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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/08/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 399/2024 R.G. promossa da:
(COD. FISC.: ) Parte_1 C.F._1
1 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA XX SETTEMBRE CIV. 2/32A
16121 GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. CHIOCCA MASSIMO
ANDREA
appellante nei confronti di:
(COD. FISC.: ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA BARTOLOMEO BOSCO, 57/1
16121 GENOVA - rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARANZ FEDERICA
appellato nonché nei confronti di:
(P.IVA Controparte_1
) - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIALE REGINA P.IVA_1
MARGHERITA 278 ROMA - rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARO MARCO
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma TE di Appello Parte_1
adita:
- previa adozione di ogni opportuno / dovuto incombente di natura istruttoria (facente seguito alle istanze contrassegnate quali sub ALFA, BETA, EPSILON di cui all'atto di appello e per la cui ammissione si insiste); - previa comunque reiezione di ogni e qualsiasi domanda e/o istanza e/o eccezione proposta ed eventualmente ancora proponenda dall'Avv. e/o da Parte_2 Controparte_2
nei confronti della IG (la quale richiama,
[...] Parte_1
rinnova e ribadisce tutte le pregresse difese, domande, eccezioni e contestazioni di cui
2 agli atti in I° grado): 1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto, Avv. , per tutti i motivi in fatto e in diritto dedotti in causa Parte_2
(in I° e II° grado); 2) dichiarare tenuto e condannare l'Avv. , in favore Parte_2
della IG , al risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
ovvero, in via alternativa, 2.1) dichiarare tenuto e condannare l'Avv. , in favore Parte_2
della IG , al risarcimento di tutti i suddetti danni, genericamente Parte_1
intesi ex art. 278 c.p.c.; 3) nel subordine, dichiarare tenuto e condannare l'Avv. Parte_2
a manlevare e/o garantire la IG rispetto agli oneri e
[...] Parte_1
agli effetti pregiudizievoli tutti presenti e 4) condannare, in ogni caso, l'Avv. Parte_2
alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore
[...]
del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario delle stesse”;
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma TE di Appello di Parte_2
Genova, contrariis reiectis: In via principale, nel merito: Rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra perché privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza dell'On.le Tribunale di Genova
n. 694/2024 resa tra le parti in data 5.03.2024 e notificata in pari data, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
In via subordinata, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale del gravame, dichiarare il terzo, CP_3 [...]
, tenuta a tenere indenne l'Avv. Controparte_2 Parte_2
da ogni esborso e conseguentemente condannare la predetta società
[...] [...]
al pagamento in favore della Controparte_2
Sig.ra di una somma pari a quella che l'Avv. sarà tenuto a Parte_1 Pt_2
pagare in favore della predetta appellante. Con conferma in punto spese di lite relative al primo grado e con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge. Sempre nel Merito:
3 Accertare e dichiarare la appellante, , tenuta al risarcimento dei Parte_1
danni, ex art. 96 c.p.c., nei confronti dell'Appellato, nella misura economica che verrà decisa in via equitativa dalla Ecc.ma TE, a seguito del comportamento di mala fede/colpa grave tenuto nel corso del procedimento di appello pendente presso questa
Ecc.ma TE”;
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma TE adita, disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza: - in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ex art. 342 e 348 bis cpc;
- in via principale: rigettare Parte_3
integralmente l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in Parte_3
fatto e diritto, per le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto;
- in via subordinata e solo per scrupolo difensivo: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra , Parte_3
contenere l'ammontare del danno entro i limiti di cui all'art. 1225 c.c. e con deduzione della quota parte di danno da ascriversi alla stessa condotta della Sig.ra ai Parte_1
sensi del primo e secondo comma dell'art. 1227 c.c.; - con riferimento al rapporto di garanzia contenere l'indennizzo a cui potrà esser chiamata entro il CP_1
massimale di polizza e previa deduzione della franchigia (di 1.000 euro) che rimarrà, in ogni caso, a carico dell'assicurato.
