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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ZI
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 865/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Glauco Susa del foro di Parte_1 C.F._1
ZI
(appellante)
nei confronti di con sede in Milano (p. iva n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, CP_2 CP_3
, e tutti del foro di Milano e con
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà del foro di ZI
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
in via preliminare: dichiarare ammissibile ai sensi dell'art. 345 ultimo comma c.p.c. la produzione dei nuovi documenti rappresentati dagli estratti conto relativi al periodo
30.11.2013/30.11.2014 consegnati dalla banca in data 31.3.2023, successivamente al deposito della sentenza impugnata e non prodotti nel corso del giudizio di primo grado per causa non imputabile all'appellante;
1 nel merito: a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 2073/2022 pubblicata il
30.11.2022 e notificata via pec in data 31.3.2023, per le motivazioni esposte in atti, accertarsi e dichiararsi che il tribunale ha erroneamente quantificato gli addebiti illegittimi da restituire all'appellante in € 27.991,13, senza avvedersi che il conto alla data del ricalcolo del 31.12.2013 presentava un saldo a debito di € 106.233,91, importo che deve essere restituito dalla banca unitamente al saldo attivo del conto che dovrà essere rideterminato sulla base di un'integrazione della ctu di primo grado che tenga conto dei nuovi documenti prodotti;
accertarsi e dichiararsi la concessione di un'apertura di credito sul conto corrente oggetto di causa e, conseguentemente, procedersi all'individuazione delle rimesse solutorie prescritte con riferimento ai soli interessi extra fido;
accertarsi e dichiararsi che la banca ha omesso l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 118
TUB e, conseguentemente, ritenersi inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi intervenute in costanza di rapporto;
per l'effetto, condannarsi al pagamento in favore dell'appellante degli indebiti CP_1
illegittimamente annotati sul conto così come ricalcolati dalla Ctu di primo grado all'ipotesi B1
esposta a pag. 32 dell'integrazione peritale del 14.11.2021 pari a complessivi € 175.001,11 o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia a seguito dell'integrazione della consulenza contabile richiesta e alla rideterminazione del saldo finale del conto sulla base della nuova documentazione prodotta, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al
saldo;
accertarsi e dichiararsi la nullità delle linee di credito confluite sul conto corrente oggetto di causa per mancanza di forma scritta e, conseguentemente, rettificarsi e rideterminarsi il saldo del conto applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB, accertando l'ulteriore maggior credito dell'appellante nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'integrazione della Ctu
contabile richiesta, con conseguente condanna della banca appellata al pagamento del predetto importo, maggiorato di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
nel merito in via ulteriore: rigettarsi l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto
e in diritto;
in via istruttoria: si insiste affinché venga disposta l'integrazione della Ctu contabile svolta nel giudizio di primo grado sulla base dei nuovi documenti prodotti al fine di rideterminare il saldo finale di chiusura del conto, incaricando il dott. di procedere a un'ulteriore ipotesi di Per_1
ricalcolo che preveda l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB alle linee di
2 credito confluite sul conto corrente e non regolate per iscritto;
si rinnova l'istanza di esibizione in giudizio del contratto di apertura di credito e delle comunicazioni ex art. 118 TUB inviate dalla banca durante il rapporto;
in ogni caso: con rifusione delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata:
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2073/2022 del
Tribunale di Padova del 30.11.2022;
- in via subordinata, quale appello incidentale che deve intendersi tuttavia condizionato, ovvero a valere solo nel caso in cui venga accolto (anche solo parzialmente) l'appello principale, non
avendo un interesse diverso, si chiede la riforma della sentenza impugnata n. 2073/2022, nella parte in cui ha ritenuto di dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e nella parte in cui ha ritenuto di non considerare l'ultima pagina del doc. 3 della e le pattuizioni CP_7
in esso contenute, riproponendo quanto già eccepito in primo grado, e rideterminando, previo
rinnovo/richiamo della CTU svolta nel primo grado, l'esatto dare/avere tra le parti;
- poiché l'appellata ha provveduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'appellante sig. alla Pt_1
restituzione delle somme da quest'ultimo incassate, oltre a interessi e rivalutazione;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti in giudizio da parte appellante per la prima volta in questo grado di giudizio (estratti conto relativi al periodo 30.11.2013/30.11.2014);
- respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, disporre un'integrazione e/o
rinnovazione della ctu contabile espletata in primo grado, tenendo conto dei rilievi svolti in atti;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2019, conveniva, davanti al Tribunale Parte_1
di Padova, chiedendo: i) accertarsi l'assenza o la nullità, per difetto di forma Controparte_1
3 scritta, del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 4844587, acceso nel 2011 presso la filiale di AG (Pd) e chiuso nel 2014, e delle collegate aperture di credito, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
ii)
accertarsi l'assenza o la nullità oppure l'inefficacia delle clausole relative ad interessi ultralegali e anatocistici, cms, cmdf, civ, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca, con rideterminazione del saldo finale in applicazione dell'art. 117 t.u.b. e condanna della banca alle conseguenti restituzioni;
iii) accertarsi l'illegittima pattuizione o applicazione di interessi usurari in violazione della l. 108/96, di interessi ultralegali, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di cms, di cmdf, di civ, di commissioni, spese, remunerazioni ed oneri di tenuta a vario titolo non validamente pattuiti, con rideterminazione del saldo finale in applicazione dell'art. 117 t.u.b. e condanna della banca alle conseguenti restituzioni, oltre interessi maturati sui saldi creditori e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito Controparte_1
in favore di quello di Verona e la prescrizione di qualunque diritto restitutorio, quantomeno per il periodo antecedente il 17.7.2009, in quanto le rimesse, in difetto della prova della natura ripristinatoria, erano da considerarsi solutorie;
la convenuta chiedeva, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree, infondate in fatto e in diritto.
Depositate le memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., il giudice ordinava alla banca, ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio gli estratti scalari del conto corrente e parte degli estratti conto. Era quindi disposta ed espletata c.t.u. tecnico-contabile. Trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., la causa era decisa con sentenza n. 2073 del 30.11.2022, con la quale il
Tribunale di Padova condannava la banca convenuta a restituire all'attore la somma di €
27.991,13, oltre interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 17.7.2019 al saldo, nonché a rifondere all'attore le spese di lite e a sostenere per l'intero le spese di c.t.u.
Il Tribunale, respinta l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta ed accolta l'eccezione di prescrizione del diritto di ripetere gli indebiti pagati anteriormente al 27 giugno 2016, accertava la validità del contratto di conto corrente, escludeva la prova dell'esistenza di aperture di credito, determinava sulla scorta della relazione peritale gli addebiti illegittimi per interessi, spese e commissioni compiuti in conto dalla banca, escludendo tuttavia l'usurarietà del rapporto.
Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello , mentre Parte_1 CP_1
resisteva al gravame proponendo altresì appello incidentale condizionato.
[...]
