Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 182/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Diana Rotondaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 182/2019 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elett.te domiciliata in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 137 presso lo studio dell'Avv. Benino Migliaccio che la rappresenta e difende
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore Prof. rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avvocati Eugenio Tamborlini e Isabella Coscia ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via
A. Manzoni n. 26/g
APPELLATA
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19565/2018
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con sentenza n. 19565/2018 il Giudice di Pace di Napoli, decidendo sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Controparte_1
pagina 1 di 10
per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore della Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la , lamentando Parte_1
l'erronea qualificazione, e senza alcuna motivazione, da parte del giudice di primo grado del contratto intercorso tra le parti quale contratto d'opera professionale per il quale trovava applicazione l'art. 2237 c.c. in relazione alla possibilità da parte della
[...]
di recedere dal contratto in qualunque momento. L'appellante Controparte_1
deduceva, infatti, che il contratto in oggetto doveva essere qualificato come contratto d'
opera semplice -non trattandosi di prestazione di carattere intellettuale-, per il quale , in caso di recesso, trovava applicazione la disciplina di cui all'art. 2227 c.c., sicchè il committente recedente avrebbe dovuto tenere Controparte_1
indenne il prestatore delle spese, del lavoro eseguito e del Parte_1
mancato guadagno così come richiesto in sede monitoria. L'appellante deduceva inoltre che il recesso nel caso in esame era escluso attesa la previsione di un termine di durata del contratto. Rilevava infine di aver sostenuto dei costi annuali fissi che rientravano anche nell'ultima fattura non pagata dalla e che, Controparte_1
pertanto, in subordine, l'odierna appellata avrebbe comunque dovuto corrispondere i costi sostenuti ed anticipati dall'appellante per il server, hosting e manutenzione da luglio 2015 a dicembre 2015 per un importo di €. 1.220,00.
Chiedeva , pertanto, che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione proposta in primo grado dalla Controparte_1
e fosse confermato il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiedeva
[...]
che l'appellata fosse condannata al pagamento della minor somma di €. 1.220,00, pari ai pagina 2 di 10 costi sostenuti dall'appellante per l'ultimo semestre. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di lite, con attribuzione.
Si costituiva la , contestando l'appello Controparte_1
proposto, di cui chiedeva il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
disattese le istanze istruttorie dell'appellante, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che l'appello in esame è solo in parte fondato ed in tali limiti va accolto.
Ed invero, giova al riguardo evidenziare che in primo grado la Parte_1
ha proposto ricorso per d.i. dinanzi al Giudice di Pace con cui, premesso di aver stipulato in data 13.2.2014 con la un contratto per la gestione del sito segionline ed il servizio CP_1
annuale Hosting Linux base per il costo complessivo di euro 8.700,00, oltre IVA, ripartito in
4 tranche, ha esposto che la resistente aveva pagato le prime tre rate e non quella relativa al periodo luglio/dicembre 2015, di cui ha pertanto chiesto ingiungersi il pagamento alla CP_1
per euro 2.653,50. A fronte di detta domanda monitoria la a proposto opposizione al CP_1
d.i. deducendo di aver operato il recesso dal detto contratto in data 20.5.15 e quindi di non essere tenuta al pagamento richiesto per periodo luglio/dicembre 2015, atteso che il contratto era già cessato nel maggio 2015 per effetto del recesso operato dalla stessa e che in detto ultimo periodo non era stata quindi svolta alcuna attività da parte dell'opposta.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la sentenza impugnata va confermata nel dispositivo,
seppure con diversa motivazione.
Ed infatti, la domanda monitoria proposta dalla va rigettata e Parte_1
l'opposizione al d.i. proposta in primo grado va accolta, ma con diversa motivazione.
pagina 3 di 10 Ed invero, in primo luogo si rileva che il primo motivo di appello è fondato quanto alla qualificazione giuridica del contratto per cui è causa come contratto d'opera professionale anzichè quale contratto d'opera semplice.
