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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4135/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione in data 08.01.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Laura Opilio
(c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Paolo Delle
Monache (c.f. ) e l'avvocato Valentina Micheli (c.f. C.F._4
) che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._5
APPELLATO-
Oggetto: appello di nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Tribunale Ordinario di Viterbo n° 598/2020, resa tra le parti, il 19.06.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 2185/2015, promosso da nei Parte_1
confronti di - negatoria servitutis- CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 29.06.2015 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Parte_1
conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, , rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “In via cautelare, autorizzare la chiusura dell'apertura sul muro di
r.g. n. 1 confine tra le due proprietà a tutela della sicurezza e della salute della ricorrente e dei proprio familiari;
in via principale, nel merito, accertare l'inesistenza della servitù di aria e di luce in favore del Sig. ; conseguentemente, accertare il diritto della CP_1
Sig.ra di chiudere la presa d'aria attualmente esistente tra la propria unità Pt_1
immobiliare ed il magazzino confinante del Sig. . Con vittoria di spese ed onorari CP_1 di giudizio”.
A sostegno della propria domanda, la allega. Pt_1
- Di aver acquistato, per atto a rogito del notaio (Rep. 4263, Racc. Per_1
1041), da e , in data Persona_2 Parte_2 Parte_3
24.04.2012, libero da pesi e servitù, l'immobile in Tuscania (VT), Via XII
Settembre 7.
- Lo stato dei luoghi è conforme alle planimetrie catastali allegate all'atto notarile e certificato dal Comune di Tuscania.
- La regolarità urbanistica dell'immobile è quella di cui alla perizia giurata del
30.03.2012.
- Con lettera del 05.01.2015, , proprietario del fondo confinante, CP_1 rivendica una servitù di aria relativa ad un'apertura posizionata sul muro comune all'abitazione di cui è proprietaria la e il magazzino di cui è Pt_1
proprietario il , asseritamente soppressa, dalla con la realizzazione CP_1 Pt_1
di nuove opere murarie.
- Di aver dato riscontro a detta missiva, con la raccomandata del 10.02.2015, comunicando di non aver modificato lo stato dei luoghi e negando l'esistenza del diritto di servitù vantato dal . CP_1
- La servitù di luce non può acquistarsi per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia, essendo necessaria una espressa convenzione negoziale, inesistente nel caso di specie.
- La presa d'aria attualmente esistente tra le due unità immobiliari (un pannello fisso di lamiera metallica forata) è stata assentita, a mero titolo di cortesia, dal precedente proprietario;
non ha subito modifiche e non è opportuna, dato che i due immobili appartengono a categorie catastali differenti (l'uno classificato come abitazione, l'altro, quello di proprietà del , come magazzino) e viola CP_1
il diritto alla intimità nonché di salubrità, anche sonora della deducente.
Con comparsa depositata il 09.03.2016, si costituisce in giudizio;
resiste CP_1 alla domanda della e conclude per: “1. Accertare l'esistenza della servitù di aria e Pt_1
r.g. n. 2 luce in favore del Sig. , per tutte le ragioni dedotte in narrativa e, per CP_1
l'effetto, rigettare la domanda attorea;
2. Condannare la Sig.ra al Parte_1 ripristino della luce del Sig. allo status quo ante l'acquisto della CP_1
proprietà confinante da parte della stessa. Con vittoria di onorari, competenze e spese come per legge”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, il allega di essere proprietario, dal CP_1
30.04.1985, dell'immobile in Tuscania (VT), alla Via XII Settembre 9, censito al catasto fabbricati al foglio 39, p.lla 120, sub. 2, cat. C/2, classe 4, 41 mq, rendita 61,41 euro, compreso nel complesso plurifamiliare di cui è parte anche l'abitazione della che il locale in oggetto è stato edificato alla fine dell'800, come da planimetria Pt_1
estratta dal Catasto pontificio;
che i lavori eseguiti dalla e dai precedenti Pt_1
proprietari sono avvenuti in assenza delle autorizzazioni necessarie alla modifica dello stato dei luoghi;
che nella relazione depositata dalla presso gli uffici comunali, Pt_1
non è rappresentata la finestra presente sull'immobile; che gli articoli 901-904 c.c. non trovano applicazione nel caso in cui le aperture lucifere sono all'interno di un edificio condominiale e dunque è possibile acquistare il relativo diritto di servitù per destinazione del buon padre di famiglia o per usucapione, in assenza di un atto negoziale;
che la servitù di luce in oggetto si è costituta per destinazione del buon padre di famiglia o comunque per usucapione, dato che era già rappresentata nell'accatastamento depositato nel 1940 e successivamente chiusa, a seguito dell'ampliamento volumetrico realizzato dalla che l'ha sostituita, restringendola, Pt_1
con l'apposizione di un pannello di lamiera forata.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, vengono concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. e, istruita mediante espletamento di prova testimoniale e c.t.u., la controversia è definita, dalla impugnata sentenza, come di seguito:
<<dichiara inammissibile le domande riconvenzionali rigetta la domanda attorea>
Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
Condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali a favore del convenuto che liquida nella somma di € 4500,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.>>
Di seguito, le ragioni della decisione.
