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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 63/2024 R.G. promossa da
, P. Iva con sede in Milano, piazza Gae Aulenti n.3, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, e per essa la mandataria , con Parte_2
sede in Verona, Piazzetta Monte n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Belloni,
giusta procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio Per_1
del 7.7.2010, rep. n.67144, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
[...]
Schettini in Perugia, via Cartolari n.25;
e con sede legale in Roma, via Lungotevere Flaminio n.18, P. Iva CP_1
, e per essa la mandataria , con sede in Verona, rappresentata P.IVA_2 Parte_2
e difesa dall'Avv. Antonio Belloni, giusta procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio del 7.7.2010, rep. n.67144, elettivamente Persona_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Schettini in Perugia, via Cartolari n.25; pagina 1 di 10 -Appellanti=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , sia in Controparte_2 CodiceFiscale_1
proprio che quale unica erede di , deceduto il 22.2.2020, Persona_2
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Grifoni ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Terni, via Petroni n.15, in forza di procura alle liti allegata all'atto di costituzione in appello;
-Appellate=
e
, C. F. domiciliata in Perugia, strada Controparte_4 P.IVA_3
delle Fratte 2/l;
-Appellata contumace=
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per le appellate costituite come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.2 cpc e Controparte_2 Controparte_3 [...]
proponevano opposizione innanzi al G.E. del Tribunale di Terni avverso Per_2
l'intervento spiegato il 25.3.2019 da quale mandataria di , Parte_3 Parte_1
nell'esecuzione immobiliare n.57/2018 R.G.E. avviata nei loro confronti dalla stessa
. Parte_1
pagina 2 di 10 Sostenevano gli opponenti che le pretese della banca si fondavano su un unico rapporto
(atto a rogito notaio del 9.2.2005, registrato a Terni l'11.2.2005), Persona_3
sulla base del quale era stato emesso dal Tribunale di Terni il decreto ingiuntivo n.1225/16 -recante la condanna al pagamento di €.45.874,11- oramai divenuto definitivo, onde ogni ulteriore credito azionato sulla base dello stesso titolo doveva ritenersi irrimediabilmente precluso dal giudicato, ivi compreso l'intervento azionato il
25.3.2019 per l'ulteriore importo di €.184.223,21.
In conformità delle deduzioni svolte gli opponenti chiedevano al G.E. il provvedimento cautelare sospensivo e, nel merito, che fosse dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da in qualità di mandataria di con l'atto depositato il Parte_3 Parte_1
26.3.2019 nella procedura esecutiva n.57/2018 R.G.E. del Tribunale di Terni.
Con ordinanza datata 11.7.2019 il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione
(limitatamente all'intervento dispiegato da ) e fissava termine per l'inizio Parte_1
del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato agli esecutati introduceva la Parte_1
fase di merito chiedendo al Tribunale di Terni di disattendere parzialmente l'ordinanza del G.E. resa l'11.7.2019 e di respingere l'opposizione proposta da Controparte_2
e , affermando il diritto di a far valere il Controparte_3 Persona_2 Parte_1
credito di €.184.223,21 contestato dagli opponenti ed escluso dal G.E..
Con separato atto di citazione anche i introducevano il giudizio di merito, per CP_2
sentir dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato da nella Parte_1
procedura esecutiva n.57/2018 R.G.E. del Tribunale di Terni e per riconoscere la preclusione derivante dal giudicato formatosi sull'intero rapporto portato dall'atto a rogito notaio del 9.2.2005. Per_3
pagina 3 di 10 L' pur ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_5
giudizio e rimaneva contumace.
Con ordinanza del 5.5.2020 il giudizio iscritto al n.2157/19 R.G.A.C. veniva riunito al n.2086/19 R.G.A.C.; quindi con sentenza n.874/2023 pubblicata il 15.12.2023 il
Tribunale di Terni accoglieva l'opposizione iscritta al n.2157/2019, dichiarava inammissibile l'intervento spiegato dalla , rigettava l'opposizione iscritta Parte_1
al n.2086/2019 e condannava la al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dagli opponenti.
Avverso tale sentenza hanno interposto appello e e per Parte_1 CP_1
esse la mandataria per i seguenti motivi: Parte_2
I) “Nullità della sentenza n.874/2022 del Tribunale di Terni, datata 15.12.2023,
pubblicata sotto la stessa data e notificata il 28.12.23”.
