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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza BA Presidente
IC RF IU
Claudia Ummarino IU est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1432/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to BRILLO MARCELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. DUELLO LOREDANA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 28/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11/09/2002, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ercolano (al n.
185, Parte II, serie A, anno 2002).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (in Pompei il Per_1
02/01/2002), maggiorenne, (in Pompei il 04/06/2008) e (in Persona_2
Pompei il 14/06/2012), minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del
16/09/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso Persona_2
delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
2 Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 04/09/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Saviano (NA) alla via Torre n. 72 sarà condotta in locazione dalla sig.ra
la quale provvederà a tutte le spese relative alla stessa (pigione, utenze, manutenzione Parte_1 ordinaria ecc..) nonché alle relative volture. Il sig. ha trasferito la propria residenza Parte_2 in Ercolano (NA) alla via Belvedere n. 66.
c) La figlia maggiorenne, è economicamente autosufficiente pur vivendo nello stesso nucleo Per_1 familiare unitamente alla figlia nata il [...], al di fuori del matrimonio, Persona_4
Per_ da genitore di quest'ultima non convivente. I figli minori, e Controparte_1 Persona_2 verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Per quel che concerne specificamente la reciproca prospettazione dei genitori circa il progetto educativo e di accudimento dei minor, che tengano conto dei suoi impegni e delle attività quotidiane, si rinvia al piano genitoriale, redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto.
d) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
500,00 (cinquecento,00) quale contributo per il mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U.
- fino a che gli stessi non siano economicamente indipendenti.
e) Il sig. rinuncia, in favore della moglie, del 50% a lui spettante dell'assegno Parte_2 unico che ammonta per intero ad € 402,00 (quattrocento due/00).
3 f) La sig.ra sosterrà per intero le spese straordinarie (mediche, scolastiche, Parte_1 universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti per la cura dei figli.
g) Il coniugi si impegnano a garantire ai figli il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle esigenze del figlio oltre che lavorative dei genitori.
h) I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute,
l'educazione, lo studio, e le scelte lavorative del figlio. Le scelte di maggiore interesse riguardanti la prole dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione dello stesso.
i) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza
e/o domicilio.
l) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge.
m) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
n) La sig.ra è stata ammessa al G.P. con delibera n. 356/2025 emessa dal COA di Parte_1
Nola il 28/04/2025. (cfr. delibera n. 356/2025 COA Nola - DOC. ALL. n. 7)
o) Il sig. è stato ammesso al G.P. con delibera n. 398/2025 emessa dal COA Parte_2 di Nola il 20/05/2025 (cfr. delibera n. 398/2025 COA Nola - DOC. ALL. n. 8).”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
4 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
DE CO (NA) il 09/06/1984, e , nato a Pt_2 Parte_2
NAPOLI (NA) il 17/06/1979, che hanno contratto matrimonio a Ercolano
(NA) il 11/09/2002 (atto n. 185, Parte II, Serie A, anno 2002 );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il IU estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
BA
5
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza BA Presidente
IC RF IU
Claudia Ummarino IU est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1432/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to BRILLO MARCELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. DUELLO LOREDANA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 28/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11/09/2002, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ercolano (al n.
185, Parte II, serie A, anno 2002).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (in Pompei il Per_1
02/01/2002), maggiorenne, (in Pompei il 04/06/2008) e (in Persona_2
Pompei il 14/06/2012), minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del
16/09/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso Persona_2
delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
2 Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 04/09/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Saviano (NA) alla via Torre n. 72 sarà condotta in locazione dalla sig.ra
la quale provvederà a tutte le spese relative alla stessa (pigione, utenze, manutenzione Parte_1 ordinaria ecc..) nonché alle relative volture. Il sig. ha trasferito la propria residenza Parte_2 in Ercolano (NA) alla via Belvedere n. 66.
c) La figlia maggiorenne, è economicamente autosufficiente pur vivendo nello stesso nucleo Per_1 familiare unitamente alla figlia nata il [...], al di fuori del matrimonio, Persona_4
Per_ da genitore di quest'ultima non convivente. I figli minori, e Controparte_1 Persona_2 verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Per quel che concerne specificamente la reciproca prospettazione dei genitori circa il progetto educativo e di accudimento dei minor, che tengano conto dei suoi impegni e delle attività quotidiane, si rinvia al piano genitoriale, redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto.
d) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di € Parte_2 Parte_1
500,00 (cinquecento,00) quale contributo per il mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U.
- fino a che gli stessi non siano economicamente indipendenti.
e) Il sig. rinuncia, in favore della moglie, del 50% a lui spettante dell'assegno Parte_2 unico che ammonta per intero ad € 402,00 (quattrocento due/00).
3 f) La sig.ra sosterrà per intero le spese straordinarie (mediche, scolastiche, Parte_1 universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti per la cura dei figli.
g) Il coniugi si impegnano a garantire ai figli il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle esigenze del figlio oltre che lavorative dei genitori.
h) I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute,
l'educazione, lo studio, e le scelte lavorative del figlio. Le scelte di maggiore interesse riguardanti la prole dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione dello stesso.
i) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza
e/o domicilio.
l) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge.
m) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
n) La sig.ra è stata ammessa al G.P. con delibera n. 356/2025 emessa dal COA di Parte_1
Nola il 28/04/2025. (cfr. delibera n. 356/2025 COA Nola - DOC. ALL. n. 7)
o) Il sig. è stato ammesso al G.P. con delibera n. 398/2025 emessa dal COA Parte_2 di Nola il 20/05/2025 (cfr. delibera n. 398/2025 COA Nola - DOC. ALL. n. 8).”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
4 Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
DE CO (NA) il 09/06/1984, e , nato a Pt_2 Parte_2
NAPOLI (NA) il 17/06/1979, che hanno contratto matrimonio a Ercolano
(NA) il 11/09/2002 (atto n. 185, Parte II, Serie A, anno 2002 );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il IU estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza
BA
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