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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10273/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10273/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BAZZANI STEFANO, elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_1
difensore avv. BAZZANI STEFANO
ATTORE/I contro
, QUALE INCORPORANTE DELLA BANCA Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLI Controparte_2 P.IVA_2
RUGGERO, elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 15/15 16123 presso il CP_2
difensore avv. PETRELLI RUGGERO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 I fatti processuali e i rapporti contrattuali dedotti in causa
La presente causa ha ad oggetto l'azione di accertamento di diverse nullità relativamente a una serie di contratti bancari svolta da (nel Parte_2
prosieguo per brevità nei confronti di e le conseguenti azioni di Pt_2 CP_1
rideterminazione del saldo e restituzione dell'indebito versato. In particolare, sono stati azionati: il contratto di conto corrente n. 11650/2020, ancora aperto, e i collegati conti speciali n. 1499320, n.
1716380, n. 1720080 e n. 1641620 (quest'ultimo nella memoria autorizzata del 9.3.2023 è stata oggetto di rinuncia da parte dell'attrice con accettazione della banca convenuta).
Nel corso del giudizio venivano richieste dal giudice specificazioni in ordine alla tipologia dei contratti con ordinanza del 22.2.20231 , chiarimenti che venivano resi dall'attore.
L'attore lamentava altresì il comportamento della banca che non aveva fornito la documentazione richiesta prima dell'instaurazione del giudizio, documentazione persa dalla società attrice a causa di evento alluvionale che aveva colpito la città di Parte della documentazione CP_2
richiesta era stata prodotta dalla banca solo con la seconda memoria istruttoria. In ordine alla reiterata richiesta attorea di produzione in giudizio di documentazione nonchè in subordine di acquisizione in loco da parte del nominando ctu, questo giudice rigettava la richiesta con ordinanza2 che viene qui richiamata. 1 “Rilevato che con atto di citazione l'attrice ha mosso le sue doglianze nei confronti di un conto corrente e dei “conti speciali” 16411620, 1499320, 1720080, 1716380, senza però l'indicazione di quali contratti fossero (apertura credito, sbf, sconto bancario, anticipo fatture, finanziamenti etc) e di quale fosse il collegamento bancario;
rilevato che costituendosi la convenuta ha fatto riferimento a contratti di conto corrente (anche quelli indicati come conti speciali da parte attrice); rilevato che dovrebbero esserci gli estratti conto di tutti i rapporti, ma in mancanza del dovuto ed integrale indice, o di una indicazione nominativa dei documenti allegati, appare difficile la loro consultazione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 74 disp att c.p.c.; ritenuto che ex art. 183 c. IV c.p.c. sia necessario che parte attrice fornisca i seguenti chiarimenti: 1) quali siano i contratti “speciali” ed in quale modo opererebbe il collegamento con il conto corrente 11650/20; 2) rediga un indice chiaro e nominativo dei documenti prodotti” 2 “In riferimento alla richiesta di esibizione/ordine di ispezione formulata da parte attrice nonché alla relativa prova testimoniale si osserva quanto segue. I rapporti dedotti in giudizio sono molti risalenti (il contratto di conto corrente
1165020 è stato stipulato il 9.10.1992, quindi oltre trent'anni fa) e, dopo apposita richiesta ex art. 119 TUB, l'istituto di credito ha depositato la documentazione relativa agli ultimi dieci anni (fatto di per sé non contestato); la parte assume di avere smarrito i documenti conservati a causa dell'alluvione del 2011, ma agli atti non risulta quali specifici documenti sarebbero stati conservati e neppure alcuna precedente attivazione prima del 2022, quando venne proposta istanza ex art. 119 tub. In un tale quadro non può ritenersi incombente sull'istituto di credito (che è solo convenuto) un obbligo di conservazione anteriore ai dieci anni, in ciò richiamando la completa e condivisibile sentenza della Suprema Corte (Cass.
“Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022): “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”. Entrambe le richieste istruttorie (sia di esibizione, sia di ispezione sia la relativa prova testimoniale) devono essere quindi rigettate”. pagina 2 di 13 Nel corso del giudizio veniva espletata ctu di tipo contabile.
Le domande
L'attrice ha svolto le seguenti domande: 1) erronea applicazione di interessi ultralegali;
2) illegittima applicazione di anatocismo;
3) di Commissione di MO SC, commissione omnicomprensiva, commissione istruttoria veloce 4) erronea applicazione dello ius variandi e di 5) spese non pattuite.
Ha quindi richiesto la rideterminazione del saldo dei diversi conti e, in I memoria istruttoria, la restituzione delle somme indebitamente.
L'istituto di credito ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo preliminarmente la prescrizione, quindi nel merito la contrattualizzazione degli interessi ultralegali, con previsione dello ius variandi, la comunicazione della capitalizzazione degli interessi a mezzo G.U., la legittimità, secondo disposizioni di legge, delle commissioni applicate, in parte contrattualizzate espressamente e in parte inserite tramite comunicazione degli estratti conto.
1. Sugli interessi ultralegali e sulla loro pattuizione
Contratto di c/c 11650
Parte attrice ha lamentato l'applicazione di interessi e condizioni non pattuite, considerando che il suddetto conto corrente era quello sul quale venivano (e vengono) contabilizzate tutte le operazioni e tutti i rapporti facenti capo a Pt_2
Nel contratto stipulato il 9.10.1992 era pattuito un tasso di interesse del 18,50%, l'illegittima di applicazione di valute e ulteriori commissioni nella misura disposta dagli usi e consuetudini bancarie, senza alcuna indicazione della commissione di massimo utilizzo e con previsione all'art. 16 di ius variandi non specificamente sottoscritto. lamentava quindi l'illegittima applicazione di clausole Pt_2
non concordate. Parte convenuta ha però depositato e richiamato, come parte integrante del testo contrattuale, l'addendum sottoscritto dalle parti in pari data con la previsione delle singole condizioni contrattuali (tra le altre gli interessi nella misura del 18,5, senza distinzione tra apertura di credito o anticipo su crediti, 3% maggiorazione di tasso, 0,125% commissione utilizzo, tasso a credito 2,5%) tra le quali lo ius variandi: tutte previsioni specificamente firmate da e per questo, secondo la Pt_2
banca, legittimamente applicate nel corso del rapporto.