Sostengono gli appellanti che la pronuncia del primo giudice si fondi sul “divieto di frazionamento” del credito (e sulla sua portata sanzionatoria), nonostante che nella fattispecie ne difettino i presupposti, dato che il presunto frazionamento è stato il frutto di una “svista” (riconosciuta tale anche dal G.E. del Tribunale di Terni), nel senso che la somma richiesta nel ricorso monitorio è stata indicata in modo erroneo, non corrispondendo all'ammontare del credito vantato ed indicato esattamente nel corpo del ricorso.
Inoltre il giudicato inerente al decreto ingiuntivo, non opposto e quindi divenuto definitivo, riguarda solo una frazione del credito e non l'altra parte non prevista nell'ingiunzione.
II) “Ulteriore motivo di nullità della sentenza impugnata”.
pagina 4 di 10 Nel corso del giudizio di primo grado si è costituita in giudizio, ex art. CP_1
111 cpc, quale cessionaria del credito di , e la cessione non ha formato Parte_1
oggetto di contestazione alcuna da parte degli opponenti.
Ciò comporta che la sentenza n.874/2023 del Tribunale di Terni, resa soltanto nei confronti di , sia errata poiché non tiene conto dell'intervenuta cessione del Parte_1
credito azionato e del fatto che sia oramai priva di legittimazione rispetto Parte_1
al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Tutto ciò premesso gli appellanti hanno chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la liceità del frazionamento e la sua opponibilità ai debitori appellati, fermo restando che il credito di €.184.223,21 fa oggi capo alla cessionaria CP_1
Con comparsa di risposta datata 2.5.24 si sono costituite in giudizio , Controparte_2
sia in proprio che quale unica erede di , deceduto il 22.2.2020, e Persona_2
che hanno contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni Controparte_3
degli appellanti ed hanno chiesto che l'impugnazione venisse rigettata nel merito poiché
priva di fondamento;
hanno concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite.
Pur a fronte di rituale notifica non si è costituita in giudizio l' Controparte_4
che, pertanto, viene dichiarata contumace.
[...]
All'udienza del 19.6.2024 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 2.4.2025 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e meriti di essere accolto. pagina 5 di 10 Il Tribunale di Terni ha accolto l'opposizione dei NI sul rilievo che il rapporto obbligatorio sorto col contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del
9.2.2005, per atto a rogito notaio fosse da considerare “esaurito per effetto Per_3
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.1225 del 2016 emesso dal Tribunale di
Terni” (cfr. pag.7 della sentenza gravata).
Al riguardo occorre precisare che il decreto ingiuntivo in oggetto -non opposto dagli ingiunti e per questo dichiarato definitivo con provvedimento del Giudice del monitorio in data 30.3.2017, successivamente munito della formula esecutiva il 23.5.2017- reca la condanna al pagamento di €.44.086,81 per quella che va considerata un'autentica svista,
dato che l'iniziativa monitoria era stata avviata in ragione di uno scoperto di
€.203.810,75 (come dettagliatamente descritto nel ricorso) e che il credito vantato era stato indicato nella somma complessiva di €.228.310,02 oltre gli interessi, quale saldo del c/c con apertura di credito n.29503900.
Aggiungasi che la somma di €.228.310,02 trova un riscontro nella copia del saldaconto certificato al 6.10.2016 (doc.8 allegato al ricorso monitorio) e che il contributo unificato
è stato versato per la fascia di valore fino ad €.260.000,00, a riprova che l'importo preso in considerazione fosse quello del credito complessivo indicato (a pag.4 del ricorso monitorio) e non quello richiesto nelle conclusioni (tra l'altro l'indicazione della fascia di valore è situata, nel ricorso, poche righe dopo la richiesta di pagamento di
€.44.086,81 e ciò costituisce un'indubbia incongruenza, poiché il ricorrente non poteva avere alcun interesse a pagare un C.U. maggiorato).
Nondimeno il ricorrente ha effettuato una richiesta difforme dalle premesse, dato che ha limitato la richiesta di ingiunzione ad €.44.086,81 ed il giudice del monitorio ha accolto la richiesta così come formulata.
pagina 6 di 10 Orbene, che la somma ingiunta costituisca il frutto di un refuso è evidente, dato che non corrisponde all'ammontare del credito indicato nel corpo dell'atto, tanto che lo stesso
G.E. del Tribunale di Terni lo ha riconosciuto nell'ordinanza dell'11.7.2019 (“...nel caso
di specie è lampante l'errore materiale commesso dal ricorrente nel decreto
ingiuntivo…”), senza che gli esecutati abbiano mosso obiezioni di sorta.
Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che il principio di diritto invocato dal primo giudice a fondamento della sua decisione, vale a dire che “l'autorità del giudicato
spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle
ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico”, e che quindi il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (pag.7), non si attagli alla fattispecie.
In effetti le ragioni che avallerebbero tale principio e che sono ravvisabili, da un lato nell'esigenza di scongiurare che il “medesimo diritto” di credito venga azionato più
volte e, dall'altro, nel divieto della tutela giudiziale frazionata, non sono spendibili nel caso in esame.
Innanzitutto perché il credito oggetto di intervento nella procedura esecutiva non si sovrappone ma costituisce l'integrazione del credito azionato in via principale, come si evince dal calcolo contenuto nel ricorso per ingiunzione;
inoltre perché il creditore ha frazionato il credito per un semplice lapsus, non dimostrando di aver alcuna intenzione di abusare del diritto (per la possibilità di una tutela frazionata del credito nel caso di
“apprezzabile interesse” in capo al creditore vedi da ultimo Cass. S.U. n.7299 del 19
marzo 2025; per il concetto di credito abusivo vedi invece le sentenze gemelle delle S.U.
n.4090 e 4091 del 2017).
pagina 7 di 10 Quanto al fatto che il giudicato copra il dedotto ed il deducibile, secondo il noto arresto giurisprudenziale, non è superfluo rilevare che proprio sulla base del decreto ingiuntivo in oggetto -dichiarato definitivo con provvedimento del Giudice del monitorio in data
30.3.2017- si ricava che la condanna al pagamento di €.44.086,81 costituisse solo una frazione del credito complessivo nascente dal rapporto fondato sul contratto di apertura di credito per atto a rogito notaio del 9.2.2005. Per_3
Infatti, proprio volendo estendere l'autorità del giudicato alle “ragioni che ne
costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico” è d'uopo rilevare che il credito globalmente considerato era stato indicato in una somma superiore a quella ingiunta, come si ricava da una interpretazione serena e non strumentale dell'insieme degli atti (il richiamo al credito di €.228.310,02 quale saldo del C/C
n.29503900 è in effetti inequivocabile e trova riscontro nel doc.8 allegato al ricorso).
In definitiva ritiene questa Corte che, ove si vogliano invocare i presupposti logici e giuridici di una decisione, questi debbano essere presi in considerazione nella loro totalità e non parzialmente.
In altri termini, nella fattispecie il giudicato riguarda una frazione del rapporto giuridico dedotto -come specificato anche nell'atto di intervento nella procedura esecutiva n.57/2018- e non il totale del rapporto, conosciuto dal primo giudice ma non accertato nella sua interezza (essendo evidente che il giudice del monitorio doveva limitarsi ad emettere un decreto per una somma non superiore a quella richiesta, salvo chiedere delucidazioni in proposito, evento però non verificatosi).
Dalle esposte argomentazioni deriva che il motivo di opposizione accolto dal primo giudice debba considerarsi infondato e sia da respingere.
*****
pagina 8 di 10 Nel costituirsi in giudizio nella presente fase i si sono limitati a chiedere il CP_2
rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata, non riproponendo nessuna altra eccezione (in primo grado, tra tutte: la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 499 c.3 cpc in relazione al credito dell'interveniente).
Com'è ovvio ogni altro motivo di opposizione diverso da quello accolto dal primo giudice doveva considerarsi assorbito e gli appellati avrebbero dovuto riproporlo/i esplicitamente nel presente grado di appello.
In mancanza di una riproposizione chiara ed esplicita delle domande/eccezioni assorbite dalla sentenza del giudice di prime cure, riproposizione che doveva essere effettuata nella comparsa di risposta, ritiene questa Corte di non essere tenuta a pronunciarsi su altre questioni, ormai rinunciate.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello debba essere accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale rappresentante in carica, e per essa la mandataria Parte_1
, nonché di e per essa la mandataria , nei Parte_2 CP_1 Parte_2
confronti di , sia in proprio che quale unica erede di Controparte_2 [...]
, deceduto il 22.2.2020, e , e Per_2 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n.874/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 15.12.23,
[...]
contrariis reiectis, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dai riconoscendo il diritto della cessionaria CP_2 CP_1
a far valere il credito di €.184.223,21 nella procedura immobiliare
[...]
n.57/2018 RGE Trib. Terni;
- Condanna le appellate e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3
rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellanti che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in €.4.500,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in
€.1.138,50 per anticipazioni ed €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 5 Novembre 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 63/2024 R.G. promossa da
, P. Iva con sede in Milano, piazza Gae Aulenti n.3, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, e per essa la mandataria , con Parte_2
sede in Verona, Piazzetta Monte n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Belloni,
giusta procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio Per_1
del 7.7.2010, rep. n.67144, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
[...]