Con conferma in punto di spese di lite relative al primo grado di giudizio e con vittoria delle spese di lite per il presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 Parte_2
esponendo:
[...]
- di aver avuto notizia da parte del proprio commercialista, alla fine del 2008, della notifica - effettuata nei confronti del proprio coniuge defunto - di un ricorso per
SS proposto dall' in relazione a sentenza pronunciata Parte_4
dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova in giudizio (riguardante
4 accertamento di maggior reddito di impresa, ritenuto dall'amministrazione finanziaria) che aveva visto come parte il menzionato defunto coniuge dell'attrice, sig.
[...]
; Per_1
- di essersi rivolta per l'assistenza difensiva all'odierno convenuto avv. Parte_2
al quale conferiva mandato;
[...]
- di aver ricevuto da Equitalia Nord, a marzo 2013, una cartella di pagamento per l'importo di circa 33mila euro intestata “ e per esso agli eredi”; Persona_1
detta cartella dava conto, nelle note descrittive, della mancata riassunzione del giudizio
“in seguito alla ordinanza della TE di SS n.7231/10”;
- che, essendosi rivolta a nuovo difensore, l'attrice aveva appurato che la TE di
SS aveva accolto il ricorso presentato dalla e rimesso il Parte_4
giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale;
il giudizio, tuttavia, non era stato riassunto da alcuna parte, così che la pretesa erariale - originariamente contestata, e vittoriosamente, con il ricorso tributario
- si era definitivamente consolidata e aveva dato luogo alla emissione della cartella di pagamento;
- che successivamente Equitalia Nord aveva iscritto ipoteca legale sull'immobile di abitazione di proprietà della;
Parte_1
- che, oltre al danno patrimoniale, l'accaduto aveva cagionato all'attrice sindrome ansioso-depressiva;
- che quanto accaduto evidenziava la sussistenza di errore professionale da parte dell'avv. sia nella strategia difensiva adottata, sia per il difetto di idonee Pt_2
informazioni alla cliente, sia e soprattutto per la mancata riassunzione del giudizio avanti alla commissione tributaria.
Su detti presupposti, quindi, l'attrice domandava la condanna dell'avv. al Pt_2
risarcimento dei danni cagionati con il proprio errore professionale.
5 si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda Parte_2
attrice; in particolare
- affermava di aver redatto un parere tecnico-processuale in favore della sulla Parte_1
questione che la predetta gli aveva prospettato;
precisava, tuttavia, di aver chiarito nell'occasione di non essere abilitato al patrocinio avanti alla TE di SS, e di avere pertanto suggerito alla di rivolgersi successivamente a difensore Parte_1
abilitato;
- evidenziava che il proprio incarico si era esaurito con la predisposizione del ricordato parere, ed evidenziava che nei giorni successivi l'attrice gli aveva comunicato di essersi rivolta per la questione ad avvocato di fiducia del foro di Roma;
- che nel 2013, ricevuta la cartella di pagamento, la aveva ammesso di aver Parte_1
omesso di conferire mandato ad alcun difensore per far seguire lo svolgimento della controversia in SS.
Concludeva pertanto il domandando il rigetto delle domande attrici;
per il Pt_2
caso di accoglimento della domanda attrice, chiamava in giudizio con le modalità di rito la propria compagnia assicurativa, CP_1
si costituiva in giudizio associandosi nel merito alle difese dell'avv. CP_1
(sentenza di primo grado pagg. 4-6). Pt_2
Con sentenza definitiva n. 694/2024 del 05/03/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta le domande attrici;
condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
e di spese che - in applicazione dello scaglione di Parte_2 CP_1
valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust.
n.147/22) e applicati i valori medi - si liquidano per ciascuno dei predetti soggetti in
6 €7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa TE Parte_1
, con atto notificato in data 04.04.2024.
[...]
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Parte_2
dell'appello.
Con comparsa di costituiva altresì a quale, innanzitutto, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dello stesso.