Ed infatti, osserva innanzitutto il Tribunale che effettivamente, come correttamente rilevato dall'appellante, il giudice di pace ha omesso del tutto la motivazione in ordine alla qualificazione di contratto d'opera professionale data al contratto in esame.
Al riguardo - premesso che, come è noto, la qualificazione giuridica di un contratto rientra nei compiti del giudice (e dunque infondati sono i rilievi, formulati dall'appellata, di inammissibilità della relativa eccezione dell'appellante perché proposta solo in appello e quindi nuova) - osserva il Tribunale che il contratto per cui è causa va qualificato come contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.
Ed invero, il contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c., è il contratto con cui una persona,
il prestatore d'opera, si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, come nella fattispecie in esame, in cui con il contratto del 13.2.2014 in atti la si è obbligata alla gestione, mantenimento e hosting della Parte_1
piattaforma web “segionline.it” della erso il corrispettivo ivi indicato. Trattasi, come si CP_1
desume chiaramente dal tenore complessivo del contratto, della prestazione di servizi informatici, di aggiornamento del sito, dunque di carattere materiale e non della prestazione di un'opera intellettuale, sicchè si configura un contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. e non un contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 c.c., conseguentemente la motivazione della sentenza impugnata sul punto va in tal senso riformata.
Accertato dunque che trattasi di contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., va rilevato che nel resto l'appello proposto va rigettato.
pagina 4 di 10 Ed invero, osserva il Tribunale che in materia di contratto d'opera l'art. 2227 c.c. , rubricato
“Recesso unilaterale del contratto” prevede: “Il cliente può recedere dal contratto, ancorchè
sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del
lavoro eseguito e del mancato guadagno”, con una formulazione del tutto sovrapponibile a quella di cui all'art. 1671 c.c. dettata per l'appalto.
Nel contratto d'opera di cui all' art. 2222 c.c. e ss. quindi è consentito al committente recedere dal contratto.
In tal caso spetta al prestatore d'opera un indennizzo previsto dalla legge, in particolare per le spese sostenute, il lavoro eseguito ed il mancato guadagno, indennizzo che, come è noto,
ha natura risarcitoria del recesso unilateralmente esercitato.
Ed invero, come affermato in giurisprudenza, “Sia nel contratto di appalto, che in quello
d'opera, la legge accorda al committente il rimedio del recesso unilaterale, ossia il diritto
potestativo di risolvere il contratto unilateralmente. Tale diritto può essere fatto valere senza
darne giustificazione alcuna e senza necessità di accettazione dell'altro contraente,
trattandosi di recesso ad nutum, che si perfeziona con la notizia datane all'appaltatore e al
prestatore d'opera, e che può essere esercitato in qualsiasi momento successivo alla
conclusione del contratto, e, quindi, sia quando le opere non abbiano avuto ancora inizio, sia
nel corso della loro esecuzione, sia in epoca prossima al loro compimento. L'unica condizione
imposta al committente è di tenere indenne l'altra parte delle spese sostenute, dei lavori
eseguiti e del mancato guadagno “ (Cass. n. 1870 del 14/06/1972).
“L'indennizzo cui e' tenuto il committente in favore dell'appaltatore a norma dell'art 1671 cod
civ, nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto, costituisce obbligazione
risarcitoria, come si evince dal significato etimologico-lessicale dell'espressione 'tenga
indenne' e dal principio per il quale pure i danni derivanti da attivita' lecite vanno risarciti al
danneggiato incolpevole, sicche', vertendosi in tema di debito di valore, e non di valuta, il
pagina 5 di 10 giudice deve tener conto nella relativa quantificazione, anche d'ufficio, della svalutazione
monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione” (Cass. n. 1911 del 04/04/1981).
