Area Tecnica, Pt_1
Manutentica, Progettuale del CCNL Comparto Autonomie Locali e con mansioni di “coordinatore e responsabile dei servizi tecnici” – ed ha condannato l'ente datore di lavoro al risarcimento del danno da demansionamento e perdita di chance professionali liquidato in complessivi Euro 18.394.
Il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria orale, ha ritenuto provato che il dipendente, in concomitanza con l'arrivo del geom. quale responsabile di settore, abbia visto sottrarsi le Controparte_4
mansioni che maggiormente caratterizzavano l'inquadramento professionale posseduto, in particolare quelle di coordinamento e di contatto con le ditte esterne, rimanendo semplicemente addetto ad attività manuali semplici e meramente esecutive, al pari del collega inquadrato ad un livello inferiore. Tenuto conto della durata Per_1
e dell'intensità del demansionamento, ha quindi liquidato il danno in via equitativa in misura del 30% della retribuzione dal gennaio 2017 all'ottobre 2019, quando il rapporto di lavoro è cessato all'esito del comminato licenziamento (non oggetto di giudizio). Ha, invece, rigettato la domanda volta ad ottenere la liquidazione del danno morale, esistenziale e da mobbing per carenza di sufficienti allegazioni.
Propone appello il sulla base di due Parte_1
motivi:
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo censura la sentenza per aver fatto mal governo delle emergenze istruttorie, avendo fondato la decisione sulla sola testimonianza del collega senza valorizzare le Per_1
dichiarazioni di e secondo cui le Tes_1 Controparte_4
mansioni del ricorrente non avrebbero avuto connotati di autonomia neppure prima del 2017 e l'organizzazione dell'ufficio cui era addetto non sarebbe mai cambiata.
b) Con il secondo motivo censura la sentenza per aver riconosciuto un danno da demansionamento in mancanza di prova circa l'effettiva sussistenza di un danno che non poteva ritenersi sussistente di per sé, quale conseguenza automatica del riconosciuto (e qui contestato) demansionamento. Rilava, inoltre, che la decisione sarebbe anche contraddittoria atteso il rigetto della domanda di risarcimento del danno da mobbing proprio per carenza di allegazioni.
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente sostenendo la totale infondatezza dell'appello avversario, rilevando la precisione della testimonianza del collega che avrebbe chiaramente Per_1
dimostrato il demansionamento subito. Di contro, il teste Tes_2
non poteva essere a conoscenza dei cambiamenti avvenuti
[...]
nell'ufficio a partire dal 2017 e il teste doveva Controparte_4
ritenersi inattendibile atteso che proprio lui avrebbe causato il demansionamento e posto in essere le condotte mobbizzanti.
Ha, altresì, proposto appello incidentale in relazione al rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da mobbing posto che la domanda doveva intendersi ritualmente formulata nelle conclusioni del ricorso tramite il richiamo alla violazione dell'art. 2087 c.c. ed erano state fornite adeguate allegazioni circa le condotte vessatorie e mobbizzanti subite, valorizzando sul punto l'adibizione a
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mansioni elementari e mortificanti e il fatto che il responsabile
[...]
gli impartiva ordini per il tramite del collega CP_4 Per_1
inquadrato ad un livello inferiore. Sostiene, altresì, che il demansionamento e il mobbing subito aveva determinato l'insorgere di una patologia depressiva e, dunque, di un pregiudizio alla salute meritevole di tutela.
La causa, all'esito di due rinvii d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 24.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Le emergenze istruttorie confermano l'avvenuto demansionamento e, correttamente, il giudice di prime cure ha valorizzato in termini di maggiore attendibilità le dichiarazioni del teste collega di lavoro che ha sempre lavorato con il Per_1
ricorrente nell'ambito del medesimo servizio presso l'ufficio tecnico, certamente in grado – per tale ragione - di poter riferire con puntualità le concrete modalità di esecuzione delle mansioni lavorative del sig.
e che ha reso dichiarazioni precise e ben circostanziate. CP_1
Dichiarazioni che trovano conforto anche nella testimonianza del agente di polizia locale dal 2000 che ha avuto modo di notare Tes_3
i sensibili cambiamenti nella prestazione lavorativa del dopo CP_1
l'arrivo quale responsabile dell'ufficio del geom. Controparte_4
rispetto al periodo precedente.
