CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1818/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1818/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA DELLE ORNE, 32 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. FERRANTE ROSA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
ASSISTENZA AGENTI E Controparte_1
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_2
VIA PIETRO MASCAGNI, 64 00199 ROMA presso lo studio dell'avv. FRANCOT EMANUELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Resistente in riassunzione
in persona del curatore Controparte_2
DOTT.SSA Persona_1
Resistente in riassunzione
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3555/2020, emessa in data 29.10.2020, nella contumacia delle controparti, pubblicata in data 30.12.2020, la Corte d'Appello di Milano, ha respinto il reclamo ex art. 18 R.D. 267/1942 proposto da avverso la sentenza n. 26/2020 Parte_1 del Tribunale di Monza con cui era stato dichiarato il fallimento della società, non comparsa in sede prefallimentare. La corte ha ritenuto che la reclamante non avesse assolto il proprio onere probatorio in ordine alla insussistenza delle soglie di fallibilità, poiché, da un lato, la società fallita non aveva depositato i bilanci degli ultimi tre anni, pur essendovi tenuta, non essendo circostanza esimente l'essere inattiva, dall'altro tale carenza probatoria non poteva essere supplita con gli stati patrimoniali dal 2012 e 2019, oltre che con la visura camerale. La società impugnava detta sentenza davanti alla Suprema Controparte_3
Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso con ordinanza dd. 25.03.2025, pubblicata in data 23.04.2025 ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. In particolare la Cassazione, nel rilevare come l'omesso deposito dei bilanci non ha di per sé rilievo al fine di ritenere non assolto l'onere probatorio in ordine al possesso dei requisiti dimensionali gravante sul debitore, non assurgendo i bilanci a prova legale, ha affermato che il debitore può valersi delle scritture contabili o di qualunque altro documento suscettibile di fornire una rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. Ha pertanto rinviato alla corte “affinchè venga esaminata la documentazione prodotta dalla società debitrice ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova a termini di quanto disposto dell'art 1 co 2 L.F.”
La società ha riassunto il giudizio chiedendo la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento. La creditrice si è costituita e, nel premettere di avere operato correttamente, Controparte_1 avendo chiesto il fallimento sulla base della documentazione all'epoca disponibile presso la Camera di Commercio (ovvero la visura Camerale ed i bilanci degli esercizi 2011, 2010 e 2009), ha rappresentato di essersi costituita al fine di chiedere la compensazione integrale di tutte le spese di causa, non essendosi costituita né nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, né nel giudizio di cassazione.
All'udienza del 17 settembre 2025, non essendo comparso nessuno per la procedura, né per la creditrice costituita, la ricorrente in riassunzione ha insistito per l'accoglimento del reclamo, e la corte ha riservato la decisione.
Il reclamo deve essere accolto. Individuato il perimento della valutazione rimessa alla Corte, il vaglio rimesso al collegio investe la conducenza della documentazione versata dalla ricorrente/ reclamante a fornire una rappresentazione idonea delle condizioni economiche e patrimoniali della società tali da fondare,
pagina 2 di 4 come dedotto, la prova della insussistenza dei requisiti dimensionali dell'allora vigente art.1 L.F. Occorre in primo luogo osservare che la società, costituita nel 2009, nei tre primi anni di attività fino alla messa in liquidazione ha depositato regolarmente i bilanci.Dalla messa in liquidazione non risutla che la società abbia operato, tant'è che solo nel 2017 è stato adottato decreto ingiuntivo a favore del creditore crediti maturati in ordine al mancato Controparte_4 versamento di contributi nell'anno 2010. E' da dire che anche i bilanci del 2009, 2010, 2011, non confortano circa la sussistenza dei requisiti dimensionali della società all'epoca dell'istanza per la dichiarazione di fallimento, e, in effetti, la creditrice istante in sede di ricorso, avanzato in data 18.6.2019, non ha dedotto il contrario, evidenziando piuttosto come la società non avesse depositato i bilanci dal 2011.Gli stati patrimoniali prodotti in sede di reclamo, rimessi dalla commerialista della soceità al legale della fallita, che coprono il periodo dal 2012 al 2019, sono pertanto in linea con la rappresentazione da ultimo offerta in sede di bilancio 2011, confermando come dalla messa in liquidazione del 17.1.2011, i dati contabili non abbiano subito scostamenti apprezzabili rispetto a quelli espressi nell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2011. E' un elemento che conforta il fatto che il credito vantato da e per il quale è stato emesso decreto Controparte_1 ingiuntivo, si fonda sul mancato pagamento di contributi per l'annualità 2010, su cui sono maturati interessi e sanzioni. Infine deve ritenersi che la società reclamante abbia assolto il proprio onere probatorio e che, in mancanza della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., la sentenza dichiarativa del fallimento della ebba essere revocata. Nelle more, in data Pt_1 Parte_1 Pt_2
9.11.2022,la procedura è stata chiusa.