“L'indennizzo di cui all'art 1671 cod civ, spettante all'appaltatore in caso di recesso unilaterale
da parte del committente, anche se trae la sua base da un contratto dal quale quest'ultimo ha
legittimamente receduto, ed al quale deve essere quindi collegato non corrisponde ad un
adempimento parziale del contratto stesso, ma ha natura risarcitoria di un danno e costituisce
debito di valore e non di valuta” (Cass. n. 6132 del 17/11/1980).
Conseguentemente il recesso operato dalla committente in data 20-27.5.2015 era CP_1
legittimo perché consentito dall'art. 2227 cc.
A fronte di detto recesso l'odierna appellante aveva diritto di essere tenuta indenne dal committente delle spese sostenute, del lavoro eseguito e del mancato guadagno, come previsto dall'art. 2227 c.c.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la , con la domanda Parte_1
monitoria in esame, proposta dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, ha chiesto la condanna della al pagamento dell'ultima rata del corrispettivo pattuito per la prestazione dei CP_1
servizi in questione e dunque l'adempimento del contratto d'opera e non il pagamento dell'indennizzo per le spese sostenute, il lavoro eseguito ed il mancato guadagno, come spettante al prestatore d'opera ai sensi dell'art. 2227 c.c. in caso di recesso del committente.
Conseguentemente, sulla base delle considerazioni suesposte, la domanda monitoria della
è infondata e va rigettata, atteso che, come sopra evidenziato, Parte_1
in caso di recesso del committente il prestatore d'opera non ha diritto al pagamento del restante corrispettivo pattuito, ossia all'adempimento del contratto (dell'obbligazione del committente di pagamento del prezzo del contratto d'opera), ma ha diritto unicamente al pagamento di un indennizzo pari alle spese sostenute, al lavoro eseguito ed al mancato guadagno, come previsto dall'art. 2227 c.c., che costituisce un'obbligazione risarcitoria a pagina 6 di 10 carico del committente, laddove invece con la domanda monitoria in esame la Parte_1
ha chiesto la condanna della al pagamento dell'ultima rata del
[...] CP_1
corrispettivo pattuito per la prestazione dei servizi e dunque l'adempimento del contratto d'opera e non il pagamento dell'indennizzo per le spese sostenute, il lavoro eseguito ed il mancato guadagno, come previsto dall'art. 2227 c.c.
Al riguardo, giova evidenziare che trattasi di domande diverse, atteso che il petitum della domanda monitoria in oggetto è l'adempimento parziale del contratto su cui si fonda, mentre il petitum della domanda di cui all'art. 2227 c.c. è un'obbligazione di natura risarcitoria del recesso unilateralmente esercitato.
Ed invero, come affermato in giurisprudenza, “Sussiste violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato se l'appaltatore chiede la condanna del
committente, che ha incaricato terzi per il completamento dell' opera, al pagamento del
materiale messogli a disposizione e il giudice glielo riconosce a titolo di spese, pur se
configurate come debito di valuta, in applicazione dell' art. 1671 cod. civ. - a norma del quale
il committente può recedere dal contratto purché indennizzi l' appaltatore per le spese, i lavori
e il mancato guadagno - perché il "petitum" è l'adempimento parziale del contratto su cui si
fonda, mentre l'accoglimento è sì a questo collegato, ma ha natura risarcitoria
del recesso unilateralmente esercitato”(Cass. n. 5516 del 05/06/1998), il che vale anche per il contratto d'opera, attesa la formulazione sostanzialmente uguale dell'art. 1671 c.c. dettato per l'appalto e di quella dell'art. 2227 c.c. dettato per il contratto d'opera ed essendo indubitabile la natura risarcitoria dell'obbligazione indennitaria cui è tenuto il committente nel contratto di prestazione d'opera ex art. 2227 c.c. nei confronti del prestatore d'opera a fronte invece della domanda di adempimento del contratto d'opera proposta dall'odierno appellante in sede monitoria.
pagina 7 di 10 Né quivi vale invocare - come operato invece dall'appellante- la sussistenza di un termine di durata del contratto de quo (due anni) onde escludere il diritto del committente di recedere dal contratto e ciò in forza del principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui
"la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione
d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2337 c.c., comma 1, non ha carattere
inderogabile e, quindi, è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa una tale
facoltà di recesso fino al termine del rapporto;
sicché anche l'apposizione di un termine ad un
rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la
deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine
sia necessario un patto specifico ed espresso" (Cass. 21904/2018).
