Sentenza breve 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 20/04/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2026, proposto da
Consorzio Cadel s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B9DEC0751F, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANAS Gruppo FS Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Fenix s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca D'Alba, Giuseppe Urbano e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. CDG_ST_PA. REGISTRO UFFICIALE.U.0263113.25-03-2026 recante la conferma dell'esclusione del Consorzio ricorrente dalla procedura negoziata indetta da ANAS Gruppo FS Italiane per l’affidamento dell’appalto di “ Lavori di manutenzione ricorrente delle opere di sicurezza per l’anno 2026-2027, lungo le Strade Statali e autostrade AGRCT ” e il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela/riammissione, firmato in data 24.03.2026;
2) del preavviso di esclusione/provvedimento di esclusione prot. CDG.ST_PA. REGISTRO UFFICIALE.U.0238513.18-03-2026;
3) dell'elenco ammessi/esclusi (Mod.AP.01-9) recante data 16.03.2026;
4) del provvedimento di aggiudicazione a favore della ditta controinteressata, ove intervenuto, ancorché di estremi incogniti;
5) di ogni altro atto connesso, conseguente, propedeutico o collegato con gli atti impugnati,
e per l’accertamento
del proprio diritto di conseguire l’aggiudicazione, anche previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con la parte controinteressata,
e per la condanna
all'esecuzione in forma specifica e, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fenix s.r.l. e di ANAS Gruppo FS Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. NC RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con Decisione a contrarre prot. CDG 1109745 del 19.12.2025 ANAS Gruppo FS Italiane (da ora, anche “ANAS”) ha disposto l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023 (CTLAV009-25) per l’affidamento dell’appalto di “ Lavori di manutenzione ricorrente delle opere di sicurezza per l’anno 2026-2027, lungo le Strade Statali e autostrade AGRCT ” per l’importo complessivo di € 2.080.000,00, di cui € 2.000.000,00 per lavori, comprensivi di € 387.709,46 per incidenza della manodopera ed € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, suddiviso nei seguenti 4 lotti:
- lotto 1 (CIG B9DEC0751F-COD SIL CT05S26F2CMA) lungo le strade di competenza del CMA -SS.SS. n° 121-575-192-284-385-288-117/BIS-417-124-192-683- Province di CT-EN-SR-CL;
- lotto 2 (CIG B9DEC0A798 -COD SIL CT06S26F2CMB) lungo le strade di competenza del CMB- SS 113 - SS 113 DIR - SS 114 - SS 116 - SS 185 - SS 120 - SS 289- Province di ME-CT-EN;
- lotto 3 (CIG B9DEC096C5-COD SIL CT08S26F2CMC) lungo le strade di competenza del CMC- SS.SS 514 - 683 - 194 - 115 - 124 – 287- Province di CT-SR-RG-CL;
- lotto 4 (CIG B9DEC085F2 COD SIL- CT07AS26F2CMD) lungo le strade e autostrade di competenza del CMD- RA15 - A18Dir - A01- SS193 - SS194 - SS114DIR - SS114 - Province di CT-SR.
Il Consorzio Cadel s.c.a.r.l. (da ora “Consorzio Cadel” o, più semplicemente, “Consorzio”), invitato a partecipare alla procedura, ha presentato, entro il termine di scadenza, la propria offerta relativamente al lotto n. 4, con riferimento al quale l’importo a base di gara è pari a € 520.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza) e la categoria prevalente SOA richiesta è la OS 12-A, Classifica II.
Nella propria domanda di partecipazione il Consorzio ha dichiarato di concorrere in qualità di consorzio stabile ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. d), del D.lgs. 36/2023, designando, per l'esecuzione di parte dei lavori, fino all’importo di € 77.531,05, la consorziata C&C Infrastrutture s.r.l., (cfr., in particolare, pag. 7 dell’all. 7, versato in atti da ANAS il 10.04.2026).
Con nota prot. 0238513 del 18.03.2026 ANAS ha comunicato l'esclusione dalla gara del Consorzio per difetto di qualificazione (assenza della qualificazione SOA nella categoria OS 12-A) in capo alla consorziata esecutrice (C&C Infrastrutture s.r.l.), la quale ha dichiarato, quanto a tale categoria, il possesso dei soli requisiti di qualificazione semplificata ex art. 28 dell’Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, per un importo inferiore a € 150.000,00 (cfr. all. 5 e 6, versati in atti da ANAS il 10.04.2026).