Quanto alle spese deve osservarsi che la ricorrente non costituendosi nella procedura prefallimentare non ha dato corso ad un contraddittorio pieno, come fatto solo in sede di reclamo, mentre , dal suo canto, ha adottato una iniziativa legittima, poichè l'inziativa CP_1 della creditrice, titolare di un titolo esecutivo non portato ad effetto dopo due pignoramenti negativi, è stata supportata dal mancato deposito dei bilanci dal 2011, e ciò in costanza di alcuna cessazione della societa'. Non è pertanto imputabile ad alcuna colpa, sicchè ricorrono giusti motivi per non CP_1 gravare delle spese di lite la creditrice , spese che devono rimanere a carico della CP_1 società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: 1)revoca il fallimento di dichiarato con sentenza n.26/ 2020 del Tribnale di Monza;
Pt_1
2) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 18, dodicesimo comma, legge fallimentare;
pagina 3 di 4 3)dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra Controparte_5
e
[...] Controparte_1
Così deciso in Milano il 18 settembre 2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1818/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA DELLE ORNE, 32 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. FERRANTE ROSA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
ASSISTENZA AGENTI E Controparte_1
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_2
VIA PIETRO MASCAGNI, 64 00199 ROMA presso lo studio dell'avv. FRANCOT EMANUELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Resistente in riassunzione
in persona del curatore Controparte_2
DOTT.SSA Persona_1
Resistente in riassunzione
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3555/2020, emessa in data 29.10.2020, nella contumacia delle controparti, pubblicata in data 30.12.2020, la Corte d'Appello di Milano, ha respinto il reclamo ex art. 18 R.D. 267/1942 proposto da avverso la sentenza n. 26/2020 Parte_1 del Tribunale di Monza con cui era stato dichiarato il fallimento della società, non comparsa in sede prefallimentare. La corte ha ritenuto che la reclamante non avesse assolto il proprio onere probatorio in ordine alla insussistenza delle soglie di fallibilità, poiché, da un lato, la società fallita non aveva depositato i bilanci degli ultimi tre anni, pur essendovi tenuta, non essendo circostanza esimente l'essere inattiva, dall'altro tale carenza probatoria non poteva essere supplita con gli stati patrimoniali dal 2012 e 2019, oltre che con la visura camerale. La società impugnava detta sentenza davanti alla Suprema Controparte_3
Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso con ordinanza dd. 25.03.2025, pubblicata in data 23.04.2025 ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. In particolare la Cassazione, nel rilevare come l'omesso deposito dei bilanci non ha di per sé rilievo al fine di ritenere non assolto l'onere probatorio in ordine al possesso dei requisiti dimensionali gravante sul debitore, non assurgendo i bilanci a prova legale, ha affermato che il debitore può valersi delle scritture contabili o di qualunque altro documento suscettibile di fornire una rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. Ha pertanto rinviato alla corte “affinchè venga esaminata la documentazione prodotta dalla società debitrice ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova a termini di quanto disposto dell'art 1 co 2 L.F.”
