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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 8337/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Pietro Suaria, Parte_1
Appellante contro
in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Bux,
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2017 ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 289/2017 del Giudice di Pace di emessa in seno al CP_1
procedimento di I grado iscritto al n. 1439/2016 R.G., depositata in data 6.2.2017 e non notificata, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. avanzata dall'odierna appellante in ordine ai danni derivanti dai fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile di sua proprietà - posto al quarto piano del sito in alla CP_1 CP_1
- e dovuti all'omessa manutenzione del lastrico solare gravante Controparte_1
sul condominio, con compensazione delle spese processuali. In particolare, dopo aver premesso che il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea ritenendo non sufficiente la documentazione probatoria allegata a supporto della stessa,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe fondato la propria valutazione “solo sulla scorta della scarsa qualità” dei rilievi fotografici prodotti, senza valutarli in “sinergia con il contesto e soprattutto con la descrizione ben più dettagliata redatta all'interno della Relazione tecnica svolta dall'Ing. ”, depositata dallo stesso in I grado. Persona_1 CP_1
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di accogliere la domanda proposta in I grado e, dunque, di accertare e dichiarare la responsabilità del per l'omessa manutenzione del lastrico solare, Controparte_1 con conseguente condanna dello stesso “al risarcimento dei danni tutti subiti dalla odierna attrice, ai sensi dell'art. 2055 c.c., nella somma in cui l'Ill.mo Giudice riterrà di quantificare, aumenta[ta] di €800,00 oltre Iva per spese già sostenute, il tutto tenendo conto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dì della domanda e fino all'effettivo soddisfo”, nonché alle spese del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito alla prima udienza Controparte_1 del 27.9.2017, contestando le avverse difese e pretese. In particolare, l'appellato:
- ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per aver controparte omesso di indicare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge causa di impugnazione;
- quanto al merito, ha dedotto che l'appellante non avrebbe mai documentato la spesa di euro 800,00 della quale ha chiesto il risarcimento, precisando che l'allegazione del preventivo di spesa di pari importo nulla proverebbe in merito ai danni subiti e che il riferimento a tale somma contenuto nella consulenza a firma dell'Ing. Persona_1
afferirebbe unicamente ai costi necessari al ripristino del controsoffitto, danneggiato dalle operazioni di ispezione tecnica.
Pertanto, l'appellato ha chiesto, in rito, di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, di rigettarlo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in ultimo per l'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui alla predetta disposizione anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU.
n. 27199/2017 (secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Scendendo al merito, va rilevato che la censura relativa all'erronea valutazione degli elementi di prova è fondata e, pertanto, l'appello merita accoglimento.
In particolare, ferma la riconducibilità dei fatti di causa nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la motivazione della sentenza appellata – come dedotto dall'appellante
– risulta erronea nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la sussistenza di ciascuno degli elementi costitutivi della responsabilità da cose in custodia, omettendo del tutto di considerare il contenuto della consulenza a firma dell'Ing.
, il cui deposito, per vero, è stato contraddittoriamente stimolato dalla stessa Persona_1
autorità giudicante.
Invero, premessa la natura “oggettiva” della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste esclusivamente l'onere di provare la sussistenza del danno evento, la derivazione di siffatto danno dalla res, nonché la sussistenza del danno conseguenza.