r.g. n.
3 - La domanda riconvenzionale del convenuto, costituitosi tardivamente, è
inammissibile e le difese poste a sostegno vengono valutate solo al fine di paralizzare la domanda attorea.
- Le domande attoree vanno qualificate come negatoria servitutis (cfr. Cass.
n.12233/02).
- Chi agisce con l'actio negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà (Cass. Civ.n.2838/99).
- Non è in contestazione la titolarità del diritto di proprietà di . CP_1
- Non hanno rilievo, nel presente giudizio, i profili attinenti all'eventuale illiceità
o irregolarità urbanistica delle opere eseguite dall'attrice, rilevanti solo in sede amministrativa o penale, ma hanno rilievo le questioni relative ai rapporti di vicinato, dato che le autorizzazioni amministrative, ove concesse, lo sono sempre con salvezza dei diritti dei terzi.
- L'apertura per cui è causa, come da c.t.u., non è dotata di inferriata idonea a garantire la sicurezza “della convenuta” (leggasi “ ), dato che il lato Pt_1
inferiore della stessa, rispetto al suolo del magazzino del , è ad un'altezza CP_1
di due metri e mezzo dal suolo, mentre rispetto al suolo dell'immobile della
è ad una altezza di circa 52 cm. Pt_1
- L'apertura non concretizza veduta o prospetto, in difetto della possibilità di inspicere o di prospicere lateralmente od obliquamente proprio per la presenza di una lamiera forata posta sulla stessa, ma “luce”, ancorché irregolare, in ragione del mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 901 c.c. (Cass. n.
11319/2018).
- Trattandosi di un muro in comune, trova applicazione la deroga alla regola generale secondo cui la servitù di luce non può essere acquistata per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia.
- La luce, nel concreto, si apre in un muro comune tra un vano e l'altro del medesimo edificio allo scopo di dare aria e luce ad uno di essi attraverso l'altro, giacché non costituisce estrinsecazione del diritto di proprietà, ma ponendo in essere una vera e propria invasione nella sfera di godimento della proprietà altrui, ha sostanza, struttura e funzione di uno "jus in re aliena", acquisibile perciò mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia, sempre che l'apertura si concreti in opere visibili e permanenti, strutturalmente destinate ad r.g. n. 4 un inequivoco e stabile assoggettamento del vano, sì da rivelare, all'esterno,
l'imposizione di un peso a suo carico per l'utilità dell'altro.
- Si tratta di opera permanente ed inequivoca, segno di un peso posto a carico di un fondo a vantaggio di un altro fondo, con la peculiarità di trovarsi in un muro di comproprietà che si immette non su un'area scoperta, bensì su di un'altra unità immobiliare (reciprocamente, il garage di proprietà del l'abitazione CP_1
finitima della , presente fin dal momento della costruzione e, quindi, Pt_1
anche al momento della vendita al e alla di una parte del complesso CP_1 Pt_1
immobiliare prima richiamato, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali acquisite alla istruttoria (la grata metallica non è stata installata dalla e Pt_1
attorno alla medesima risultano posizionati tubi per consentire il passaggio dell'aria e tenere l'ambiente ventilato).
- Come da c.t.u., si rilevano le immissioni di odori e suoni nella abitazione della per la presenza della sola lamiera forata. Pt_1
- È documentato che, inizialmente, la luce affacciava su una corte esterna, ma a seguito dell'ampliamento dell'immobile dell'attrice in aderenza al muro del convenuto, ha acquisito la attuale connotazione.
