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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7954/2024, pubblicata il 11/09/2024,
TRA
Parte_1
(C.F. ), (C.F. )
[...] P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), elettivamente domiciliati in VIALE IGEA Parte_1 C.F._2
6 TARQUINIA presso lo Studio dell'Avv. SIMONELLI SAVERIO (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO N. 24 presso lo P.IVA_2 CP_1
Studio dell'Avv. POLACCHINI PAOLA ( C.F.: ) e dell'Avv. C.F._4
DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ) che la rappresentano e C.F._5 difendono giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti
[...] pagina 1 di 7 dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 7954/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Claudio Antonio Tranquillo – R.G. N. 7815/2024, pubblicata l'11.09.2024, dichiarare NULLA la predetta sentenza e disporre che la causa venga rimessa ad altro Giudice del Tribunale di Milano, il quale dovrà procedere con la nuova instaurazione del contenzioso;
nonché in via subordinata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 10873/2023 – R.G. n. 21216/2023 nella parte relativa alla riconsegna del libretto del Trattore Fendt -F300 313 - Telaio:
WAM35021E00F05113-:
1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.
10873/2023 – R.G. n. 21216/2023 - (provvisoriamente esecutivo limitatamente alla riconsegna del libretto del Trattore Fendt -F300 313 - Telaio: emesso il CodiceFiscale_6
16.06.2023, depositato il 22.06.2023 dal Tribunale di Milano – Giudice: Dott.ssa Carmela
Gallina - in favore della Controparte_1 Controparte_2
e notificato il 18.01.2024 siccome inefficace in quanto notificato tardivamentee
[...] comunque errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
2) IN VIA RICONVENZIONALE si chiede il riconoscimento in capo alla società
[...]
del diritto al riscatto del Trattore Parte_2
Fendt (F300 313 - : WAM35021E00F05113) alla cifra di cui al contratto di locazione Pt_3 finanziaria n. 4678739, disponendone ed ordinandone alla società
[...]
tutti gli atti presupposti e conseguenziali Parte_4 per formalizzare il riscatto ed il passaggio di proprietà del mezzo.
Con riserva nei termini di cui all'art. 171 ter cpc di formulare ed articolare le RICHIESTE
ISTRUTTORIE e di indicare i relativi testi per i capitoli che verranno formulate.
Con conseguente vittoria delle spese di lite oltre le spese generali 15,00%, del contributo soggettivo del 4% alla e dell'imposta del 22% sul Parte_5 valore aggiunto da distrarsi in favore del procuratore costituito. …”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari per tutti e due i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 7 Per : “IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE
(I) DICHIARARE INAMMISSIBILE E/O RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
(ii) IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di rimettere la causa al giudice di primo grado si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE
CONCEDERE ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per l'importo di Euro 3.213,80 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti
(art. 4 Condizioni Particolari di Contratto) dalla data di scadenza dei singoli canoni e sino al saldo entro e non oltre i parametri di cui alla legge 108/1996 e alla riconsegna dei seguenti documenti: carta di circolazione, allegato tecnico e manuale d'uso relativi al Trattore Fendt oggetto del contratto di locazione finanziaria, ormai detenuti sine titulo stante la risoluzione contrattuale.
NEL MERITO
RIGETTARE l'opposizione e tutte le domande proposte da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, CONDANNARE gli opponenti al pagamento dell'importo di Euro 3.213,80 oltre interessi di mora computati al tasso
BCE maggiorato di 8 punti (art. 4 Condizioni Particolari di Contratto) dalla data di scadenza dei singoli canoni e sino al saldo entro e non oltre i parametri di cui alla legge 108/1996 e alla riconsegna dei seguenti documenti: carta di circolazione, allegato tecnico e manuale d'uso relativi al Trattore Fendt oggetto del contratto di locazione finanziaria ormai detenuti sine titulo stante la risoluzione contrattuale.
