Sentenza 15 giugno 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 15/06/2009, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2009 REG.SEN.
N. 00037/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 37 del 2009, proposto da:
IL ET, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Tapponi, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Petrini in Perugia, via Baglioni, 10;
contro
Comune di Montefalco, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Marcucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bartolo N. 10; AR Orazi;
nei confronti di
DE AR;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’avviso pubblico del Comune di Montefalco in data 17 settembre 2008, nella parte in cui non individua, all’art. 7, i criteri motivazionali o i subcriteri a cui la
commissione esaminatrice doveva attenersi nell’attribuzione dei punteggi ai singoli candidati peri titoli e le prove;
- del provvedimento del Comune di Montefalco in data 7 novembre 2008, con il quale è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi alla prova pratica,
- della nota del Comune di.Montefalco in data 1 dicembre 2008 prot.n°14177;
- del provvedimento con il quale, all’esito della prova pratica, è stata - emessa la graduatoria degli idonei all’assunzione.
L’impugnazione investe, altresì, ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o. conseguente e tutti gli altri atti del procedimento relativi ai rapporti istruttori, compresi i verbali con cui la commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di attribuzione dei diversi punteggi in relazione alle differenti voci di valutazione ad oggi non conosciuti
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montefalco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/05/2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- Vengono impugnati gli atti della selezione indetta con avviso pubblico del 17 settembre 2008 per l'assunzione a tempo pieno e determinato di due agenti di polizia municipale presso il Comune resistente.
Ciò perché alla parte ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio per i pregressi titoli di servizio, nonostante abbia precedentemente lavorato come agente di polizia municipale.
Nel ricorso si formulano articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo, in estrema sintesi:
- l'illegittima omissione, nel’avviso pubblico, di precisi criteri di valutazione dei titoli, essendo stato precisato solo il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria dei medesimi;
- l'errore commesso dalla Commissione Giudicatrice allorché non ha valutato come titoli utili i periodi di servizio prestato in attività del tutto analoga a quella oggetto della procedura in questione.
2- L'Amministrazione si è costituita controdeducendo, sostenendo che la parte ricorrente non avrebbe indicato con sufficiente precisione i titoli di servizio e che pertanto la Commissione non li ha valutati come tali, ma come elementi positivi del "curriculum".
3- Il Collegio osserva come l'avviso pubblico effettivamente non specificasse (art. 7) precisi criteri per la valutazione dei titoli né, in particolare, prescrivesse con quale modalità questi dovessero essere dichiarati.
Invece, la Commissione( verbale del 24 ottobre 2008) ha stabilito che:
- i titoli di servizio valutabili avrebbero dovuto essere "attinenti alla qualifica messa a selezione" (quali sono pacificamente quelli della parte ricorrente);
- il punteggio ad essi attribuito avrebbe dovuto essere proporzionato alla durata del servizio "in ragione di anno o frazione superiore a sei mesi", purché a tempo pieno.
Inoltre, ha precisato (verbale del 6 novembre 2008) che "quando non siano dettagliatamente dichiarati gli elementi necessari per valutare i servizi, non si farà luogo all'attribuzione di punteggio (salvo tener conto del fatto in sede di valutazione dei curriculum)".
In concreto, è stata proprio quest’ultima determinazione a provocare l’attribuzione all’attuale ricorrente di zero punti per titoli di servizio. Infatti la commissione ha ritenuto che dalla sua documentazione non emergesse se il servizio prestato fosse a tempo pieno o a tempo definito; di conseguenza, il servizio prestato non è stato valutato benché tutti gli altri aspetti (durata, livello, ente datore di lavoro, etc.) fossero stati dichiarati e non siano contestati.
