Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere in esito all'udienza orale del 20 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 586/2024 r.g. vertente tra: nata Catania il 19 agosto 1954, c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. A. Teramo e, C.F._1
congiuntamente, dall'avv.to C. Teramo ................................APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti F. Gramuglia, T. G. Norrito e A. Monoriti ……..APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 1421/2024 pubblicata in data 9 luglio 2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
proponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto volto al riconoscimento, quale danno emergente, dell'indennità di esclusività (nell'importo annuo di € 11.200,00) per tutto il periodo dal 30 luglio 2010 al 1 settembre 2021 (epoca del suo pensionamento) con condanna dell' alla corresponsione dell'importo CP_2
reclamato oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed alla computabilità di esso fini pensionistici e previdenziali, nonché al riconoscimento, quale lucro cessante, del danno da mancato guadagno relativo alle singole prestazioni che avrebbe potuto eseguire in regime di intramoenia, da liquidarsi in via equitativa, oltre al danno da perdita di chances per l'impossibilità di esercitare l'attività professionale dal 30 luglio
2010 al 1 settembre 2021 in regime di intramoenia, circostanza che le avrebbe consentito di crearsi una clientela di cui avrebbe potuto usufruire al momento della cessazione del rapporto con l'istituto previdenziale.
Il giudice di primo grado rigettava le domande integralmente onerando la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
All'impugnazione proposta dalla , affidata a distinti motivi di cui in Pt_1
seguito, seguiva la costituzione in giudizio dell' che insisteva per la CP_2
conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese anche per l'odierna fase di appello.
La prima udienza di trattazione veniva fissata in modalità scritta ma, a seguito di istanza formulata dall'appellante, trasformata in trattazione
Pag. 2 di 17 orale. In esito all'udienza ed alla relativa discussione la causa veniva decisa come in atti, con separato dispositivo pubblicato in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall' in memoria CP_2
costitutiva rappresentata dalla dedotta violazione del divieto di mutatio libelli (rectius di nova in appello) motivata sul rilievo che l'appellante, invece di limitarsi a chiedere la corresponsione dell'indennità di esclusività, pretende oggi anche il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale imputabile all' individuando sia il danno emergente pari ai CP_2
già chiesti € 11.200,00 euro annuali che il lucro cessante da mancato guadagno derivante dalle prestazioni che avrebbero potuto eseguirsi in regime di intramoenia.
L'eccezione non coglie nel segno, dato che tutte le indicate voci erano state chieste nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sebbene non fossero raccolte in unico contesto.
Nel merito occorre prendere le mosse dalla sentenza di primo grado che ha disatteso le domande della ritenendo che il “Regolamento per Pt_1
l'attività Intra ed Extramoenia dei Medici adottato dall' CP_2 [...]
e concordato in sede di contrattazione integrativa in data 30 CP_3
luglio 2010, non potesse costituire fonte del diritto soggettivo reclamato, riguardante lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime di intramoenia, anzitutto perché in esso veniva richiamato l'art. 3 del C.C.N.L. del 8 gennaio 2003 che prevedeva la mera possibilità, in sede di contrattazione integrativa, di definire forme e modalità per l'esercizio
Pag. 3 di 17 dell'attività libero professionale prevista dall'art. 8 del C.C.N.L. del 14 aprile
1997 relativo all'accordo attuativo dell'articolo 94 del C.C.N.L. del 11 ottobre 1996, sicché l'esercizio dell'attività professionale da parte dei medici dell' costituiva, all'epoca dei fatti, una mera eventualità che CP_2
necessitava di accordi specifici e di formali provvedimenti autorizzativi, tanto che nel medesimo accordo sottoscritto il 30 luglio 2010 era contenuto l'inciso “le parti prendono atto che l'efficacia del presente accordo è sospesa in attesa della certificazione dell'accordo da parte dei Ministeri vigilanti. Pertanto, la relativa determinazione presidenziale verrà adottata solo a seguito del perfezionamento con esito positivo dell'iter di certificazione”. Inoltre, motivava il primo giudice che lo stesso articolo 11 del Regolamento prevedeva che “Il presente regolamento entra in vigore dalla data di perfezionamento dell'iter di certificazione dello stesso. Sarà successivamente emanata specifica circolare attuativa”.