1.2 – Il teste ha dichiarato: “Sin da quando ho iniziato a Per_1
lavorare i dipendenti/operai dell'ufficio tecnico eravamo soltanto noi due. Il responsabile dell'ufficio diceva a quali fossero le ditte CP_1
appaltatrici e fornitrici che dovevano operare sul territorio e gli diceva di coordinarle. Ad esempio se vi era una rottura era il CP_1
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
che chiamava la ditta esterna e ordinava il ripristino. Era il che CP_1
coordinava anche il mio lavoro nel senso che mi diceva giorno dopo giorno cosa dovessi fare. Quanto al rapporto con le ditte fornitrici, era il che, nell'ambito delle ditte individuate dall'ufficio CP_1
tecnico, mi diceva presso quale ditta fornitrice recarmi per l'acquisto del materiale che occorreva e de quale avevo rilevato la necessità. Io lo acquistavo e portavo il documento di trasporto al Turra che a sua volta lo consegnava all'ufficio tecnico e se ne teneva una copia per controllare il badget a disposizione presso quella ditta fornitrice. Io personalmente non avevo un rapporto quotidiano con il responsabile dell'ufficio, il punto di riferimento era il , con l'ufficio mi CP_1
relazionavo soltanto ad esempio per le ferie , per la malattia o comunque per le questioni di carattere burocratico. Le cose cambiavano soltanto quando il era in ferie per cui mi ci dovevo CP_1
relazionare per forza io. Sin da quando ho iniziato a lavorare nel
2002, epoca in cui responsabile dell'ufficio era Testimone_2
mi disse di appoggiarmi a per qualsiasi cosa. Nel 2004 il CP_1
sindaco che nel frattempo aveva preso la responsabilità Per_2
dell'ufficio, mi aveva detto la medesima cosa. In tutto il periodo di lavoro, pur cambiando i responsabili dell'ufficio, a me più di tanto non cambiava perché il mio coordinamento e le modalità lavorative di noi operai dell'ufficio sono rimaste sempre le stesse fino al 2017.
Soltanto dal 2017 ci veniva consegnata una tabella di servizio, anzi per meglio dire una griglia vuota, da a Testimone_2
entrambi e noi la compilavamo secondo il lavoro svolto giorno per giorno riempendo le varie righe. Nell'arco temporale 2017-2019 le modalità di griglia sono state modificate fino ad arrivare a indicazioni precise e puntuali sullo specifico lavoro svolto.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Confermo le attività di cui al capo 7 del ricorso che mi vengono lette come attività svolte dalle ditte appaltatrici e coordinate dal ricorrente. L'attività di coordinamento del consisteva nel CP_1
chiamare la ditta di volta in volta necessaria per interventi segnalati o dall'ufficio o dal sindaco o da privati cittadini o da aziende e nello spiegare loro cosa dovessero fare. Ad esempio in caso di pompe funebri il veniva chiamato dall'agenzia di pompe funebri in CP_1
occasione di un funerale, lui chiamava la ditta per una buca ove esistente, me per una pulizia dopo i lavori di sistemazione della buca, oppure in caso di sfalcio dell'erba reso necessario da indicazioni pervenute, chiamava la ditta esecutrice rappresentando la zona dove dover operare lo sfalcio e me per la successiva pulizia del sito. In effetti faceva da tramite tra le varie richieste pervenute e le ditte appaltatrici. A volte faceva anche da coordinamento tra più ditte che si trovavano a lavorare per vari interventi in contemporanea, come ad esempio quando c'era la ditta per lo sfalcio dell'erba e a seguire la ditta di spazzamento. Il lavoro del responsabile, che non era presente sul luogo di lavoro, consisteva nell'incaricare le ditte appaltatrici”.