- La non ha proposto domanda per la regolarizzazione della luce rispetto Pt_1
alle previsioni di cui all'art. 901 c.c. (caratteristiche della grata e altezza rispetto al pavimento, per cui nulla potrà essere disposto in tal senso).
- Spese di lite regolate secondo soccombenza e liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/14.
- Spese di CTU regolate secondo soccombenza e liquidate con separato provvedimento.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<In via cautelare, accogliere la istanza della Sig.ra di essere autorizzata a Pt_1
chiudere la luce posta nel muro a confine tra la propria proprietà ed il magazzino del
Sig. ; CP_1
2. In via principale, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 598/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 19 giugno 2020 e notificata il 24 giugno 2020, all'esito del giudizio iscritto al N.R.G. 4312/2015, accertare il diritto della Sig.ra a Pt_1 chiudere l'apertura sul muro di confine tra le due proprietà a tutela della sicurezza, della salute e della privacy della ricorrente e dei propri familiari;
3. In via subordinata, accertare l'inesistenza della servitù di aria e di luce in favore del Sig. e CP_1
r.g. n. 5 conseguentemente accertare il diritto della Sig.ra di chiudere la presa d'aria Pt_1
attualmente esistente tra la propria unità immobiliare ed il magazzino confinante del
Sig. ; CP_1
4. In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio >>.
, resiste alle censure e rassegna le seguenti conclusioni: CP_1
< In via cautelare, rigettare la istanza della Sig.ra di essere autorizzata a Pt_1
chiudere la luce posta nel muro a confine tra la propria proprietà ed il magazzino del
Sig. , poiché infondata in fatto ed in diritto;
2. In via principale, rigettare, per tutte CP_1
le ragioni dedotte in narrativa, il gravame proposto dalla Sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 598/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 19 giugno 2020 e notificata il 24 giugno 2020, all'esito del giudizio iscritto al N.R.G.
4312/2015; 3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria, si reitera sin da ora
l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e non ammessi in primo grado, che ivi devono intendersi integralmente riportati e trascritti>>.
Questi, i sette motivi di appello articolati dalla Pt_1
1) Rubricato: “Preliminarmente: sulla qualificazione della domanda attrice – omessa decisione sulla domanda di accertamento del diritto della Sig.ra a Pt_1
chiudere la luce irregolare. Errata ricostruzione della situazione di fatto, in contrasto con le risultanze peritali. Contraddittorietà della motivazione”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui ritiene generica la domanda della e richiama la c.t.u. a conferma delle allegazioni in punto di Pt_1
insalubrità dei luoghi determinata dal passaggio di polveri, rumori, dispersione di calore e violazione della propria riservatezza, allegando che la domanda è stata proposta per ottenere la chiusura della presa d'aria esistente a tutela del proprio diritto alla salute ( rumori, polveri, dispersione di calore) e alla riservatezza, con conseguente vizio di omessa pronuncia. L'appellante censura, altresì, la decisione nella parte in cui interpretando la domanda della Pt_1
accerta la mancata richiesta di condanna del convenuto alla regolarizzazione della luce;
a tal fine precisa che la luce non è passibile di essere messa a regola, dati i rilievi del c.t.u. in punto di altezza dal suolo.
2) Rubricato: “Inammissibilità della domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione, inammissibilità della eccezione riconvenzionale. Erronea
r.g. n. 6 valutazione della eccezione di intervenuta usucapione - decadenza ex art. 167
c.p.c., comma II”. L'appellante censura la pronuncia nella parte in cui, pur avendo dichiarato la tardività della domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione e nonostante l'eccezione di usucapione sia eccezione in senso stretto, che può essere sollevata solo dalla parte, istruisce la circostanza e la considera ai fini della decisione.
3) Rubricato: “Erronea valutazione delle prove della intervenuta usucapione”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui accoglie l'eccezione di usucapione. A tal fine allega la genericità dell'allegazione del , che CP_1
neppure indica la decorrenza della fattispecie acquisitiva e la errata valutazione delle risultanze istruttorie che non provano l'elemento soggettivo dell'animus possidendi, laddove la c.t.u. fornisce elementi per ritenere che tale luce era condizionata alla tolleranza della proprietaria dell'abitazione, come dimostra anche la esistenza della porta all'interno dell'abitazione. nel caso in cui la proprietaria avesse deciso di mantenere la porta interna della stanza;
ribadisce di non aver apportato modifiche all'immobile.