Con ordinanza depositata in data 06.12.2024, la TE respingeva l'istanza volta a sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e, visto l'art. 351 c.p.c., rinviava all'udienza del 18.06.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, disponendo termine per il deposito di note conclusionali sino al 03.06.2025.
All'esito della discussione orale, la TE riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
MOTIVO UNICO: Il “principio di diritto” – disatteso dal primo giudice – è il seguente: “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, negandole la prova offerta” (Cass., Sezioni Uni-te, n. 789/1963, Cass., n. 8466/2020; Cass., n.
14155/2020; Cass., n. 17981/2020). Dalla violazione di tale principio, compendiato dalla norma di cui all'art. 115 c.p.c. (che costituisce la “norma violata” ex art. 342,
7 comma 1, n. 3, c.p.c.), discende financo – dice la S.C. - la nullità della sentenza, per la sua contraddittorietà, intrinseca ed insanabile.
Con un unico motivo, l'appellante lamenta la nullità (rectius erroneità n.d.r.) della sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere della prova ma, al tempo stesso – nella prospettiva dell'appellante – avrebbe negato la possibilità stessa di provare i fatti costituitivi della domanda, disattendo il principio sancito dalla SS secondo cui “il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, negandole la prova offerta” (atto d'appello, pag. 17).
L'appellante, in particolare, sostiene che “non è giuridicamente accettabile sostenere – come ha ritenuto il primo giudice – che, nel caso di specie, non fossero e non siano mai stati dimostrati, da parte attrice, fatti o (anche solo) elementi indiziari – così negando
(con apodittica valutazione) la credibilità della versione fornita dalla stessa in atti – fatti o elementi idonei a far ritenere che il Professionista avesse ricevuto l'incarico professionale di cui si discute (proteso a resistere al ricorso dell'Avvocatura o, comunque, a far in modo che l'esito vittorioso del sig. fosse conservato), Per_1
disattendendo e negando, però, alla stessa parte attrice, nel contempo, proprio quelle istanze di prova finalizzate a dimostrare, invece, la fondatezza della propria prospettata versione.
D'altronde, i fatti storici – oltre alla documentazione versata in causa (già ampiamente probante) – avrebbero fondato e fondano appieno la responsabilità professionale dell'Avv. .” (appello pagg.18 ed s.). Parte_2
Per parte appellante le difese di parte convenuta non avrebbero scalfitto le tesi attoree anzi le avrebbero confermate perché in primo lugo in quanto nel parere il difensore non ha comunque avvisato la cliente della necessità di riassumere la causa ed in ogni caso la redazione di un parere non avrebbe avuto alcun senza senza il conferimento di “un mandato su un ricorso in cassazione” (pag. 19).
8 Secondo l'appellante “L'Avv. – pur ritenendo presso di sé i fascicoli Parte_2
tributari del merito (relativi alla posizione del sig. , coniuge defunto della Per_1
IG ) ed anche l'originale del ricorso per cassazione proposto Parte_1
dall'Avvocatura – non ha mai tenuto sotto controllo il giudizio in cassazione, pur rassicurando più volte la cliente che reclamava, e ha reclamato più volte, notizie sul punto. Tale circostanza non è mai stata contestata”, anche se di questo fatto il giudie non ha tenuto conto.
In particolare “Nessuna notizia, poi, risulta esser mai stata fornita dall'Avv. Parte_2
alla IG , né per iscritto, né a voce, circa lo stato del giudizio di
[...] Parte_1
legittimità, e circa, soprattutto, la necessità di presentare, in caso di accoglimento del ricorso dell'Avvocatura, il ricorso in riassunzione della causa di merito.
Dunque, non si può che essere dell'avviso che le circostanze offerte con i capitoli di prova sopra richiamati e ritrascritti – negati dal primo giudice - sarebbero state nel loro concatenarsi assolutamente utili a dimostrare non solo la condotta dell'Avv. Parte_2
(posta in essere nei suoi esatti termini); ma, in quanto tale, soprattutto il suo
[...]
connotato negligente, cagionante in termini causali gravi danni certi ed attuali alla IG , e sufficiente a ravvisare la dedotta responsabilità professionale del Parte_1
Professionista”. (appello pagg. 20 ed s., sottolineature dell'estensore).