4 L'appellante principale formulava quattro motivi d'impugnazione, con cui si lamentava che il
Tribunale avesse: i) erroneamente quantificato in euro 27.991,13 gli indebiti oggetto di condanna restitutoria a fronte di un saldo negativo del conto corrente, alla data del ricalcolo da parte del c.t.u., di euro 106.233,91: importo del quale il giudice avrebbe dovuto ordinare la restituzione;
ii) erroneamente ritenuto non provata, nonostante le risultanze documentali, l'apertura di credito e, conseguentemente, rigettato la richiesta di limitare le rimesse solutorie ai soli interessi extra fido;
iii) respinto la domanda volta ad ottenere, stante la mancata ricezione delle comunicazioni ex art. 118 t.u.b., il ricalcolo del saldo del conto, senza tenere conto delle modifiche unilaterali peggiorative dei tassi intervenute in costanza di rapporto;
iv) non accolto la specifica domanda, formulata dall'attore, di accertamento della nullità, per mancanza di forma scritta, dei contratti di apertura di credito confluiti sul conto corrente e la conseguente richiesta di ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7°, t.u.b.
La banca appellata negava la fondatezza delle doglianze in fatto e in diritto, e proponeva appello incidentale condizionato, censurando la sentenza per due motivi: i) il giudice aveva erroneamente dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi anche per il periodo successivo all'anno 2000, nonostante il tempestivo adeguamento da parte della banca alla delibera Cicr del
9.2.2000, che tale capitalizzazione legittimava ove gli interessi creditori e debitori fossero stati liquidati con la medesima periodicità; ii) il giudice aveva erroneamente escluso che una pagina del doc. 3, prodotto in causa dalla banca, facesse riferimento al contratto, così considerando non validamente pattuite le condizioni economiche ivi riportate.
Con ordinanza 21 settembre 2023 erano concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita da trattazione scritta.
***
0. Preliminarmente, si rileva che la sentenza n. 2073/2022 pronunciata dal Tribunale di Padova è passata in giudicato sulle statuizioni che non sono oggetto di specifici motivi d'impugnazione, ossia sul rigetto dell'eccezione d'incompetenza del giudice adito, sulla dichiarazione di validità del contratto di apertura di conto corrente sottoscritto dal solo correntista e sull'accertamento che non vi è stata usura originaria.
L'appellante principale chiede siano ammessi, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nuovi documenti prodotti in allegato all'atto di citazione in appello e, precisamente, gli estratti conto relativi al periodo 30.11.2013/30.11.2014, consegnatigli dalla banca dopo il deposito della sentenza,
nonostante fossero stati richiesti prima dell'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 119,
5 comma 4°, t.u.b.; chiede, di conseguenza, che sia disposta integrazione della c.t.u. affinché il perito possa determinare il saldo finale di chiusura del rapporto al 30.11.2014 e il conseguente credito restitutorio.
La richiesta non può essere accolta, atteso che con l'originario atto di citazione l'attore, pur dando atto che il conto era stato chiuso nel 2014, richiese la rideterminazione del saldo del conto corrente alla data del 30 dicembre 2013 (si legge nell'atto di citazione del 17 luglio 2019: “La società attrice ha fatto esaminare gli estratti conto e gli scalari relativi al predetto conto corrente dalla
data del 31.3.2001 al 31.12.2013 all'ing. di Treviglio (BG). Sulla scorta della Persona_2
documentazione di cui oggi il deducente è in possesso, la perizia redatta ha evidenziato come la banca abbia applicato durante il rapporto tassi usurari, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese in assenza di valide pattuizioni (doc. 1, 2, 3). La rideterminazione del
saldo del conto corrente alla data del 30.12.2013, ultimo estratto nella disponibilità dell'attore, sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale reca un credito per l'attore pari quanto meno ad
€ 64.815,00”) e sulla base di tale deduzione è stata istruita e decisa la causa. Dunque, la richiesta ora avanzata comporta un'inammissibile modifica della domanda.
Si aggiunga che, quando all'udienza dell'8 aprile 2021, in presenza del c.t.u., il giudice chiese all'attore quali fossero i documenti mancanti, la risposta fu la seguente: “L'avv. Susa precisa che il contratto di affidamento non è stato depositato;
quanto al dettaglio della documentazione bancaria evidenzia che mancano gli scalari e l'estratto conto dei 4 trimestri 2001 e di aprile
2010”.
Il giudice emise l'ordine di esibizione conformemente all'indicazione dell'attore, il quale non richiese l'esibizione degli estratti conto successivi al novembre 2013. Se avesse voluto Pt_1
che il saldo del conto fosse rideterminato al novembre 2014, avrebbe dovuto richiedere al giudice di ordinare alla banca la produzione in causa degli estratti conto relativi al 2014.
Ne consegue che la nuova documentazione non può essere ammessa, poiché non è dimostrato che l'attore non avrebbe potuto ottenerne l'esibizione nel giudizio di primo grado (art. 345, 3° co.,
c.p.c.) ed anzi vi è dimostrazione - per quanto sopra osservato - del contrario.
1. Con il primo motivo di appello, lamenta che il Tribunale abbia limitato la condanna Pt_1
restitutoria in suo favore all'importo di euro 27.991,13 per errata interpretazione delle risultanze della c.t.u. e dei documenti di causa;
il giudice, dopo avere affermato che la controversia riguardava un rapporto di conto corrente chiuso e che era ammissibile la domanda restitutoria,
avrebbe dovuto considerare che alla data del 31.12.2013 il c.t.u. aveva accertato un saldo passivo
6 per euro 106.233,91 e, quindi, avrebbe dovuto ordinare la restituzione anche delle rimesse successive, compiute dal correntista a copertura dello scoperto.
L'ipotesi indicata dal perito sub “A” e condivisa dal giudice evidenziava “un credito per il correntista al 31.12.2013 di € 28.004,63 (quando il conto corrente a tale data riportava un credito della banca per € 106.233,91)” che, detratti euro 13,50 oggetto di prescrizione, avrebbe portato a rideterminare il complessivo ammontare degli obblighi restitutori in euro 134.225,04, pari alla somma del saldo attivo ricalcolato di euro 27.991,13 e del saldo negativo di euro 106.233,91
(ripianato prima della chiusura del conto), oltre interessi.
L'appellante chiede, pertanto, che siano accertati addebiti illegittimi per euro 134.225,04, con conseguente condanna della banca alla restituzione di detta somma o di quella maggiore che dovesse risultare all'esito dell'integrazione peritale richiesta sulla base dei nuovi documenti prodotti.
Il motivo d'impugnazione non può essere accolto.
Richiamato il punto precedente, ove si è evidenziato che nuove produzioni documentali non sono ammissibili, la decisione del Tribunale è corretta poiché la condanna restitutoria si basa sul saldo rideterminato al 31 dicembre 2013.
Cosa sia accaduto successivamente non è stato documentato. In particolare, non è stata provata l'esistenza di rimesse bancarie che, successivamente al dicembre 2013, abbiano azzerato il saldo
(apparente) negativo di conto, sicché il credito restitutorio (euro 27.991,13, corrispondente agli addebiti illegittimi pagati) non poteva comprendere l'importo di euro 106.233,91: addebiti in conto illegittimi, di cui mancava la prova del pagamento.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto il conto corrente non affidato, così accogliendo l'eccezione di prescrizione della banca con riferimento a tutte le rimesse anteriori al 27.6.2016, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di imputazione delle rimesse solutorie ai soli interessi extra fido.
Il giudice, pur riconoscendo che le nullità previste dall'art. 117 t.u.b. hanno natura di protezione e che possono essere invocate solo dal correntista e che, quindi, quest'ultimo può provare l'affidamento anche mediante presunzioni sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, avrebbe erroneamente ritenuto non provata la circostanza nonostante gli estratti conto attestassero l'applicazione di tassi diversi e la presenza di plurime linee di credito permettendo di rilevare, sin dal 2001, il riferimento “un'apertura di credito in conto corrente” che veniva definita “scoperto di
c/c” e di “un'affidamento per anticipi di portafoglio sbf”, definito “aperfoglio”.