4) Rubricato: “Erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 901-904
c.c.: applicabilità al caso di specie della disciplina ordinaria in tema di luci”.
L'appellante censura la decisione nella parte ritiene che l'apertura concretizzi luce irregolare, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui agli artt.
901 - 904 cc., come tale ritenendola suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia e acquisto per usucapione. A tal fine richiama i principi di cui a CASS. 2933/1979) che avrebbe evidenziato che la luce irregolare costituisce manifestazione del diritto di servitù di cui il proprietario può chiedere in ogni momento la chiusura.
5) Rubricato: “Errata considerazione della mancata richiesta di regolarizzazione della luce irregolare da parte dell'attrice. Irrilevanza ed erroneità di tale motivazione, posta a sostegno della decisione di rigetto della domanda attrice.
Diritto alla chiusura della luce irregolare non regolarizzabile. Difetto di interesse dell'attrice a regolarizzare la luce. Diritto della stessa ad ottenerne la chiusura”. L'appellante censurata la decisione nella parte in cui ritiene la mancata proposizione della domanda di regolarizzazione. Aggiunge la errata valutazione delle risultanze della c.t.u. (la sentenza accerta che il lato inferiore della luce posto ad un'altezza di due metri e mezzo dal suolo del magazzino del r.g. n. 7 , mentre da c.t.u. la luce è ad una altezza di un metro e quindici dal suolo CP_1 del magazzino del e ad un'altezza di 62 cm dal suolo della . CP_1 Pt_1
Ribadisce che l'altezza dell'immobile della (2,30 m) non consente la Pt_1
regolarizzazione della luce, con conseguente diritto alla chiusura della stessa.
6) Rubricato: “Mancata valutazione della illegittimità della luce anche alla luce della normativa urbanistica”. L'appellante lamenta la mancata considerazione che i due immobili, in quanto appartenenti a due diversi proprietari e a due categorie catastali diverse (abitazione e magazzino) per la disciplina urbanistica non possono essere messi in comunicazione.
7) Rubricato: “Erroneità della decisone in ordine alle spese”, contesta la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato la al pagamento Pt_1
delle spese processuali e delle spese di c.t.u.; secondo l'appellante, in virtù del principio di reciproca soccombenza, le spese avrebbero dovuto essere sostenute da entrambe le parti in misura paritaria.
L'appello è fondato.
Per il tenore delle censure complessivamente proposte, si discute della ammissibilità; della genericità e della fondatezza della eccezione di usucapione considerata in sentenza a fronte di una domanda riconvenzionale di usucapione pacificamente tardiva e inammissibile (motivi di appello sub 2, 3,4, e 6); della errata qualificazione della domanda attorea rispetto alla ritenuta mancata proposizione della domanda di regolarizzazione della luce nonché della errata accertata genericità della domanda avente ad oggetto la violazione di diritti di riservatezza e la esistenza di immissioni maleodoranti e rumori dal fondo del ( motivi di appello sub 1 e 5) e della CP_1
regolamentazione delle spese di lite ( motivo sub 7).
La qualificazione della apertura come luce irregolare non è censurata.
Motivi di appello sub 2,3,4 e 6)
Nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. n. 18322 del 27/06/2023).
Nelle cause trattate col rito sommario, l'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., deve essere interpretato nel senso che il convenuto è tenuto a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza (qualora, però, il giudice abbia fissato un termine maggiore, questo deve intendersi come perentorio, per cui la costituzione del convenuto oltre detto r.g. n. 8 termine è da ritenere tardiva, anche se avvenuta nel rispetto del termine di legge di dieci giorni).
Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., dunque, è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva (Cass. n. 22205 del 24/07/2023).