Il Consorzio Cadel ha quindi presentato, nella medesima data del 18.03.2026, istanza di annullamento in autotutela, la quale è stata rigettata da ANAS con provvedimento prot. 0263113 del 25.03.2026.
2. Con ricorso notificato in data 26.03.2026 e depositato in pari data il Consorzio Cadel ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) il provvedimento prot. CDG_ST_PA. REGISTRO UFFICIALE.U.0263113.25-03-2026 recante la conferma dell'esclusione dalla gara e il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela/riammissione, firmato in data 24.03.2026; 2) il preavviso di esclusione/provvedimento di esclusione prot. CDG.ST_PA. REGISTRO UFFICIALE.U.0238513.18-03-2026; 3) l'elenco ammessi/esclusi (Mod.AP.01-9) recante data 16.03.2026; 4) il provvedimento di aggiudicazione a favore della ditta controinteressata, ove intervenuto, ancorché di estremi incogniti; 5) ogni altro atto connesso, conseguente, propedeutico o collegato con gli atti impugnati.
La parte ha altresì chiesto al Tribunale di conseguire l'aggiudicazione dell’appalto, anche previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con Fenix s.r.l., se ed in quanto meramente stipulato, nonché la condanna all'esecuzione in forma specifica e, in subordine, il ristoro per equivalente dei danni subiti.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione dell'art. 67 D.lgs. 36/2023; erronea valutazione dei presupposti: il consorzio ha partecipato in proprio con piena capienza SOA ; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 D.lgs. 36/2023 e della lettera di invito; illogicità manifesta: frazionamento e qualificazione proporzionale ; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 104 del D.lgs. 36/2023; efficacia del patto consortile quale "avvalimento legale tipico" ; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 comma 3 e 101 del D.lgs. 36/2023; mancato soccorso istruttorio e ammissibilità della sostituzione nei consorzi stabili .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce di aver strutturato la propria offerta secondo il modello della “esecuzione mista”, avvalendosi della propria attestazione SOA ai fini dell’esecuzione dell’intera commessa.
La parte lamenta, in particolare, che la Stazione appaltante abbia travisato la disciplina normativa prevista dall’art. 67 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto, altresì, delle modifiche apportate al comma 5 della norma dall’art. 5 della L. n. 34/2026, evidenziando di aver assunto in proprio l'esecuzione della quasi totalità dei lavori (per la quale possiede la qualificazione richiesta) e limitando la designazione di C&C Infrastrutture s.r.l. alla sola quota per la quale quest'ultima risulterebbe autonomamente qualificata in proprio.
2.2. Con la seconda doglianza viene rilevato che la società consorziata C&C Infrastrutture s.r.l. sia stata designata per eseguire esclusivamente una quota proporzionale alla propria qualificazione, in coerenza con quanto previsto dalla lettera di invito, ove è stato stabilito che “ le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall’attestazione SOA ”.
La Stazione appaltante, pertanto, avrebbe operato una lettura distorta della volontà negoziale espressa del Consorzio, presumendo, arbitrariamente, che la consorziata fosse stata designata per l'esecuzione del 100% dell'appalto.
La consorziata C&C Infrastrutture s.r.l., piuttosto, risulterebbe pienamente qualificata in proprio per la specifica frazione di lavori che è stata chiamata ad eseguire (pari a € 77.531,05).
2.3. Con la terza censura la parte rileva che l’esclusione per mancanza di un avvalimento “cartolare” tra due soggetti organicamente immedesimati, finendo per imporre una “doppia qualificazione” (del Consorzio e della consorziata), sarebbe contraria al principio comunitario del favor participationis .
