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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di CATANIA
Il Coordinatore della 1° sezione civile, delegato dal Presidente della Corte d'Appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione ex art.170 d.p.r. n.115 del 2002
promossa da
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di CATANIA;
OPPONENTE contro
Avv. (C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._1
OPPOSTA nei confronti di
in persona del Ministro, difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2
dello Stato di Catania;
; Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2024, il Procuratore Generale della Repubblica di Catania ha proposto opposizione ex art. 170 del dpr. n. 115/2002 avverso il decreto della Corte di Appello sezione seconda civile, emesso il 9.9.2024, comunicato il 18/9/2024, che ha liquidato - nell'ambito del procedimento n. 1667/2018 R.G., definito con sentenza n. 2094/2021 del 8.11.2021 - il compenso dovuto all'avv. Sigona , quale difensore di parte CP_1 Parte_1
ammessa, nel giudizio predetto, al patrocinio a carico dello Stato, determinandolo in € 6.205,00 che ridotto della metà ex art.130 del t.u. 115 del 2002, ammonta ad euro 3.102,50 oltre spese generali,
1 IVA e CPA.
Si è costituito il aderendo all'opposizione. Controparte_2
E' rimasta contumace l'avv. Sigona , a cui è stato regolarmente notificato il ricorso. CP_1
1) Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , non Parte_1 costituita, nell'odierno giudizio.
Infatti nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso nei riguardi del difensore che abbia assistito la parte ammessa al patrocinio a carico dello
Stato, legittimato passivo è solo il difensore “quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. VI,
27/01/2015, n.1539; ibidem 10/12/2021, n.39386).
2) Il P.G. opponente lamenta che l'onorario liquidato all'avvocato Sigona, in € 3.102,50 risulta maggiore di quello richiesto dallo stesso difensore con la propria istanza di liquidazione.
Il motivo è fondato.
In effetti sussiste l'eccedenza segnalata dal P.G. in quanto l'avv. Sigona - con la nota spese depositata - aveva chiesto € 2.400,00 quali compensi.
Come statuito in tema di spese giudiziali, anche di recente, dalla Suprema Corte (cfr. sez. II civile,
05/05/2022, n.14198; ibidem sez. VI, 05/03/2020, n.6345) “quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore”, dal momento che con tale indicazione essa fissa l'oggetto della domanda avanzata al giudice.
Tale principio è estensibile, per sostanziale assimilabilità della fattispecie, anche all'istanza di liquidazione avanzata dal difensore a mente del dpr. n. 115/2002.
Pertanto, l'opposizione deve accogliersi riducendosi l'importo liquidato per compensi a favore dell'avv. Sigona con l'opposto decreto nei limiti del domandato.
In considerazione dell'accoglimento dell'opposizione e della contumacia dell'avvocato Sigona, nulla sulle spese.
P.Q.M.
2 visto l'art. 170 del dpr. n. 115/2002, in riforma del decreto emesso il 9.9.2024 dalla Corte di
Appello di Catania – sezione seconda civile, determina il compenso dovuto all'avv. Sigona CP_1
in relazione al patrocinio a carico dello Stato, svolto nel giudizio di cui in motivazione, nella misura di € 2.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pone il pagamento a carico dello Stato;
nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 27.1.2025
Il Coordinatore delegato dr. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di CATANIA
Il Coordinatore della 1° sezione civile, delegato dal Presidente della Corte d'Appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1249/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione ex art.170 d.p.r. n.115 del 2002
promossa da
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di CATANIA;
OPPONENTE contro
Avv. (C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._1
OPPOSTA nei confronti di
in persona del Ministro, difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2
dello Stato di Catania;
; Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2024, il Procuratore Generale della Repubblica di Catania ha proposto opposizione ex art. 170 del dpr. n. 115/2002 avverso il decreto della Corte di Appello sezione seconda civile, emesso il 9.9.2024, comunicato il 18/9/2024, che ha liquidato - nell'ambito del procedimento n. 1667/2018 R.G., definito con sentenza n. 2094/2021 del 8.11.2021 - il compenso dovuto all'avv. Sigona , quale difensore di parte CP_1 Parte_1
ammessa, nel giudizio predetto, al patrocinio a carico dello Stato, determinandolo in € 6.205,00 che ridotto della metà ex art.130 del t.u. 115 del 2002, ammonta ad euro 3.102,50 oltre spese generali,
1 IVA e CPA.
Si è costituito il aderendo all'opposizione. Controparte_2
E' rimasta contumace l'avv. Sigona , a cui è stato regolarmente notificato il ricorso. CP_1
1) Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , non Parte_1 costituita, nell'odierno giudizio.
Infatti nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso nei riguardi del difensore che abbia assistito la parte ammessa al patrocinio a carico dello
Stato, legittimato passivo è solo il difensore “quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. VI,
27/01/2015, n.1539; ibidem 10/12/2021, n.39386).
2) Il P.G. opponente lamenta che l'onorario liquidato all'avvocato Sigona, in € 3.102,50 risulta maggiore di quello richiesto dallo stesso difensore con la propria istanza di liquidazione.
Il motivo è fondato.
In effetti sussiste l'eccedenza segnalata dal P.G. in quanto l'avv. Sigona - con la nota spese depositata - aveva chiesto € 2.400,00 quali compensi.
Come statuito in tema di spese giudiziali, anche di recente, dalla Suprema Corte (cfr. sez. II civile,
05/05/2022, n.14198; ibidem sez. VI, 05/03/2020, n.6345) “quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore”, dal momento che con tale indicazione essa fissa l'oggetto della domanda avanzata al giudice.
Tale principio è estensibile, per sostanziale assimilabilità della fattispecie, anche all'istanza di liquidazione avanzata dal difensore a mente del dpr. n. 115/2002.
Pertanto, l'opposizione deve accogliersi riducendosi l'importo liquidato per compensi a favore dell'avv. Sigona con l'opposto decreto nei limiti del domandato.
In considerazione dell'accoglimento dell'opposizione e della contumacia dell'avvocato Sigona, nulla sulle spese.
P.Q.M.
2 visto l'art. 170 del dpr. n. 115/2002, in riforma del decreto emesso il 9.9.2024 dalla Corte di
Appello di Catania – sezione seconda civile, determina il compenso dovuto all'avv. Sigona CP_1
in relazione al patrocinio a carico dello Stato, svolto nel giudizio di cui in motivazione, nella misura di € 2.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pone il pagamento a carico dello Stato;
nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 27.1.2025
Il Coordinatore delegato dr. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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