Il medesimo teste ha poi chiarito come l'attività lavorativa del e CP_1
la stessa modalità di gestione del servizio siano cambiate dopo l'arrivo come responsabile di nel 2017: “Tale Controparte_4
organizzazione del lavoro è cambiata totalmente da quando è diventato responsabile Fino ad allora si Controparte_4
svolgevano così. Dopo coordinava lui direttamente Controparte_4
la operatività delle varie ditte, iniziando anche il controllo fisico sul territorio recandosi sul posto […]dal 2017 pur rimanendo eguali le modalità di lavoro con le ditte esterne, la gestione e il coordinamento
è stato assunto da Ad esempio: per quanto Controparte_4
riguarda il rapporto con le ditte di manutenzione dei mezzi, fino al
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2017 era il che gestiva le scadenze delle revisioni e un mese CP_1
prima circa mi indicava di portare a revisione il mezzo presso
l'officina indicata precedentemente dall'Ufficio. Dopo il 2017 tale compito veniva gestito direttamente dal responsabile e non passava più per la mia persona, poiché veniva direttamente la ditta a prelevarlo e portarlo in officina. Dal 2017 in poi tutte le attività precedentemente svolte dal sono state svolte da CP_1 [...]
Di conseguenza, io non sono più stato coordinato nello CP_4
svolgimento del mio lavoro da lui, ma le indicazioni me le dava direttamente e non dovevo più relazionarmi con ”. CP_4 CP_1
Inoltre, nel rispondere al cap. 30 (volto a chiedere al teste se il ricorrente fosse stato escluso dalle comunicazioni telefoniche da parte dei responsabili dell'ufficio tecnico posto che tali comunicazioni venivano indirizzate solo al ha dichiarato: “il problema si è Per_1
posto quando il ed io abbiamo lavorato su un unico mezzo, CP_1
poiché chiamava soltanto me al telefono e dava Controparte_4
indicazioni sul lavoro da svolgere non soltanto a me ma anche al per mio tramite. Ciò mi poneva in grande disagio, atteso che CP_5
dovevo dare indicazioni io a chi fino ad allora avevo sempre ritenuto essere il mio superiore”.
Il teste avendo lavorato alle dipendenze del Controparte_4
solo dal settembre 2017 (in precedenza, dalla fine del 2016 Pt_1
sino a settembre 2017, avrebbe lavorato “in collaborazione” essendo dipendente del Comune di San Zeno di Montagna ma non è dato sapere di cosa specificamente si occupasse), non poteva avere conoscenza diretta e specifica – a differenza del teste – delle Per_1
mansioni concretamente svolte dal . ha CP_1 Controparte_4
comunque reso dichiarazioni volte a sminuire il contenuto professionale delle mansioni svolte dal ricorrente in data antecedente
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al settembre 2017, sostenendo che non svolgesse alcuna attività di coordinamento delle ditte esterne, limitandosi a dare le indicazioni che venivano impartire dall'ufficio: “il ricorrente seguiva le indicazioni fornite dall'ufficio per controllare e verificare i lavori delle ditte esterne, dando loro le indicazioni per l'esecuzione dei lavori appaltati. Le indicazioni venivano fornite indifferentemente ad entrambi i lavoratori, quindi anche a Quanto indicato nel Per_1
capo 7 del ricorso attiene a tutta la mole di lavoro espletata dalle ditte esterne che il ricorrente non coordinava, bensì indicava secondo quanto comunicato dall'ufficio ed in linea con le condizioni di appalto. Non era assolutamente il ricorrente a reperire ed incaricare le ditte esterne per la esecuzione dei lavori”. Il teste ha comunque ammesso, sia pur in termini vaghi, una modifica del modo di operare nell'ufficio sostenendo che tale modifica non avrebbe determinato cambiamenti nelle mansioni del Turra: “dal 2018 in poi, ho introdotto la programmazione, nel senso che l'amministrazione dava obiettivi e progetti da portare avanti. Nella prima fase l'ho fatto io direttamente, mentre nella seconda, quando è diventato Testimone_2
responsabile del procedimento ed aveva in capo la gestione degli operai, l'ha gestita lui su mio formale atto di incarico. Questa programmazione non ha comportato una concreta modifica delle modalità lavorative del ricorrente”. Quest'ultima affermazione si pone in contrasto con quanto dichiarato dal che ha avuto Per_1
certamente modo di percepire in via diretta le concrete modifiche delle modalità lavorative del , avendo lavorato fianco a fianco con lui. CP_1
Anche il teste ha reso dichiarazioni, meno Testimone_2
specifiche e dettagliate dei quelle rese da volte a sostenere Per_1
una sostanziale continuità delle modalità operative dell'ufficio e, quindi, l'insussistenza di modifiche nelle mansioni concretamente
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svolte dal ricorrente: “Il sig. o il collega informava l'ufficio CP_1
sull'andamento di alcuni lavori delle ditte appaltatrici e fornitrici, ma operava sempre in contatto con il responsabile dell'ufficio tecnico che spesso si recava anche personalmente sul luogo di esecuzione dei lavori.