IN OGNI CASO
RIGETTARE la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente in quanto non vi è alcun diritto al riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
CONDANNARE parte opponente al pagamento di spese e compensi professionali di causa.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 7 La e , nonché i soci e Parte_2 Parte_1 Parte_1
personalmente, hanno proposto tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza n. 7954/24 del Tribunale di Milano che, revocato (perché notificato oltre il termine di cui all'art.644 cpc) il decreto ingiuntivo n. 10873/23 ottenuto nei loro confronti da per la somma di Euro 3.213,80 Controparte_1
(oltre interessi) a titolo di canoni scaduti il 2.7.22 e il 2.8.22 in forza di leasing di un trattore e per la restituzione dei documenti relativi a tale mezzo, li aveva poi condannati al pagamento della medesima somma di Euro 3.213,80 ed alla medesima restituzione, respingendo i motivi di opposizione svolti nel merito
(fondati sull'esistenza di un diritto dell'utilizzatore al riscatto del bene ed alla mancata valorizzazione del trattore restituito). Quale unico motivo d'impugnazione gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza del
Tribunale, per essere stata pronunciata e depositata in data 11.9.2024, e dunque prima dell'udienza del 17.9.2024 alla quale la causa era stata rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies, III co. cpc (stante la mancata comparizione delle parti a quella inizialmente fissata proprio alla data dell'11.9.24): hanno dunque chiesto in via principale che, dichiarata la nullità
della sentenza impugnata, la causa venga rimessa ad altro Giudice del Tribunale
di Milano al fine di realizzare il pieno contraddittorio per l'intero procedimento di primo grado, ed in via subordinata l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate, come sopra riportate.
pagina 4 di 7 ha chiesto che l'appello venga dichiarato Controparte_1
inammissibile, rilevando come il lamentato vizio della sentenza non fosse riconducibile alle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 cpc, ma – convertito in motivo di gravame – comportasse l'onere del giudice dell'impugnazione di esaminare il merito della causa in rapporto ai motivi dedotti dalla parte, nella specie tuttavia non formulati. In
subordine ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna degli appellanti al pagamento dell'importo di Euro 3.213,80 oltre interessi ed alla riconsegna dei documenti del trattore oggetto di leasing, con rigetto di tutte le domande di controparte.
E' pacifico che la sentenza appellata sia stata pronunciata e pubblicata l'11.7.2024, quando contestualmente il Tribunale, preso atto della mancata comparizione degli opponenti, aveva rinviato per l'incombente al successivo
17.9.2024: a ciò il Giudice ha tentato di porre rimedio rimettendo il fascicolo unitamente ad un'istanza di astensione al Presidente della Sezione, che ha ritenuto di non poter provvedere stante la definizione del procedimento. Non v'è dubbio che la decisione della causa prima dell'udienza all'uopo fissata abbia comportato una violazione del principio del contraddittorio, comportante la nullità della sentenza, a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico pregiudizio da questa causato alla difesa della parte, come la Suprema Corte ha da tempo affermato superando il suo precedente orientamento: tale principio, tuttavia, va coordinato -
nel caso in cui la nullità abbia riguardato la sentenza di primo grado – con quello pagina 5 di 7 secondo cui i motivi di rimessione della causa al primo giudice sono solo quelli tassativamente indicati dall'art.354 cpc e che per le altre ipotesi la nullità della sentenza si converte in motivo di appello, da farsi valere nei limiti e secondo le regole del mezzo di gravame (art.161 cpc). Ed infatti “nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini ex art.190 cpc, la parte soccombente, che impugni la sentenza denunciandone l'invalidità, ha l'onere di impugnare la sentenza anche in rapporto alle statuizioni di merito, in quanto il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ex art.354 cpc, essendo invece tenuto a deciderla egli stesso nel merito” (Cass. SU n. 36596/21).
Sennonché gli odierni appellanti nessuna specifica censura hanno svolto in ordine alle motivazioni con cui il Tribunale ha respinto le loro eccezioni e la loro domanda riconvenzionale: sebbene, in via subordinata, abbiano insistito nelle loro conclusioni per l'assoluzione dalle domanda di condanna e per il riconoscimento del diritto di riscatto del bene oggetto di leasing, nel corpo dell'atto d'appello si rinviene al riguardo solo un generico riferimento all'impossibilità in cui si sarebbero trovati ad argomentare, in sede di discussione, sull'effettiva portata dell'art.1526 c.c. (che in nessun modo è stato applicato dal Tribunale, il quale –
in ragione delle domande proposte dalle parti - si è limitato a riconoscere la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa e la conseguente l'impossibilità per l'utilizzatore di esercitare il diritto di riscatto).