La consorziata esecutrice, infatti, opererebbe in un regime di immedesimazione organica; pertanto, richiedere un cartolare contratto di avvalimento per certificare un trasferimento di risorse che sarebbe già insito, internamente, nel rapporto statutario tra il consorzio e le singole consorziate si tradurrebbe in un formalismo che lede il principio di efficienza, imponendo una duplicazione documentale ingiustificata.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente lamenta che ANAS, prima di disporre l’esclusione, non abbia attivato il soccorso istruttorio al fine di consentire la sostituzione o l'aggiunta “in addizione” della consorziata esecutrice.
Secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, la designazione di un ulteriore o diverso esecutore non avrebbe introdotto un nuovo concorrente né avrebbe inciso sulla titolarità del rapporto contrattuale, restando immutate la natura e l'identità del consorzio partecipante alla gara.
3. Fenix s.r.l., parte controinteressata, si è costituita in giudizio in data 2.04.2026, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. ANAS Gruppo FS Italiane si è costituita in giudizio in data 8.04.2026 e, con successiva memoria dell’11.04.2026, ha replicato alle censure sollevate dalla parte ricorrente, evidenziando, in particolare, che l’art. 67 del D.lgs. 36/2023 non consenta di esentare l’impresa designata esecutrice dall’obbligo di dotarsi della qualificazione della categoria prevalente richiesta dall’appalto laddove concorra all’esecuzione dei lavori solo per una quota proporzionata alle proprie capacità di esecuzione.
5. Con memoria del 13.04.2026 la parte controinteressata ha replicato alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente, insistendo per il rigetto del gravame.
6. Con memoria di replica del 13.04.2026 la parte ricorrente ha ulteriormente declinato le proprie censure, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. Alla camera di consiglio del 15.04.2026 il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, che nulla hanno osservato, come da verbale. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
8. Il ricorso è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
9. I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non sono suscettibili di essere favorevolmente apprezzati dal Collegio.
9.1. Lo scrutinio di legittimità dell’operato della Stazione appaltante non può prescindere da un’attenta analisi normativa dell’art. 67, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (cd. “Correttivo”), entrato in vigore il 31.12.2024 e applicabile, ratione temporis , all’appalto in questione, che prevede quanto segue:
“ I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104” .
Tale disposizione, quindi, individua, con specifico riguardo agli appalti di lavori, due precise fattispecie:
(i) quella in cui il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare alcuna impresa esecutrice, richiedendosi, in tal caso, che “ i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate ”;
(ii) quella in cui il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, con l’obbligo, in tal caso, che i requisiti “ sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 ”.
Non viene approntata, invece, alcuna disciplina ulteriore relativamente alla fattispecie mediante cui il consorzio stabile designi una o più imprese esecutrici per l’esecuzione di “una parte” dei lavori, eseguendo “in proprio” la restante parte, a prescindere che essa risulti, o meno, quella più consistente.
Ebbene, ad avviso del Collegio, la nuova formulazione normativa – la cui finalità, evidentemente, è quella di garantire il concreto possesso, da parte di chi esegua l’appalto, dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione appaltante – pone in capo alla consorziata c.d. esecutrice, senza attribuirsi rilievo alla quota di lavori da eseguirsi in concreto, l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi (più) giovare di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”.
Pur a fronte di una ritenuta “unicità” del consorzio non necessario, infatti, laddove non sia il consorzio, nella sua interezza e con i suoi mezzi, ad eseguire la prestazione, bensì una o più consorziate indicate come esecutrici, sono queste ultime a dover essere qualificate, non essendo logicamente concepibile che sia un soggetto non qualificato e, quindi, in teoria, privo dei mezzi adeguati, ad eseguire la prestazione dovuta (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 marzo 2026, n. 889; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29 luglio 2025, n. 2481).
Come si legge nella Relazione illustrativa del c.d. Correttivo, “ l’utilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico ” (cfr., in particolare, pag. 10).
Ne discende, quindi, che nel caso di partecipazione alla gara del consorzio con designazione di una o più consorziate per l’esecuzione dei lavori, queste ultime devono essere qualificate “in proprio” o, nel caso in cui siano sprovviste dei requisiti, possono utilizzare i requisiti maturati in proprio dal consorzio e/o i requisiti posseduti dalle imprese “non designate”, “ in tal caso, senza l’automatismo della qualificazione cumulativa, ma solo con le forme e le modalità dell’avvalimento ordinario, di cui all’articolo 104” (cfr. in termini, Cons. Stato, parere della Commissione Speciale del 27 novembre 2024, reso sullo scheda del c.d. Correttivo).