7 Con particolare riferimento alla previsione di un “aperfoglio”, l'appellante assume trattarsi di una particolare modalità di aumento del fido per cassa che, concesso nel limite dell'importo risultante dalle fatture presentate dal correntista e fino al loro incasso, presupporrebbe la sottostante apertura di credito. Mancando conti di appoggio, tutte le operazioni di anticipazione, addebito e calcolo degli interessi sarebbero confluite su un conto unico nel quale le diverse linee di fido risulterebbero evidenziate per ordine di utilizzo di modo tale che l'utilizzo di somme di importo superiore al fido sbf avrebbe determinato l'attivazione della seconda linea del fido di cassa denominato “scoperto di conto”, vale a dire l'effettiva apertura di credito, mentre solo il superamento di tale ulteriore soglia avrebbe configurato un utilizzo extrafido e consentito di qualificare le relative rimesse come solutorie.
L'appellante sostiene che la previsione di aliquote differenziate costituirebbe, di per sé sola, elemento presuntivo dell'apertura di credito e che, nel caso di specie, già dal primo estratto conto al 31.1.2001 risulterebbero due linee di credito rispettivamente indicate come “scoperto c/c” con tasso 8,50% e come aperfoglio, con tasso al 5,80% e, dai successivi, vi sarebbe previsione delle
Cms per fido di cassa ed extra fido. Ulteriori elementi presuntivi il giudice avrebbe dovuto cogliere, secondo l'assunto dell'appellante, dall'analisi testuale degli estratti conto.
L'appellante si duole, poi, che il Tribunale non abbia desunto argomento di prova a favore del correntista dalla condotta processuale della banca convenuta, la quale ometteva di produrre il contratto di apertura di credito, nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Il motivo d'impugnazione non è accoglibile.
Il Tribunale non ha escluso la possibilità di fornire la prova della conclusione di contratti di apertura di credito mediante presunzioni, ma ha escluso che quelle indicate dall'attore fossero sufficienti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., per dimostrare la conclusione di un contratto di apertura di credito.
Occorre premettere che gli estratti conto, nel periodo anteriore al 2006, non riportano l'indicazione di affidamenti in essere, ma esclusivamente una differenziazione dei tassi compatibile con l'intendimento della banca non di obbligarsi a tenere a disposizione del correntista una determinata quantità di denaro, bensì di tollerare lo scoperto di conto e regolarne gli effetti.
Il Tribunale di Padova ha in modo convincente motivato: “Al riguardo va segnalato che l'attore ha depositato in due documenti gli estratti conto (doc. n. 2 e n. 3) rispettivamente composti di 164 e 177 pagine, senza precisare a quale pagina si trovino gli elementi sintomatici ritenuti rilevanti e quali
circostanze intenda valorizzare allo scopo.
8 Ritiene il Tribunale che ad una più attenta lettura dei documenti deve trarsi una conclusione diversa da quella esposta in sede di conferimento dell'incarico peritale.
Infatti, esaminando gli stessi e seguendo un ordine cronologico, emerge che: al 31.5.2002 l'estratto conto
riporta un interesse debitorio (un unico tasso) pari al 6,75% con il dettaglio “fidi” per € 31.452; lo stesso documento precisa quali variazioni di tasso: “dal 8/4/2002 TN 6.7500% TE 6,9227 APERFOGLIO” e dall'1.5.2002 una diversa aliquota per “scoperto c/c”; al 30.6.2002 il tasso per “linea 1” resta al 6,75% ma la soglia “fidi” sale a “41.220”: dalla tabella delle variazioni di tasso si desume che detta aliquota
corrisponde ancora una volta all'”aperfoglio”; la commissione di massimo scoperto di gennaio 2003 distingue poi due aliquote, una per utilizzo “extrafido” ed una per utilizzo “fido di cassa”: quindi il tasso
inferiore corrisponde ad una mera elasticità di cassa;
identica situazione in calce all'estratto conto al così come l'estratto conto al 31.3.2003 fino al 31.12.2003, ove si aggiunge un tasso debitorio per “utilizzo
SBF”; nel frattempo l'estratto conto di luglio 2003 riporta un solo tasso debitorio al 16.7.2003 e non più due aliquote come in precedenza;
al 31.3.2004 il tasso debitorio per “fidi” è collegato ad una c.d. “linea
1”, non meglio identificata: viene però riportata una soglia che dal 31.12.2003 al 12.2.2004 scende da €
70.000 ad € 56.523; il documento di sintesi relativo alla stessa data ancora una volta riporta due facilitazioni: fido di cassa e utilizzo SBF;
l'estratto conto al 30.6.2004 riporta per la “Linea 1” di “fidi”
una soglia che dal 31.3.2004 al 20.6.2004 sale da € 51.192 (quindi registrando una ulteriore diminuzione dal 12.2.2004) ad € 70.000; l'estratto al 31.3.2005 riporta una sola linea fidi;
il secondo trimestre 2005
riporta poi indicazioni “mutevoli”: le linee di credito indicate nell'unitaria dizione di “fidi” sono due
(linea 1 e linea 2) e la soglia di riferimento cambia nel tempo per la linea di credito 1 (al 31.3.2005 €
36.557, al 20.4.2005 € 53.589, all'1.1.2005 € 59.770; al 31.12.2005 e 1.1.2006 la soglia della linea di
credito n. 1 sale ad € 150.000 e si aggiunge una terza linea di credito;
al 31.3.2006 la soglia della linea 1 scende ad € 136.745, al 30.6.2006 la soglia della medesima linea torna ad € 150.000 e dal 20.8.2006 sale
ad € 188.293, al 30.9.2006 € 157.682 ed al successivo 5.10.2006 ad € 200.000.
Se ne deve trarre la conclusione che nel periodo esaminato non vi sono elementi sufficienti per
riconoscere una prova presuntiva dell'esistenza tra le parti di un contratto di apertura di credito, giacché le circostanze che emergono dai documenti analizzati non risultano univoche e stabili per un minimo lasso
temporale tale da potersene inferire la prova di un accordo su una vera e propria apertura di credito del rapporto: anzi, integrano talvolta la prova esattamente contraria (come quando la linea di credito viene denominata “aperfoglio”, “SBF”). Ostano allo scopo le seguenti circostanze: non in tutti i trimestri
risulta dagli estratti conto l'addebito di un interesse debitorio diversificato a seconda della soglia del debito e per un periodo risultano addirittura tre tassi;
anche nei periodi in cui risulta un doppio tasso
debitorio, la soglia di facilitazione muta molto rapidamente (nell'arco di 10 giorni o di un mese) quando invece l'apertura di credito dovrebbe vincolare la banca fino ad una soglia monetaria esplicitata negli
accordi, quindi non è plausibile che venga modificata ogni trimestre, mese, o settimana;
come anticipato, per molti periodi l'esistenza di un'apertura di credito viene espressamente smentita dalle risultanze
9 documentali, giacché sono sì riportati due tassi debitori, ricollegati però a facilitazioni che nulla hanno a che vedere con l'apertura di credito, attenendo piuttosto allo smobilizzo di portafoglio commerciale.