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, senza che occorra accertare l'assenza di colpa in capo al danneggiato nel relazionarsi con la res né verificare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Ebbene, tornando all'esame del caso concreto e tenuto conto delle risultanze processuali del giudizio di I grado, va rilevato che:
- i rilievi fotografici prodotti in uno all'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, per come ritraenti i fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile di proprietà dell'appellante, consentono di ritenere allegata e provata la sussistenza del danno evento, da intendersi quale danno ingiusto, in quanto ingiustificatamente lesivo del diritto di proprietà della CP_2
- la sussistenza del nesso di derivazione tra la cosa in custodia, id est il lastrico solare, e il predetto danno evento, nonché l'entità del danno conseguenza di natura patrimoniale patito, entrambi allegati nell'atto introduttivo di primo grado, risultano provati in virtù del deposito della consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. , che, da un Persona_1 lato, ha evidenziato come “all'origine del sinistro vi sia stata una insufficiente manutenzione dello strato di guaina impermeabilizzante sul lastrico solare” e, dall'altro, ha quantificato in complessivi euro 825,00, IVA inclusa, l'esborso necessario per il ripristino dello stato dei luoghi onde ricondurlo alle condizioni in cui versava prima del verificarsi dei fenomeni infiltrativi (e non, come sostenuto dall'appellato, a quello in cui versava prima dei sopralluoghi dell'Ing. ). Persona_1
Sul punto, occorre precisare come non deponga in senso contrario all'accoglimento della domanda risarcitoria la circostanza che siffatta documentazione - avente dirimente valore probatorio in ordine a taluni degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. - sia confluita nel giudizio di I grado per iniziativa di parte convenuta, che l'ha depositata all'udienza del 14.12.2016 e, dunque, nel termine indicato dal Giudice di I grado all'udienza del 26.10.2016.
Trattasi, in particolare, di documentazione avente carattere confessorio - in quanto proveniente dal consulente dell'appellato e recante fatti sfavorevoli a quest'ultimo - che il giudice può utilizzare al fine di ritenere raggiunta la prova in merito a tutti i fatti costitutivi della domanda, già allegati dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di I grado. Nel sistema processuale, infatti, accanto al principio dispositivo, vige il principio di acquisizione probatoria, secondo cui il giudice deve basare il proprio convincimento su tutte le prove acquisite, di chiunque sia stata l'iniziativa, senza dar rilievo al fatto che un mezzo di prova sia stato offerto dall'una o dall'altra delle parti. Il principio dell'onere della prova, dunque, non implica che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, senza potersi desumere da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte, sicché il giudice dovrà far ricorso alla regola dell'onere della prova quando un fatto rilevante sia rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie e non anche ove la relativa dimostrazione risulti comunque fornita in causa dalla parte che era gravata del relativo onere probatorio ovvero indifferentemente dall'altra (Cass. SS.UU.
n. 4835/2023).
Per quanto sin qui esposto, dunque, risultano provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai danni patrimoniali subiti dalla mentre Pt_1
il non ha fornito la prova liberatoria in merito alla sussistenza del caso CP_1
fortuito - invero neppure allegato - suscettibile di elidere il nesso causale sussistente tra la res ed il danno evento, sì da escludere la responsabilità dell'appellato.
Al contrario, la stessa relazione tecnica prodotta dal ha precisato come i CP_1 fenomeni infiltrativi siano stati causati da “eventi meteorici di una certa rilevanza sia pure non classificabili come eccezionali” che “hanno provocato nel sovrastante deteriorato strato di impermeabilizzazione sul lastrico solare [...] infiltrazioni di acqua che si sono manifestate all'interno di uno dei vani controsoffittati con presenza di una macchia scura a forma quasi circolare del diametro di 20 cm circa”, così, da un lato, confermando la sussistenza del danno evento nonché la sua derivazione causale dalla res
e, dall'altro, escludendo la possibilità di ravvisare gli estremi della prova liberatoria del caso fortuito, che la giurisprudenza costantemente identifica nella prova positiva della causa esterna – fatto naturale (Cass. 4855/2022), fatto del terzo (Cass. 42082/2021) ovvero fatto dello stesso danneggiato (Cass. 9873/2023) – che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode.
Da ultimo, giova precisare che neppure è dato rinvenire aliunde, in virtù del richiamato principio di acquisizione della prova, elementi idonei a ritenere integrato il caso fortuito, né risulta dirimente al fine di escludere il diritto al risarcimento dell'appellante “la completa asciuttezza del solaio” riscontrata dall'Ing. al momento dei Persona_1
sopralluoghi effettuati (11.8.2016 e 28.11.2016), in quanto siffatta circostanza prova univocamente la buona riuscita degli interventi di manutenzione effettuati dall'appellato dopo il verificarsi delle infiltrazioni lamentate dall'appellante e non contestati da quest'ultima, nonché l'idoneità degli stessi ad impedire il ripresentarsi di ulteriori danni evento.
