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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 2667/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 28.8.2024 da
(avv. Spinazzola) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'ordinanza- ingiunzione n. OI- 002136780, è fondata. Va premesso che il provvedimento sanzionatorio risulta comminato per omesso versamento delle ritenute 2018 a seguito di accertamento notificato in data 11.3.2020. L'opponente fornisce però prova documentale, non efficacemente contrastata da controparte, d'aver provveduto al pagamento delle ritenute in parola. La circostanza che il pagamento sia avvenuto il 30.6.2020, oltre il termine di 3 mesi dalla notifica dell'accertamento -e senza che sia addotto alcun elemento che legittimi o quanto meno giustifichi il ritardo- qui non rileva, posto che come visto la sanzione risulta comminata per un'omissione che però è insussistente. Consegue da quanto precede l'annullamento dell'atto opposto. Spese secondo soccombenza. Non sussistono gli estremi per l'invocata condanna per lite temeraria.
PQM
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione opposta;
condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di CP_1
lite, liquidate in €800,00 oltre accessori, con attribuzione.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 28.8.2024 da
(avv. Spinazzola) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'ordinanza- ingiunzione n. OI- 002136780, è fondata. Va premesso che il provvedimento sanzionatorio risulta comminato per omesso versamento delle ritenute 2018 a seguito di accertamento notificato in data 11.3.2020. L'opponente fornisce però prova documentale, non efficacemente contrastata da controparte, d'aver provveduto al pagamento delle ritenute in parola. La circostanza che il pagamento sia avvenuto il 30.6.2020, oltre il termine di 3 mesi dalla notifica dell'accertamento -e senza che sia addotto alcun elemento che legittimi o quanto meno giustifichi il ritardo- qui non rileva, posto che come visto la sanzione risulta comminata per un'omissione che però è insussistente. Consegue da quanto precede l'annullamento dell'atto opposto. Spese secondo soccombenza. Non sussistono gli estremi per l'invocata condanna per lite temeraria.
PQM
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione opposta;
condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di CP_1
lite, liquidate in €800,00 oltre accessori, con attribuzione.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti