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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/12/2024, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1262 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1262 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (L ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
. ON IA ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il ) Parte_2 C.F._3
. ON IA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/07/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Pt_2
matrimonio celebrato in data 8.07.2004, a Las Vegas (Stati Uniti d'America), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati;
2) L'affidamento della figlia sarà condiviso ad entrambi i genitori ed entrambi sono tenuti a Per_1
provvedere alla cura, educazione ed istruzione della figlia, garantendo alla stessa il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, un rapporto equilibrato e continuativo;
3) La casa coniugale sita in Rimini (RN) 47923, Via Giusto De Conti n. 8, interno 10, al quarto piano – di proprietà esclusiva del Sig. – verrà assegnata alla Sig.ra Parte_1 [...]
affinché ella ivi viva insieme alla figlia Pt_2 Persona_2
Le parti si autorizzano reciprocamente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nei pubblici registri immobiliari;
4) La figlia abiterà con la madre e potrà frequentare liberamente il padre, anche Per_1
considerando la prossima maggiore età, compatibilmente con i propri impegni scolastici, sportivi e ricreativi;
5) Il Sig. si assume l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia con bonifico sul conto corrente della Sig.ra Per_1 Parte_2
(già noto), la somma di € 250,00 a decorrere dal deposito del presente ricorso, oltre al pagamento integrale delle utenze della casa coniugale, le imposte e tasse sulla stessa, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna. Dette spese straordinarie dovranno essere documentate (con fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) ed il pagamento della quota del 50% dovrà essere effettuato in favore del coniuge che le ha sostenute per intero entro 15
(quindici) giorni dalla richiesta;
6) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica e rinunciano ad ogni forma di reciproco contributo o mantenimento;
7) Le parti dichiarano di aver definito ogni aspetto economico e patrimoniale e non aver richieste in tal senso;
8) Le spese legali del procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte II Serie C Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1262 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] (L ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
. ON IA ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il ) Parte_2 C.F._3
. ON IA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/07/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Pt_2
matrimonio celebrato in data 8.07.2004, a Las Vegas (Stati Uniti d'America), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati;
2) L'affidamento della figlia sarà condiviso ad entrambi i genitori ed entrambi sono tenuti a Per_1
provvedere alla cura, educazione ed istruzione della figlia, garantendo alla stessa il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, un rapporto equilibrato e continuativo;
3) La casa coniugale sita in Rimini (RN) 47923, Via Giusto De Conti n. 8, interno 10, al quarto piano – di proprietà esclusiva del Sig. – verrà assegnata alla Sig.ra Parte_1 [...]
affinché ella ivi viva insieme alla figlia Pt_2 Persona_2
Le parti si autorizzano reciprocamente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nei pubblici registri immobiliari;
4) La figlia abiterà con la madre e potrà frequentare liberamente il padre, anche Per_1
considerando la prossima maggiore età, compatibilmente con i propri impegni scolastici, sportivi e ricreativi;
5) Il Sig. si assume l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia con bonifico sul conto corrente della Sig.ra Per_1 Parte_2
(già noto), la somma di € 250,00 a decorrere dal deposito del presente ricorso, oltre al pagamento integrale delle utenze della casa coniugale, le imposte e tasse sulla stessa, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna. Dette spese straordinarie dovranno essere documentate (con fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) ed il pagamento della quota del 50% dovrà essere effettuato in favore del coniuge che le ha sostenute per intero entro 15
(quindici) giorni dalla richiesta;
6) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica e rinunciano ad ogni forma di reciproco contributo o mantenimento;
7) Le parti dichiarano di aver definito ogni aspetto economico e patrimoniale e non aver richieste in tal senso;
8) Le spese legali del procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 11 Parte II Serie C Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi