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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12047/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12047/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MANFREDDA EMANUELE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 27/01/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori V E R O N I C A C R I C C H I O e A L E S S A N D R O M A R C H I contraevano matrimonio con rito civile in TORINO, il 23/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 457 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/03/2014 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di verbale di separazione omologato dal
Tribunale di Torino in data 10/7/2020. Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale e Per_1 residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Melzo (MI), Via Gavazzi n. 16;
-il padre potrà tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre collocataria, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e lavorativi dei genitori;
in assenza di miglior accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola della figlia, allorchè il padre si farà carico di andarla a prendere, e sino alle ore 21:30 della domenica sera, quando il padre la riaccompagnerà presso la abitazione materna;
b) durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare preventivamente con la madre e, in difetto di diverso accordo, la prima settimana di luglio e le prime due di agosto (dall'1 al 15), gli anni dispari, e l'ultima settimana di luglio e le ultime due di agosto (dal pagina 2 di 3 16 al 31), gli anni pari;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 23 dicembre pomeriggio al 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio sera;
vacanze pasquali ad anni alterni;
DA' ATTO che: i coniugi concordano che le modalità di visita indicate nei punti precedenti potranno essere modificate per sopravvenute esigenze lavorative di uno o di entrambi i genitori, previo congruo avviso;
e che è fatto, in ogni caso, espressamente salvo ogni diverso e più ampio accordo dei genitori in merito ad una diversa ripartizione dei tempi di visita e di permanenza della figlia presso ciascuno di essi.
DISPONE che:
-il padre versi alla madre collocataria entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente in base Per_1 alla variazione dell'indice ISTAT, impegnandosi altresì a concorrere nella misura del 50% per quanto riguarda le spese concordate o comunque necessarie per l'istruzione scolastica o parascolastica e per l'attività ricreativa e sportiva nonché, in egual misura, per le spese mediche non mutuabili o rimborsabili dal S.S.N. e per ogni altra spesa di carattere straordinario concordata o comunque necessaria per la figlia, rinviando, per quanto non previsto od in caso sorgessero contestazioni, al protocollo d'intesa siglato in data 15.3.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
il genitore provvederà al rimborso delle spese anticipate dall'altro genitore nel caso in cui quest'ultimo le avesse dovute anticipare entro il mese successivo dall'esibizione della relativa documentazione contabile;
-il Sig. versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma Pt_2 mensile di Euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
DA' ATTO che:
-i ricorrenti concordano che la madre continui ad usufruire nella misura del 100% delle detrazioni di legge per la figlia e nella medesima percentuale percepisca l'assegno unico, o le diverse altre misure di sostegno alla famiglia eventualmente approvate dallo Stato;
-coniugi si concedono, fin d'ora, reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità nonché per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o documento di identità della figlia Per_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/02/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12047/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MANFREDDA EMANUELE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 27/01/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori V E R O N I C A C R I C C H I O e A L E S S A N D R O M A R C H I contraevano matrimonio con rito civile in TORINO, il 23/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 457 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/03/2014 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di verbale di separazione omologato dal
Tribunale di Torino in data 10/7/2020. Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale e Per_1 residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Melzo (MI), Via Gavazzi n. 16;
-il padre potrà tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre collocataria, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e lavorativi dei genitori;
in assenza di miglior accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola della figlia, allorchè il padre si farà carico di andarla a prendere, e sino alle ore 21:30 della domenica sera, quando il padre la riaccompagnerà presso la abitazione materna;
b) durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare preventivamente con la madre e, in difetto di diverso accordo, la prima settimana di luglio e le prime due di agosto (dall'1 al 15), gli anni dispari, e l'ultima settimana di luglio e le ultime due di agosto (dal pagina 2 di 3 16 al 31), gli anni pari;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 23 dicembre pomeriggio al 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio sera;
vacanze pasquali ad anni alterni;
DA' ATTO che: i coniugi concordano che le modalità di visita indicate nei punti precedenti potranno essere modificate per sopravvenute esigenze lavorative di uno o di entrambi i genitori, previo congruo avviso;
e che è fatto, in ogni caso, espressamente salvo ogni diverso e più ampio accordo dei genitori in merito ad una diversa ripartizione dei tempi di visita e di permanenza della figlia presso ciascuno di essi.
DISPONE che:
-il padre versi alla madre collocataria entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente in base Per_1 alla variazione dell'indice ISTAT, impegnandosi altresì a concorrere nella misura del 50% per quanto riguarda le spese concordate o comunque necessarie per l'istruzione scolastica o parascolastica e per l'attività ricreativa e sportiva nonché, in egual misura, per le spese mediche non mutuabili o rimborsabili dal S.S.N. e per ogni altra spesa di carattere straordinario concordata o comunque necessaria per la figlia, rinviando, per quanto non previsto od in caso sorgessero contestazioni, al protocollo d'intesa siglato in data 15.3.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
il genitore provvederà al rimborso delle spese anticipate dall'altro genitore nel caso in cui quest'ultimo le avesse dovute anticipare entro il mese successivo dall'esibizione della relativa documentazione contabile;
-il Sig. versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma Pt_2 mensile di Euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
DA' ATTO che:
-i ricorrenti concordano che la madre continui ad usufruire nella misura del 100% delle detrazioni di legge per la figlia e nella medesima percentuale percepisca l'assegno unico, o le diverse altre misure di sostegno alla famiglia eventualmente approvate dallo Stato;
-coniugi si concedono, fin d'ora, reciproca autorizzazione per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti di identità nonché per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o documento di identità della figlia Per_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/02/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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