TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 5845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5845 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15191/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AR NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15191/2022 promossa da:
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
C.F. OPPONENTI
[...] C.F._1 con l'avv. Lucrezia Francesca Pulcini contro
(C.F. OPPOSTO CP_1 C.F._2
con l'avv. Augusto Azzini
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 4545/2022 emesso il 10.11.2022 dal Tribunale di Brescia, per i motivi di cui in narrativa.
- In virtù del sequestro del 09.03.2016 emesso dal Tribunale di Brescia, non avendo la legittimazione a stare in causa come destinataria dell'azione cautelare, Controparte_2
pagina 1 di 4 in quanto non più dal 2015 titolare del credito, si chiede che le cambiali vengano ritenute tutt'ora sotto sequestro. In ogni caso spese di lite rifuse.
Per parte opposta:
In via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante e quest'ultimo personalmente, proponevano opposizione al Parte_2
decreto ingiuntivo n. 4545/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso il 10.11.2022 dal
Tribunale di Brescia, con cui era stato loro ingiunto, unitamente a il Parte_3
pagamento, in favore di della somma pari a € 121.014,00, oltre gli interessi come CP_1 da domanda e le spese del procedimento, quale credito originariamente spettante a
[...]
Contr (di seguito ) e da questa successivamente ceduto a CP_2 CP_3 Controparte_4
(di seguito ), società cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.8.20,
[...] CP_3
cui erano succeduti, in qualità di soci, il e Stylmeccanica CP_1 Controparte_5
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2.10.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come si è detto, il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza di un credito, assistito da Contr Contr cambiali, originariamente spettante a e da questa successivamente ceduto a .
[...]
(doc. 1 opposto), società cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.8.20, cui CP_4
erano succeduti, in qualità di soci, il e Stylmeccanica di TI GU & C. s.a.s. CP_1
A fondamento dell'opposizione, per quello che qui interessa, gli opponenti deducono:
Contr
- il difetto di legittimazione di a costituirsi “nel presente giudizio e in quello di pagina 2 di 4 dissequestro” (pag. 4 comparsa conclusionale);
Contr Contr
- l'assenza di prova in merito alla cessione del credito da a .IN, che neppure sarebbe documentata nei relativi bilanci;
- l'inopponibilità della cessione ai debitori in assenza di notifica;
- il difetto di legittimazione del con riferimento all'intero credito ingiunto posto CP_1
Contr che, a seguito della cancellazione di .IN, il credito doveva ritenersi trasferito ai soci in contitolarità e in base alle rispettive quote e, quindi, il 60% al e il 40% a CP_1
Stylmeccanica Controparte_5
Contr L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è del tutto pretestuosa se solo si consideri che detta società non è parte nel presente giudizio né si comprende per quale motivo in questa sede si eccepisca il difetto di legittimazione di detta società in altro giudizio.
L'eccezione di inopponibilità della cessione è tardiva in quanto formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
Ciò detto, preliminarmente deve osservarsi che il credito originariamente vantato da Contr
nei confronti di non è stato specificatamente contestato dagli Parte_1
Contr C opponenti . ; la cessione è poi documentata dalla scrittura privata prodotta in giudizio da parte opposta (doc. 1).
L'eccezione concernente il difetto di legittimazione attiva del con riferimento CP_1
all'intero credito ingiunto è infondata.
Afferma la S.C. (Cass. 17492/18; Cass. 15894/14 in tema di comunione;
Cass. SS.UU.
6072/13) che, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, nell'ipotesi – qual è quella che qui interessa – in cui l'ex socio agisce per un credito della società, si instaura tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni appartengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione, per cui ciascuno dei partecipanti alla pagina 3 di 4 comunione può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, e con l'esclusione, pertanto, di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti. In tale ipotesi – osserva la Corte “infatti, è ragionevole ritenere che
l'iniziativa singola dell'ex socio per riscuotere un credito dell'estinta società giovi automaticamente anche agli altri ex soci, di talché - intervenuto il pagamento da parte del debitore della cancellata società - si determini solo l'obbligo del socio che ha agito di ripartire tra gli ex soci il dovuto in proporzione alle quote di partecipazione. Salva l'ipotesi di chiamata o di intervento volontario in giudizio, non si ravvisa in tale ipotesi alcuna necessità di un litisconsorzio processuale” (Cass. 17492/18 cit.).