L'appellante con la propria condotta avrebbe impedito alla odierna appellante di “di potersi liberamente determinare in funzione della conservazione degli esiti vittoriosi ottenuti dal suo dante causa, il sig. , in primo ed in secondo grado Persona_1
e, comunque, in funzione del conseguimento di un esito sicuramente più favorevole rispetto a quello finale dalla stessa IG in concreto subito)”, stante la Parte_1
dedotta fondatezza delle tesi del contribuente come acclarato dalle sentenze della
Commissione Tributaria provinciale e Regionale.
Il motivo ad avviso della TE è infondato.
9 Preliminarmente la TE osserva che nelle conclusioni del presente atto di appello non
è richiamata espressamente l'istanza di disconoscimento della sottoscrizione del documento 11 di parte convenuta in primo grado contenente delega datata 11.03.2013
a favore degli avv.ti e NATALI del foro di Velletri al fine di estrarre copia Pt_2
dell'ordinanza della SU TE 72/2009 rubricata sub delta nelle conclusioni di primo grado, istanza specificamente richiamata solo nelle note conclusive ed all'udienza di discussione orale.
La TE rileva sul punto come “L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica
"relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida. (Cass. Sez. 1,
18/01/2013, n. 1248, Rv. 624895 - 01)”
Secondo parte appellante le prove non ammesse in violazione del consolidato orientamento della SU TE avrebbero consentito alla parte di provare da un lato il fatto che la avesse conferito un generico mandato per “tenere Parte_1
d'occhio” il ricorso in cassazione in vista di future strategie, dall'altro il conferimento di “un mandato su un ricorso in cassazione”.
Secondo consolidata giurisprudenza infatti, “La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi - volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto)”. (Cass. Sez. 3, 25/06/2021, n. 18285, Rv. 661704 - 01)
10 1. Per quanto concerne il conferimento di un mandato ad litem (“mandato su un ricorso in cassazione”) come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure nessuna prova è stata offerta necessitando l'assolvimento dell'onere probatorio di prova scritta.
2. Per quanto riguarda l'esistenza di un generico mandato difensivo, parte attrice in primo grado si è offerta di provare il contenuto di tale mandato attraverso prove testimoniali trattandosi di contratto a forma libera (“In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni”. (Cass. Sez. 6, 31/03/2021,
n. 8863, Rv. 660993 - 01).
Costituisce fatto non contestato tra le parti che: a) nell'anno 2008 la si Parte_1
sia rivolta all'avv. su input del rag. ià difensore domiciliatario Pt_2 CP_4
del defunto marito dell'odierna appellante del giudizio tributario presupposto in seguito alla notifica da parte di del ricorso in cassazione avverso la decisione 103/2007 CP_5
CTR Liguria;
b) che l'avv. abbia fornito un parere a in Pt_2 Parte_1
ordine alle strategie adottabili: “l'avv. (concludeva che due avrebbero potuto Pt_2
essere le strategie i) quella di tenere sotto controllo l'iter processuale davanti alla TE di SS, per ove in ipotesi fosse stato accolto il ricorso di legittimità alla dell' , la nullità della notifica del ricorso stesso in quanto eseguita Parte_4
ad initio ad un soggetto deceduto”; ii) “quella di costituirsi nel giudizio di SS nella qualità di erede del NO , per eccepire la nullità della notifica Persona_1
del ricorso, il quale ricorso, casomai, secondo l'avvocato chiara, avrebbe dovuto essere notificato direttamente all'erede non al deceduto. OR , né alla sua Per_1
residenza, né al suo difensore domiciliatario” (atto di citazione pagg. 2 ed s.).