Negava, inoltre, che potesse costituire comportamento concludente idoneo a generare la piena efficacia dell'accordo l'inserimento nel bilancio CP_2
delle partite relative alla corresponsione dell'indennità di esclusività nelle annualità 2011, 2012 e 2013. Evidenziava, peraltro, il primo giudice, che nel caso in cui il regolamento avesse costituito fonte di obblighi da parte dell' in ragione degli impegni di spesa assunti, parte ricorrente avrebbe CP_2
dovuto esercitare il diritto di opzione per lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime di intramoenia entro 60 giorni dall'adozione del
Regolamento stesso, cosa mai avvenuta, precisando come non sarebbe invocabile nel caso di specie la disciplina di cui all'articolo 15 quater comma terzo del D. Lgs.vo n. 502/92, a norma del quale in assenza di comunicazione
Pag. 4 di 17 da parte del medico si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo, trattandosi di disposizione specificamente riguardante i medici del Servizio Sanitario Nazionale, mentre l'odierna fattispecie è specificamente regolata e normata dal Regolamento.
Avverso la pronunzia proponeva i seguenti motivi di Parte_1
impugnazione:
Con riferimento alla parte di sentenza in cui il giudice di primo grado accertava la non rinvenibilità di alcuna norma che preveda il diritto soggettivo del medico all'esercizio della libera professione in regime di CP_2
intramoenia eccepisce:
Omessa considerazione della previsione contenuta nel C.C.N.L. 1 agosto
2006 all'art. 80 comma 1 lettera F che sancisce il diritto, per la
Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, di definire, in sede di contrattazione collettiva integrativa le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell'area medica prevista dall'art. 8 del
C.C.N.L. del 14 aprile 1997, relativo all'accordo attuativo dell'articolo
94 del C.C.N.L. del 11 ottobre 1996, nonché le ulteriori iniziative e gli interventi correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali dello stesso personale”.
Prima di vagliare il motivo occorre, tuttavia, rappresentare il fatto che l' sin dal primo grado di giudizio, aveva evidenziato come sull'ipotesi di CP_2
Regolamento non fosse mai stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative per la mancata formazione della volontà negoziale dell'amministrazione, essendo l'atto carente della sottoscrizione del
Pag. 5 di 17 direttore generale e, per tale ragione, l'iter che avrebbe potuto condurre all'approvazione definitiva ed alla certificazione da parte degli organi competenti non era stato in concreto attuato. Affermava, in sostanza, l' CP_2
che quella allegata in atti costituisse una mera bozza di regolamento mai formalmente adottato.
La copia prodotta dall' riporta, in effetti, le sottoscrizioni del CP_2
direttore centrale delle risorse umane, del direttore centrale organizzazione e del direttore centrale pianificazione controllo di gestione, ma non la sottoscrizione del direttore generale.
E, tuttavia, sin dal primo grado di lite, parte ricorrente aveva prodotto la
Determinazione n. 13 del 6 agosto 2009 con la quale venivano CP_2
attribuite, ai direttori centrali e regionali le seguenti funzioni: adozione degli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale rientranti nelle loro competenze;
attività di organizzazione e gestione del personale assegnato ai propri uffici, con competenza in materia di trattamento economico accessorio e di rapporti sindacali nelle sedi individuate dal
C.C.N.L. in vigore quali livelli di contrattazione;
in sostanza tutti i provvedimenti di gestione del personale rispetto alle previsioni del C.C.N.L. in vigore ed alle disposizioni codicistiche, ad eccezione di quelle espressamente riservate al consiglio di amministrazione e al direttore generale.