Non possono, invece, essere risarciti ulteriori danni di natura non patrimoniale, laconicamente evocati dalla negli atti introduttivi dei giudizi di I e II grado, in Pt_1
quanto sforniti di prova.
Alla luce di tanto, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza impugnata va riformata, riconoscendo la responsabilità del Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna dello stesso a risarcire il
[...]
danno patrimoniale subito da quantificato in euro 825,00, comprensivi Parte_1 di I.V.A. (pari all'importo ritenuto necessario dal consulente tecnico di parte Ing.
[...]
per il ripristino dello stato dei luoghi), oltre rivalutazione monetaria ed Persona_1
interessi nella misura legale dal dì della domanda di I grado (come richiesto dall'appellante sin dal giudizio di I grado) al soddisfo, calcolando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr., ex multis, Cass. n. 6369/2013);
- pertanto, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame e della circostanza che
è risultata comunque vittoriosa all'esito di ambo i gradi di giudizio Parte_1
(sebbene unicamente in relazione al danno patrimoniale), le spese seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (per il giudizio di I grado: tabella n. 1; valori medi dello scaglione n.
1, in considerazione del decisum; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del decisum; con riduzione per entrambi i gradi di giudizio delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello;
- in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 289/2017 emessa dal Giudice di Pace di condanna il in CP_1 Controparte_1
a risarcire in favore di la somma di euro 825,00, oltre rivalutazione CP_1 Parte_1
monetaria ed interessi legali come da parte motiva;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna il in a rifondere in favore di Controparte_1 CP_1
le spese processuali di ambo i giudizi, liquidate in euro 504,00 per Parte_1
compensi professionali ed in euro 258,40 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_3
Marialessandra Nacucchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 8337/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Pietro Suaria, Parte_1
Appellante contro
in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Bux,
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2017 ha interposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 289/2017 del Giudice di Pace di emessa in seno al CP_1
procedimento di I grado iscritto al n. 1439/2016 R.G., depositata in data 6.2.2017 e non notificata, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. avanzata dall'odierna appellante in ordine ai danni derivanti dai fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile di sua proprietà - posto al quarto piano del sito in alla CP_1 CP_1
- e dovuti all'omessa manutenzione del lastrico solare gravante Controparte_1
sul condominio, con compensazione delle spese processuali. In particolare, dopo aver premesso che il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea ritenendo non sufficiente la documentazione probatoria allegata a supporto della stessa,
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe fondato la propria valutazione “solo sulla scorta della scarsa qualità” dei rilievi fotografici prodotti, senza valutarli in “sinergia con il contesto e soprattutto con la descrizione ben più dettagliata redatta all'interno della Relazione tecnica svolta dall'Ing. ”, depositata dallo stesso in I grado. Persona_1 CP_1
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di accogliere la domanda proposta in I grado e, dunque, di accertare e dichiarare la responsabilità del per l'omessa manutenzione del lastrico solare, Controparte_1 con conseguente condanna dello stesso “al risarcimento dei danni tutti subiti dalla odierna attrice, ai sensi dell'art. 2055 c.c., nella somma in cui l'Ill.mo Giudice riterrà di quantificare, aumenta[ta] di €800,00 oltre Iva per spese già sostenute, il tutto tenendo conto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dì della domanda e fino all'effettivo soddisfo”, nonché alle spese del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito alla prima udienza Controparte_1 del 27.9.2017, contestando le avverse difese e pretese. In particolare, l'appellato:
- ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per aver controparte omesso di indicare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge causa di impugnazione;
- quanto al merito, ha dedotto che l'appellante non avrebbe mai documentato la spesa di euro 800,00 della quale ha chiesto il risarcimento, precisando che l'allegazione del preventivo di spesa di pari importo nulla proverebbe in merito ai danni subiti e che il riferimento a tale somma contenuto nella consulenza a firma dell'Ing. Persona_1
afferirebbe unicamente ai costi necessari al ripristino del controsoffitto, danneggiato dalle operazioni di ispezione tecnica.