Schettini in Perugia, via Cartolari n.25;
e con sede legale in Roma, via Lungotevere Flaminio n.18, P. Iva CP_1
, e per essa la mandataria , con sede in Verona, rappresentata P.IVA_2 Parte_2
e difesa dall'Avv. Antonio Belloni, giusta procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio del 7.7.2010, rep. n.67144, elettivamente Persona_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Schettini in Perugia, via Cartolari n.25; pagina 1 di 10 -Appellanti=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], C.F. , sia in Controparte_2 CodiceFiscale_1
proprio che quale unica erede di , deceduto il 22.2.2020, Persona_2
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Grifoni ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Terni, via Petroni n.15, in forza di procura alle liti allegata all'atto di costituzione in appello;
-Appellate=
e
, C. F. domiciliata in Perugia, strada Controparte_4 P.IVA_3
delle Fratte 2/l;
-Appellata contumace=
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello;
Per le appellate costituite come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.2 cpc e Controparte_2 Controparte_3 [...]
proponevano opposizione innanzi al G.E. del Tribunale di Terni avverso Per_2
l'intervento spiegato il 25.3.2019 da quale mandataria di , Parte_3 Parte_1
nell'esecuzione immobiliare n.57/2018 R.G.E. avviata nei loro confronti dalla stessa
. Parte_1
pagina 2 di 10 Sostenevano gli opponenti che le pretese della banca si fondavano su un unico rapporto
(atto a rogito notaio del 9.2.2005, registrato a Terni l'11.2.2005), Persona_3
sulla base del quale era stato emesso dal Tribunale di Terni il decreto ingiuntivo n.1225/16 -recante la condanna al pagamento di €.45.874,11- oramai divenuto definitivo, onde ogni ulteriore credito azionato sulla base dello stesso titolo doveva ritenersi irrimediabilmente precluso dal giudicato, ivi compreso l'intervento azionato il
25.3.2019 per l'ulteriore importo di €.184.223,21.
In conformità delle deduzioni svolte gli opponenti chiedevano al G.E. il provvedimento cautelare sospensivo e, nel merito, che fosse dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da in qualità di mandataria di con l'atto depositato il Parte_3 Parte_1
26.3.2019 nella procedura esecutiva n.57/2018 R.G.E. del Tribunale di Terni.
Con ordinanza datata 11.7.2019 il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione
(limitatamente all'intervento dispiegato da ) e fissava termine per l'inizio Parte_1
del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato agli esecutati introduceva la Parte_1
fase di merito chiedendo al Tribunale di Terni di disattendere parzialmente l'ordinanza del G.E. resa l'11.7.2019 e di respingere l'opposizione proposta da Controparte_2
e , affermando il diritto di a far valere il Controparte_3 Persona_2 Parte_1
credito di €.184.223,21 contestato dagli opponenti ed escluso dal G.E..
Con separato atto di citazione anche i introducevano il giudizio di merito, per CP_2
sentir dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato da nella Parte_1
procedura esecutiva n.57/2018 R.G.E. del Tribunale di Terni e per riconoscere la preclusione derivante dal giudicato formatosi sull'intero rapporto portato dall'atto a rogito notaio del 9.2.2005. Per_3
pagina 3 di 10 L' pur ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_5
giudizio e rimaneva contumace.
Con ordinanza del 5.5.2020 il giudizio iscritto al n.2157/19 R.G.A.C. veniva riunito al n.2086/19 R.G.A.C.; quindi con sentenza n.874/2023 pubblicata il 15.12.2023 il
Tribunale di Terni accoglieva l'opposizione iscritta al n.2157/2019, dichiarava inammissibile l'intervento spiegato dalla , rigettava l'opposizione iscritta Parte_1
al n.2086/2019 e condannava la al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dagli opponenti.
Avverso tale sentenza hanno interposto appello e e per Parte_1 CP_1
esse la mandataria per i seguenti motivi: Parte_2
I) “Nullità della sentenza n.874/2022 del Tribunale di Terni, datata 15.12.2023,
pubblicata sotto la stessa data e notificata il 28.12.23”.