pagina 6 di 7 L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna di di e , nonché dei soci e Parte_2 Parte_1 Parte_1 Parte_1
personalmente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come Parte_1
in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate ed al valore della causa
(indeterminabile, complessità media).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna e , nonché i soci Parte_2 Parte_1
e personalmente, in via tra loro solidale, al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 12.154,00
per compensi (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro
5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 23/09/2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Maura Barberis Il Presidente Dr. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7954/2024, pubblicata il 11/09/2024,
TRA
Parte_1
(C.F. ), (C.F. )
[...] P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), elettivamente domiciliati in VIALE IGEA Parte_1 C.F._2
6 TARQUINIA presso lo Studio dell'Avv. SIMONELLI SAVERIO (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO N. 24 presso lo P.IVA_2 CP_1
Studio dell'Avv. POLACCHINI PAOLA ( C.F.: ) e dell'Avv. C.F._4
DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ) che la rappresentano e C.F._5 difendono giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti
[...] pagina 1 di 7 dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 7954/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Claudio Antonio Tranquillo – R.G. N. 7815/2024, pubblicata l'11.09.2024, dichiarare NULLA la predetta sentenza e disporre che la causa venga rimessa ad altro Giudice del Tribunale di Milano, il quale dovrà procedere con la nuova instaurazione del contenzioso;
nonché in via subordinata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 10873/2023 – R.G. n. 21216/2023 nella parte relativa alla riconsegna del libretto del Trattore Fendt -F300 313 - Telaio:
WAM35021E00F05113-:
1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n.
10873/2023 – R.G. n. 21216/2023 - (provvisoriamente esecutivo limitatamente alla riconsegna del libretto del Trattore Fendt -F300 313 - Telaio: emesso il CodiceFiscale_6
16.06.2023, depositato il 22.06.2023 dal Tribunale di Milano – Giudice: Dott.ssa Carmela
Gallina - in favore della Controparte_1 Controparte_2
e notificato il 18.01.2024 siccome inefficace in quanto notificato tardivamentee
[...] comunque errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
2) IN VIA RICONVENZIONALE si chiede il riconoscimento in capo alla società
[...]
del diritto al riscatto del Trattore Parte_2
Fendt (F300 313 - : WAM35021E00F05113) alla cifra di cui al contratto di locazione Pt_3 finanziaria n. 4678739, disponendone ed ordinandone alla società
[...]
tutti gli atti presupposti e conseguenziali Parte_4 per formalizzare il riscatto ed il passaggio di proprietà del mezzo.
Con riserva nei termini di cui all'art. 171 ter cpc di formulare ed articolare le RICHIESTE
ISTRUTTORIE e di indicare i relativi testi per i capitoli che verranno formulate.
Con conseguente vittoria delle spese di lite oltre le spese generali 15,00%, del contributo soggettivo del 4% alla e dell'imposta del 22% sul Parte_5 valore aggiunto da distrarsi in favore del procuratore costituito. …”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari per tutti e due i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 7 Per : “IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE
(I) DICHIARARE INAMMISSIBILE E/O RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
(ii) IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di rimettere la causa al giudice di primo grado si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE
CONCEDERE ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per l'importo di Euro 3.213,80 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti
(art. 4 Condizioni Particolari di Contratto) dalla data di scadenza dei singoli canoni e sino al saldo entro e non oltre i parametri di cui alla legge 108/1996 e alla riconsegna dei seguenti documenti: carta di circolazione, allegato tecnico e manuale d'uso relativi al Trattore Fendt oggetto del contratto di locazione finanziaria, ormai detenuti sine titulo stante la risoluzione contrattuale.
NEL MERITO
RIGETTARE l'opposizione e tutte le domande proposte da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, CONDANNARE gli opponenti al pagamento dell'importo di Euro 3.213,80 oltre interessi di mora computati al tasso
BCE maggiorato di 8 punti (art. 4 Condizioni Particolari di Contratto) dalla data di scadenza dei singoli canoni e sino al saldo entro e non oltre i parametri di cui alla legge 108/1996 e alla riconsegna dei seguenti documenti: carta di circolazione, allegato tecnico e manuale d'uso relativi al Trattore Fendt oggetto del contratto di locazione finanziaria ormai detenuti sine titulo stante la risoluzione contrattuale.