Ed infatti , come è evidente, detto principio è stato espresso in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 cc e ss. e non in materia di contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss c.c., laddove la disciplina legislativa del recesso del committente, legittimo in entrambi i tipi di contratti, differisce tuttavia in ordine agli effetti del recesso (nel primo contratto ex art. 2237 c.c. il committente deve al professionista il rimborso delle spese ed il compenso per l'opera svolta, mentre nel contratto d'opera , come già sopra evidenziato, ex art. 2227 cc il committente deve indennizzare il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno).
Conseguentemente, sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda monitoria proposta dall'odierna appellante al Giudice di Pace era infondata, sicchè la sentenza impugnata, benchè con diversa motivazione, va confermata quanto al disposto accoglimento dell'opposizione al d.i. ed alla revoca del d.i. opposto.
L'appello proposto , poi, va rigettato anche con riferimento al mancato accoglimento , da parte del giudice di pace, della domanda monitoria in oggetto per un importo inferiore a pagina 8 di 10 quello di cui al ricorso monitorio, ossia per la minor somma di euro 1.220,00, pari ai costi sostenuti dall'appellante per l'ultimo semestre (1.7.2015-31.12.2015).
Ed invero, rileva il Tribunale che, come già sopra evidenziato, la domanda del prestatore d'opera di condanna del committente al pagamento dei costi sostenuti ed anticipati dall'appellante per il server, hosting e manutenzione da luglio 2015 a dicembre 2015 è una domanda indennitaria, di natura risarcitoria del recesso unilateralmente esercitato, che quindi ha un petitum diverso dal petitum della domanda monitoria de qua (che difatti ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito e quindi l'adempimento del contratto su cui si fonda), il che, evidentemente, non consente l'accoglimento della domanda monitoria per il richiesto importo inferiore, trattandosi di domande diverse.
Conseguentemente la domanda, proposta nel presente grado di appello dalla Parte_1
in via subordinata, di condanna della
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di euro 1.220,00 a titolo di costi sostenuti ed
[...]
anticipati dall'appellante per il server, hosting e manutenzione da luglio 2015 a dicembre 2015
va dichiarata inammissibile, perché domanda nuova, in quanto non formulata nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace, ma solo nell'atto di appello e quindi tardivamente.
In conclusione, l'appello proposto- accolto limitatamente alla qualificazione giuridica del contratto de quo- va nel resto rigettato e , per l'effetto , la sentenza impugnata , seppure con diversa motivazione, va confermata.
L''esito del gravame poi induce a compensare per un terzo le spese di appello tra le parti ed a porre i restanti 2/3 delle predette spese, 2/3 liquidati come in dispositivo, a carico dell'appellante.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla Controparte_1
ex articolo 96 ultimo comma cpc, non ravvisandosi nella condotta
[...]
pagina 9 di 10 dell'odierno appellante colpa grave o malafede processuale , tenuto conto della parziale fondatezza dell'appello proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così provvede:
A) accoglie l'appello proposto limitatamente alla qualificazione giuridica del contratto in esame, rigetta nel resto l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza,
benchè con diversa motivazione;
B) dichiara compensate per un terzo le spese di appello tra le parti e condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
dei restanti 2/3 delle predette spese, 2/3 che liquida in
[...]
euro 1.400,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge;
C) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla Controparte_1
ex articolo 96 cpc.
[...]
Così deciso in Napoli il 25.1.2025 Il Giudice
dott. Diana Rotondaro
pagina 10 di 10