Non può accedersi alla lettura difensiva di parte attrice, secondo la quale avrebbe rilevanza solo la cd prima stesura contrattuale, in cui le condizioni non erano tutte specificamente concordate (con conseguente nullità di quanto applicato dalla banca nel corso del rapporto e relativa rideterminazione pagina 3 di 13 del saldo), ma si ritiene che la pattuizione tra le parti debba essere complessivamente considerata. Ed infatti si tratta di un unico testo contrattuale, in cui il cd addendum costituisce – per esplicita e circostanziata indicazione (in alto a sinistra si legge “appendice della lettera contratto di conto corrente”) - un completamento del contrato stipulato in pari data. Ed infatti il tasso ordinario applicato
è il medesimo (18,5%), con una commissione di utilizzo dello 0,125, l'indicazione tra l'altro delle spese di tenuta conto, della capitalizzazione e dello ius variandi. Tale previsione contrattuale è poi stata espressamente richiamata in tutte le successive ed ulteriori lettere di variazione dell'affidamento, come anche rilevato dalla CTU (pag. 25 e ss CTU)
Per quanto riguarda il conto corrente 1716380 e 1499320.
Non è stato prodotto il contratto per nessuno dei due rapporti e neppure risulta alcun richiamo
“per relationem” ad altri contratti e la CTU ha specificato che sul conto 1499320 non sono stati addebitati interessi.
La domanda di nullità attorea deve essere quindi sul punto accolta;
non potranno quindi essere applicate le condizioni di fatto operate dalla banca ed emergenti dalle contabili agli atti, perché non sostenute da nessuna pattuizione scritta, come richiesto dal Testo Unico Bancario.
Trova, allora, applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB secondo l'orientamento fatto proprio sia dalla Corte d'Appello di Genova (sent. 486/2019) sia dalla Cassazione (Cass. Sez. 1
n.16859/2017 “la distinzione tra operazioni bancarie attive e passive comporta che l'attività consistente nell'erogazione del credito, rendendo la banca creditrice del capitale e degli interessi, costituisce operazione attiva, con la conseguenza che, per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il tasso sostitutivo, come sancito dal suo art. 5, comma 1, lett. a), non va identificato in quello massimo previsto per i BOT, bensì in quello minimo”).
Nell'applicare i tassi sostitutivi ex articolo 117 TUB, devono utilizzarsi i tassi minimi per le operazioni a credito della banca e i tassi massimi per le operazioni a debito dell'Istituto, in modo conforme alla disposizione di legge, anche perché di regola le operazioni attive e passive vengono definite, nei manuali di tecnica bancaria, con riferimento alla banca. La Banca d'Italia nelle sue statistiche, come anche nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche, ricomprende tra le operazioni attive - come anche per i tassi attivi - quelle che sono effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre ricomprende tra le operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca. Inoltre, si consideri che l'art. 117 TUB si connota come norma sanzionatoria nei confronti della banca che non indica i tassi e ciò comporta la qualificazione delle
“operazioni attive” quelle di impiego (ossia a credito della banca e a debito del cliente) e come
“operazioni passive” quelle della raccolta, applicandosi alle prime il tasso minimo BOT e alle seconde pagina 4 di 13 il tasso massimo. Nel conteggio operato dal CTU deve inoltre considerarsi l'effetto della prescrizione, ritualmente eccepita dalla banca.
2. Sull'anatocismo
Il contratto di conto corrente n. 1165020 è stato stipulato in data 9/10/92 e quindi
“anteriormente alla delibera CICR 9.02.2000”.
Non risultano agli atti ”nuovi contratti” per i quali il Cliente ha approvato per iscritto clausola di
“pari periodicità” delle “chiusure e accredito/addebito interessi”.
Il contratto di conto corrente n. 17163/80 ed il contratto di conto corrente n. 1499320, come sopra visto, non sono stati prodotti. Non è possibile quindi sapere se sono stati stipulati prima o dopo la delibera CICR 09/02/2000 e comunque non risulta alcuna clausola relativa alla capitalizzazione approvata per iscritto dalle parti.
Sul conto n. 1499320 non sono stati addebitati interessi e il contratto di conto corrente n.
1720080 è stato concluso in data 23/9/2011 e in esso risulta approvata la clausola di capitalizzazione
(come evidenziato dalla CTU a pag. 40 della relazione "è stata prodotta lettera di richiesta apertura del conto nella quale è stata approvata esplicitamente la clausola di cui all'art. 27 commi 1 e 2 in tema di regolazione interessi”). Per tale motivo non è stata esclusa da tale conto nessun tipo di capitalizzazione.
Non può considerarsi – come fa la difesa della banca – sufficiente ed equiparabile alla previsione contrattuale di cms la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con comunicazione mediante estratti conto poiché è necessaria una specifica approvazione per iscritto della nuova pattuizione: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140/2020).
La capitalizzazione deve essere esclusa anche per il periodo successivo all'ultima modifica dell'art. 120 T.U.B., che vieta ogni ipotesi di capitalizzazione degli interessi (fino alla successiva modifica normativa del 2016), così come efficacemente sostenuto dal Tribunale di Milano (ordinanza del 29/7/2015: “La modifica dell'art. 120, comma 2, TUB introdotta con l'art. 1, comma 129, l. n. 147
pagina 5 di 13 del 2013, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori", in collegamento con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale”) e in considerazione del fatto che non è stato neppure allegato il successivo consenso, in ottemperanza all'art. 120 TUB vigente. In proposito la
Corte di Cassazione ha affermato "In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della
l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". (Cass. Sez.
1 - n. 21344 del
30/07/2024).
3. Sulla Commissione di MO SC, Commissione di Istruttoria Veloce e Commissione messa a disposizione fondi.
In relazione a tali previsioni si richiamano le norme che le hanno regolamentate.
L'art. 117 TUB ha previsto – e così imposto – la necessità che il contratto stabilisca le condizioni contrattuali (e quindi interessi, prezzo, condizioni applicate) e che esso sia scritto e quindi sottoscritto dalle parti. È utile in questo caso la sua lettura per la parte che qui interessa:
“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Una volta che le condizioni sono state pattuite – e quindi contrattualizzate – le stesse possono essere variate, come previsto e consentito dall'art. 118 TUB ("Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”).
pagina 6 di 13 L'art. 117 bis TUB citato dalla difesa della banca non si discosta da tali principi, prevedendo che i contratti possano prevedere una commissione omnicomprensiva, ma tali contratti, come dispone l'art. 117 TUB, sono scritti. Non sembra essere invece condivisibile la posizione difensiva della banca secondo la quale sarebbe sufficiente la mera comunicazione mediante estratti conto per inserire ex novo una nuova e diversa commissione: ciò confliggerebbe con le previsioni appena citate.