Alla luce di tale Determinazione deve ritenersi priva di fondamento l'eccezione formulata dall' circa il mancato formale raggiungimento CP_2
dell'accordo del luglio 2010, che risulta, invero, effettivamente sottoscritto
Pag. 6 di 17 dai dirigenti centrali di cui alla superiore Determinazione. Peraltro il decentramento di funzioni trovava successiva conferma anche nella
Determinazione n. 66 del 9 marzo 2017 (successiva al Regolamento e che in questa sede si richiama esclusivamente quale conferma del decentramento già avvenuto con la precedente Determinazione del 2009) che nel disciplinare la costituzione della Delegazione trattante di parte Pubblica prevedeva, in assenza del Presidente dell' , che le relative CP_1
competenze fossero assunte dal Dirigente Generale o, in mancanza di quest'ultimo, dal Direttore Centrale Risorse Umane.
Del resto la formale regolarità dell'accordo è, altresì, attestata dalla circostanza che i bilanci di previsione allegati in atti avevano previsto, per tutti gli anni dal 2011 al 2015, nell'ambito degli obblighi di spesa, l'indennità di esclusività per il personale medico. Detti bilanci sono stati sottoscritti ed approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e le relative deliberazioni trasmesse ai Ministeri vigilanti. Si noti, peraltro, come i bilanci preventivi dell'anno 2012 approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nell'indicare, al capitolo 4U1102033 l'indennità di esclusività per il personale medico, riportava nelle motivazioni: il capitolo istituito in sede di bilancio assestato
2011 costituisce strumento essenziale per l'attuazione dell'accordo nazionale in materia di attività intra ed extramoenia dei medici che CP_2
prevede, tra l'altro, l'erogazione di una specifica indennità ai medici CP_2
che optino per il regime di esclusività. L'incremento dello stanziamento deriva dal fatto che per l'anno 2011 si era preventivato il pagamento degli emolumenti in argomento solo per il terzo quadrimestre dell'anno. Lo stanziamento del capitolo per il preventivo 2012 si basa sull'ipotesi di
Pag. 7 di 17 pagamento a regime per l'intero anno. A fronte della spesa in esame sono previste entrate sul capitolo 4E1307008 – “Proventi derivanti dall'attività libero professionale svolta dai medici dipendenti ai sensi dell'articolo 87 del
d.p.r. n. 270/87”.
Occorre, dunque, procedere al vaglio del Regolamento di cui si discute.
Esso risulta concordato con le organizzazioni sindacali quale fase negoziale prevista dall'articolo 94 del C.C.N.L. 11 ottobre 1996 (richiamato nel preambolo) anche in relazione alla definizione delle forme e modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell'area medico legale di cui all'articolo 8 del C.C.N.L. 14 aprile 1997 (anch'esso richiamato nel preambolo e attuativo del già richiamato articolo 94) e richiama, nel medesimo preambolo, l'articolo 3 del C.C.N.L. per le aree professionali del 16 febbraio 1999 nella parte in cui ivi si prevede che “in sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale prevista dall'art. 8 del
C.C.N.L. del 14 aprile 1997 relativo all'accordo attuativo dell'articolo 94 del
C.C.N.L. del 11 ottobre 1996” nonché gli articoli 39 del C.C.N.L. 16 febbraio
1999 e 80 comma 1 lett. f) del C.C.N.L. 2002-2005, quali disposizioni contrattuali vigenti in tema di libera professione del personale sanitario dipendente, con la precipua finalità di disciplinare e sistemare organicamente le norme contrattuali richiamate.
Il richiamo, contenuto nell'atto di appello, all'art. 80 comma 1 lett. f) del
C.C.N.L. 1 agosto 2006 (C.C.N.L. area dirigenza 2002-2005) vale a circoscrivere i criteri generali di cui al precedente articolo 4, da definire in sede di contrattazione integrativa, che, per la materia che qui interessa
Pag. 8 di 17 riguarda la definizione delle forme e modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell'area medica……. nonché per la definizione delle ulteriori iniziative e degli interventi, correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali dello stesso personale.
