Sentenza breve 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 07/10/2021, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 01182/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Ugo Foscolo, 13;
contro
Questura di -OMISSIS- in persona del Questore Pro Tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro Pro Tempore non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
previa sospensione del provvedimento -OMISSIS- emesso da Questore della Provincia di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, di origine -OMISSIS-, in possesso dal 2018 di un titolo di soggiorno per motivi umanitari, di aver presentato istanza alla Questura di -OMISSIS- al fine della conversione/rinnovo del titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato, attesa l’attuale occupazione lavorativa.
Con il provvedimento impugnato la Questura di -OMISSIS- si determinava in senso negativo, respingendo la richiesta del ricorrente, evidenziando che:
in data -OMISSIS- lo straniero risulta indagato per il reato di cui all’art. 650 c.p.; in data 16.3.21 indagato per il reato -OMISSIS-, circostanza che ha determinato il divieto di dimora nella regione Veneto del -OMISSIS-; -OMISSIS- per i reati di -OMISSIS- a -OMISSIS-; indagato in stato di arresto per il reato di violazione norme -OMISSIS-, reato per il quale è poi stato condannato dal -OMISSIS- con sentenza irrevocabile il -OMISSIS- alla pena di-OMISSIS- indagato in data-OMISSIS- per -OMISSIS- e -OMISSIS-, con conseguente rinvio a giudizio con udienza fissata il -OMISSIS-; indagato in data 4.9.2018 per reati in materia di-OMISSIS- e violazione di norme -OMISSIS-
La gravità dei comportamenti tenuti dallo straniero, che hanno anche determinato una condanna per un reato in materia -OMISSIS- previsto come ostativo al rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, nonché l’evidente propensione alla commissione di reati dello stesso tenore, avrebbe evidenziato la pericolosità sociale del ricorrente: a tali considerazioni si è aggiunta la rilevata insufficienza reddituale, anche tenuto conto della probabile fittizietà della documentazione presentata a corredo dell’istanza relativamente alla sussistenza dell’attuale occupazione lavorativa, in quanto risultano in corso indagini a carico dei datori di lavoro, che avrebbero falsamente attestato l’esistenza dei rapporti lavorativi onde favorire il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno.
Il ricorso, assistito da istanza cautelare, è stato articolato in un duplice ordine di motivi, che possono essere così sinteticamente riassunti.
Il giudizio di pericolosità sociale, formulato ai sensi della normativa di cui all’art. 1 del D.lgs. n. D.Lgs 1423/56 modificato dall’art. 1 legge 159/2011, non è stato formulato correttamente, dovendo essere operata una valutazione onnicomprensiva del vissuto del soggetto, rapportando tale valutazione alla situazione attuale e non ad elementi appartenenti al pregresso.
Solo attraverso un giudizio in ordine alla attualità della pericolosità sociale dimostrata dallo straniero, si può correttamente formulare un giudizio conclusivo che attesti l’esistenza di un pericolo reale per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Ad avviso della difesa istante, questa valutazione, riguardo al ricorrente, non è stata svolta in modo corretto dall’amministrazione, che ha dato risalto a pregressi comportamenti, relativi a procedimenti penali non ancora esauriti, mentre, con riferimento all’unica condanna subita, questa sarebbe comunque risalente nel tempo e riferita all’ipotesi di lieve entità.
Risulta omessa ogni attenta ponderazione della particolare condizione del ricorrente, già titolare di un permesso per motivi umanitari, del quale in ogni caso non è stato valutato l’eventuale rinnovo, né è stata adeguatamente ponderata la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, tenuto conto della non gravità dei fatti ascritti.
Infine, quanto alla contestata insufficienza reddituale, l’amministrazione non avrebbe dovuto dare rilevanza all’esistenza di indagini a carico del datori di lavoro, circostanza ancora in corso di accertamento, che comunque non può incidere sulla posizione del ricorrente che ha comunque presentato documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero per resistere al ricorso.
All’esito della Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale, e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni.
Ritiene il Collegio che le considerazioni sviluppate in ricorso a sostegno della dedotta illegittimità del diniego di rinnovo/ conversione del permesso di soggiorno non siano affette da alcuno dei vizi denunciati.
In primo luogo si deve osservare che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato in primo grado dal -OMISSIS- rientra nell’ambito delle fattispecie criminose già valutate dal Legislatore quali ostative alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, <<…... Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. …. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone >>.
Secondo l’insegnamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato, << la condanna per reato in materia di stupefacenti è, in mancanza (come nel caso in esame) di legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998, ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5503/2017; n. 3869/2017), secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità (cfr. Cons. Stato, III, n. 3760/2017; n. 2592/2017; n. 1709/2016 - che richiamano Corte Cost., n. 172/2012 e n. 227/2014, nonché n. 45/2017-ord.) e da ritenersi predicabile anche con espresso riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (cfr. Cons. Stato, III, n. 3869/2017; n. 2591/2017; n. 1069/2017), qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale (Consiglio di Stato sez. III, 9 settembre 2016 n. 3841; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2015 n. 5352) >> (C. Stato, sez. III, 21 maggio 2020, n. 2779).
Il sistema normativo non ha inteso riservare margini di discrezionalità all'amministrazione per la valutazione della pericolosità sociale, della personalità dello straniero o ancora della modesta entità dell'episodio criminoso, ma ha configurato la sussistenza di determinate tipologie di condanne penali quale presupposto ex se ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, il cui diniego assume - in presenza di quel presupposto - carattere rigidamente vincolato (cfr CdS VI, 8 febbraio 2008 n. 415; id., 21 aprile 2008 n. 1803), condizione cui si sono aggiunte le articolate considerazioni svolte dall’amministrazione in ordine al complessivo comportamento tenuto dallo straniero.
Nel caso in esame il giudizio effettuato dalla Questura di -OMISSIS- ha dato rilievo all’esistenza della condanna per un reato ostativo congiuntamente alla ponderazione del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso degli anni più recenti, durante i quali, pacificamente, il ricorrente è incorso in molteplici segnalazioni per reati parimenti attinenti-OMISSIS-da cui anche il divieto di dimora nella Regione Veneto, tutti elementi che ben possono suffragare il giudizio complessivo circa la pericolosità sociale dello straniero.
Infine, quanto alla dedotta illegittimità per mancata valutazione delle condizioni per poter ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari, va rilevato che, sotto tale limitato profilo, la censura appare inammissibile in quanto ogni eventuale censura dedotta al riguardo avrebbe dovuto essere formulata davanti al giudice titolare della giurisdizione in ordine al rilascio/rinnovo del titoli di soggiorno per protezione internazionale.
Per detti motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in 1500,00 € (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.