La società ha riassunto il giudizio chiedendo la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento. La creditrice si è costituita e, nel premettere di avere operato correttamente, Controparte_1 avendo chiesto il fallimento sulla base della documentazione all'epoca disponibile presso la Camera di Commercio (ovvero la visura Camerale ed i bilanci degli esercizi 2011, 2010 e 2009), ha rappresentato di essersi costituita al fine di chiedere la compensazione integrale di tutte le spese di causa, non essendosi costituita né nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, né nel giudizio di cassazione.
All'udienza del 17 settembre 2025, non essendo comparso nessuno per la procedura, né per la creditrice costituita, la ricorrente in riassunzione ha insistito per l'accoglimento del reclamo, e la corte ha riservato la decisione.
Il reclamo deve essere accolto. Individuato il perimento della valutazione rimessa alla Corte, il vaglio rimesso al collegio investe la conducenza della documentazione versata dalla ricorrente/ reclamante a fornire una rappresentazione idonea delle condizioni economiche e patrimoniali della società tali da fondare,
pagina 2 di 4 come dedotto, la prova della insussistenza dei requisiti dimensionali dell'allora vigente art.1 L.F. Occorre in primo luogo osservare che la società, costituita nel 2009, nei tre primi anni di attività fino alla messa in liquidazione ha depositato regolarmente i bilanci.Dalla messa in liquidazione non risutla che la società abbia operato, tant'è che solo nel 2017 è stato adottato decreto ingiuntivo a favore del creditore crediti maturati in ordine al mancato Controparte_4 versamento di contributi nell'anno 2010. E' da dire che anche i bilanci del 2009, 2010, 2011, non confortano circa la sussistenza dei requisiti dimensionali della società all'epoca dell'istanza per la dichiarazione di fallimento, e, in effetti, la creditrice istante in sede di ricorso, avanzato in data 18.6.2019, non ha dedotto il contrario, evidenziando piuttosto come la società non avesse depositato i bilanci dal 2011.Gli stati patrimoniali prodotti in sede di reclamo, rimessi dalla commerialista della soceità al legale della fallita, che coprono il periodo dal 2012 al 2019, sono pertanto in linea con la rappresentazione da ultimo offerta in sede di bilancio 2011, confermando come dalla messa in liquidazione del 17.1.2011, i dati contabili non abbiano subito scostamenti apprezzabili rispetto a quelli espressi nell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2011. E' un elemento che conforta il fatto che il credito vantato da e per il quale è stato emesso decreto Controparte_1 ingiuntivo, si fonda sul mancato pagamento di contributi per l'annualità 2010, su cui sono maturati interessi e sanzioni. Infine deve ritenersi che la società reclamante abbia assolto il proprio onere probatorio e che, in mancanza della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., la sentenza dichiarativa del fallimento della ebba essere revocata. Nelle more, in data Pt_1 Parte_1 Pt_2
9.11.2022,la procedura è stata chiusa.
Quanto alle spese deve osservarsi che la ricorrente non costituendosi nella procedura prefallimentare non ha dato corso ad un contraddittorio pieno, come fatto solo in sede di reclamo, mentre , dal suo canto, ha adottato una iniziativa legittima, poichè l'inziativa CP_1 della creditrice, titolare di un titolo esecutivo non portato ad effetto dopo due pignoramenti negativi, è stata supportata dal mancato deposito dei bilanci dal 2011, e ciò in costanza di alcuna cessazione della societa'. Non è pertanto imputabile ad alcuna colpa, sicchè ricorrono giusti motivi per non CP_1 gravare delle spese di lite la creditrice , spese che devono rimanere a carico della CP_1 società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: 1)revoca il fallimento di dichiarato con sentenza n.26/ 2020 del Tribnale di Monza;
Pt_1
2) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 18, dodicesimo comma, legge fallimentare;
pagina 3 di 4 3)dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra Controparte_5
e
[...] Controparte_1
Così deciso in Milano il 18 settembre 2025
Il Consigliere est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 4 di 4