Come già precisato da ANAC, la quale, ad avviso di questo organo giudicante, si è espressa in aderenza al dato normativo, « Non vi è alcuna distinzione tra le nozioni di consorziata indicata in sede di gara, consorziata designata, consorziata per la quale il consorzio concorre e consorziata esecutrice, trattandosi di espressioni equivalenti e riferite all’ipotesi in cui il Consorzio stabile non esegua “in proprio” i lavori bensì ne affidi la realizzazione, anche solo parziale, ad una delle proprie consorziate » (cfr. Delibera ANAC del 10 dicembre 2025, n. 482).
Più specificatamente, qualora il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate).
Laddove, invece, il consorzio intenda designare una consorziata per l’esecuzione, questa diventa co-concorrente ai fini della qualificazione, dovendo quindi risultare qualificata in proprio o facendo ricorso al comune avvalimento, il quale potrà avvenire:
- a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest’ultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto di avvalimento ex art. 104 del D.lgs. 36/2023;
- a carico di altre imprese, ma solo ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 104 del D.lgs. 36/2023.
Nell’ipotesi in cui il consorzio stabile intenda partecipare alla gara eseguendo parte del contratto in proprio e parte tramite le consorziate (c.d. forma mista), per la parte eseguita tramite le consorziate è necessario, parimenti, che quest’ultime risultino in possesso del requisito di qualificazione richiesto (in proprio o mediante avvalimento ex art. 104 D.lgs. 36/2023).
Pertanto, le conclusioni a cui questa Sezione è giunta mediante la recente pronuncia n. 889 del 19.03.2026 valgono, ad avviso del Collegio, anche ove il consorzio ricorra alla forma di partecipazione mista.
Tale impostazione, da un lato, risulta coerente con il dato letterale della disposizione; l’art. 67, infatti, non disciplina espressamente tale ultima fattispecie, come sopra evidenziato, la quale, quindi, è da ricondursi, a fortiori , alla lett. c) del comma 1, che fa un generale richiamo all’esecuzione dei lavori “ tramite le consorziate ”, senza indicare che esse debbano risultare necessariamente investite del compito di eseguire interamente l’appalto.
Sotto un diverso profilo, l’approccio esegetico sposato da questo organo giudicante è in linea con la ratio sottesa alla modifica apportata all’art. 67 dal c.d. Correttivo, che nasce, evidentemente, dalla volontà di impedire che le consorziate eseguano i lavori (anche in parte) senza dotarsi – con lo strumento all’uopo previsto dalla disposizione (avvalimento) – dei requisiti richiesti.
Non è ragionevole ritenere, infatti, che l’impresa esecutrice debba sottostare a tale regola di legge laddove risulti designata dal consorzio per l’integrale esecuzione dell’appalto di lavori e, invece, possa ricorrere al “cumulo”, senza avvalimento, ove, invece, la designazione riguardi solo una parte dell’appalto.
Tale lettura esegetica, oltre a non emergere dalla lettera della disposizione, darebbe la stura, presumibilmente, ad applicazioni distorsive della disciplina in esame, incentivando forme di designazione “parziali” a imprese sfornite del requisito di qualificazione richiesto dalla lex specialis (anche, in proporzione, per consistenti parti dei lavori da eseguire), finendo per consentire il reingresso, mediante un nuovo binario normativo-applicativo, del “cumulo alla rinfusa”.
9.2. Venendo al caso di specie, il Consorzio ricorrente ha chiesto di partecipare alla procedura di gara per cui è causa come consorzio stabile, specificando di designare la consorziata C&C Infrastrutture s.r.l. quale impresa esecutrice per un importo pari a € 77.531,05 e dichiarando espressamente di non concorrere in proprio (cfr., in particolare, pag. 7 dell’all. 7, versato in atti da ANAS il 10.04.2026, già citato).
Prendendo parte alla procedura nelle vesti di consorzio stabile che non esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, il Consorzio risulta quindi sottoposto alla disciplina prevista dal predetto art. 67, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, nel testo modificato dal D.lgs. n. 209/2024.