Deve quindi concludersi nel senso che non è stata offerta adeguata prova dell'esistenza di un contratto di
apertura di credito relativamente al periodo interessato dall'operare della prescrizione. Cosicché deve ritenersi prescritta la domanda restitutoria attinente a tutti i versamenti effettuati nel decennio anteriore
al 27.6.2016.
Va infine chiarito sul punto che, esclusa l'esistenza in conto di un affidamento nella forma dell'apertura di
credito, perde rilevanza la questione sollevata dall'attore di errata applicazione dell'imputazione dei versamenti agli interessi intrafido: al di là della fondatezza della tesi difensiva, nel caso di specie neanche
in astratto si configura la maturazione di interessi debitori che non andassero immediatamente pagati dal correntista”.
Quanto all'“aperfoglio”, deve aggiungersi che la dicitura, presente in alcuni estratti, non segnalava un accrescimento di un eventuale apertura di credito, che non viene affatto menzionata, bensì le condizioni economiche dello sconto di documenti commerciali.
Il documento di sintesi del 31 marzo 2004 contemplava varie tipologie di tassi debitori, tra cui il tasso per l'apertura di credito in conto corrente, ma non dà atto della concessione di un affidamento. Si tratta perciò di una previsione generale, cui non si accompagna l'indicazione della concreta concessione di credito, di cui nulla si dice (né in termini di durata, né di importi di denaro messi a disposizioni del correntista).
L'appellante nulla osserva, poi, circa il rilievo del Tribunale secondo cui “le evidenze della
Centrale dei Rischi non sono d'aiuto, giacché registrano la posizione del correntista a partire dal
2013, quando invece nel caso di specie rileva la ricostruzione dell'eventuale affidamento prima del 2006, visto che dal 2006 in poi non è in discussione la prescrizione di alcunché”.
La banca ha sempre negato l'esistenza di contratti di aperture di credito. Lo stesso attore aveva dedotto, fin dall'atto di citazione, che non erano stati conclusi contratti per iscritto (salvo poi essere smentito per quanto concerneva il contratto di conto corrente). Ne consegue che nessun elemento probatorio può trarsi dal fatto che, sebbene ordinata, la convenuta non abbia prodotto in causa contratti di affidamento.
In conclusione, le sole indicazioni ricavabili dagli estratti conto, generiche e comunque mai indicanti affidamenti in essere, non sono sufficienti per presumere la conclusione di contratti di apertura di credito.
E' appena il caso di ricordare che la prova presuntiva richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti (art. 2729, 1° co., c.c.), e dunque la prova di contratti di credito non può
10 essere ricavata dai soli estratti conto, tanto più quanto essi – come evidenziato dal Tribunale – hanno un contenuto equivoco.
3. Con il terzo motivo di appello, afferma che il giudice abbia violato la regola sulla Pt_1
ripartizione dell'onere probatorio, in quanto spettava alla banca la dimostrazione delle modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni contrattuali.
Il motivo è inammissibile, poiché inidoneo a condurre a una diversa decisione della controversia.
E' vero che il Tribunale ha rilevato un difetto di specificità delle allegazioni dell'attore circa l'esercizio da parte della banca dello ius variandi, ma ha poi recepito l'esito della ricostruzione analitica del c.t.u. (ipotesi A) , compiuta seguendo i seguenti criteri: “l'eliminazione dell'effetto anatocistico degli interessi (e eventuali attivi) applicato per tutto il periodo sottoposto a verifica;
l'eliminazione in tutti i trimestri delle CMS, delle spese e delle altre commissioni applicate dalla banca non ritenute conformi alle previsioni contrattuali;
l'applicazione in tutti i trimestri non in usura, ma dopo quanto rilevato in precedenza anche in quelli in usura, ai saldi passivi, ordinati per
data valuta, il tasso convenzionale pro tempore vigente se a favore del correntista (nessun tasso applicato ha superato quello previsto contrattualmente)” (pag. 29 della relazione peritale).
Dunque, le variazioni unilaterali delle condizioni economiche, sfavorevoli al correntista, sono state “sterilizzate” dal riconteggio del c.t.u., in particolare per quanto riguarda gli interessi passivi dall'addebito degli stessi in misura contenuta nel limite rappresentato dalle previsioni contrattuali.
4. Con il quarto motivo di appello la sentenza viene censurata nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta con conseguente domanda di ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7°, t.u.b., erroneamente ritenendo non proposta specifica domanda.
Assume l'appellante di avere allegato la circostanza della mancanza di forma scritta sin dall'atto introduttivo del giudizio, evidenziando come fosse stato prodotto esclusivamente il contratto di conto corrente e non anche le condizioni economiche dell'apertura di credito: in mancanza di prova della pattuizione dei tassi di affidamento, il c.t.u. avrebbe dovuto considerare la nullità dei rapporti e procedere al ricalcolo applicando i principi di cui all'art. 117, comma 7°, t.u.b.
Anche tale motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
Il contratto di conto corrente fu concluso per iscritto il 3 aprile 2000 e riporta, nella prima pagina,
le condizioni economiche, ossia i tassi debitori (il contratto è sottoscritto dal correntista).
Sulla validità del contratto di c/c si è già rilevato che è sceso il giudicato, non essendo stata impugnata la relativa statuizione (così motivata dal Tribunale: “A fronte della doglianza del signor
d'essere privo il rapporto di conto corrente di un valido supporto documentale, in quanto Pt_1
il contratto non sarebbe stato stipulato per iscritto, la banca ha depositato il contratto sottoscritto dal correntista il 3.4.2000 (doc. n. 3 banca). L'attore ha quindi replicato, eccependo la nullità del
11 contratto in quanto privo della sottoscrizione da parte del contraente banca: la doglianza è infondata e valgono le seguenti considerazioni […])”.
Il Tribunale ha escluso, invece, che si potesse tenere conto di altro foglio, contenente indicazioni di cms e spese, in quanto non parte del contratto (questione oggetto d'impugnazione incidentale, per quanto condizionata): tali oneri sono stati scomputati dal c.t.u. nella rideterminazione del saldo al 31 dicembre 2013.
Come osservato al punto che precede, i tassi debitori indicati nel contratto hanno rappresentato, nell'analitica ricostruzione del c.t.u., il limite massimo di addebito per interessi.
Si è già detto che non vi è prova di contratti di apertura di credito, conclusi oralmente o per fatti concludenti. Non è evidentemente possibile dichiarare la nullità di contratti inesistenti.
In ogni caso, se anche per ipotesi vi fossero stati contratti di credito nulli, non per questo cesserebbero di applicarsi le condizioni economiche pattuite nel contratto scritto di apertura del conto corrente, ossia i tassi debitori contrattualmente pattuiti.
Non può pertanto trovare accoglimento la pretesa dell'appellante di un ricalcolo degli interessi debitori ai sensi dell'art. 117, comma 7°, t.u.b.
5. Il rigetto dell'appello principale dispensa dall'esame dell'appello incidentale della banca, espressamente condizionato all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello di Pt_1
.
[...]
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ZI, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 865/2023 r.g. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_8
così ha deciso:
[...]