Ed allora si condivide quanto riportato nella CTU, di cui si evidenzia la completezza ed il davvero rilevante livello di approfondimento e le cui valutazioni, in risposta ai quesiti formulati, si riportano qui di seguito.
Per il contratto 11650/20:
“Dall'analisi della documentazione disponibile e degli estratti conto scalare per il periodo
1/1/2009 – 31/3/2012 è risultato quanto segue:
La CMS è stata applicata sul massimo scoperto per “cassa” del trimestre di riferimento, inferiore quindi al massimo scoperto del conto per il periodo dall'1/1/2009 al 30/6/2010; per il III e IV trimestre 2010 non è stata applicata alcuna CMS;
successivamente, sino al 31/03/2012 l'aliquota è aumentata da 0,125 a 0,975 e la base imponibile è stata considerato la punta di massimo scoperto del trimestre sia per anticipo crediti che apertura di credito (con una minima differenza per il I trimestre 2012);
la CMS non risulta essere stata “oggetto di specifica pattuizione contrattuale”, come previso dal citato DL 29/11/2008 n. 185 conv. con L. 2/2009.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto indicato dal quesito, la CMS non risulta correttamente addebitata a decorrere dall'1/7/2009 sino al 31/3/2012 in assenza di specifica pattuizione contrattuale e pertanto è stata rettificata ai fini del ricalcolo saldo del conto corrente in oggetto. Successivamente sono state applicate al rapporto di conto corrente gli importi di cui alla commissione per la messa disposizione fondi (a decorrere dal 30/6/2012) e commissione istruttoria veloce (a decorrere dal 31/12/2012). Nella documentazione a disposizione della scrivente non risulta alcuna pattuizione in merito a tali oneri prima del 22/3/2016 ove, come indicato al paragrafo 4.1 è stata convenuta tra le parti la commissione di messa a disposizione fondi in riferimento “alla lettera del 9/10/1992”. Dall'analisi degli estratti conto scalari risulta che tale commissione, successivamente al 22/3/2016 e sino al 31/12/2020 è stata calcolata riferita all'ammontare del credito complessivo concesso, quindi euro 180.000,00; l'aliquota applicata è stata pari allo 0,3% sino al 31/12/2018 e poi allo 0,4%. Tali modalità di calcolo sono conformi a quanto pattuito ed a quanto previsto dall'art. 117 bis TUB. Si precisa che a decorrere dal 30/6/2020 la commissione in oggetto è stata definita sugli estratti conto “commissione omnicomprensiva”.
pagina 7 di 13 Tale mero cambio di denominazione di una commissione già applicata, diversamente da quanto eccepito da parte attrice, non può essere considerato una nuova pattuizione che richiede quindi specifica - e nuova – sottoscrizione. La suddetta commissione è stata conteggiata, relativamente al conto n. 1165020, a decorrere dal 30/6/2020 e sino al 31/12/2020, per un totale di euro 2.160 (720 euro al trimestre), sugli estratti conto scalare, con la denominazione “commissione omnicomprensiva”,
(termine peraltro previsto dall'art. 117 bis TUB). Come può vedersi dalle condizioni indicate nel foglio informativo riportate dalla CTU al 31/12/19, 31/3/20, 30/6/20, le modalità di calcolo sono sempre le medesime: è cambiata solo la denominazione. Si può osservare che già nel foglio informativo al
31/3/20 tale commissione è stata indicata quale “commissione omnicomprensiva”, ma solo a decorrere dal 30/6/20 l'addebito dell'onere è stato contabilizzato con la denominazione “commissione omnicomprensiva”. Dovendo considerarsi validamente pattuita, essa deve essere conteggiata e non ne può essere disposta l'espunzione.
Per quanto riguarda la commissione di istruttoria veloce (CIV): “Non risulta alcuna pattuizione in merito alla commissione di istruttoria veloce (CIV). Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto indicato dal quesito e della lettera del 22/3/2016, la CMDF risulterebbe correttamente addebitata a decorrere dal 22/3/2016 sino al 31/12/2020. Ai fini quindi del ricalcolo tale commissione
Con è stata contabilizzata per il periodo 22/3/2016-31/12/2020 ed esclusa per gli altri periodi. La , in assenza di specifica pattuizione contrattuale, è stata invece sempre esclusa”
Per il conto corrente 1716380 e conto 1720080.
“Dall'analisi degli estratti conto disponibili (1/1/2012 sino alla data del 30/9/2012) è emerso essere stata addebitata la commissione per la messa a disposizioni fondi sulla base sia dell'apertura di credito risultante dall'estratto conto scalare sia dell'aliquota dello 0,3%. Non risulta alcuna pattuizione in proposito e quindi la scrivente non ritiene tale commissione correttamente addebitata. Ai fini del ricalcolo di tali conti è stata esclusa”.
Per il conto 1499320
“Negli estratti conto messi a disposizione, per il periodo dal 31/12/2007 alla data di estinzione del 12/6/2008, non risultano essere stati addebitate CMS (né peraltro pattuite)”
4. ius variandi
La ctu ha proceduto ad esaminare le variazioni contrattuali quali risultanti dalla documentazione contrattuale, tenendo conto della loro corretta comunicazione ex art. 118 TUB. Si ricorda in proposito che l'art. 118 c.2 TUB prevede: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la
pagina 8 di 13 formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. La mancata osservanza di tali prescrizioni ne comporta la loro inefficacia se sfavorevoli al cliente ex art. 118 c. 3 TUB.