Secondo le coordinate ermeneutiche sopra esposte, la fattispecie in esame non può che inquadrarsi, infatti, nella disciplina di tale disposizione, concernente i lavori che il consorzio non esegue “ esclusivamente con la propria struttura ”, ma che sono eseguiti, anche solo in parte, “ tramite le consorziate indicate in sede di gara ” e per le quali è espressamente richiesto il possesso “ in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104 ” dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi in capo alla consorziata designata esecutrice.
L’assenza, in capo a C&C Infrastrutture s.r.l., della qualificazione richiesta dalla lex specialis ai fini dell’esecuzione dei lavori quale categoria prevalente – ossia la categoria OS 12-A classifica II –, che costituisce un dato pacifico, ha quindi correttamente determinato l’esclusione dalla procedura del Consorzio ricorrente, in difetto del requisito di partecipazione che, in presenza di un’impresa designata esecutrice per una parte dei lavori, deve necessariamente essere imputabile a quest’ultima.
In presenza di un consorzio nel quale vi è un’impresa consorziata designata ad eseguire una parte specifica di lavori, il suddetto requisito, invero, non può che essere posseduto (in proprio o tramite avvalimento) necessariamente anche da tale soggetto giuridico, che sotto il profilo della qualificazione si configura come impresa autonoma rispetto all’entità consortile, come oggi risulta espressamente previsto dal richiamato quadro normativo di riferimento.
9.3. Non coglie nel segno, conseguentemente, il rilievo della parte ricorrente secondo cui la Stazione appaltante, incorrendo in un difetto di istruttoria, non avrebbe correttamente inteso che la dichiarazione riportata in sede di domanda di partecipazione risultasse indicativa della volontà di partecipare alla gara in c.d. “forma mista”, come viene indicato nel presente atto di gravame.
Tale forma di partecipazione, come sopra appurato, non fa venir meno, in ogni caso, l’obbligo dell’impresa consorziata designata per una parte dei lavori di dotarsi del requisito di qualificazione all’uopo richiesto dalla lex specialis , la quale, limitatamente alla categoria di lavori prevalente, ossia la OS 12-A, ha espressamente richiesto, quale unica categoria, la classifica II, pacificamente non posseduta dalla consorziata.
Non vi è ragione di ritenere, allora, che il ricorso alla modalità c.d. mista possa far venire meno l’obbligo, per la consorziata, di disporre del requisito di qualificazione richiesto con riguardo alla parte di lavori da eseguirsi in proprio.
9.4. Alcuna incidenza assume, inoltre, ai fini dello scrutinio della presente vicenda in esame, la modifica apportata all’art. 67, comma 5, del D.lgs. 36/2023 dall’art. 5 della L. 34/2026, la cui entrata in vigore, peraltro, è successiva all’adozione dei provvedimenti qui impugnati (la novella normativa è entrata in vigore il 7.04.2026).
Tale disposizione, in ogni caso, stabilisce che “ I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12 ”. Pur estendendosi anche ai consorzi stabili la possibilità di far valere “ mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate ”, non viene meno, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 67, comma 1 (espressamente richiamato dalla disposizione), il quale, quindi, implica – comunque – che le consorziate esecutrici (anche per una parte) debbano possedere i requisiti di qualificazione richiesti dalla Stazione appaltante.
9.5. Non rileva, parimenti, che nella lettera di invito sia stato riportato dalla Stazione appaltante che “... ai sensi dell’art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all’art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall’attestazione SOA ”.
La disciplina di cui all’art. 68, invero, opera per i soli consorzi ordinari [“ i soggetti di cui all’art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) ”], e non, invece, per i consorzi stabili di cui all’art. 65, comma 2, lett. d), entro il cui perimetro è da ascriversi il Consorzio ricorrente.
9.6. ANAS, inoltre, ha correttamente rilevato nel provvedimento di esclusione gravato che non possa trovare applicazione quanto previsto dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.
Il meccanismo di qualificazione semplificato di cui all’art. 28, infatti, opera laddove, a fronte di un appalto di lavori di importo complessivo superiore a € 150.000,00, sia presente una categoria scorporata di importo pari o inferiore a € 150.000,00.