11 Secondo parte appellante in occasione degli incontri con l'avv. sarebbe Pt_2
stato conferito allo stesso uno specifico mandato onde monitorare l'esito del ricorso in
SS (evidentemente rinunciando all'ipotesi di costituirsi nel giudizio), incarico che secondo parte appellante si era offerta di provare mediante le istanze probatorie avanzate nel giudizio di prime cure ed ingiustamente respinte dal tribunale.
I capitoli di prova formulati dalla parte nulla provano sull'oggetto del mandato e soprattutto non sono rilevanti in relazione al conferimento dell'incarico di
“monitoraggio”, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado: «il capitolo
14, nella parte in cui fa riferimento alla sottoscrizione di fogli in bianco da parte della
, risulta irrilevante non essendovi in atti “traccia” di atti sottoscritti dalla Parte_1
predetta, tanto meno di atti scritti con i quali l'attrice abbia conferito mandato al difensore;
nella parte in cui richiama la necessità di un fondo spese, non costituisce neppure in astratto prova del conferimento di un mandato;
il capitolo di prova è pertanto inammissibile perché relativo a circostanza irrilevante ai fini della decisione;
▪ il capitolo 15, relativo alla consegna di una somma di denaro, risulta contraddetto dalla fattura doc.2 di parte convenuta, rappresentativa del rapporto intercorso con la e non contestata da parte attrice;
Parte_1
▪ il capitolo 16, tendente a dimostrare che il convenuto avrebbe assicurato all'attrice che avrebbe provveduto a “predisporre gli atti necessari per le difese in cassazione”, per un verso è irrilevante stante la manifesta assenza di un mandato relativo ad attività processuale;
per altro verso costituisce in sé allegazione che di fatto confuta e sconfessa la “costruzione” attorea del conferimento di un semplice incarico di supervisione e controllo dello stato dei giudizi;
in tal modo costituisce elemento che priva di concretezza e credibilità l'intera prospettazione difensiva di parte attrice;
▪ i capitoli 21 e 22, tendenti a dimostrare interlocuzioni con il convenuto avvenute nel
2010, non consentirebbero anche ove confermati di ritenere raggiunta, neppure in virtù di presunzione, la prova del conferimento di incarico professionale;
12 ▪ tutti gli ulteriori capitoli dedotti da parte attrice sono manifestamente irrilevanti ai fini della decisione» (pagg. 7 – 8 sentenza impugnata)
Sul punto, l'appellante si limita a insistere genericamente che “le circostanze offerte con i capitoli di prova sopra richiamati e ritrascritti – negati dal primo giudice - sarebbero state nel loro concatenarsi assolutamente utili a dimostrare non solo la condotta dell'Avv. (posta in essere nei suoi esatti termini); ma, in Parte_2
quanto tale, soprattutto il suo connotato negligente, cagionante in termini causali gravi danni certi ed attuali alla IG , e sufficiente a ravvisare la dedotta Parte_1
responsabilità professionale del Professionista”, senza censurare in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto che: «quanto sopra esposto, e considerato ulteriormente il fatto che l'attrice non risulta aver conferito ad alcun soggetto il necessario mandato processuale ad assisterla e rappresentarla nel giudizio di cassazione, impone di ritenere non sussistente prova idonea del conferimento al convenuto avvocato di alcun incarico che gli imponesse di Pt_2
informare l'attrice dello stato del più volte menzionato giudizio né della necessità/opportunità di coltivare successivamente l'azione avanti alla commissione tributaria regionale;
al riguardo, va in particolare sottolineato che non è dato comprendere in quale modo il convenuto, in manifesto difetto di mandato processuale nel giudizio di cassazione, (sottolineature dell'estensore) avrebbe potuto essere tempestivamente informato dell'esito del relativo giudizio e, così, rendere edotta la della necessità di agire ulteriormente avanti all'organo della giurisdizione Parte_1
tributaria”.