La CTU ha quindi esaminato la documentazione contabile (nella pienezza dei poteri di indagine e quindi esaminando le variazioni contrattuali risultanti indipendentemente dalla loro individuazione ed allegazione da parte dell'attrice, pienezza di poteri riconosciuta dalla sentenza n. 3086/2022 delle
Sezioni Unite: "In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”)
La ctu ha quindi indicato a pag. 46 della sua relazione tutte le diverse variazioni contrattuali risultanti dalla documentazione, ma considerando correttamente solo quelle variazioni rispettose del dettato normativo e quindi “alla luce di quanto sopra risulta correttamente effettuata, ex art. 118 TUB per quanto riguarda il conto corrente n. 1165020, solo la comunicazione di variazione del tasso del
30/9/2018”. Mentre per quanto riguarda i conti 1716380, 1499320 e 1720080: non risulta alcuna pattuizione contrattuale per il conto corrente n. 1716380 e 1499320;
in ogni caso non è stata prodotta alcuna comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali per il conto corrente n. 1499320;
in ogni caso per i conti n. 1716380 e 1720080 è stata prodotta “proposta di modifica condizioni contrattuali”, unitamente all'estratto conto del 30/6/2012. Tale proposta riguardava, tuttavia, solo le commissioni e non le variazioni dei tassi di cui peraltro non vi è la pattuizione scritta. Alla luce di quanto sopra non risulta correttamente effettuata, ex art. 118 TUB”
La CTU ha quindi concluso per tale specifico profilo:
“alla luce di quanto sopra la scrivente ha quindi esaminato le relative variazioni contrattuali pervenendo ai seguenti risultati:
- conto corrente n. 1165020: risulta correttamente effettuata, ex art. 118 TUB solo la comunicazione di variazione del tasso del 30/9/2018;
- conti corrente n. 1716380 e 1499320: non risulta alcuna pattuizione contrattuale;
pagina 9 di 13 - conto corrente n. 1720080: non risulta correttamente effettuata, ex art. 118 TUB. È possibile osservare che se sono stati applicati interessi debitori inferiori a quello convenuto la scrivente, ai fini del ricalcolo, ha fatto riferimento a tali tassi. Nel periodo in oggetto tali tassi sono variati in aumento ma, in assenza di corretta comunicazione ex art 118 TUB, non è stata considerata tale variazione.
ha richiesto di ricalcolare comunque gli interessi in base al “tasso banca” in considerazioni CP_1
della genericità dei rilievi di parte Per completezza espositiva nel paragrafo 8.2 è stato Pt_1 effettuato il ricalcolo della “posizione del correntista” sulla base dei diversi punti del quesito tenendo conto di tale obiezione”.
5. prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale somma addebitata in epoca precedente al decennio antecedente alla comunicazione della diffida del 20.4.2022.
Parte attrice ha invece ritenuto che dovesse considerarsi come atto interruttivo già la precedente pec del 25.1.2022. Quest'ultima, però, come affermato dalla stessa aveva un contenuto generico Pt_2
non avendo la società la disponibilità di tutta la documentazione “in quanto alluvionata”: “la mia cliente, infatti, contesta la legittimità degli importi nel tempo alla stessa da Voi addebitati, per i quali la presente vale anche quale interruzione del termine di prescrizione”, senza che però venisse esplicitata in maniera sufficientemente specifica la pretesa (in termini v. Cass. 16465/2017), le ragioni di doglianza e quindi i profili di illegittimità, a differenza di quanto avvenuto con la diffida inviata alla banca il 20.4.2022 con allegata la particolareggiata relazione del dott. , il cui valore Per_1 interruttivo è stato riconosciuto dalla stessa banca. Il 20.4.2022 è quindi il primo atto interruttivo.
Il CTU ha così fatto applicazione dei noti principi enucleati dalle Sezioni Unite 3086/2022 per accertare la sussistenza di un fido e quindi le eventuali rimesse intrafido o extrafido al fine di qualificarne la natura ripristinatoria o solutoria, in applicazione dei principi posti con sentenza n.
24418/2010.
La CTU ha indicato “dall'analisi del saldo del conto ricalcolato n. 1165020 emerge che il saldo complessivo del conto non ha mai superato il limite di affidamento come sopra indicato ad esclusione di brevi periodi” e ha fatto applicazione correttamente del saldo ricalcolato, applicando alle rimesse solutorie i criteri di imputazione ex art. 1194 c.c.
È quindi risultata la rideterminazione del saldo da un debito, come da estratto conto, di €
130.031,84 a un inferiore debito di € 56.980,93, come da specchietto che qui di seguito si riporta.
pagina 10 di 13 In relazione ai due conti 1716380 e 1720080 la CTU ha rilevato come non risulti formalmente alcun fido, ma come dall'estratto scalare risulti essere stato applicato di fatto un fido di € 300.000,00 per ambedue i conti “qualora si ritenesse valido tale fido, nel periodo precedente al 20/4/2012 non vi sono rimesse solutorie ossia eccedenti il fido concesso”. E certamente deve essere considerato tale fido di fatto, poichè emergente dalla documentazione contabile.
E quindi per il conto 1716380 il saldo deve essere così rideterminato a credito del correntista:
Per il conto 1720080, sempre a credito del correntista pagina 11 di 13 Ed infine, per il conto 1499320. A debito del correntista:
Il saldo deve essere così rideterminato:
c/c 1165020 = 56.980,93 Euro a debito Pt_1
c/c 1716380 = 7.869,74 Euro a credito Pt_1
c/c 1720080 = 831,16 Euro a credito Pt_1
c/c 1499320 = 55,11 Euro a debito Pt_1
Essendovi una finale e complessiva situazione debitoria di non può procedersi alla Pt_2 restituzione dell'indebito come richiesto dall'attore, indipendentemente dall'ammissibilità della sua domanda.
Le spese
Le spese di lite, comprensive della CTU come già liquidata in corso di causa, in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, devono essere compensate nella misura della ½ mentre per la restante ½ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
PQM
pagina 12 di 13 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia
Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara l'illegittima applicazione nei contratti oggetto di causa delle clausole di cui in parte motiva e per l'effetto ridetermina il saldo, alla data del 31.12.2020, per ciascun conto dei seguenti importi:
c/c 1165020 = 56.980,93 Euro a debito Erredi
c/c 1716380 = 7.869,74 Euro a credito Erredi
c/c 1720080 = 831,16 Euro a credito Pt_1
c/c 1499320 = 55,11 Euro a debito Erredi
2. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della ½ e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante ½ che liquida nella relativa parte in € 5.430,00 per compensi, oltre ½ del contributo unificato e delle spese esenti, oltre 15% per spese generali, IVA;
3. Pone le spese della CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Genova, 14 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10273/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BAZZANI STEFANO, elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_1
difensore avv. BAZZANI STEFANO
ATTORE/I contro
, QUALE INCORPORANTE DELLA BANCA Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLI Controparte_2 P.IVA_2
RUGGERO, elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 15/15 16123 presso il CP_2
difensore avv. PETRELLI RUGGERO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 I fatti processuali e i rapporti contrattuali dedotti in causa
La presente causa ha ad oggetto l'azione di accertamento di diverse nullità relativamente a una serie di contratti bancari svolta da (nel Parte_2
prosieguo per brevità nei confronti di e le conseguenti azioni di Pt_2 CP_1
rideterminazione del saldo e restituzione dell'indebito versato. In particolare, sono stati azionati: il contratto di conto corrente n. 11650/2020, ancora aperto, e i collegati conti speciali n. 1499320, n.