Sostengono gli appellanti che la pronuncia del primo giudice si fondi sul “divieto di frazionamento” del credito (e sulla sua portata sanzionatoria), nonostante che nella fattispecie ne difettino i presupposti, dato che il presunto frazionamento è stato il frutto di una “svista” (riconosciuta tale anche dal G.E. del Tribunale di Terni), nel senso che la somma richiesta nel ricorso monitorio è stata indicata in modo erroneo, non corrispondendo all'ammontare del credito vantato ed indicato esattamente nel corpo del ricorso.
Inoltre il giudicato inerente al decreto ingiuntivo, non opposto e quindi divenuto definitivo, riguarda solo una frazione del credito e non l'altra parte non prevista nell'ingiunzione.
II) “Ulteriore motivo di nullità della sentenza impugnata”.
pagina 4 di 10 Nel corso del giudizio di primo grado si è costituita in giudizio, ex art. CP_1
111 cpc, quale cessionaria del credito di , e la cessione non ha formato Parte_1
oggetto di contestazione alcuna da parte degli opponenti.
Ciò comporta che la sentenza n.874/2023 del Tribunale di Terni, resa soltanto nei confronti di , sia errata poiché non tiene conto dell'intervenuta cessione del Parte_1
credito azionato e del fatto che sia oramai priva di legittimazione rispetto Parte_1
al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Tutto ciò premesso gli appellanti hanno chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata la liceità del frazionamento e la sua opponibilità ai debitori appellati, fermo restando che il credito di €.184.223,21 fa oggi capo alla cessionaria CP_1
Con comparsa di risposta datata 2.5.24 si sono costituite in giudizio , Controparte_2
sia in proprio che quale unica erede di , deceduto il 22.2.2020, e Persona_2
che hanno contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni Controparte_3
degli appellanti ed hanno chiesto che l'impugnazione venisse rigettata nel merito poiché
priva di fondamento;
hanno concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite.
Pur a fronte di rituale notifica non si è costituita in giudizio l' Controparte_4
che, pertanto, viene dichiarata contumace.
[...]
All'udienza del 19.6.2024 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 2.4.2025 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e meriti di essere accolto. pagina 5 di 10 Il Tribunale di Terni ha accolto l'opposizione dei NI sul rilievo che il rapporto obbligatorio sorto col contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del
9.2.2005, per atto a rogito notaio fosse da considerare “esaurito per effetto Per_3
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.1225 del 2016 emesso dal Tribunale di
Terni” (cfr. pag.7 della sentenza gravata).
Al riguardo occorre precisare che il decreto ingiuntivo in oggetto -non opposto dagli ingiunti e per questo dichiarato definitivo con provvedimento del Giudice del monitorio in data 30.3.2017, successivamente munito della formula esecutiva il 23.5.2017- reca la condanna al pagamento di €.44.086,81 per quella che va considerata un'autentica svista,
dato che l'iniziativa monitoria era stata avviata in ragione di uno scoperto di
€.203.810,75 (come dettagliatamente descritto nel ricorso) e che il credito vantato era stato indicato nella somma complessiva di €.228.310,02 oltre gli interessi, quale saldo del c/c con apertura di credito n.29503900.
Aggiungasi che la somma di €.228.310,02 trova un riscontro nella copia del saldaconto certificato al 6.10.2016 (doc.8 allegato al ricorso monitorio) e che il contributo unificato
è stato versato per la fascia di valore fino ad €.260.000,00, a riprova che l'importo preso in considerazione fosse quello del credito complessivo indicato (a pag.4 del ricorso monitorio) e non quello richiesto nelle conclusioni (tra l'altro l'indicazione della fascia di valore è situata, nel ricorso, poche righe dopo la richiesta di pagamento di
€.44.086,81 e ciò costituisce un'indubbia incongruenza, poiché il ricorrente non poteva avere alcun interesse a pagare un C.U. maggiorato).
Nondimeno il ricorrente ha effettuato una richiesta difforme dalle premesse, dato che ha limitato la richiesta di ingiunzione ad €.44.086,81 ed il giudice del monitorio ha accolto la richiesta così come formulata.
pagina 6 di 10 Orbene, che la somma ingiunta costituisca il frutto di un refuso è evidente, dato che non corrisponde all'ammontare del credito indicato nel corpo dell'atto, tanto che lo stesso
G.E. del Tribunale di Terni lo ha riconosciuto nell'ordinanza dell'11.7.2019 (“...nel caso
di specie è lampante l'errore materiale commesso dal ricorrente nel decreto
ingiuntivo…”), senza che gli esecutati abbiano mosso obiezioni di sorta.
Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che il principio di diritto invocato dal primo giudice a fondamento della sua decisione, vale a dire che “l'autorità del giudicato
spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle
ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico”, e che quindi il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (pag.7), non si attagli alla fattispecie.
In effetti le ragioni che avallerebbero tale principio e che sono ravvisabili, da un lato nell'esigenza di scongiurare che il “medesimo diritto” di credito venga azionato più
volte e, dall'altro, nel divieto della tutela giudiziale frazionata, non sono spendibili nel caso in esame.
Innanzitutto perché il credito oggetto di intervento nella procedura esecutiva non si sovrappone ma costituisce l'integrazione del credito azionato in via principale, come si evince dal calcolo contenuto nel ricorso per ingiunzione;
inoltre perché il creditore ha frazionato il credito per un semplice lapsus, non dimostrando di aver alcuna intenzione di abusare del diritto (per la possibilità di una tutela frazionata del credito nel caso di
“apprezzabile interesse” in capo al creditore vedi da ultimo Cass. S.U. n.7299 del 19
marzo 2025; per il concetto di credito abusivo vedi invece le sentenze gemelle delle S.U.
n.4090 e 4091 del 2017).
pagina 7 di 10 Quanto al fatto che il giudicato copra il dedotto ed il deducibile, secondo il noto arresto giurisprudenziale, non è superfluo rilevare che proprio sulla base del decreto ingiuntivo in oggetto -dichiarato definitivo con provvedimento del Giudice del monitorio in data
30.3.2017- si ricava che la condanna al pagamento di €.44.086,81 costituisse solo una frazione del credito complessivo nascente dal rapporto fondato sul contratto di apertura di credito per atto a rogito notaio del 9.2.2005. Per_3
Infatti, proprio volendo estendere l'autorità del giudicato alle “ragioni che ne
costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico” è d'uopo rilevare che il credito globalmente considerato era stato indicato in una somma superiore a quella ingiunta, come si ricava da una interpretazione serena e non strumentale dell'insieme degli atti (il richiamo al credito di €.228.310,02 quale saldo del C/C
n.29503900 è in effetti inequivocabile e trova riscontro nel doc.8 allegato al ricorso).
In definitiva ritiene questa Corte che, ove si vogliano invocare i presupposti logici e giuridici di una decisione, questi debbano essere presi in considerazione nella loro totalità e non parzialmente.
In altri termini, nella fattispecie il giudicato riguarda una frazione del rapporto giuridico dedotto -come specificato anche nell'atto di intervento nella procedura esecutiva n.57/2018- e non il totale del rapporto, conosciuto dal primo giudice ma non accertato nella sua interezza (essendo evidente che il giudice del monitorio doveva limitarsi ad emettere un decreto per una somma non superiore a quella richiesta, salvo chiedere delucidazioni in proposito, evento però non verificatosi).
Dalle esposte argomentazioni deriva che il motivo di opposizione accolto dal primo giudice debba considerarsi infondato e sia da respingere.
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pagina 8 di 10 Nel costituirsi in giudizio nella presente fase i si sono limitati a chiedere il CP_2
rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata, non riproponendo nessuna altra eccezione (in primo grado, tra tutte: la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 499 c.3 cpc in relazione al credito dell'interveniente).
Com'è ovvio ogni altro motivo di opposizione diverso da quello accolto dal primo giudice doveva considerarsi assorbito e gli appellati avrebbero dovuto riproporlo/i esplicitamente nel presente grado di appello.
In mancanza di una riproposizione chiara ed esplicita delle domande/eccezioni assorbite dalla sentenza del giudice di prime cure, riproposizione che doveva essere effettuata nella comparsa di risposta, ritiene questa Corte di non essere tenuta a pronunciarsi su altre questioni, ormai rinunciate.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello debba essere accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in persona del legale rappresentante in carica, e per essa la mandataria Parte_1
, nonché di e per essa la mandataria , nei Parte_2 CP_1 Parte_2
confronti di , sia in proprio che quale unica erede di Controparte_2 [...]
, deceduto il 22.2.2020, e , e Per_2 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n.874/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 15.12.23,
[...]
contrariis reiectis, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dai riconoscendo il diritto della cessionaria CP_2 CP_1
a far valere il credito di €.184.223,21 nella procedura immobiliare
[...]
n.57/2018 RGE Trib. Terni;
- Condanna le appellate e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3
rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellanti che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in €.4.500,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in
€.1.138,50 per anticipazioni ed €.9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 5 Novembre 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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