Pertanto, l'appellato ha chiesto, in rito, di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, di rigettarlo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in ultimo per l'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui alla predetta disposizione anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU.
n. 27199/2017 (secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Scendendo al merito, va rilevato che la censura relativa all'erronea valutazione degli elementi di prova è fondata e, pertanto, l'appello merita accoglimento.
In particolare, ferma la riconducibilità dei fatti di causa nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la motivazione della sentenza appellata – come dedotto dall'appellante
– risulta erronea nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la sussistenza di ciascuno degli elementi costitutivi della responsabilità da cose in custodia, omettendo del tutto di considerare il contenuto della consulenza a firma dell'Ing.
, il cui deposito, per vero, è stato contraddittoriamente stimolato dalla stessa Persona_1
autorità giudicante.
Invero, premessa la natura “oggettiva” della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste esclusivamente l'onere di provare la sussistenza del danno evento, la derivazione di siffatto danno dalla res, nonché la sussistenza del danno conseguenza.
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, senza che occorra accertare l'assenza di colpa in capo al danneggiato nel relazionarsi con la res né verificare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Ebbene, tornando all'esame del caso concreto e tenuto conto delle risultanze processuali del giudizio di I grado, va rilevato che:
- i rilievi fotografici prodotti in uno all'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, per come ritraenti i fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile di proprietà dell'appellante, consentono di ritenere allegata e provata la sussistenza del danno evento, da intendersi quale danno ingiusto, in quanto ingiustificatamente lesivo del diritto di proprietà della CP_2
- la sussistenza del nesso di derivazione tra la cosa in custodia, id est il lastrico solare, e il predetto danno evento, nonché l'entità del danno conseguenza di natura patrimoniale patito, entrambi allegati nell'atto introduttivo di primo grado, risultano provati in virtù del deposito della consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. , che, da un Persona_1 lato, ha evidenziato come “all'origine del sinistro vi sia stata una insufficiente manutenzione dello strato di guaina impermeabilizzante sul lastrico solare” e, dall'altro, ha quantificato in complessivi euro 825,00, IVA inclusa, l'esborso necessario per il ripristino dello stato dei luoghi onde ricondurlo alle condizioni in cui versava prima del verificarsi dei fenomeni infiltrativi (e non, come sostenuto dall'appellato, a quello in cui versava prima dei sopralluoghi dell'Ing. ). Persona_1
Sul punto, occorre precisare come non deponga in senso contrario all'accoglimento della domanda risarcitoria la circostanza che siffatta documentazione - avente dirimente valore probatorio in ordine a taluni degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. - sia confluita nel giudizio di I grado per iniziativa di parte convenuta, che l'ha depositata all'udienza del 14.12.2016 e, dunque, nel termine indicato dal Giudice di I grado all'udienza del 26.10.2016.
Trattasi, in particolare, di documentazione avente carattere confessorio - in quanto proveniente dal consulente dell'appellato e recante fatti sfavorevoli a quest'ultimo - che il giudice può utilizzare al fine di ritenere raggiunta la prova in merito a tutti i fatti costitutivi della domanda, già allegati dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di I grado. Nel sistema processuale, infatti, accanto al principio dispositivo, vige il principio di acquisizione probatoria, secondo cui il giudice deve basare il proprio convincimento su tutte le prove acquisite, di chiunque sia stata l'iniziativa, senza dar rilievo al fatto che un mezzo di prova sia stato offerto dall'una o dall'altra delle parti. Il principio dell'onere della prova, dunque, non implica che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, senza potersi desumere da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte, sicché il giudice dovrà far ricorso alla regola dell'onere della prova quando un fatto rilevante sia rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie e non anche ove la relativa dimostrazione risulti comunque fornita in causa dalla parte che era gravata del relativo onere probatorio ovvero indifferentemente dall'altra (Cass. SS.UU.
n. 4835/2023).