La disciplina ivi prevista, pertanto, non è invocabile in presenza di un appalto ove sussista un’unica categoria prevalente di importo superiore a tale soglia (€ 520.000,00) e non vi sia, invece, alcuna categoria scorporabile.
Il Parere n. 4144 del 2.03.2026 reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pure richiamato dal Consorzio ricorrente in sede procedimentale, non ha alcuna incidenza ai fini della trattazione della presente fattispecie, avendo riguardo alle sole “ categorie scorporate di importo inferiore a € 150.000,00 ”.
L’evidenza fattuale che C & C Infrastrutture s.r.l. abbia dichiarato di aver eseguito lavori, relativamente alla categoria OS 12-A, per un importo complessivo di € 140.120,56 (cfr. all. 5, versato in atti da ANAS il 10.04.2026), non determina, quindi, alcuna possibile applicazione – nella presente fattispecie controversa – del predetto meccanismo di qualificazione semplificato di cui all’art. 28, tenuto conto, lo si ribadisce, che nel caso di specie la categoria OS 12-A presenta un importo superiore alla soglia di riferimento e non risulta scorporabile.
10. Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato.
10.1. Non coglie nel segno la censura con la quale la parte ricorrente lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante.
Secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36 del 2023, il soccorso istruttorio può risultare esperibile per “... sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (...)”.
Nella vicenda in esame l’esclusione è stata disposta per la riscontrata assenza, in capo all’impresa consorziata designata esecutrice per una parte dei lavori, di un preciso requisito di qualificazione richiesto dalla lex specialis .
Il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine tecnico-organizzativo da parte di un’impresa consorziata riveste una valenza di tipo “sostanziale”, qualificante la stessa domanda di partecipazione del soggetto partecipante alla gara, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito non può risultare sanabile, ex post , per mezzo del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36 del 2023.
Secondo consolidata giurisprudenza, peraltro, “... il soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento. In definitiva, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione) di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. I, 21 febbraio 2024, n. 165; Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2016 n. 2219; Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236; Consiglio di Stato, sez. III, 1 marzo 2017, n. 963; Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014).
L’esclusione della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio operata dall’Amministrazione, con la connessa valenza automaticamente espulsiva dell’accertata carenza del requisito, risulta quindi coerente con la non sanabilità delle carenze documentali riguardanti l'offerta tecnica ed economica, sancita dall'art. 101 del D.lgs. 36/2023, in quanto trattasi di un dato direttamente rilevante ai fini della sua valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2025, n. 6091), perché funzionale ad appurarne la rispondenza a tutta la normativa vigente in materia ambientale, di rifiuti, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si rammenta, inoltre, che l’obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell’onere di diligenza normalmente esigibile.
Al consorzio che partecipi a una gara, in particolare, deve essere richiesta non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., la quale, al momento della formulazione dell'offerta, assume connotati particolarmente qualificati e proporzionati alla professionalità media propria degli operatori del settore; di contro, gli accertamenti e le verifiche esigibili in capo alla Stazione appaltante, che pur deve presentare un'adeguata preparazione tecnica specifica, non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della (già complessa) procedura selettiva (Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2023, n. 5783).
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione è stata resa dal Consorzio ricorrente del tutto consapevolmente, e del contenuto di essa quest’ultimo è chiamato a rispondere, in coerente applicazione del principio generale di autoresponsabilità.
Nell'ambito dell'onere di diligenza ragionevolmente esigibile dall'operatore economico del settore, infatti, parte ricorrente avrebbe ben avrebbe potuto - e dovuto - provvedere, entro la scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, alla verifica della sussistenza, in capo alla società designata quale consorziata esecutrice, del requisito di qualificazione richiesto dalla lex specialis con riguardo alla categoria OS 12-A classifica II, previsto a pena di esclusione.
La mancata comprovazione della presenza di tale requisito al momento della presentazione della domanda, conseguentemente, non può risultare sanabile mediante il soccorso istruttorio, a cui non può farsi ricorso ogni qualvolta venga in essere l’esigenza di integrare un requisito di qualificazione mancante, come è avvenuto nel caso di specie.