1716380, n. 1720080 e n. 1641620 (quest'ultimo nella memoria autorizzata del 9.3.2023 è stata oggetto di rinuncia da parte dell'attrice con accettazione della banca convenuta).
Nel corso del giudizio venivano richieste dal giudice specificazioni in ordine alla tipologia dei contratti con ordinanza del 22.2.20231 , chiarimenti che venivano resi dall'attore.
L'attore lamentava altresì il comportamento della banca che non aveva fornito la documentazione richiesta prima dell'instaurazione del giudizio, documentazione persa dalla società attrice a causa di evento alluvionale che aveva colpito la città di Parte della documentazione CP_2
richiesta era stata prodotta dalla banca solo con la seconda memoria istruttoria. In ordine alla reiterata richiesta attorea di produzione in giudizio di documentazione nonchè in subordine di acquisizione in loco da parte del nominando ctu, questo giudice rigettava la richiesta con ordinanza2 che viene qui richiamata. 1 “Rilevato che con atto di citazione l'attrice ha mosso le sue doglianze nei confronti di un conto corrente e dei “conti speciali” 16411620, 1499320, 1720080, 1716380, senza però l'indicazione di quali contratti fossero (apertura credito, sbf, sconto bancario, anticipo fatture, finanziamenti etc) e di quale fosse il collegamento bancario;
rilevato che costituendosi la convenuta ha fatto riferimento a contratti di conto corrente (anche quelli indicati come conti speciali da parte attrice); rilevato che dovrebbero esserci gli estratti conto di tutti i rapporti, ma in mancanza del dovuto ed integrale indice, o di una indicazione nominativa dei documenti allegati, appare difficile la loro consultazione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 74 disp att c.p.c.; ritenuto che ex art. 183 c. IV c.p.c. sia necessario che parte attrice fornisca i seguenti chiarimenti: 1) quali siano i contratti “speciali” ed in quale modo opererebbe il collegamento con il conto corrente 11650/20; 2) rediga un indice chiaro e nominativo dei documenti prodotti” 2 “In riferimento alla richiesta di esibizione/ordine di ispezione formulata da parte attrice nonché alla relativa prova testimoniale si osserva quanto segue. I rapporti dedotti in giudizio sono molti risalenti (il contratto di conto corrente
1165020 è stato stipulato il 9.10.1992, quindi oltre trent'anni fa) e, dopo apposita richiesta ex art. 119 TUB, l'istituto di credito ha depositato la documentazione relativa agli ultimi dieci anni (fatto di per sé non contestato); la parte assume di avere smarrito i documenti conservati a causa dell'alluvione del 2011, ma agli atti non risulta quali specifici documenti sarebbero stati conservati e neppure alcuna precedente attivazione prima del 2022, quando venne proposta istanza ex art. 119 tub. In un tale quadro non può ritenersi incombente sull'istituto di credito (che è solo convenuto) un obbligo di conservazione anteriore ai dieci anni, in ciò richiamando la completa e condivisibile sentenza della Suprema Corte (Cass.
“Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022): “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”. Entrambe le richieste istruttorie (sia di esibizione, sia di ispezione sia la relativa prova testimoniale) devono essere quindi rigettate”. pagina 2 di 13 Nel corso del giudizio veniva espletata ctu di tipo contabile.
Le domande
L'attrice ha svolto le seguenti domande: 1) erronea applicazione di interessi ultralegali;
2) illegittima applicazione di anatocismo;
3) di Commissione di MO SC, commissione omnicomprensiva, commissione istruttoria veloce 4) erronea applicazione dello ius variandi e di 5) spese non pattuite.
Ha quindi richiesto la rideterminazione del saldo dei diversi conti e, in I memoria istruttoria, la restituzione delle somme indebitamente.
L'istituto di credito ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo preliminarmente la prescrizione, quindi nel merito la contrattualizzazione degli interessi ultralegali, con previsione dello ius variandi, la comunicazione della capitalizzazione degli interessi a mezzo G.U., la legittimità, secondo disposizioni di legge, delle commissioni applicate, in parte contrattualizzate espressamente e in parte inserite tramite comunicazione degli estratti conto.
1. Sugli interessi ultralegali e sulla loro pattuizione
Contratto di c/c 11650
Parte attrice ha lamentato l'applicazione di interessi e condizioni non pattuite, considerando che il suddetto conto corrente era quello sul quale venivano (e vengono) contabilizzate tutte le operazioni e tutti i rapporti facenti capo a Pt_2
Nel contratto stipulato il 9.10.1992 era pattuito un tasso di interesse del 18,50%, l'illegittima di applicazione di valute e ulteriori commissioni nella misura disposta dagli usi e consuetudini bancarie, senza alcuna indicazione della commissione di massimo utilizzo e con previsione all'art. 16 di ius variandi non specificamente sottoscritto. lamentava quindi l'illegittima applicazione di clausole Pt_2
non concordate. Parte convenuta ha però depositato e richiamato, come parte integrante del testo contrattuale, l'addendum sottoscritto dalle parti in pari data con la previsione delle singole condizioni contrattuali (tra le altre gli interessi nella misura del 18,5, senza distinzione tra apertura di credito o anticipo su crediti, 3% maggiorazione di tasso, 0,125% commissione utilizzo, tasso a credito 2,5%) tra le quali lo ius variandi: tutte previsioni specificamente firmate da e per questo, secondo la Pt_2
banca, legittimamente applicate nel corso del rapporto.
