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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2024, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 170/2024
All'udienza collegiale del giorno 20/06/2024 ore 12:00
dott. Maria Grazia Conti presidente relatore dott. Matilde Carpinella consigliere dott. Girolamo Porcelli consigliere ausiliario
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SCARINGELLA MASSIMILIANO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ARCELLA MARIA ANGELA sostituito dall'avv. MARTINA SILVESTRI
Avv. MORACE CARLO
***
La Corte preliminarmente ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti.
La Corte trattiene la causa in decisione e decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Lucrezia Manganelli Maria Grazia Conti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Grazia Conti - Presidente relatore dott.ssa Matilde Carpinella - Consigliere dott. Girolamo Porcelli - Cons. aus., ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza del 20 giugno
2024, vertente tra elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
AR & Partners, sito in Roma, via degli Ottavi n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. AR Massimiliano (c.f. ), in C.F._1 virtù di procura depositata in data 11 gennaio 2024 - appellante e elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 legale E.Morace&Co. , sito in Napoli, via Guantai Controparte_2
Nuovi n. 11, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Morace Carlo (c.f. ) e Arcella Maria Angela (c.f. C.F._2
), in virtù di procura depositata in data 12 giugno 2024 - C.F._3 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma
n. 13165/2023, pubblicata il 15 settembre 2023 (opposizione a precetto).
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13165/2023, pubblicata il 15 settembre 2023, il tribunale ordinario di Roma, ha accolto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla
[...] avverso l'atto di precetto notificatogli in data Controparte_1
19.04.2022 ad istanza di con il quale era stato ad Parte_1 essa intimato il pagamento di € 9.628,30 (in forza di ordine di pagamento n.
20.662/2020/7 emesso dal Tribunale di Budapest a seguito di una causa civile e munito della formula esecutiva in data 14.02.2022), e condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.077,00.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: <In accoglimento del presente appello riformare la
Sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da via gradata, in accoglimento dell'appello, Controparte_3 compensare le spese del primo grado o ridurle secondo equità. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
***
Con comparsa di risposta depositata in data 12 giugno 2024 si è costituita l'appellata concludendo per il rigetto dell'appello, con Controparte_1 il favore delle spese di lite.
*** All'odierna udienza la Corte ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi scritti.
*** L'appello va dichiarato inammissibile, senza necessità di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi riferita l'espressione “questione rilevata d'ufficio", alle sole questioni
- siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. tra le tante, Cass. ordinanza n. 35974 del 22/11/2021; Cass. ordinanza n. 27478 del
27/09/2023).
3 Costante in giurisprudenza è il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, di talché, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (v. in motivazione Cass. n.
4987/2022; Cass. n. 13863/2021).
Nella specie, il tribunale ha espressamente qualificato l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c., contestandosi nella specie la regolarità formale del precetto.
In ogni caso tale qualificazione non è stata contestata dalla parte appellante.
Ne consegue che avverso la indicata sentenza poteva essere esperito unicamente il rimedio del ricorso per cassazione, essendo le sentenze rese in tale materia espressamente dichiarate non impugnabili (art. 618, ultimo comma, c.p.c.).
Pertanto, avendo la parte soccombente proposto l'appello, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
*** L' appellante va condannato a rifondere le spese di questo grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, che si liquidano, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022) considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la ridotta attività processuale svolta, essendo la causa decisa soltanto in rito;
valore della causa: €
9.628,30; con esclusione del compenso per la fase di istruttoria/trattazione, non espletata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza definitiva del Tribunale Parte_1 ordinario di Roma n. 13165/2023, pubblicata il 15 settembre 2023, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Grazia Conti
5
Sezione IV civile
R.G. 170/2024
All'udienza collegiale del giorno 20/06/2024 ore 12:00
dott. Maria Grazia Conti presidente relatore dott. Matilde Carpinella consigliere dott. Girolamo Porcelli consigliere ausiliario
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SCARINGELLA MASSIMILIANO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ARCELLA MARIA ANGELA sostituito dall'avv. MARTINA SILVESTRI
Avv. MORACE CARLO
***
La Corte preliminarmente ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I difensori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti.
La Corte trattiene la causa in decisione e decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Lucrezia Manganelli Maria Grazia Conti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Grazia Conti - Presidente relatore dott.ssa Matilde Carpinella - Consigliere dott. Girolamo Porcelli - Cons. aus., ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza del 20 giugno
2024, vertente tra elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
AR & Partners, sito in Roma, via degli Ottavi n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. AR Massimiliano (c.f. ), in C.F._1 virtù di procura depositata in data 11 gennaio 2024 - appellante e elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 legale E.Morace&Co. , sito in Napoli, via Guantai Controparte_2
Nuovi n. 11, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Morace Carlo (c.f. ) e Arcella Maria Angela (c.f. C.F._2
), in virtù di procura depositata in data 12 giugno 2024 - C.F._3 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma
n. 13165/2023, pubblicata il 15 settembre 2023 (opposizione a precetto).
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13165/2023, pubblicata il 15 settembre 2023, il tribunale ordinario di Roma, ha accolto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla
[...] avverso l'atto di precetto notificatogli in data Controparte_1
19.04.2022 ad istanza di con il quale era stato ad Parte_1 essa intimato il pagamento di € 9.628,30 (in forza di ordine di pagamento n.
20.662/2020/7 emesso dal Tribunale di Budapest a seguito di una causa civile e munito della formula esecutiva in data 14.02.2022), e condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.077,00.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: <In accoglimento del presente appello riformare la
Sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da via gradata, in accoglimento dell'appello, Controparte_3 compensare le spese del primo grado o ridurle secondo equità. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
***
Con comparsa di risposta depositata in data 12 giugno 2024 si è costituita l'appellata concludendo per il rigetto dell'appello, con Controparte_1 il favore delle spese di lite.
*** All'odierna udienza la Corte ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi scritti.
*** L'appello va dichiarato inammissibile, senza necessità di sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi riferita l'espressione “questione rilevata d'ufficio", alle sole questioni
- siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. tra le tante, Cass. ordinanza n. 35974 del 22/11/2021; Cass. ordinanza n. 27478 del
27/09/2023).
3 Costante in giurisprudenza è il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, di talché, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (v. in motivazione Cass. n.
4987/2022; Cass. n. 13863/2021).
Nella specie, il tribunale ha espressamente qualificato l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c., contestandosi nella specie la regolarità formale del precetto.
In ogni caso tale qualificazione non è stata contestata dalla parte appellante.
Ne consegue che avverso la indicata sentenza poteva essere esperito unicamente il rimedio del ricorso per cassazione, essendo le sentenze rese in tale materia espressamente dichiarate non impugnabili (art. 618, ultimo comma, c.p.c.).
Pertanto, avendo la parte soccombente proposto l'appello, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
*** L' appellante va condannato a rifondere le spese di questo grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, che si liquidano, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022) considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e la ridotta attività processuale svolta, essendo la causa decisa soltanto in rito;
valore della causa: €
9.628,30; con esclusione del compenso per la fase di istruttoria/trattazione, non espletata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza definitiva del Tribunale Parte_1 ordinario di Roma n. 13165/2023, pubblicata il 15 settembre 2023, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Grazia Conti
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