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
2073/2022 pronunciata dal Tribunale di Padova;
12 2) condanna a rifondere all'appellata le spese Parte_1 Controparte_8
processuali del grado, che liquida in Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
ZI, 7 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ZI
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 865/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Glauco Susa del foro di Parte_1 C.F._1
ZI
(appellante)
nei confronti di con sede in Milano (p. iva n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, CP_2 CP_3
, e tutti del foro di Milano e con
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà del foro di ZI
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
in via preliminare: dichiarare ammissibile ai sensi dell'art. 345 ultimo comma c.p.c. la produzione dei nuovi documenti rappresentati dagli estratti conto relativi al periodo
30.11.2013/30.11.2014 consegnati dalla banca in data 31.3.2023, successivamente al deposito della sentenza impugnata e non prodotti nel corso del giudizio di primo grado per causa non imputabile all'appellante;
1 nel merito: a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 2073/2022 pubblicata il
30.11.2022 e notificata via pec in data 31.3.2023, per le motivazioni esposte in atti, accertarsi e dichiararsi che il tribunale ha erroneamente quantificato gli addebiti illegittimi da restituire all'appellante in € 27.991,13, senza avvedersi che il conto alla data del ricalcolo del 31.12.2013 presentava un saldo a debito di € 106.233,91, importo che deve essere restituito dalla banca unitamente al saldo attivo del conto che dovrà essere rideterminato sulla base di un'integrazione della ctu di primo grado che tenga conto dei nuovi documenti prodotti;
accertarsi e dichiararsi la concessione di un'apertura di credito sul conto corrente oggetto di causa e, conseguentemente, procedersi all'individuazione delle rimesse solutorie prescritte con riferimento ai soli interessi extra fido;
accertarsi e dichiararsi che la banca ha omesso l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 118
TUB e, conseguentemente, ritenersi inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi intervenute in costanza di rapporto;
per l'effetto, condannarsi al pagamento in favore dell'appellante degli indebiti CP_1
illegittimamente annotati sul conto così come ricalcolati dalla Ctu di primo grado all'ipotesi B1
esposta a pag. 32 dell'integrazione peritale del 14.11.2021 pari a complessivi € 175.001,11 o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia a seguito dell'integrazione della consulenza contabile richiesta e alla rideterminazione del saldo finale del conto sulla base della nuova documentazione prodotta, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al
saldo;
accertarsi e dichiararsi la nullità delle linee di credito confluite sul conto corrente oggetto di causa per mancanza di forma scritta e, conseguentemente, rettificarsi e rideterminarsi il saldo del conto applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB, accertando l'ulteriore maggior credito dell'appellante nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'integrazione della Ctu
contabile richiesta, con conseguente condanna della banca appellata al pagamento del predetto importo, maggiorato di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
nel merito in via ulteriore: rigettarsi l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto
e in diritto;
in via istruttoria: si insiste affinché venga disposta l'integrazione della Ctu contabile svolta nel giudizio di primo grado sulla base dei nuovi documenti prodotti al fine di rideterminare il saldo finale di chiusura del conto, incaricando il dott. di procedere a un'ulteriore ipotesi di Per_1
ricalcolo che preveda l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB alle linee di
2 credito confluite sul conto corrente e non regolate per iscritto;
si rinnova l'istanza di esibizione in giudizio del contratto di apertura di credito e delle comunicazioni ex art. 118 TUB inviate dalla banca durante il rapporto;
in ogni caso: con rifusione delle spese e delle competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata:
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2073/2022 del
Tribunale di Padova del 30.11.2022;
- in via subordinata, quale appello incidentale che deve intendersi tuttavia condizionato, ovvero a valere solo nel caso in cui venga accolto (anche solo parzialmente) l'appello principale, non
avendo un interesse diverso, si chiede la riforma della sentenza impugnata n. 2073/2022, nella parte in cui ha ritenuto di dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e nella parte in cui ha ritenuto di non considerare l'ultima pagina del doc. 3 della e le pattuizioni CP_7
in esso contenute, riproponendo quanto già eccepito in primo grado, e rideterminando, previo
rinnovo/richiamo della CTU svolta nel primo grado, l'esatto dare/avere tra le parti;
- poiché l'appellata ha provveduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'appellante sig. alla Pt_1
restituzione delle somme da quest'ultimo incassate, oltre a interessi e rivalutazione;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti in giudizio da parte appellante per la prima volta in questo grado di giudizio (estratti conto relativi al periodo 30.11.2013/30.11.2014);
- respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, disporre un'integrazione e/o
rinnovazione della ctu contabile espletata in primo grado, tenendo conto dei rilievi svolti in atti;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 luglio 2019, conveniva, davanti al Tribunale Parte_1
di Padova, chiedendo: i) accertarsi l'assenza o la nullità, per difetto di forma Controparte_1
3 scritta, del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 4844587, acceso nel 2011 presso la filiale di AG (Pd) e chiuso nel 2014, e delle collegate aperture di credito, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
ii)
accertarsi l'assenza o la nullità oppure l'inefficacia delle clausole relative ad interessi ultralegali e anatocistici, cms, cmdf, civ, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca, con rideterminazione del saldo finale in applicazione dell'art. 117 t.u.b. e condanna della banca alle conseguenti restituzioni;
iii) accertarsi l'illegittima pattuizione o applicazione di interessi usurari in violazione della l. 108/96, di interessi ultralegali, anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di cms, di cmdf, di civ, di commissioni, spese, remunerazioni ed oneri di tenuta a vario titolo non validamente pattuiti, con rideterminazione del saldo finale in applicazione dell'art. 117 t.u.b. e condanna della banca alle conseguenti restituzioni, oltre interessi maturati sui saldi creditori e interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito Controparte_1
in favore di quello di Verona e la prescrizione di qualunque diritto restitutorio, quantomeno per il periodo antecedente il 17.7.2009, in quanto le rimesse, in difetto della prova della natura ripristinatoria, erano da considerarsi solutorie;
la convenuta chiedeva, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree, infondate in fatto e in diritto.
Depositate le memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., il giudice ordinava alla banca, ex art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio gli estratti scalari del conto corrente e parte degli estratti conto. Era quindi disposta ed espletata c.t.u. tecnico-contabile. Trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., la causa era decisa con sentenza n. 2073 del 30.11.2022, con la quale il
Tribunale di Padova condannava la banca convenuta a restituire all'attore la somma di €
27.991,13, oltre interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 17.7.2019 al saldo, nonché a rifondere all'attore le spese di lite e a sostenere per l'intero le spese di c.t.u.
Il Tribunale, respinta l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta ed accolta l'eccezione di prescrizione del diritto di ripetere gli indebiti pagati anteriormente al 27 giugno 2016, accertava la validità del contratto di conto corrente, escludeva la prova dell'esistenza di aperture di credito, determinava sulla scorta della relazione peritale gli addebiti illegittimi per interessi, spese e commissioni compiuti in conto dalla banca, escludendo tuttavia l'usurarietà del rapporto.
Avverso la suddetta sentenza proponeva tempestivo appello , mentre Parte_1 CP_1
resisteva al gravame proponendo altresì appello incidentale condizionato.
[...]