Non può accedersi alla lettura difensiva di parte attrice, secondo la quale avrebbe rilevanza solo la cd prima stesura contrattuale, in cui le condizioni non erano tutte specificamente concordate (con conseguente nullità di quanto applicato dalla banca nel corso del rapporto e relativa rideterminazione pagina 3 di 13 del saldo), ma si ritiene che la pattuizione tra le parti debba essere complessivamente considerata. Ed infatti si tratta di un unico testo contrattuale, in cui il cd addendum costituisce – per esplicita e circostanziata indicazione (in alto a sinistra si legge “appendice della lettera contratto di conto corrente”) - un completamento del contrato stipulato in pari data. Ed infatti il tasso ordinario applicato
è il medesimo (18,5%), con una commissione di utilizzo dello 0,125, l'indicazione tra l'altro delle spese di tenuta conto, della capitalizzazione e dello ius variandi. Tale previsione contrattuale è poi stata espressamente richiamata in tutte le successive ed ulteriori lettere di variazione dell'affidamento, come anche rilevato dalla CTU (pag. 25 e ss CTU)
Per quanto riguarda il conto corrente 1716380 e 1499320.
Non è stato prodotto il contratto per nessuno dei due rapporti e neppure risulta alcun richiamo
“per relationem” ad altri contratti e la CTU ha specificato che sul conto 1499320 non sono stati addebitati interessi.
La domanda di nullità attorea deve essere quindi sul punto accolta;
non potranno quindi essere applicate le condizioni di fatto operate dalla banca ed emergenti dalle contabili agli atti, perché non sostenute da nessuna pattuizione scritta, come richiesto dal Testo Unico Bancario.
Trova, allora, applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB secondo l'orientamento fatto proprio sia dalla Corte d'Appello di Genova (sent. 486/2019) sia dalla Cassazione (Cass. Sez. 1
n.16859/2017 “la distinzione tra operazioni bancarie attive e passive comporta che l'attività consistente nell'erogazione del credito, rendendo la banca creditrice del capitale e degli interessi, costituisce operazione attiva, con la conseguenza che, per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il tasso sostitutivo, come sancito dal suo art. 5, comma 1, lett. a), non va identificato in quello massimo previsto per i BOT, bensì in quello minimo”).
Nell'applicare i tassi sostitutivi ex articolo 117 TUB, devono utilizzarsi i tassi minimi per le operazioni a credito della banca e i tassi massimi per le operazioni a debito dell'Istituto, in modo conforme alla disposizione di legge, anche perché di regola le operazioni attive e passive vengono definite, nei manuali di tecnica bancaria, con riferimento alla banca. La Banca d'Italia nelle sue statistiche, come anche nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche, ricomprende tra le operazioni attive - come anche per i tassi attivi - quelle che sono effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre ricomprende tra le operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca. Inoltre, si consideri che l'art. 117 TUB si connota come norma sanzionatoria nei confronti della banca che non indica i tassi e ciò comporta la qualificazione delle
“operazioni attive” quelle di impiego (ossia a credito della banca e a debito del cliente) e come
“operazioni passive” quelle della raccolta, applicandosi alle prime il tasso minimo BOT e alle seconde pagina 4 di 13 il tasso massimo. Nel conteggio operato dal CTU deve inoltre considerarsi l'effetto della prescrizione, ritualmente eccepita dalla banca.
2. Sull'anatocismo
Il contratto di conto corrente n. 1165020 è stato stipulato in data 9/10/92 e quindi
“anteriormente alla delibera CICR 9.02.2000”.
Non risultano agli atti ”nuovi contratti” per i quali il Cliente ha approvato per iscritto clausola di
“pari periodicità” delle “chiusure e accredito/addebito interessi”.
Il contratto di conto corrente n. 17163/80 ed il contratto di conto corrente n. 1499320, come sopra visto, non sono stati prodotti. Non è possibile quindi sapere se sono stati stipulati prima o dopo la delibera CICR 09/02/2000 e comunque non risulta alcuna clausola relativa alla capitalizzazione approvata per iscritto dalle parti.
Sul conto n. 1499320 non sono stati addebitati interessi e il contratto di conto corrente n.
1720080 è stato concluso in data 23/9/2011 e in esso risulta approvata la clausola di capitalizzazione
(come evidenziato dalla CTU a pag. 40 della relazione "è stata prodotta lettera di richiesta apertura del conto nella quale è stata approvata esplicitamente la clausola di cui all'art. 27 commi 1 e 2 in tema di regolazione interessi”). Per tale motivo non è stata esclusa da tale conto nessun tipo di capitalizzazione.
Non può considerarsi – come fa la difesa della banca – sufficiente ed equiparabile alla previsione contrattuale di cms la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o con comunicazione mediante estratti conto poiché è necessaria una specifica approvazione per iscritto della nuova pattuizione: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140/2020).
La capitalizzazione deve essere esclusa anche per il periodo successivo all'ultima modifica dell'art. 120 T.U.B., che vieta ogni ipotesi di capitalizzazione degli interessi (fino alla successiva modifica normativa del 2016), così come efficacemente sostenuto dal Tribunale di Milano (ordinanza del 29/7/2015: “La modifica dell'art. 120, comma 2, TUB introdotta con l'art. 1, comma 129, l. n. 147
pagina 5 di 13 del 2013, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori", in collegamento con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale”) e in considerazione del fatto che non è stato neppure allegato il successivo consenso, in ottemperanza all'art. 120 TUB vigente. In proposito la
Corte di Cassazione ha affermato "In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della
l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". (Cass. Sez.
1 - n. 21344 del
30/07/2024).
3. Sulla Commissione di MO SC, Commissione di Istruttoria Veloce e Commissione messa a disposizione fondi.
In relazione a tali previsioni si richiamano le norme che le hanno regolamentate.
L'art. 117 TUB ha previsto – e così imposto – la necessità che il contratto stabilisca le condizioni contrattuali (e quindi interessi, prezzo, condizioni applicate) e che esso sia scritto e quindi sottoscritto dalle parti. È utile in questo caso la sua lettura per la parte che qui interessa:
“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Una volta che le condizioni sono state pattuite – e quindi contrattualizzate – le stesse possono essere variate, come previsto e consentito dall'art. 118 TUB ("Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”).
pagina 6 di 13 L'art. 117 bis TUB citato dalla difesa della banca non si discosta da tali principi, prevedendo che i contratti possano prevedere una commissione omnicomprensiva, ma tali contratti, come dispone l'art. 117 TUB, sono scritti. Non sembra essere invece condivisibile la posizione difensiva della banca secondo la quale sarebbe sufficiente la mera comunicazione mediante estratti conto per inserire ex novo una nuova e diversa commissione: ciò confliggerebbe con le previsioni appena citate.