Per quanto sin qui esposto, dunque, risultano provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ai danni patrimoniali subiti dalla mentre Pt_1
il non ha fornito la prova liberatoria in merito alla sussistenza del caso CP_1
fortuito - invero neppure allegato - suscettibile di elidere il nesso causale sussistente tra la res ed il danno evento, sì da escludere la responsabilità dell'appellato.
Al contrario, la stessa relazione tecnica prodotta dal ha precisato come i CP_1 fenomeni infiltrativi siano stati causati da “eventi meteorici di una certa rilevanza sia pure non classificabili come eccezionali” che “hanno provocato nel sovrastante deteriorato strato di impermeabilizzazione sul lastrico solare [...] infiltrazioni di acqua che si sono manifestate all'interno di uno dei vani controsoffittati con presenza di una macchia scura a forma quasi circolare del diametro di 20 cm circa”, così, da un lato, confermando la sussistenza del danno evento nonché la sua derivazione causale dalla res
e, dall'altro, escludendo la possibilità di ravvisare gli estremi della prova liberatoria del caso fortuito, che la giurisprudenza costantemente identifica nella prova positiva della causa esterna – fatto naturale (Cass. 4855/2022), fatto del terzo (Cass. 42082/2021) ovvero fatto dello stesso danneggiato (Cass. 9873/2023) – che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode.
Da ultimo, giova precisare che neppure è dato rinvenire aliunde, in virtù del richiamato principio di acquisizione della prova, elementi idonei a ritenere integrato il caso fortuito, né risulta dirimente al fine di escludere il diritto al risarcimento dell'appellante “la completa asciuttezza del solaio” riscontrata dall'Ing. al momento dei Persona_1
sopralluoghi effettuati (11.8.2016 e 28.11.2016), in quanto siffatta circostanza prova univocamente la buona riuscita degli interventi di manutenzione effettuati dall'appellato dopo il verificarsi delle infiltrazioni lamentate dall'appellante e non contestati da quest'ultima, nonché l'idoneità degli stessi ad impedire il ripresentarsi di ulteriori danni evento.
Non possono, invece, essere risarciti ulteriori danni di natura non patrimoniale, laconicamente evocati dalla negli atti introduttivi dei giudizi di I e II grado, in Pt_1
quanto sforniti di prova.
Alla luce di tanto, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza impugnata va riformata, riconoscendo la responsabilità del Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna dello stesso a risarcire il
[...]
danno patrimoniale subito da quantificato in euro 825,00, comprensivi Parte_1 di I.V.A. (pari all'importo ritenuto necessario dal consulente tecnico di parte Ing.
[...]
per il ripristino dello stato dei luoghi), oltre rivalutazione monetaria ed Persona_1
interessi nella misura legale dal dì della domanda di I grado (come richiesto dall'appellante sin dal giudizio di I grado) al soddisfo, calcolando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr., ex multis, Cass. n. 6369/2013);
- pertanto, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame e della circostanza che
è risultata comunque vittoriosa all'esito di ambo i gradi di giudizio Parte_1
(sebbene unicamente in relazione al danno patrimoniale), le spese seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (per il giudizio di I grado: tabella n. 1; valori medi dello scaglione n.
1, in considerazione del decisum; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del decisum; con riduzione per entrambi i gradi di giudizio delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello;
- in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 289/2017 emessa dal Giudice di Pace di condanna il in CP_1 Controparte_1
a risarcire in favore di la somma di euro 825,00, oltre rivalutazione CP_1 Parte_1
monetaria ed interessi legali come da parte motiva;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna il in a rifondere in favore di Controparte_1 CP_1
le spese processuali di ambo i giudizi, liquidate in euro 504,00 per Parte_1
compensi professionali ed in euro 258,40 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_3
Marialessandra Nacucchi