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese liquidate in complessivi €
11.268,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 27/12/2025
Il Giudice
AR NG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AR NG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15191/2022 promossa da:
(C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
C.F. OPPONENTI
[...] C.F._1 con l'avv. Lucrezia Francesca Pulcini contro
(C.F. OPPOSTO CP_1 C.F._2
con l'avv. Augusto Azzini
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 4545/2022 emesso il 10.11.2022 dal Tribunale di Brescia, per i motivi di cui in narrativa.
- In virtù del sequestro del 09.03.2016 emesso dal Tribunale di Brescia, non avendo la legittimazione a stare in causa come destinataria dell'azione cautelare, Controparte_2
pagina 1 di 4 in quanto non più dal 2015 titolare del credito, si chiede che le cambiali vengano ritenute tutt'ora sotto sequestro. In ogni caso spese di lite rifuse.
Per parte opposta:
In via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante e quest'ultimo personalmente, proponevano opposizione al Parte_2
decreto ingiuntivo n. 4545/2022, provvisoriamente esecutivo, emesso il 10.11.2022 dal
Tribunale di Brescia, con cui era stato loro ingiunto, unitamente a il Parte_3
pagamento, in favore di della somma pari a € 121.014,00, oltre gli interessi come CP_1 da domanda e le spese del procedimento, quale credito originariamente spettante a
[...]
Contr (di seguito ) e da questa successivamente ceduto a CP_2 CP_3 Controparte_4
(di seguito ), società cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.8.20,
[...] CP_3
cui erano succeduti, in qualità di soci, il e Stylmeccanica CP_1 Controparte_5
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2.10.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come si è detto, il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza di un credito, assistito da Contr Contr cambiali, originariamente spettante a e da questa successivamente ceduto a .
[...]
(doc. 1 opposto), società cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.8.20, cui CP_4
erano succeduti, in qualità di soci, il e Stylmeccanica di TI GU & C. s.a.s. CP_1
A fondamento dell'opposizione, per quello che qui interessa, gli opponenti deducono:
Contr
- il difetto di legittimazione di a costituirsi “nel presente giudizio e in quello di pagina 2 di 4 dissequestro” (pag. 4 comparsa conclusionale);
Contr Contr
- l'assenza di prova in merito alla cessione del credito da a .IN, che neppure sarebbe documentata nei relativi bilanci;
- l'inopponibilità della cessione ai debitori in assenza di notifica;
- il difetto di legittimazione del con riferimento all'intero credito ingiunto posto CP_1
Contr che, a seguito della cancellazione di .IN, il credito doveva ritenersi trasferito ai soci in contitolarità e in base alle rispettive quote e, quindi, il 60% al e il 40% a CP_1
Stylmeccanica Controparte_5
Contr L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è del tutto pretestuosa se solo si consideri che detta società non è parte nel presente giudizio né si comprende per quale motivo in questa sede si eccepisca il difetto di legittimazione di detta società in altro giudizio.
L'eccezione di inopponibilità della cessione è tardiva in quanto formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
Ciò detto, preliminarmente deve osservarsi che il credito originariamente vantato da Contr
nei confronti di non è stato specificatamente contestato dagli Parte_1
Contr C opponenti . ; la cessione è poi documentata dalla scrittura privata prodotta in giudizio da parte opposta (doc. 1).
L'eccezione concernente il difetto di legittimazione attiva del con riferimento CP_1
all'intero credito ingiunto è infondata.
Afferma la S.C. (Cass. 17492/18; Cass. 15894/14 in tema di comunione;
Cass. SS.UU.
6072/13) che, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, nell'ipotesi – qual è quella che qui interessa – in cui l'ex socio agisce per un credito della società, si instaura tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni appartengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione, per cui ciascuno dei partecipanti alla pagina 3 di 4 comunione può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, e con l'esclusione, pertanto, di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti. In tale ipotesi – osserva la Corte “infatti, è ragionevole ritenere che
l'iniziativa singola dell'ex socio per riscuotere un credito dell'estinta società giovi automaticamente anche agli altri ex soci, di talché - intervenuto il pagamento da parte del debitore della cancellata società - si determini solo l'obbligo del socio che ha agito di ripartire tra gli ex soci il dovuto in proporzione alle quote di partecipazione. Salva l'ipotesi di chiamata o di intervento volontario in giudizio, non si ravvisa in tale ipotesi alcuna necessità di un litisconsorzio processuale” (Cass. 17492/18 cit.).
L'opposizione va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese liquidate in complessivi €
11.268,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 27/12/2025
Il Giudice
AR NG
pagina 4 di 4