A fronte della domanda inizialmente proposta riferita ad un'azione negatoria di servitù, la formulazione della domanda e dell'eccezione riconvenzionale di servitù, in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto, per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l'eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti, essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
La considerata eccezione riconvenzionale di usucapione, al pari della domanda riconvenzionale di usucapione, è stata proposta, da , con la comparsa di CP_1
costituzione e risposta tardivamente depositata il 09.03.2016, alla udienza di prima comparizione, dunque come la domanda riconvenzionale, anche la eccezione di usucapione ritenuta idonea, in sentenza, a contrastare la domanda della in quanto Pt_1
proposta con la comparsa di costituzione tardiva, allorquando era già maturata la preclusione, in relazione al disposto dell'art. 167 c.p.c., per la proposizione di eccezioni in senso stretto, è inammissibile.
La valutazione della domanda di negatoria servitutis, dunque, deve tener conto del tardivo ingresso, in giudizio, della questione della intervenuta usucapione che, in quanto inammissibile, non può rilevare al fine del decidere.
Passando all'esame del merito della domanda della Pt_1
Una servitù di luce con riguardo ad una apertura in un muro in comproprietà può essere acquistata o in virtù di convenzione fra i proprietari dei fondi finitimi ovvero per usucapione e può consistere in una "servitus luminum" che costringe il vicino a subire l'esistenza della luce nel muro divisorio comune senza poterne chiedere la rimozione o in una "servitus ne luminibus officiatur" che impedisce al comproprietario del muro di sopprimere o di oscurare la luce, obbligandolo in caso di costruzione da parte sua in appoggio o in aderenza, ad osservare la distanza imposta dalle norme applicabili al caso.
La disciplina di cui all'art. 903 c.c. (cfr. Cass. n. 13649/2007), oltre a consentire, al primo comma, l'apertura al proprietario di luci nel muro proprio che sia contiguo al r.g. n. 9 fondo altrui, stabilisce, al secondo comma, come regola di ordine generale, che "se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro".
Di conseguenza, il diritto a mantenere le luci può essere in tale ipotesi diversamente acquisito solo "iure servitutis" (Cass. n. 15248/2005, con specifico riferimento all'apertura di una luce tra due vani di un medesimo edificio, realizzata allo scopo di dare aria e luce ad uno di essi attraverso l'altro, nonché Cass. n. 5055/2013, Cass. n.
7490/2001, Cass. n. 3789/2012).
Nel concreto nessuna delle parti ha azionato o opposto una convenzione relativamente alla luce in oggetto e la usucapione non è oggetto dell'odierno decidere né in quanto domanda riconvenzionale né in quanto eccezione riconvenzionale, in ragione della tardiva costituzione del convenuto , come anche la domanda riconvenzionale CP_1
proposta da per l'accertamento di una servitù costituita per destinazione CP_1
del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di accertamento di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, giova aggiungere che non si verte, nel concreto, di due beni, la abitazione della e il magazzino del , in origine goduti da un Pt_1 CP_1
unico soggetto che, a seguito di divisione, avrebbero conservato le modalità di possesso del dante causa, dato che è pacifico che la luce irregolare in oggetto precedentemente gravava su di un'area aperta e il si limita ad allegare che “ il nucleo originario del CP_1
complesso, di cui il locale oggetto di contenzioso forma parte integrante, risulta già edificato alla fine dell'Ottocento”, ma non circostanzia la domanda nel senso che i due ambienti posti in collegamento dalla luce irregolare in oggetto fossero, originariamente in proprietà esclusiva del "padre di famiglia", con la conseguenza che questi avrebbe esercitato un atto di destinazione.
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. infatti avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.
Ciò detto, in riforma della sentenza impugnata, si accerta il diritto di di Parte_1
chiudere la apertura in oggetto.
Spese di lite
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo r.g. n. 10 regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza.
I compensi si liquidano, ex dm 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare (valore della causa: scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 25.000,00, compensi medi, con esclusione, per l'appello, della fase istruttoria non espletata).
Spese di c.t.u.
Liquidate in atti, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando appello come in atti proposto da Pt_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
[...] CP_1
Viterbo n° 598/2020, resa tra le parti, il 19.06.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 2185/2015, promosso da nei confronti di , ogni Parte_1 CP_1
diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di Pt_1
a chiudere l'apertura oggetto di causa.
[...]
- Condanna a rifondere, a , le spese di lite relative al CP_1 Parte_1
doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 5.000,00 per compensi e euro 150,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e liquida, per il giudizio di appello, in euro 3.900,00 per compensi e euro 382,00 per spese oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di c.t.u., liquidate in atti, definitivamente a carico di . CP_1
Roma, 21.03.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11