Il sistema di qualificazione dei consorzi stabili introdotto dal c.d. Correttivo, in base al quale la designazione delle imprese consorziate assume rilevanza ai fini della esatta qualificazione in gara del consorzio, determina, invero, l’impossibilità di attivare il soccorso istruttorio per integrare, modificare o rettificare dichiarazioni già rese sul soggetto (consorzio stabile o consorziate) designato per parte dell’esecuzione, ancor più quando l’iniziale designazione, ovvero quella operata in sede di presentazione dell’offerta, sia idonea a determinare l’esclusione del concorrente dalla gara per assenza dei requisiti di qualificazione.
Una tale modifica, in particolare, in quanto finalizzata a rendere le percentuali di esecuzione compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti, determinerebbe un’alterazione sostanziale dell’offerta presentata, con conseguente violazione del principio della par condicio competitorum (cfr., sul punto, anche la Delibera ANAC del 10 dicembre 2025, n. 482).
10.2. Quanto al meccanismo sostitutivo di cui all’art. 97, del D.lgs. 36/2023, si osserva quanto segue.
Il primo comma stabilisce che l’operatore economico non è escluso “... qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
a) in sede di presentazione dell'offerta:
1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta ”.
Il successivo comma 2 prevede che “(...) se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata ”.
Tale disciplina, secondo quanto stabilito dal successivo comma 3, si applica anche “... ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono ”.
Ebbene, nel caso di specie non è in dubbio che la consorziata esecutrice fosse priva, ab origine , del requisito di qualificazione richiesto dalla lex specialis .
Ne consegue, quindi, che, per avvantaggiarsi della disciplina di “non esclusione” prevista dalla citata norma codicistica, il Consorzio ricorrente avrebbe dovuto comunicare, sin dalla fase di presentazione dell’offerta, la suddetta carenza [comma 1, lett. a), n. 1)], nonché adoperarsi per adottare le misure di cui al comma 2, azioni entrambe disattese da chi ricorre in giudizio.
L’operatore economico che partecipa a una gara, peraltro, è tenuto a conoscere le cause di esclusione che lo riguardano (o che riguardano le imprese consorziate di cui si avvale).
Come rilevato da una condivisibile giurisprudenza, «... anche a volere che la presunzione di conoscenza delle cause di esclusione che riguardano [la consorziata designata] non sia assoluta ma relativa, e ammetta quindi una prova contraria, la presunzione può essere superata solo provando la “incolpevole ignoranza”, cioè un dato oggettivo. La suddetta impostazione non solo è foriera di una maggiore efficienza dell’intero sistema ma compulsa una maggiore diligenza dell’offerente, che è indotto a approfondire la posizione dei soggetti con i quali collabora prima della presentazione dell’offerta, così avvedendosi per tempo di eventuali ragioni escludenti che possono superare » (Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2024, n. 9596).
Anche sotto tale profilo, quindi, la condotta tenuta dalla Stazione appaltante risulta esente da censure, atteso che quest’ultima ha correttamente rilevato, nel riscontrare l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal Consorzio escluso, che tale disposizione non potesse trovare applicazione.
La parte ricorrente, peraltro, non ha apportato, nel presente giudizio, dati oggettivi a supporto della propria non conoscenza circa la carenza del requisito di qualificazione in capo alla consorziata designata, difettando, pertanto, la prova di un’eventuale ignoranza incolpevole solo in presenza della quale, secondo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “...s arebbe contrario al principio di proporzionalità, enunciato all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, impedire la sostituzione del soggetto interessato da una causa di esclusione ” (C.G.U.E., sez. IX, 3 giugno 2021, C-210/2020).
11. In definitiva, la domanda di annullamento, per le ragioni sopra illustrate, in quanto infondata deve essere respinta.
12. A ciò consegue il rigetto delle ulteriori domande presentate dalla parte che ricorre in giudizio, ivi compresa la domanda di risarcimento per equivalente, presentata in via gradata, tenuto conto della riscontrata legittimità della condotta tenuta dalla Stazione appaltante.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, da ripartirsi come segue: € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, in favore dell’Amministrazione resistente; € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se e in quanto dovuti, in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
NC RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC RA | AU LE |
IL SEGRETARIO