In attuazione di tale previsione il Regolamento indica, quali criteri generali
(articoli da 1 a 4):
l'esercizio del diritto di opzione entro 60 giorni dall'adozione del
Regolamento;
l'indicazione della tipologia di prestazioni per cui viene consentita la libera professione intramoenia (medicina legale e delle assicurazioni, attività derivanti da convenzioni stipulate dall'istituto con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari nonché relativamente ad altre branche di medicina specialistica diverse su specifica autorizzazione); la previsione dell'erogazione di un trattamento economico aggiuntivo
(indennità di esclusività), da escludersi ai fini della liquidazione del
TFS/TFR specificamente individuato in relazione al personale medico legale di II livello (€ 14.800,00 annui) e di I livello (€ 11.200,00 annui);
l'indicazione delle fonti di finanziamento.
L'art. 5 contempla, poi, l'impegno dell' a rendere disponibili idonei CP_1
locali della struttura da utilizzare per l'espletamento dell'attività intramoenia ovvero a individuare altri locali idonei di altra struttura diversa dall' . CP_1
Pag. 9 di 17 Seguono (articoli 10 e 11) le previsioni relative all'obbligo di svolgere l'attività fuori dall'orario di lavoro e nei limiti dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, quello di chiusura della partita Iva, la regolamentazione della possibilità di svolgere attività libero professionali extramoemia (in tal caso con riduzione della retribuzione di posizione sia nella parte fissa che in quella variabile).
Si rimanda, infine, ad una emananda circolare applicativa per regolamentare le modalità di riscossione dell'importo delle prestazioni. Al medesimo articolo 8 viene, poi, regolamentata l'attività di certificazione ai fini fiscali dell'avvenuto pagamento delle prestazioni libero professionali e le percentuali di decurtazione che l' avrebbe applicato sulle attività CP_1
rese in intramoenia.
Orbene al fine di accertare se con le disposizioni richiamate l' CP_1
avesse già assunto, tramite il Regolamento negoziale, specifici impegni immediatamente suscettibili di esecuzione occorre vagliare anche i successivi motivi d'impugnazione proposti.
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado evidenzia come parte ricorrente abbia trascurato di considerare che l'iter certificativo previsto dal medesimo Regolamento
(articolo 11) quale condizione sospensiva dell'efficacia del medesimo, fosse stato portato a termine.
In particolare l'appellante evidenzia come nessuna prova avesse fornito
l' circa il fatto estintivo o impeditivo della pretesa avanzata in CP_1
giudizio, riguardante il mancato rilascio della certificazione.
Pag. 10 di 17 Orbene, osserva la Corte che, poiché in sede negoziale era stato espressamente previsto che il regolamento sarebbe stata entrato in vigore dalla data di perfezionamento dell'iter certificativo, con conseguente efficacia sospensiva del regolamento negoziale fino alla conclusione del procedimento certificativo da parte dei ministeri vigilanti (Ministero
[...]
e della previdenza sociale e del Ministero del Tesoro) occorre in via CP_4
preliminare accertare se nel caso di specie esisteva un obbligo certificativo, alla luce delle specifiche mosse sul punto dall'appellante.
Sostiene quest'ultimo che, secondo la legge 9 marzo 1989 n.88
(Ristrutturazione dell' nazionale della previdenza sociale…), di CP_1
sottoposizione dell' al potere di vigilanza del CP_1 [...]
e del Ministero del Tesoro, va esclusa per i Controparte_5
regolamenti, analizzando l'art. 8 (procedure di controllo) la necessaria approvazione degli organi vigilanti prevedendo il comma 2 che i regolamenti
e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1 al Ministro del lavoro e della CP_1
sociale e al Ministero del Tesoro.
