Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03663/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3663 del 2025, proposto da
Scandolara Spa, AR Scandolara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fiorella Losa, Carlo Maggioni, con domicilio eletto presso lo studio Fiorella Losa in Milano, via Orti N 12;
contro
Comune di Tradate, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aler - Varese -Monza Brianza - Busto Arsizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Re, Nicolo' Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio Nicolò Adavastro in Milano, via San Damiano n. 4;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento
- ex artt. 31 e 117 D.Lgs. 104/2010 dell’obbligo del Comune di Tradate di concludere il procedimento amministrativo in relazione alla istanza/diffida in data 07.02.2025 e della conseguente illegittimità del silenzio inadempimento, con ogni conseguente pronuncia condannatoria;
nonché per l’accertamento
- della illegittimità dell’occupazione, trasformazione ed utilizzazione senza titolo, delle aree delle ricorrenti infra descritte;
- dell’obbligo di porre fine alla situazione illegittima in atto, provvedendo o alla restituzione delle aree ripristinate alle rispettive proprietarie o alla loro acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. 327/2001;
ed altresì per la condanna
del Comune di Tradate e della Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale Di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti per il periodo di occupazione ed utilizzazione senza titolo delle aree di loro proprietà, sino alla cessazione dell’illecito;
2) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio depositato il 19.11.2025:
- dichiarare l’intervenuta usucapione decennale ex articolo 1159 cc a favore di ALER;
accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della scrittura privata del 16.09.2004 (atto cessione bonaria) e della autorizzazione all’occupazione del 30.12.2005, sottoscritte dalla proprietà Scandolara, quali accordi procedimentali legittimanti la messa a disposizione e l’immissione nel possesso dell’area destinata all’intervento ERP;
- accertare e dichiarare che la cessione dell’area è stata integralmente compensata mediante scomputo degli oneri e riconoscimento di maggiori indici edificatori e, per l’effetto, che nessuna ulteriore utilità è dovuta ai ricorrenti a titolo restitutorio o risarcitorio;
IN VIA SUBORDINATA per l’ipotesi meramente eventuale di ravvisata incompletezza della formalizzazione traslativa, riconoscere e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Tradate, quale autorità espropriante e soggetto titolare degli adempimenti formali e degli eventuali e correlati obblighi ex art. 42bis D.lgs. 327/2001; dei ricorrenti, per inadempimento e comportamento contraddittorio rispetto alle scritture del 2004 e, per l’effetto, condannare detti soggetti a manlevare integralmente ALER da ogni conseguenza patrimoniale;
accertare il diritto di ALER a permanere nella detenzione e gestione legittima del compendio ERP di via P. Micca;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Per la determinazione del valore dell’area sulla base dei criteri oggettivi e dei valori O.M.I. riferiti all’epoca dell’immissione nel possesso (anno 2006), e detraendo le utilità urbanistiche ed economiche già acquisite dai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tradate e di Aler - Varese -Monza Brianza - Busto Arsizio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Azienda Lombarda per L'Edilizia Residenziale di Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. ZI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio è stato fissato per la trattazione, secondo il relativo rito ex artt. 87 e 117 cpa, della domanda volta a contestare l’inerzia dell’amministrazione, asseritamente serbata sull’istanza presentata dalla parte ricorrente in data 7 febbraio 2025 e volta ad ottenere la restituzione, previa riduzione in pristino stato, degli immobili ritenuti illegittimamente occupati siti in Tradate, via Pietro Micca 15, ovvero ad intimare l’esercizio del potere di cui all’art. 42 bis del dpr n. 327/2021.
Vale considerare che il ricorso principale contiene una pluralità di domande, configurandosi come un ricorso cumulativo ed è proposto nei confronti sia del Comune di Tradate, sia dell’Azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
Nondimeno l’azione esperita avverso il silenzio mira ad ottenere una determinazione provvedimentale espressa da parte della sola amministrazione comunale, nei cui confronti l’istanza è stata presentata; pertanto, in relazione a questa domanda deve essere dichiarato, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell’ALER, nei cui confronti pure è stato proposto il ricorso complessivamente inteso.
L’azione avverso il silenzio è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Difatti, il Comune di Tradate ha adottato il provvedimento in data 19.11.2025, con il quale ha respinto le richieste avanzate dalla società ricorrente.
Tale determinazione amministrativa soddisfa l’interesse pretensivo sotteso al ricorso avverso l’inerzia, che tende ad ottenere l’adozione di un provvedimento espresso, sicché l’interesse che sorregge la specifica domanda deve ritenersi non più attuale.
Non è condivisibile la tesi sostenuta dalla società ricorrente secondo la quale sarebbe ancora sussistente l’interesse a coltivare il giudizio avverso il silenzio, atteso che il carattere negativo del provvedimento è irrilevante a tal fine, trattandosi di una determinazione intervenuta in relazione ad un ambito di potere amministrativo non vincolato.
Va, pertanto, ribadita l’improcedibilità del ricorso nella parte relativa all’esperimento dell’azione avverso l’inerzia dell’amministrazione, per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel contempo deve essere disposto affinché la causa venga nuovamente iscritta sul ruolo ordinario per la trattazione delle ulteriori domande proposte dalle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Non definitivamente pronunciando:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio rispetto alla domanda proposta avverso l’inerzia dell’amministrazione;
2) dichiara improcedibile il ricorso nella parte relativa alla domanda proposta avverso l’inerzia dell’amministrazione;
3) dispone affinché la causa venga iscritta nuovamente sul ruolo ordinario per la trattazione delle ulteriori domande proposte dalle parti;
4) spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
ZI OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI OR | RD GO |
IL SEGRETARIO