4 L'appellante principale formulava quattro motivi d'impugnazione, con cui si lamentava che il
Tribunale avesse: i) erroneamente quantificato in euro 27.991,13 gli indebiti oggetto di condanna restitutoria a fronte di un saldo negativo del conto corrente, alla data del ricalcolo da parte del c.t.u., di euro 106.233,91: importo del quale il giudice avrebbe dovuto ordinare la restituzione;
ii) erroneamente ritenuto non provata, nonostante le risultanze documentali, l'apertura di credito e, conseguentemente, rigettato la richiesta di limitare le rimesse solutorie ai soli interessi extra fido;
iii) respinto la domanda volta ad ottenere, stante la mancata ricezione delle comunicazioni ex art. 118 t.u.b., il ricalcolo del saldo del conto, senza tenere conto delle modifiche unilaterali peggiorative dei tassi intervenute in costanza di rapporto;
iv) non accolto la specifica domanda, formulata dall'attore, di accertamento della nullità, per mancanza di forma scritta, dei contratti di apertura di credito confluiti sul conto corrente e la conseguente richiesta di ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7°, t.u.b.
La banca appellata negava la fondatezza delle doglianze in fatto e in diritto, e proponeva appello incidentale condizionato, censurando la sentenza per due motivi: i) il giudice aveva erroneamente dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi anche per il periodo successivo all'anno 2000, nonostante il tempestivo adeguamento da parte della banca alla delibera Cicr del
9.2.2000, che tale capitalizzazione legittimava ove gli interessi creditori e debitori fossero stati liquidati con la medesima periodicità; ii) il giudice aveva erroneamente escluso che una pagina del doc. 3, prodotto in causa dalla banca, facesse riferimento al contratto, così considerando non validamente pattuite le condizioni economiche ivi riportate.
Con ordinanza 21 settembre 2023 erano concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita da trattazione scritta.
***
0. Preliminarmente, si rileva che la sentenza n. 2073/2022 pronunciata dal Tribunale di Padova è passata in giudicato sulle statuizioni che non sono oggetto di specifici motivi d'impugnazione, ossia sul rigetto dell'eccezione d'incompetenza del giudice adito, sulla dichiarazione di validità del contratto di apertura di conto corrente sottoscritto dal solo correntista e sull'accertamento che non vi è stata usura originaria.
L'appellante principale chiede siano ammessi, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nuovi documenti prodotti in allegato all'atto di citazione in appello e, precisamente, gli estratti conto relativi al periodo 30.11.2013/30.11.2014, consegnatigli dalla banca dopo il deposito della sentenza,
nonostante fossero stati richiesti prima dell'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 119,
5 comma 4°, t.u.b.; chiede, di conseguenza, che sia disposta integrazione della c.t.u. affinché il perito possa determinare il saldo finale di chiusura del rapporto al 30.11.2014 e il conseguente credito restitutorio.
La richiesta non può essere accolta, atteso che con l'originario atto di citazione l'attore, pur dando atto che il conto era stato chiuso nel 2014, richiese la rideterminazione del saldo del conto corrente alla data del 30 dicembre 2013 (si legge nell'atto di citazione del 17 luglio 2019: “La società attrice ha fatto esaminare gli estratti conto e gli scalari relativi al predetto conto corrente dalla
data del 31.3.2001 al 31.12.2013 all'ing. di Treviglio (BG). Sulla scorta della Persona_2
documentazione di cui oggi il deducente è in possesso, la perizia redatta ha evidenziato come la banca abbia applicato durante il rapporto tassi usurari, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese in assenza di valide pattuizioni (doc. 1, 2, 3). La rideterminazione del
saldo del conto corrente alla data del 30.12.2013, ultimo estratto nella disponibilità dell'attore, sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale reca un credito per l'attore pari quanto meno ad
€ 64.815,00”) e sulla base di tale deduzione è stata istruita e decisa la causa. Dunque, la richiesta ora avanzata comporta un'inammissibile modifica della domanda.
Si aggiunga che, quando all'udienza dell'8 aprile 2021, in presenza del c.t.u., il giudice chiese all'attore quali fossero i documenti mancanti, la risposta fu la seguente: “L'avv. Susa precisa che il contratto di affidamento non è stato depositato;
quanto al dettaglio della documentazione bancaria evidenzia che mancano gli scalari e l'estratto conto dei 4 trimestri 2001 e di aprile
2010”.
Il giudice emise l'ordine di esibizione conformemente all'indicazione dell'attore, il quale non richiese l'esibizione degli estratti conto successivi al novembre 2013. Se avesse voluto Pt_1
che il saldo del conto fosse rideterminato al novembre 2014, avrebbe dovuto richiedere al giudice di ordinare alla banca la produzione in causa degli estratti conto relativi al 2014.
Ne consegue che la nuova documentazione non può essere ammessa, poiché non è dimostrato che l'attore non avrebbe potuto ottenerne l'esibizione nel giudizio di primo grado (art. 345, 3° co.,
c.p.c.) ed anzi vi è dimostrazione - per quanto sopra osservato - del contrario.
1. Con il primo motivo di appello, lamenta che il Tribunale abbia limitato la condanna Pt_1
restitutoria in suo favore all'importo di euro 27.991,13 per errata interpretazione delle risultanze della c.t.u. e dei documenti di causa;
il giudice, dopo avere affermato che la controversia riguardava un rapporto di conto corrente chiuso e che era ammissibile la domanda restitutoria,
avrebbe dovuto considerare che alla data del 31.12.2013 il c.t.u. aveva accertato un saldo passivo
6 per euro 106.233,91 e, quindi, avrebbe dovuto ordinare la restituzione anche delle rimesse successive, compiute dal correntista a copertura dello scoperto.
L'ipotesi indicata dal perito sub “A” e condivisa dal giudice evidenziava “un credito per il correntista al 31.12.2013 di € 28.004,63 (quando il conto corrente a tale data riportava un credito della banca per € 106.233,91)” che, detratti euro 13,50 oggetto di prescrizione, avrebbe portato a rideterminare il complessivo ammontare degli obblighi restitutori in euro 134.225,04, pari alla somma del saldo attivo ricalcolato di euro 27.991,13 e del saldo negativo di euro 106.233,91
(ripianato prima della chiusura del conto), oltre interessi.
L'appellante chiede, pertanto, che siano accertati addebiti illegittimi per euro 134.225,04, con conseguente condanna della banca alla restituzione di detta somma o di quella maggiore che dovesse risultare all'esito dell'integrazione peritale richiesta sulla base dei nuovi documenti prodotti.
Il motivo d'impugnazione non può essere accolto.
Richiamato il punto precedente, ove si è evidenziato che nuove produzioni documentali non sono ammissibili, la decisione del Tribunale è corretta poiché la condanna restitutoria si basa sul saldo rideterminato al 31 dicembre 2013.
Cosa sia accaduto successivamente non è stato documentato. In particolare, non è stata provata l'esistenza di rimesse bancarie che, successivamente al dicembre 2013, abbiano azzerato il saldo
(apparente) negativo di conto, sicché il credito restitutorio (euro 27.991,13, corrispondente agli addebiti illegittimi pagati) non poteva comprendere l'importo di euro 106.233,91: addebiti in conto illegittimi, di cui mancava la prova del pagamento.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto il conto corrente non affidato, così accogliendo l'eccezione di prescrizione della banca con riferimento a tutte le rimesse anteriori al 27.6.2016, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di imputazione delle rimesse solutorie ai soli interessi extra fido.
Il giudice, pur riconoscendo che le nullità previste dall'art. 117 t.u.b. hanno natura di protezione e che possono essere invocate solo dal correntista e che, quindi, quest'ultimo può provare l'affidamento anche mediante presunzioni sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, avrebbe erroneamente ritenuto non provata la circostanza nonostante gli estratti conto attestassero l'applicazione di tassi diversi e la presenza di plurime linee di credito permettendo di rilevare, sin dal 2001, il riferimento “un'apertura di credito in conto corrente” che veniva definita “scoperto di
c/c” e di “un'affidamento per anticipi di portafoglio sbf”, definito “aperfoglio”.
7 Con particolare riferimento alla previsione di un “aperfoglio”, l'appellante assume trattarsi di una particolare modalità di aumento del fido per cassa che, concesso nel limite dell'importo risultante dalle fatture presentate dal correntista e fino al loro incasso, presupporrebbe la sottostante apertura di credito. Mancando conti di appoggio, tutte le operazioni di anticipazione, addebito e calcolo degli interessi sarebbero confluite su un conto unico nel quale le diverse linee di fido risulterebbero evidenziate per ordine di utilizzo di modo tale che l'utilizzo di somme di importo superiore al fido sbf avrebbe determinato l'attivazione della seconda linea del fido di cassa denominato “scoperto di conto”, vale a dire l'effettiva apertura di credito, mentre solo il superamento di tale ulteriore soglia avrebbe configurato un utilizzo extrafido e consentito di qualificare le relative rimesse come solutorie.
L'appellante sostiene che la previsione di aliquote differenziate costituirebbe, di per sé sola, elemento presuntivo dell'apertura di credito e che, nel caso di specie, già dal primo estratto conto al 31.1.2001 risulterebbero due linee di credito rispettivamente indicate come “scoperto c/c” con tasso 8,50% e come aperfoglio, con tasso al 5,80% e, dai successivi, vi sarebbe previsione delle
Cms per fido di cassa ed extra fido. Ulteriori elementi presuntivi il giudice avrebbe dovuto cogliere, secondo l'assunto dell'appellante, dall'analisi testuale degli estratti conto.
L'appellante si duole, poi, che il Tribunale non abbia desunto argomento di prova a favore del correntista dalla condotta processuale della banca convenuta, la quale ometteva di produrre il contratto di apertura di credito, nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Il motivo d'impugnazione non è accoglibile.
Il Tribunale non ha escluso la possibilità di fornire la prova della conclusione di contratti di apertura di credito mediante presunzioni, ma ha escluso che quelle indicate dall'attore fossero sufficienti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., per dimostrare la conclusione di un contratto di apertura di credito.
Occorre premettere che gli estratti conto, nel periodo anteriore al 2006, non riportano l'indicazione di affidamenti in essere, ma esclusivamente una differenziazione dei tassi compatibile con l'intendimento della banca non di obbligarsi a tenere a disposizione del correntista una determinata quantità di denaro, bensì di tollerare lo scoperto di conto e regolarne gli effetti.
Il Tribunale di Padova ha in modo convincente motivato: “Al riguardo va segnalato che l'attore ha depositato in due documenti gli estratti conto (doc. n. 2 e n. 3) rispettivamente composti di 164 e 177 pagine, senza precisare a quale pagina si trovino gli elementi sintomatici ritenuti rilevanti e quali
circostanze intenda valorizzare allo scopo.
8 Ritiene il Tribunale che ad una più attenta lettura dei documenti deve trarsi una conclusione diversa da quella esposta in sede di conferimento dell'incarico peritale.
Infatti, esaminando gli stessi e seguendo un ordine cronologico, emerge che: al 31.5.2002 l'estratto conto
riporta un interesse debitorio (un unico tasso) pari al 6,75% con il dettaglio “fidi” per € 31.452; lo stesso documento precisa quali variazioni di tasso: “dal 8/4/2002 TN 6.7500% TE 6,9227 APERFOGLIO” e dall'1.5.2002 una diversa aliquota per “scoperto c/c”; al 30.6.2002 il tasso per “linea 1” resta al 6,75% ma la soglia “fidi” sale a “41.220”: dalla tabella delle variazioni di tasso si desume che detta aliquota
corrisponde ancora una volta all'”aperfoglio”; la commissione di massimo scoperto di gennaio 2003 distingue poi due aliquote, una per utilizzo “extrafido” ed una per utilizzo “fido di cassa”: quindi il tasso
inferiore corrisponde ad una mera elasticità di cassa;
identica situazione in calce all'estratto conto al così come l'estratto conto al 31.3.2003 fino al 31.12.2003, ove si aggiunge un tasso debitorio per “utilizzo
SBF”; nel frattempo l'estratto conto di luglio 2003 riporta un solo tasso debitorio al 16.7.2003 e non più due aliquote come in precedenza;
al 31.3.2004 il tasso debitorio per “fidi” è collegato ad una c.d. “linea
1”, non meglio identificata: viene però riportata una soglia che dal 31.12.2003 al 12.2.2004 scende da €
70.000 ad € 56.523; il documento di sintesi relativo alla stessa data ancora una volta riporta due facilitazioni: fido di cassa e utilizzo SBF;
l'estratto conto al 30.6.2004 riporta per la “Linea 1” di “fidi”
una soglia che dal 31.3.2004 al 20.6.2004 sale da € 51.192 (quindi registrando una ulteriore diminuzione dal 12.2.2004) ad € 70.000; l'estratto al 31.3.2005 riporta una sola linea fidi;
il secondo trimestre 2005
riporta poi indicazioni “mutevoli”: le linee di credito indicate nell'unitaria dizione di “fidi” sono due
(linea 1 e linea 2) e la soglia di riferimento cambia nel tempo per la linea di credito 1 (al 31.3.2005 €
36.557, al 20.4.2005 € 53.589, all'1.1.2005 € 59.770; al 31.12.2005 e 1.1.2006 la soglia della linea di
credito n. 1 sale ad € 150.000 e si aggiunge una terza linea di credito;
al 31.3.2006 la soglia della linea 1 scende ad € 136.745, al 30.6.2006 la soglia della medesima linea torna ad € 150.000 e dal 20.8.2006 sale
ad € 188.293, al 30.9.2006 € 157.682 ed al successivo 5.10.2006 ad € 200.000.
Se ne deve trarre la conclusione che nel periodo esaminato non vi sono elementi sufficienti per
riconoscere una prova presuntiva dell'esistenza tra le parti di un contratto di apertura di credito, giacché le circostanze che emergono dai documenti analizzati non risultano univoche e stabili per un minimo lasso
temporale tale da potersene inferire la prova di un accordo su una vera e propria apertura di credito del rapporto: anzi, integrano talvolta la prova esattamente contraria (come quando la linea di credito viene denominata “aperfoglio”, “SBF”). Ostano allo scopo le seguenti circostanze: non in tutti i trimestri
risulta dagli estratti conto l'addebito di un interesse debitorio diversificato a seconda della soglia del debito e per un periodo risultano addirittura tre tassi;
anche nei periodi in cui risulta un doppio tasso
debitorio, la soglia di facilitazione muta molto rapidamente (nell'arco di 10 giorni o di un mese) quando invece l'apertura di credito dovrebbe vincolare la banca fino ad una soglia monetaria esplicitata negli
accordi, quindi non è plausibile che venga modificata ogni trimestre, mese, o settimana;
come anticipato, per molti periodi l'esistenza di un'apertura di credito viene espressamente smentita dalle risultanze
9 documentali, giacché sono sì riportati due tassi debitori, ricollegati però a facilitazioni che nulla hanno a che vedere con l'apertura di credito, attenendo piuttosto allo smobilizzo di portafoglio commerciale.