Sulle attività svolte dalle ditte appaltatrici come elencate nel capo 7 del ricorso che mi vengono lette, l'attività svolta dal ricorrente consisteva nella supervisione e nel rapporto all'ufficio tecnico. Tale attività di supervisione era richiesta ad ambedue i dipendenti dell'ufficio, sig. e sig. Sul luogo di lavoro vi erano i CP_1 Per_1
dipendenti delle ditte esterne che utilizzavano le loro macchine.
L'attività dei dipendenti comunali veniva esercitata sul luogo di esecuzione soltanto se c'era bisogna di un loro contributo altrimenti operavano in altro sito e in tal caso non necessitava alcuna supervisione, nel senso che i dipendenti della ditta avevano già avuto indicazioni di dettaglio. […] Per quanto mi riguarda, in merito all'anno 2017, non sono stato più io il responsabile ma la gestione dell'ufficio è rimasta sempre la stessa con le medesime modalità. Il ricorrente ed il svolgevano esattamente le medesime Per_1
mansioni e non mi risulta che la situazione si sia modificata dopo il
2017, tanto è vero che gli ordini venivano impartiti sempre per iscritto ed uno di loro indifferentemente o ambedue ricevevano
l'ordine”.
Significativa risulta poi la testimonianza dell'agente di polizia locale che ha ben chiarito – riscontrando la dichiarazione Testimone_4
del teste – la riduzione del margini di autonomia del Per_1 CP_1
nello svolgimento delle sue mansioni: “Per spiegare il lavoro che faceva il bisogna distinguere in diversi periodi: fino a prima CP_1
che arrivasse come responsabile dell'area tecnica , Controparte_4
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
sia io sia il ricorrente eravamo più liberi di far fronte alle problematiche che il paese aveva, come ad esempio se c'era una buca stradale, io organizzavo il traffico mentre lui provvedeva a sistemarla.
Ovviamente si rapportava con il suo responsabile che era il sindaco direttamente, ma aveva sia lui sia io nel mio settore più autonomia di gestione del lavoro. Anche quando lavoravano le ditte esterne, il
controllava il loro lavoro per fare in modo che tutto si CP_1
svolgesse correttamente. Ritengo che si rapportasse con il suo responsabile ma non so dirlo. Quando è arrivato Controparte_4
ha preso in mano tutto lui, nel senso che decideva tutto lui ed il lavoro di è cambiato e ad esempio, nel caso di una buca come ho detto CP_1
prima, decideva lui se come e quando coprirla. […] Nel rapporto con le ditte esterne, il lavoro del ricorrente ha subito una modifica anche in relazione alle necessità di volta individuate all'interno del comune stesso: ad esempio prima dell'arrivo del se vi erano delle CP_4
criticità come ad esempio dell'erba da tagliare o della segnaletica da sistemare, il si rapportava con il suo responsabile e poi CP_1
provvedeva direttamente a mettersi in contatto con la ditta già individuata dall'ufficio in base alla procedura di appalto affidato e concordava il lavoro da fare. Quando è arrivato ciò non è CP_4
più accaduto poiché era direttamente lui che stava in giro per le strade del comune e che verificava direttamente se vi fossero delle criticità a cui fare fronte, chiamando lui stesso le ditte.
Sono stato personalmente presente alcune volte in cui il ha CP_1
chiamato al telefono le ditte esterne per gli interventi”.
Il lavoratore qui appellato non ha mai sostenuto che fosse lui a scegliere le ditte esterne incaricate degli interventi (essendo evidente che l'Ente locale deve ricorrere a procedure rispettose dell'evidenza pubblica) ma ha dedotto che prima dell'arrivo di Controparte_4
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rientrasse tra le sue mansioni il coordinamento delle stesse al fine della realizzazione degli interventi programmati, avendo contatti diretti con le ditte e un margine di autonomia coerente con l'inquadramento posseduto (cat. C). Ha altresì affermato che coordinava il lavoro del collega inquadrato in una categoria Per_1
inferiore. Tali prospettazioni sono state confermate dalle testimonianze dello stesso e anche dalla testimonianza del Per_1
Entrambi hanno fornito dichiarazioni estremamente precise Tes_3
che denotano l'effettiva consistenza del cambio nelle modalità di gestione del servizio da parte di Di contro, le Controparte_4
dichiarazioni dei testi e Controparte_4 Testimone_2
risultano meno specifiche e, pur dando atto che la programmazione fosse divenuta più stringente ( parla di ordini Testimone_2
dati giornalmente per iscritto e dell'introduzione Controparte_4
della programmazione), sostengono che le modalità di lavoro del non sarebbero cambiate descrivendone le mansioni come CP_1
meramente esecutive di puntuali ordini e direttive ricevute.