Ed allora si condivide quanto riportato nella CTU, di cui si evidenzia la completezza ed il davvero rilevante livello di approfondimento e le cui valutazioni, in risposta ai quesiti formulati, si riportano qui di seguito.
Per il contratto 11650/20:
“Dall'analisi della documentazione disponibile e degli estratti conto scalare per il periodo
1/1/2009 – 31/3/2012 è risultato quanto segue:
La CMS è stata applicata sul massimo scoperto per “cassa” del trimestre di riferimento, inferiore quindi al massimo scoperto del conto per il periodo dall'1/1/2009 al 30/6/2010; per il III e IV trimestre 2010 non è stata applicata alcuna CMS;
successivamente, sino al 31/03/2012 l'aliquota è aumentata da 0,125 a 0,975 e la base imponibile è stata considerato la punta di massimo scoperto del trimestre sia per anticipo crediti che apertura di credito (con una minima differenza per il I trimestre 2012);
la CMS non risulta essere stata “oggetto di specifica pattuizione contrattuale”, come previso dal citato DL 29/11/2008 n. 185 conv. con L. 2/2009.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto indicato dal quesito, la CMS non risulta correttamente addebitata a decorrere dall'1/7/2009 sino al 31/3/2012 in assenza di specifica pattuizione contrattuale e pertanto è stata rettificata ai fini del ricalcolo saldo del conto corrente in oggetto. Successivamente sono state applicate al rapporto di conto corrente gli importi di cui alla commissione per la messa disposizione fondi (a decorrere dal 30/6/2012) e commissione istruttoria veloce (a decorrere dal 31/12/2012). Nella documentazione a disposizione della scrivente non risulta alcuna pattuizione in merito a tali oneri prima del 22/3/2016 ove, come indicato al paragrafo 4.1 è stata convenuta tra le parti la commissione di messa a disposizione fondi in riferimento “alla lettera del 9/10/1992”. Dall'analisi degli estratti conto scalari risulta che tale commissione, successivamente al 22/3/2016 e sino al 31/12/2020 è stata calcolata riferita all'ammontare del credito complessivo concesso, quindi euro 180.000,00; l'aliquota applicata è stata pari allo 0,3% sino al 31/12/2018 e poi allo 0,4%. Tali modalità di calcolo sono conformi a quanto pattuito ed a quanto previsto dall'art. 117 bis TUB. Si precisa che a decorrere dal 30/6/2020 la commissione in oggetto è stata definita sugli estratti conto “commissione omnicomprensiva”.
pagina 7 di 13 Tale mero cambio di denominazione di una commissione già applicata, diversamente da quanto eccepito da parte attrice, non può essere considerato una nuova pattuizione che richiede quindi specifica - e nuova – sottoscrizione. La suddetta commissione è stata conteggiata, relativamente al conto n. 1165020, a decorrere dal 30/6/2020 e sino al 31/12/2020, per un totale di euro 2.160 (720 euro al trimestre), sugli estratti conto scalare, con la denominazione “commissione omnicomprensiva”,
(termine peraltro previsto dall'art. 117 bis TUB). Come può vedersi dalle condizioni indicate nel foglio informativo riportate dalla CTU al 31/12/19, 31/3/20, 30/6/20, le modalità di calcolo sono sempre le medesime: è cambiata solo la denominazione. Si può osservare che già nel foglio informativo al
31/3/20 tale commissione è stata indicata quale “commissione omnicomprensiva”, ma solo a decorrere dal 30/6/20 l'addebito dell'onere è stato contabilizzato con la denominazione “commissione omnicomprensiva”. Dovendo considerarsi validamente pattuita, essa deve essere conteggiata e non ne può essere disposta l'espunzione.
Per quanto riguarda la commissione di istruttoria veloce (CIV): “Non risulta alcuna pattuizione in merito alla commissione di istruttoria veloce (CIV). Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto indicato dal quesito e della lettera del 22/3/2016, la CMDF risulterebbe correttamente addebitata a decorrere dal 22/3/2016 sino al 31/12/2020. Ai fini quindi del ricalcolo tale commissione
Con è stata contabilizzata per il periodo 22/3/2016-31/12/2020 ed esclusa per gli altri periodi. La , in assenza di specifica pattuizione contrattuale, è stata invece sempre esclusa”
Per il conto corrente 1716380 e conto 1720080.
“Dall'analisi degli estratti conto disponibili (1/1/2012 sino alla data del 30/9/2012) è emerso essere stata addebitata la commissione per la messa a disposizioni fondi sulla base sia dell'apertura di credito risultante dall'estratto conto scalare sia dell'aliquota dello 0,3%. Non risulta alcuna pattuizione in proposito e quindi la scrivente non ritiene tale commissione correttamente addebitata. Ai fini del ricalcolo di tali conti è stata esclusa”.
Per il conto 1499320
“Negli estratti conto messi a disposizione, per il periodo dal 31/12/2007 alla data di estinzione del 12/6/2008, non risultano essere stati addebitate CMS (né peraltro pattuite)”
4. ius variandi
La ctu ha proceduto ad esaminare le variazioni contrattuali quali risultanti dalla documentazione contrattuale, tenendo conto della loro corretta comunicazione ex art. 118 TUB. Si ricorda in proposito che l'art. 118 c.2 TUB prevede: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la
pagina 8 di 13 formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. La mancata osservanza di tali prescrizioni ne comporta la loro inefficacia se sfavorevoli al cliente ex art. 118 c. 3 TUB.