4- Il Collegio osserva che in linea di principio la specificazione dei criteri di massima, come fatta dalla commissione, appare logica e legittima. Non si può dire, infatti, che il bando sia illegittimo nella parte in cui, non specificando i criteri, li affida alla discrezionalità della commissione (da esercitare, beninteso, mediante la formazione di un’apposita “griglia” prima di aver visionato i titoli dei concorrenti), e di conseguenza non è illegittimo (si tratta anzi di un’attività doverosa) che la commissione vi provveda. Nel merito, poi, i criteri di massima, come concretamente deliberati, si sottraggono ad ogni censura di legittimità.
Sempre in linea di principio, non appare irragionevole la scelta di differenziare il punteggio a seconda che i servizi pregressi siano stati prestati a tempo pieno o a tempo definito (si potrebbe semmai discutere se sia ragionevole escludere a priori dalla valutazione il servizio prestato a tempo definito, invece che attribuirgli un punteggio congruamente ridotto; ma su questo punto in particolare non sono state dedotte censure).
Nondimeno, risulta irragionevole ed illegittima la scelta di escludere dalla valutazione i titoli di servizio qualora il candidato non avesse specificato se si fosse trattato di servizio a tempo pieno ovvero a tempo definito. Infatti questa specificazione non era richiesta dal bando. Sicché era irragionevole ed ingiusto penalizzare taluno dei candidati solo perché aveva omesso di dare notizia su un dato che non era richiesto dal bando.
In questa situazione, la commissione, dal momento che (non a torto) riteneva importante differenziare il punteggio in rapporto a quella caratteristica del servizio, avrebbe dovuto invitare tutti i candidati a integrare le rispettive dichiarazioni o documentazioni.
5. Non rileva in senso contrario il fatto che i servizi non valutati siano stati in qualche modo recuperati sotto la voce “curriculum”. Ed invero, per quest’ultima voce era disponibile, al massimo, un punto, mentre per i titoli di servizio erano disponibili, al massimo, tre punti. D’altra parte, ai fini del punteggio per la voce “curriculum” sono stati considerati anche altri titoli eterogenei e disparati, sicché non è possibile, allo stato, affermare che l’illegittimo modo di procedere della commissione non abbia comportato, all’atto pratico, nessun danno.
5- Quanto detto sinora è sufficiente per accogliere il ricorso.
Per completezza, tuttavia, si deve dire che la commissione ha operato illegittimamente anche nel momento in cui, a parità di punteggio per i titoli, ha ammesso alla prova pratica il candidato più giovane di età, invece di ammettere anche tutti gli altri che avevano riportato lo stesso punteggio.
Viene in considerazione quella clausola del bando secondo la quale alla prova pratica sarebbero stati ammessi solo i primi 20 candidati della graduatoria provvisoria formata in base ai titoli.
Poiché il bando nulla disponeva in relazione all’ipotesi che all’ultimo posto utile vi fossero più candidati a parità di punti, ad avviso del Collegio questa clausola doveva essere interpretata (sia per ragionevolezza, sia per conformità alla prassi costante nel caso di preselezione dei candidati da ammettere alle prove d’esame, come ad es. nel caso dei concorsi per la magistratura ordinaria) nel senso che a parità di punti i candidati eccedenti fossero ammessi in soprannumero alla prova.
Il criterio dell’età è previsto dalla legge come l’ultimo e del tutto residuale, che può avere applicazione solo una volta che siano esauriti tutti gli altri criteri di selezione e di valutazione dei candidati; e non può essere impiegato per escludere taluno dei candidati da una o più prove, sottraendogli così la chance di dimostrarsi superiore ad altri sotto il profilo del merito.
6. In conclusione ricorso deve essere quindi accolto, con assorbimento delle censure non esaminate.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ne deriva l’obbligo per l’Amministrazione, in ossequio ai principi di conservazione degli atti amministrativi, di acquisire dai ricorrenti ogni notizia atta a valutare compiutamente i servizi di cui trattasi, di ricalcolare i punteggi loro attribuiti e di provvedere a tutti gli altri adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio come meglio specificato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio complessivamente liquidate in € 2.000, oltre agli oneri di legge ed alle ulteriori spese eventualmente occorrende.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO