Articolo 5 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 4Articolo 6
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5 febbraio 1976
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8 maggio 2010
Art. 5. Vigilanza sull'esercizio della professione

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' posto sotto la vigilanza del ((Ministero della giustizia)) il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
Il ((Ministero della giustizia)) vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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