Il successivo comma 3 si occupa, invece, di identificare gli atti che devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione. Si tratta delle delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti. Si tratta, dunque, di materia che esulerebbe, secondo l'impugnante, dalla presente fattispecie.
Pag. 11 di 17 E, tuttavia, la richiamata disposizione di cui all'art.40 bis commi 1 e 2, nell'escludere tutti gli atti espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale, non può che rimandare alla disciplina generale dettata dal D. Lgs.vo n. 165/2001 che, nell'occuparsi specificamente dei controlli in materia di contrattazione integrativa, così dispone nella versione in vigore alla data di adozione del Regolamento: “1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40,
Pag. 12 di 17 comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative”.
Si tratta di disposizioni normative inderogabili che regolamentano proprio la materia dei controlli nell'ambito della contrattazione integrativa, con la conseguenza che, viceversa, i regolamenti richiamati nel comma 2 della L. n.
88/1989 sono regolamenti di natura diversa, in particolare regolamenti interni dell'amministrazione.
Appare di tutta evidenza che il Regolamento sottoscritto tra i competenti organi e le organizzazioni sindacali dovesse necessariamente essere CP_2
trasmesso ai Ministeri competenti al rilascio della certificazione, accompagnato dalla indispensabile relazione illustrativa circa la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti, in particolare, dalle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori (comportando l'indennità di esclusività un incentivo economico che va ad aggiungersi al salario), relazione illustrativa specificamente prevista dal comma 2 sopra richiamato, dovendosi invece riportarsi il comma 3 agli adempimenti annuali cui l'amministrazione è tenuta in relazione all'accertamento del rispetto dei vincoli finanziari per ciascun anno.
Orbene nel caso in esame l' ha documentalmente provato, in corso di CP_2
causa, in esito a specifico invito del collegio, che il Ministero, con nota 64 del 25 luglio 2012, aveva chiesto chiarimenti in ordine alla nota 27 marzo
2012 con la quale l' aveva trasmesso l'ipotesi di accordo, segnalando CP_2
Pag. 13 di 17 puntuali criticità relative alla disciplina di IM ed EM (intramoenia e extramoenia). L'esecutività rimaneva, pertanto, sospesa ai sensi dell'art. 8 comma 5 seconda parte "fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti". Anche i chiarimenti sono stati, tuttavia, ritenuti insufficienti
(DFP 2497 del 7 gennaio 2013) e, dunque, l'iter perfezionativo non si è concluso. Quella prodotta in corso di causa è documentazione assolutamente indispensabile, e questa Corte ne ha disposto l'acquisizione proprio in ragione del fatto che le rispettive allegazione e la documentazione prodotta da entrambe le parti, nonchè le argomentazioni emerse nel corso dell'istruttoria orale, hanno offerto il necessario input per un approfondimento, in ossequio al principio di ricerca della verità materiale.
L'acquisizione d'ufficio rientra dunque nel potere-dovere di questa Corte.
Dunque il Regolamento era stato trasmesso agli organi competenti e non può certo sostenersi che l'iter di approvazione si sia concluso per silenzio assenso come sostiene l'appellante. Va, inoltre, rappresentato come costituisca dato pacifico quello secondo cui la volontà delle parti sia stata quella di sottoporre comunque il contenuto dell'accordo alla verifica ministeriale, e di subordinarne l'efficacia al verificarsi della condizione sospensiva che non può essere considerata come meramente potestativa perché basata sulle determinazioni di un soggetto (il Ministero) che si pone in posizione di terzietà anche nei confronti dell' che è comunque ente CP_2
soggetto alla sorveglianza governativa.
Quanto all'inserimento della voce 4U1102033 nei bilanci preventivi allegati in atti, la deduzione dell'appellante circa la spontanea esecuzione data in tal modo dall' al regolamento, sufficiente a determinarne l'immediata CP_2
Pag. 14 di 17 efficacia, è contraddetta dalle convincenti argomentazioni offerte dall'Istituto secondo cui, in attesa dell'avveramento della condizione sospensiva, costituita dall'approvazione degli organi competenti, doveva essere contemplata nel bilancio preventivo la specifica voce per il caso in cui il suo utilizzo si concretasse in esito alla definitiva approvazione del
Regolamento e della successiva ipotesi di accordo contrattuale integrativo.