Tali dichiarazioni, per le ragioni già esposte, risultano meno attendibili rispetto a quelle dei testi e e, a ben vedere, Per_1 Tes_3
con l'affermare lo svolgimento da parte del di mansioni CP_1
esecutive, prive di margini di autonomia e del tutto parificate a quelle del collega (inquadrato in categoria inferiore), finiscono per Per_1
confermare il demansionamento, in termini di assegnazione a mansioni non coerenti con l'inquadramento posseduto dal lavoratore.
E, d'altro canto, la stessa difesa dell'ente, sostiene che le attività esecutive documentate dai documenti prodotti dal ricorrente (doc. da
10 a 28, riferiti al periodo successivo al 2017), afferenti ad attività di pulizia, spazzamento, piccola manutenzione, erano attività ordinariamente svolte anche in precedenza (cfr. pag. 12 e 13 memoria
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
difensiva in primo grado) ma non giunge a sostenere che fossero attività proprie nella categoria di inquadramento.
Il CCNL Comparto Autonomie Locali definisce le caratteristiche della categoria C in questi termini: “appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono-specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Inoltre, come emerge dal doc. 2 ric., a decorrere dal 1° luglio 2004 il sig. ha stipulato CP_1
un nuovo contratto di lavoro con l'amministrazione comunale in quanto vincitore della selezione per la copertura di un posto di
“coordinatore e Responsabile dei Servizi Tecnici Esterni”, cat. C, posizione economica C1, con profilo professionale di istruttore.
Risulta del tutto evidente che mansioni meramente esecutive non sono in alcun modo compatibili con l'inquadramento rivestito e, pertanto,
l'utilizzo del Turra in mansioni di questo tipo, privandolo della possibilità di coordinare il collega e di relazionarsi Per_1
operativamente con le ditte esterne incaricate dal per la Pt_1
gestione dei lavori da svolgere, rappresenta un evidente demansionamento, venendo in rilievo la privazione di quegli aspetti delle mansioni svolte in precedenza (come emergenti dalle precise testimonianze di e di quegli aspetti qualitativamente Per_1 Tes_3
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rilevanti propri della categoria di inquadramento. Peraltro, se, come sembra affermare il il non avesse mai svolto neppure Pt_1 CP_1
in precedenza mansioni di coordinamento e non avesse mai dato indicazioni operative alle ditte esterne incaricate dei lavori, il demansionamento sarebbe stato attuato sin dalla data di inquadramento in categoria C (ma è lo stesso lavoratore ad escluderlo, sostenendo che sino al 2017 le mansioni svolte fossero coerenti con l'inquadramento posseduto, e anche le testimonianze di e Per_1
offrono elementi in tal senso). Tes_3
Si deve, quindi confermare l'avvenuto demansionamento così come accertato nella sentenza di primo grado.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico- giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. sez. lav., n. 19923 del
23/07/2019). Nel caso di specie il demansionamento si è protratto per più di due anni;
è stato particolarmente intenso atteso che un dipendente inquadrato in categoria C e profilo di “Istruttore” è stato impiegato in mansioni meramente esecutive;
la professionalità colpita riguardava un lavoratore che in precedenza svolgeva anche attività di coordinamento di un altro collega, dava indicazioni operative alle ditte
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incaricate dal per l'esecuzione di lavori di manutenzione e Pt_1
che avrebbe dovuto essere impiegato in attività caratterizzate da
“contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi”; l'esito del demansionamento è stato quello di adibire il lavoratore a mansioni meramente operative, anche e soprattutto di tipo manuale, senza alcuna possibilità di crescere professionalmente nello svolgimento di mansioni di concetto e implicanti le responsabilità tipiche della categoria di inquadramento.