Deve quindi concludersi nel senso che non è stata offerta adeguata prova dell'esistenza di un contratto di
apertura di credito relativamente al periodo interessato dall'operare della prescrizione. Cosicché deve ritenersi prescritta la domanda restitutoria attinente a tutti i versamenti effettuati nel decennio anteriore
al 27.6.2016.
Va infine chiarito sul punto che, esclusa l'esistenza in conto di un affidamento nella forma dell'apertura di
credito, perde rilevanza la questione sollevata dall'attore di errata applicazione dell'imputazione dei versamenti agli interessi intrafido: al di là della fondatezza della tesi difensiva, nel caso di specie neanche
in astratto si configura la maturazione di interessi debitori che non andassero immediatamente pagati dal correntista”.
Quanto all'“aperfoglio”, deve aggiungersi che la dicitura, presente in alcuni estratti, non segnalava un accrescimento di un eventuale apertura di credito, che non viene affatto menzionata, bensì le condizioni economiche dello sconto di documenti commerciali.
Il documento di sintesi del 31 marzo 2004 contemplava varie tipologie di tassi debitori, tra cui il tasso per l'apertura di credito in conto corrente, ma non dà atto della concessione di un affidamento. Si tratta perciò di una previsione generale, cui non si accompagna l'indicazione della concreta concessione di credito, di cui nulla si dice (né in termini di durata, né di importi di denaro messi a disposizioni del correntista).
L'appellante nulla osserva, poi, circa il rilievo del Tribunale secondo cui “le evidenze della
Centrale dei Rischi non sono d'aiuto, giacché registrano la posizione del correntista a partire dal
2013, quando invece nel caso di specie rileva la ricostruzione dell'eventuale affidamento prima del 2006, visto che dal 2006 in poi non è in discussione la prescrizione di alcunché”.
La banca ha sempre negato l'esistenza di contratti di aperture di credito. Lo stesso attore aveva dedotto, fin dall'atto di citazione, che non erano stati conclusi contratti per iscritto (salvo poi essere smentito per quanto concerneva il contratto di conto corrente). Ne consegue che nessun elemento probatorio può trarsi dal fatto che, sebbene ordinata, la convenuta non abbia prodotto in causa contratti di affidamento.
In conclusione, le sole indicazioni ricavabili dagli estratti conto, generiche e comunque mai indicanti affidamenti in essere, non sono sufficienti per presumere la conclusione di contratti di apertura di credito.
E' appena il caso di ricordare che la prova presuntiva richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti (art. 2729, 1° co., c.c.), e dunque la prova di contratti di credito non può
10 essere ricavata dai soli estratti conto, tanto più quanto essi – come evidenziato dal Tribunale – hanno un contenuto equivoco.
3. Con il terzo motivo di appello, afferma che il giudice abbia violato la regola sulla Pt_1
ripartizione dell'onere probatorio, in quanto spettava alla banca la dimostrazione delle modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni contrattuali.
Il motivo è inammissibile, poiché inidoneo a condurre a una diversa decisione della controversia.
E' vero che il Tribunale ha rilevato un difetto di specificità delle allegazioni dell'attore circa l'esercizio da parte della banca dello ius variandi, ma ha poi recepito l'esito della ricostruzione analitica del c.t.u. (ipotesi A) , compiuta seguendo i seguenti criteri: “l'eliminazione dell'effetto anatocistico degli interessi (e eventuali attivi) applicato per tutto il periodo sottoposto a verifica;
l'eliminazione in tutti i trimestri delle CMS, delle spese e delle altre commissioni applicate dalla banca non ritenute conformi alle previsioni contrattuali;
l'applicazione in tutti i trimestri non in usura, ma dopo quanto rilevato in precedenza anche in quelli in usura, ai saldi passivi, ordinati per
data valuta, il tasso convenzionale pro tempore vigente se a favore del correntista (nessun tasso applicato ha superato quello previsto contrattualmente)” (pag. 29 della relazione peritale).
Dunque, le variazioni unilaterali delle condizioni economiche, sfavorevoli al correntista, sono state “sterilizzate” dal riconteggio del c.t.u., in particolare per quanto riguarda gli interessi passivi dall'addebito degli stessi in misura contenuta nel limite rappresentato dalle previsioni contrattuali.
4. Con il quarto motivo di appello la sentenza viene censurata nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta con conseguente domanda di ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 7°, t.u.b., erroneamente ritenendo non proposta specifica domanda.
Assume l'appellante di avere allegato la circostanza della mancanza di forma scritta sin dall'atto introduttivo del giudizio, evidenziando come fosse stato prodotto esclusivamente il contratto di conto corrente e non anche le condizioni economiche dell'apertura di credito: in mancanza di prova della pattuizione dei tassi di affidamento, il c.t.u. avrebbe dovuto considerare la nullità dei rapporti e procedere al ricalcolo applicando i principi di cui all'art. 117, comma 7°, t.u.b.
Anche tale motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
Il contratto di conto corrente fu concluso per iscritto il 3 aprile 2000 e riporta, nella prima pagina,
le condizioni economiche, ossia i tassi debitori (il contratto è sottoscritto dal correntista).
Sulla validità del contratto di c/c si è già rilevato che è sceso il giudicato, non essendo stata impugnata la relativa statuizione (così motivata dal Tribunale: “A fronte della doglianza del signor
d'essere privo il rapporto di conto corrente di un valido supporto documentale, in quanto Pt_1
il contratto non sarebbe stato stipulato per iscritto, la banca ha depositato il contratto sottoscritto dal correntista il 3.4.2000 (doc. n. 3 banca). L'attore ha quindi replicato, eccependo la nullità del
11 contratto in quanto privo della sottoscrizione da parte del contraente banca: la doglianza è infondata e valgono le seguenti considerazioni […])”.
Il Tribunale ha escluso, invece, che si potesse tenere conto di altro foglio, contenente indicazioni di cms e spese, in quanto non parte del contratto (questione oggetto d'impugnazione incidentale, per quanto condizionata): tali oneri sono stati scomputati dal c.t.u. nella rideterminazione del saldo al 31 dicembre 2013.
Come osservato al punto che precede, i tassi debitori indicati nel contratto hanno rappresentato, nell'analitica ricostruzione del c.t.u., il limite massimo di addebito per interessi.
Si è già detto che non vi è prova di contratti di apertura di credito, conclusi oralmente o per fatti concludenti. Non è evidentemente possibile dichiarare la nullità di contratti inesistenti.
In ogni caso, se anche per ipotesi vi fossero stati contratti di credito nulli, non per questo cesserebbero di applicarsi le condizioni economiche pattuite nel contratto scritto di apertura del conto corrente, ossia i tassi debitori contrattualmente pattuiti.
Non può pertanto trovare accoglimento la pretesa dell'appellante di un ricalcolo degli interessi debitori ai sensi dell'art. 117, comma 7°, t.u.b.
5. Il rigetto dell'appello principale dispensa dall'esame dell'appello incidentale della banca, espressamente condizionato all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello di Pt_1
.
[...]
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ZI, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 865/2023 r.g. promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_8
così ha deciso:
[...]
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
2073/2022 pronunciata dal Tribunale di Padova;
12 2) condanna a rifondere all'appellata le spese Parte_1 Controparte_8
processuali del grado, che liquida in Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
ZI, 7 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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