La CTU ha quindi esaminato la documentazione contabile (nella pienezza dei poteri di indagine e quindi esaminando le variazioni contrattuali risultanti indipendentemente dalla loro individuazione ed allegazione da parte dell'attrice, pienezza di poteri riconosciuta dalla sentenza n. 3086/2022 delle
Sezioni Unite: "In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”)
La ctu ha quindi indicato a pag. 46 della sua relazione tutte le diverse variazioni contrattuali risultanti dalla documentazione, ma considerando correttamente solo quelle variazioni rispettose del dettato normativo e quindi “alla luce di quanto sopra risulta correttamente effettuata, ex art. 118 TUB per quanto riguarda il conto corrente n. 1165020, solo la comunicazione di variazione del tasso del
30/9/2018”. Mentre per quanto riguarda i conti 1716380, 1499320 e 1720080: non risulta alcuna pattuizione contrattuale per il conto corrente n. 1716380 e 1499320;
in ogni caso non è stata prodotta alcuna comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali per il conto corrente n. 1499320;
in ogni caso per i conti n. 1716380 e 1720080 è stata prodotta “proposta di modifica condizioni contrattuali”, unitamente all'estratto conto del 30/6/2012. Tale proposta riguardava, tuttavia, solo le commissioni e non le variazioni dei tassi di cui peraltro non vi è la pattuizione scritta. Alla luce di quanto sopra non risulta correttamente effettuata, ex art. 118 TUB”
La CTU ha quindi concluso per tale specifico profilo:
“alla luce di quanto sopra la scrivente ha quindi esaminato le relative variazioni contrattuali pervenendo ai seguenti risultati:
- conto corrente n. 1165020: risulta correttamente effettuata, ex art. 118 TUB solo la comunicazione di variazione del tasso del 30/9/2018;
- conti corrente n. 1716380 e 1499320: non risulta alcuna pattuizione contrattuale;
pagina 9 di 13 - conto corrente n. 1720080: non risulta correttamente effettuata, ex art. 118 TUB. È possibile osservare che se sono stati applicati interessi debitori inferiori a quello convenuto la scrivente, ai fini del ricalcolo, ha fatto riferimento a tali tassi. Nel periodo in oggetto tali tassi sono variati in aumento ma, in assenza di corretta comunicazione ex art 118 TUB, non è stata considerata tale variazione.
ha richiesto di ricalcolare comunque gli interessi in base al “tasso banca” in considerazioni CP_1
della genericità dei rilievi di parte Per completezza espositiva nel paragrafo 8.2 è stato Pt_1 effettuato il ricalcolo della “posizione del correntista” sulla base dei diversi punti del quesito tenendo conto di tale obiezione”.
5. prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale somma addebitata in epoca precedente al decennio antecedente alla comunicazione della diffida del 20.4.2022.
Parte attrice ha invece ritenuto che dovesse considerarsi come atto interruttivo già la precedente pec del 25.1.2022. Quest'ultima, però, come affermato dalla stessa aveva un contenuto generico Pt_2
non avendo la società la disponibilità di tutta la documentazione “in quanto alluvionata”: “la mia cliente, infatti, contesta la legittimità degli importi nel tempo alla stessa da Voi addebitati, per i quali la presente vale anche quale interruzione del termine di prescrizione”, senza che però venisse esplicitata in maniera sufficientemente specifica la pretesa (in termini v. Cass. 16465/2017), le ragioni di doglianza e quindi i profili di illegittimità, a differenza di quanto avvenuto con la diffida inviata alla banca il 20.4.2022 con allegata la particolareggiata relazione del dott. , il cui valore Per_1 interruttivo è stato riconosciuto dalla stessa banca. Il 20.4.2022 è quindi il primo atto interruttivo.
Il CTU ha così fatto applicazione dei noti principi enucleati dalle Sezioni Unite 3086/2022 per accertare la sussistenza di un fido e quindi le eventuali rimesse intrafido o extrafido al fine di qualificarne la natura ripristinatoria o solutoria, in applicazione dei principi posti con sentenza n.
24418/2010.
La CTU ha indicato “dall'analisi del saldo del conto ricalcolato n. 1165020 emerge che il saldo complessivo del conto non ha mai superato il limite di affidamento come sopra indicato ad esclusione di brevi periodi” e ha fatto applicazione correttamente del saldo ricalcolato, applicando alle rimesse solutorie i criteri di imputazione ex art. 1194 c.c.
È quindi risultata la rideterminazione del saldo da un debito, come da estratto conto, di €
130.031,84 a un inferiore debito di € 56.980,93, come da specchietto che qui di seguito si riporta.
pagina 10 di 13 In relazione ai due conti 1716380 e 1720080 la CTU ha rilevato come non risulti formalmente alcun fido, ma come dall'estratto scalare risulti essere stato applicato di fatto un fido di € 300.000,00 per ambedue i conti “qualora si ritenesse valido tale fido, nel periodo precedente al 20/4/2012 non vi sono rimesse solutorie ossia eccedenti il fido concesso”. E certamente deve essere considerato tale fido di fatto, poichè emergente dalla documentazione contabile.
E quindi per il conto 1716380 il saldo deve essere così rideterminato a credito del correntista:
Per il conto 1720080, sempre a credito del correntista pagina 11 di 13 Ed infine, per il conto 1499320. A debito del correntista:
Il saldo deve essere così rideterminato:
c/c 1165020 = 56.980,93 Euro a debito Pt_1
c/c 1716380 = 7.869,74 Euro a credito Pt_1
c/c 1720080 = 831,16 Euro a credito Pt_1
c/c 1499320 = 55,11 Euro a debito Pt_1
Essendovi una finale e complessiva situazione debitoria di non può procedersi alla Pt_2 restituzione dell'indebito come richiesto dall'attore, indipendentemente dall'ammissibilità della sua domanda.
Le spese
Le spese di lite, comprensive della CTU come già liquidata in corso di causa, in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, devono essere compensate nella misura della ½ mentre per la restante ½ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
PQM
pagina 12 di 13 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia
Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara l'illegittima applicazione nei contratti oggetto di causa delle clausole di cui in parte motiva e per l'effetto ridetermina il saldo, alla data del 31.12.2020, per ciascun conto dei seguenti importi:
c/c 1165020 = 56.980,93 Euro a debito Erredi
c/c 1716380 = 7.869,74 Euro a credito Erredi
c/c 1720080 = 831,16 Euro a credito Pt_1
c/c 1499320 = 55,11 Euro a debito Erredi
2. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della ½ e condanna la convenuta a rifondere all'attrice la restante ½ che liquida nella relativa parte in € 5.430,00 per compensi, oltre ½ del contributo unificato e delle spese esenti, oltre 15% per spese generali, IVA;
3. Pone le spese della CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Genova, 14 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
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