Tali circostanze conducono a ritenere integrato un danno alla professionalità che è stato valutato e quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura del 30% della retribuzione mensile per ciascuna mensilità in cui si è protratto il demansionamento. Tale liquidazione appare corretta e coerente con il grado dequalificazione subito e, d'altro canto, il motivo d'appello – concentrato sull'an del risarcimento – non risulta neppure rivolto specificamente a censurare il criterio di quantificazione adottato.
Da ultimo, si rileva come la motivazione della sentenza non sia affatto contraddittoria per aver poi negato il danno da asserito mobbing atteso che il danno da demansionamento è diverso dal danno non patrimoniale conseguente alla fattispecie del mobbing che presuppone la violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro.
3 – Anche l'appello incidentale è infondato.
È ben vero che parte ricorrente in primo grado, nelle conclusioni del ricorso, fa riferimento anche alla violazione dell'art. 2087 c.c. quale titolo posto a fondamento della domanda risarcitoria ma è altrettanto vero, come rilevato dal giudice di prime cure, che nel corpo dell'atto, laddove si argomenta a sostegno della pretesa risarcitoria, si fa esplicito riferimento al danno da dequalificazione professionale e al deterioramento della professionalità. L'unico riferimento all'art. 2087
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c.c. all'interno del paragrafo intitolato (per l'appunto) “Il risarcimento del danno da dequalificazione professionale / danno alla professionalità”, lo si rinviene nella citazione di Cass. sez. un.
6572/2006 che è stata menzionata, tuttavia, al fine di supportare la richiesta di risarcimento del danno alla professionalità (visto che tutto il paragrafo dedicato alla domanda risarcitoria si occupa solo di questo aspetto). Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha rilevato l'assenza di idonee allegazioni volte a sostenere una (tardiva) richiesta di risarcimento del danno morale, esistenziale e da mobbing. Su quest'ultima voce di danno si concentra in particolare il motivo d'appello incidentale (affermando anche la sussistenza di un danno biologico connesso) ma, come detto, il ricorso di primo grado è privo di sufficienti allegazioni e persino di una esplicita domanda diretta ad ottenere l'accertamento di una condotta mobbizzante subita e il conseguente risarcimento del danno. Manca poi del tutto anche l'allegazione di intento vessatorio che, ad ogni buon conto, deve comunque escludersi atteso che – come emerso anche dalle testimonianze – il demansionamento subito dal lavoratore non dipese tanto dalla volontà di punirlo o di recargli danno, quanto piuttosto, da una gestione dell'ufficio molto accentratrice da parte del nuovo responsabile che ha di molto limitato le mansioni e Controparte_4
il grado di autonomia del . CP_1
La documentazione medica depositata in grado d'appello deve ritenersi inammissibile e comunque inconferente rispetto all'oggetto di causa atteso che, per i motivi già esposti, da un lato, non può ritenersi che la domanda formulata in primo grado (nel ricorso introduttivo) potesse fondare una condanna al risarcimento del danno biologico (si rinviene solo un generico riferimento all'art. 2087 c.c. nelle conclusioni, non supportato da alcuno specifico argomento nel
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corpo dell'atto), dall'altro, nello sviluppare il motivo di appello incidentale, il lavoratore connette l'asserito danno biologico all'accertamento del mobbing perpetrato a suo danno e, come detto, una domanda di accertamento del mobbing neppure era stata proposta nel ricorso di primo grado, essendo l'atto introduttivo del giudizio anche carente di allegazioni circa i fatti costitutivi del mobbing (in primis l'intento vessatorio, che va comunque escluso all'esito dell'istruttoria).
3 – Per le ragioni esposte, vanno rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale. Le spese di lite del grado vengono compensate per metà, attesa la parziale reciproca soccombenza, e poste a carico del per la metà residua (da calcolarsi su Parte_1
valori medi di scaglione) valorizzando la sua prevalente soccombenza rispetto alla domanda di accertamento del demansionamento subito dal lavoratore.
Non si ritengono sussistenti gli estremi per la condanna del Pt_1
ex art. 96 c.p.c. non venendo in rilievo un'iniziativa giudiziaria connotata da temerarietà.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
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− Rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e conferma la sentenza gravata;
− Compensa per metà le spese del grado e condanna il Comune appellante principale al pagamento della metà residua che si liquida in complessivi Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte appellata;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 24.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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