Se, infatti, la previsione fosse divenuta efficace, e lo stanziamento non fosse stato previsto, l' si sarebbe trovato di fronte a un vuoto di CP_2
bilancio. Ciò spiega anche perché gli importi previsti alla voce 4U1102033 fossero stati avallati anche dal collegio sindacale.
Come evidenziato dall' poi, se la previsione nel bilancio previsionale si CP_2
rendeva necessaria in attesa dell'approvazione certificativa degli organi competenti, deve ritenersi corretto che la mancata autorizzazione avesse comportato l'azzeramento della iniziale previsione di spesa, in sede di rendicontazione. E' ciò che si è verificato in tutti i bilanci di previsione e rendicontazione inerenti gli anni dal 2012 al 2014. Per l'anno 2015, invece, pur comparendo la voce 4U1102033, già nel bilancio di previsione il relativo importo era pari a zero.
La verifica sulla correttezza dei dati offerti dall' , in risposta CP_1
all'allegata difformità sostenuta dall'appellante, emerge dall'estrapolazione dei dati dai documenti ufficiali conservati sul sito internet dell'Istituto accedendo al link https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci.html. Da essi risulta l'azzeramento della voce 4U1102033 a consuntivo (anno 2012 pag.522 del rendiconto generale, anno 2013 pag.612, anno 2014 pag.467, anno 2015 pag.474, anno 2016 pag.484).
Pag. 15 di 17 Per l'anno 2011, invece, è vero che l'importo stanziato nel bilancio previsionale compare come “completamente impegnato” (pag.545 del rendiconto generale) ma occorre evidenziare come le voci “impegnate” sono rappresentate da impegni inerenti spese non ancora pagate e, del resto,
l' non avrebbe potuto qualificarle diversamente posto che al tempo era CP_2
ancora in attesa del completamento dell'iter di certificazione, tanto che la risposta Ministeriale interverrà solo con DFP 2497 del 7 gennaio 2013.
Di conseguenza anche l'ipotesi contrattuale di cui al CCNI 2011 e al CCNI
2012, che riguardava proprio l'attività libero-professionale dei medici CP_2
con specifico richiamo, nel 2012, all'indennità di esclusiva correlata, rimanevano solo “un'ipotesi” di accordo. Dunque la fattispecie si sarebbe perfezionata solo nel caso di regolare approvazione certificativa dell'accordo 2010 che avrebbe determinato la conclusione del procedimento ex art.40 bis comma 2 del D. Lgs. n.165/2001 e che in concreto non è intervenuta.
Non essendo, dunque, configurabile alcun diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività in regime di intramoenia anche le istanze risarcitorie che nel diritto troverebbero la propria genesi, non possono essere riconosciute.
Il ricorso è, in conclusione, nel merito, infondato.
Sussistono, tuttavia, giusti e gravi motivi non solo consistenti nell'assoluta novità della questione ma, altresì, nell'equivoco comportamento assunto dall' che a fronte delle specifiche censure mosse dall'appellante ha CP_1
concentrato le proprie difese su argomenti relativamente marginali, per
Pag. 16 di 17 compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio, e ciò tenuto anche conto dello specifico motivo di impugnazione sollevato dalla al riguardo della carenza di orientamenti giurisprudenziali in Pt_1
materia.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 1421/2024 pubblicata in data 9 luglio 2024 nei confronti dell' uditi i procuratori CP_2
delle parti, così provvede:
in parziale riforma della sentenza di primo grado compensa tra le parti le spese di lite;
compensa le spese anche della presente fase giudiziale.
Messina così deciso in esito alla camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente est.
dr.ssa B. Catarsini
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