IN OGNI CASO
RIGETTARE la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente in quanto non vi è alcun diritto al riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
CONDANNARE parte opponente al pagamento di spese e compensi professionali di causa.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 7 La e , nonché i soci e Parte_2 Parte_1 Parte_1
personalmente, hanno proposto tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza n. 7954/24 del Tribunale di Milano che, revocato (perché notificato oltre il termine di cui all'art.644 cpc) il decreto ingiuntivo n. 10873/23 ottenuto nei loro confronti da per la somma di Euro 3.213,80 Controparte_1
(oltre interessi) a titolo di canoni scaduti il 2.7.22 e il 2.8.22 in forza di leasing di un trattore e per la restituzione dei documenti relativi a tale mezzo, li aveva poi condannati al pagamento della medesima somma di Euro 3.213,80 ed alla medesima restituzione, respingendo i motivi di opposizione svolti nel merito
(fondati sull'esistenza di un diritto dell'utilizzatore al riscatto del bene ed alla mancata valorizzazione del trattore restituito). Quale unico motivo d'impugnazione gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza del
Tribunale, per essere stata pronunciata e depositata in data 11.9.2024, e dunque prima dell'udienza del 17.9.2024 alla quale la causa era stata rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies, III co. cpc (stante la mancata comparizione delle parti a quella inizialmente fissata proprio alla data dell'11.9.24): hanno dunque chiesto in via principale che, dichiarata la nullità
della sentenza impugnata, la causa venga rimessa ad altro Giudice del Tribunale
di Milano al fine di realizzare il pieno contraddittorio per l'intero procedimento di primo grado, ed in via subordinata l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate, come sopra riportate.
pagina 4 di 7 ha chiesto che l'appello venga dichiarato Controparte_1
inammissibile, rilevando come il lamentato vizio della sentenza non fosse riconducibile alle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 cpc, ma – convertito in motivo di gravame – comportasse l'onere del giudice dell'impugnazione di esaminare il merito della causa in rapporto ai motivi dedotti dalla parte, nella specie tuttavia non formulati. In
subordine ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna degli appellanti al pagamento dell'importo di Euro 3.213,80 oltre interessi ed alla riconsegna dei documenti del trattore oggetto di leasing, con rigetto di tutte le domande di controparte.
E' pacifico che la sentenza appellata sia stata pronunciata e pubblicata l'11.7.2024, quando contestualmente il Tribunale, preso atto della mancata comparizione degli opponenti, aveva rinviato per l'incombente al successivo
17.9.2024: a ciò il Giudice ha tentato di porre rimedio rimettendo il fascicolo unitamente ad un'istanza di astensione al Presidente della Sezione, che ha ritenuto di non poter provvedere stante la definizione del procedimento. Non v'è dubbio che la decisione della causa prima dell'udienza all'uopo fissata abbia comportato una violazione del principio del contraddittorio, comportante la nullità della sentenza, a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico pregiudizio da questa causato alla difesa della parte, come la Suprema Corte ha da tempo affermato superando il suo precedente orientamento: tale principio, tuttavia, va coordinato -
nel caso in cui la nullità abbia riguardato la sentenza di primo grado – con quello pagina 5 di 7 secondo cui i motivi di rimessione della causa al primo giudice sono solo quelli tassativamente indicati dall'art.354 cpc e che per le altre ipotesi la nullità della sentenza si converte in motivo di appello, da farsi valere nei limiti e secondo le regole del mezzo di gravame (art.161 cpc). Ed infatti “nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata deliberata anticipatamente rispetto alla scadenza dei termini ex art.190 cpc, la parte soccombente, che impugni la sentenza denunciandone l'invalidità, ha l'onere di impugnare la sentenza anche in rapporto alle statuizioni di merito, in quanto il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ex art.354 cpc, essendo invece tenuto a deciderla egli stesso nel merito” (Cass. SU n. 36596/21).
Sennonché gli odierni appellanti nessuna specifica censura hanno svolto in ordine alle motivazioni con cui il Tribunale ha respinto le loro eccezioni e la loro domanda riconvenzionale: sebbene, in via subordinata, abbiano insistito nelle loro conclusioni per l'assoluzione dalle domanda di condanna e per il riconoscimento del diritto di riscatto del bene oggetto di leasing, nel corpo dell'atto d'appello si rinviene al riguardo solo un generico riferimento all'impossibilità in cui si sarebbero trovati ad argomentare, in sede di discussione, sull'effettiva portata dell'art.1526 c.c. (che in nessun modo è stato applicato dal Tribunale, il quale –
in ragione delle domande proposte dalle parti - si è limitato a riconoscere la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa e la conseguente l'impossibilità per l'utilizzatore di esercitare il diritto di riscatto).
pagina 6 di 7 L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna di di e , nonché dei soci e Parte_2 Parte_1 Parte_1 Parte_1
personalmente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come Parte_1
in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate ed al valore della causa
(indeterminabile, complessità media).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna e , nonché i soci Parte_2 Parte_1
e personalmente, in via tra loro solidale, al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 12.154,00
per compensi (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed Euro
5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 23/09/2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Maura Barberis Il Presidente Dr. Roberto Aponte
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