Parte convenuta in primo grado ha invece prodotto un parere scritto, che avrebbe consegnato personalmente a , non contestato nel contenuto da parte Parte_1
attrice che ne aveva riprodotto le parti salienti nel corpo dell'atto di citazione, negando di averlo ricevuto via mail o via posta ordinaria in quanto l'indirizzo sarebbe stato difforme da quello effettivo. Sul punto la TE rileva che il documento di identità
13 inviato dal patronato all'avv.to per estrarre copia dell'ordinanza della Pt_2
SU TE (fatto non contestato) riporta l'indirizzo Via delle Gavette 12/c ovvero quello indicato nel parere;
tale documento è stato rinnovato il 12.03.2013 (cfr. doc. 9-
10 e-mail 13.03.2013).
Nel corpo del parere (doc. 7 conv.) si legge che:
Nel parere l'avv.to precisa di non essere abilitato al patrocinio presso la Pt_2
SU TE (fatto irrilevante stante il mancato conferimento di una procura ad litem), ma soprattutto la necessità di conferire mandato ad un avvocato del foro di
Roma per “monitorare” lo stato del ricorso, onde eventualmente riassumere
14 tempestivamente la causa, escludendo, pertanto, di avere ricevuto personalmente un simile incarico.
Tale documento è comunque sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione
In ogni caso, come rilevato dal Giudice di prime cure, difetta la prova del nesso eziologico tra la condotta che si assume negligente e gli esiti di una riassunzione tempestivamente depositata: «va peraltro risolutivamente evidenziato il fatto che parte attrice, comunque, non ha offerto in giudizio alcun elemento dal quale desumere che, conducendosi un giudizio prognostico ex ante, con la tempestiva riassunzione del giudizio avanti alla commissione tributaria avrebbe visto accogliere le ragioni di ricorso già prospettate dal proprio dante causa ereditario1; a ben vedere, al riguardo nulla è stato anche solo allegato da parte attrice, a fronte della esistenza di un ben argomentato ricorso dell' e, per converso, della sostanziale Parte_4
assenza della motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale ligure, così dovendosi quanto meno affermare l'assenza di elementi utili ad apprezzare le probabilità d'accoglimento della domanda a suo tempo proposta dal de cuius;
deve pertanto affermarsi che, in ogni caso, non vi è prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale (ritenuta negligente) ed il risultato in tesi derivatone» (pagg.
8 – 9 sentenza impugnata).
Solo in sede di appello, e dunque tardivamente e inammissibilmente ex art. 345 c.p.c., parte appellante allega la fondatezza delle tesi del ricorrente, peraltro limitandosi a reiterare e tesi già esposte in sede di ricorso e contro ricorso.
Secondo costante giurisprudenza della SU TE , infatti, “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito
15 favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” (Cass. Sez. 3, 09/06/2004, n. 10966, Rv. 573480 - 01).
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte appellante, il che è di per sé ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello.
SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. IN SEDE DI GRAVAME
Parte appellata nelle note conclusive propone domanda ex 96 c.p.c. Per l'appellato, come insegnato dalla SU TE nella sentenza n. 1115/2016, la domanda non sarebbe soggetta all'ordinario regime delle preclusioni “con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, ivi compresa la insussistente istanza di sospensione della esecuzione della sentenza appellata”
(comparsa pag. 20); la domanda nella specie troverebbe giustificazione, pertanto, nella reiterazione delle tesi difensive già respinte e nella istanza di sospensiva proposta.
La domanda ad avviso della TE la domanda non è accoglibile.
Per costante giurisprudenza, infatti, “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24
Cost.” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023, Rv. 668146 - 01).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da Parte_1
dispositivo in favore della parte , Parte_2 [...]
, ritenendo, quanto alla Controparte_1
16 misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM
55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite.
ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
e così complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La TE di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto da;
avverso l'impugnata Parte_1
sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova in composizione monocratica;
17 2. condanna a rifondere le spese del presente grado di Parte_1
giudizio liquidate in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore di ciascuna delle parti e Parte_2
; Controparte_1
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 18/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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