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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 166/2024
CRON Nr.
DEPOSITO MINUTA
__________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente relatore
Dr. AIDA SABBATO Consigliera
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 58/2023 R.G., avente ad oggetto: “mansioni e jus variandi” e vertente
T R A
nata a [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Potenza, via della Tecnica n. 24/A, presso lo studio dell 'avv. che la Parte_2
rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso in appello,
appellante
E
Primaticcio n. 162, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Abbiategrasso (MI), via Piersanti Mattarella n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Donnantuoni del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Sempione n. 33, come da procura in calce alla memoria difensiva in appello,
appellata
All'udienza del 7/11/2024 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Accertare e dichiarare fondati i motivi e le ragioni indicate nelle superiori premesse del presente appello che giustificano la riforma integrale della sentenza n. 74/2023 …. all'uopo accogliendo la domanda di cui al presente atto di appello e, per l'effetto, riformare integralmente la impugnata sentenza, con ogni conseguenza e ragione di legge;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”
per l'appellata s.p.a.:
“… nel merito respingere il ricorso avversario con integrale conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del processo”,
e mediante trattazione scritta discutevano la causa, che veniva decisa come da dispositivo, depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/2/2019, , dipendente della Parte_1
società con mansioni di operaia inquadrata al 2° livello del Controparte_1
CCNL settore multiservizi, citava in giudizio il datore di lavoro e chiedeva accertarsi e dichiararsi che il provvedimento di modifica delle mansioni da “operaio addetto alle pulizie bagni e uffici” a “operaio addetto alla pulizia meccanica per mezzo lavasciuga con uomo a bordo” era illegittimo, pretestuoso e palesemente persecutorio e, per l'effetto, bisognava annullarlo con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza n. 74/2023 del 26/1/2023, il Tribunale adito rigettava la domanda, affermando essere emersa nel corso del processo l'idoneità della lavoratrice alle mansioni di addetta alle pulizie con limitazioni, quali assegnatele a seguito di un infortunio sul lavoro e dunque, essere legittima l'assegnazione ad altra posizione lavorativa, con riduzione oraria e stipendiale, stante l'assenza nel processo produttivo della mansione specifica.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la lavoratrice, chiedendone la riforma integrale, mentre il datore di lavoro respingeva il gravame.
All'udienza del 7/11/2024 le parti discutevano oralmente l'appello e la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondato su un unico motivo cumulativo (motivazione apparente e/o comunque errata interpretazione degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza n. 74/2021
– errata e o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. – errata e falsa applicazione dei presupposti previsti dall'art. 2103 c.c. circa l'esistenza di esigenze tecnico organizzative – errata e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2087 c.c.) l'appello va rigettato in quanto generico, meramente ripetitivo dei fatti già esposti nel ricorso di primo grado e in taluni passi introduttivo di circostanze affatto nuove.
operaia alle dipendenze della società appellata, con Parte_1
contratto a t. ind. -part time di 24 ore-, inquadrata al secondo livello del CCNL
Multiservizi, contesta la disposizione aziendale che, in seguito a visita del medico competente, replicata dall in conseguenza Controparte_2
dell'impugnazione formulata dalla stessa lavoratrice, ha dichiarato la Parte_1
idonea con prescrizioni alle mansioni di addetta alla pulizia dei bagni e degli uffici negli stabilimenti BA di EL (“NO M.M.C. con indice NIOS>0,85, no ipeflessione del tronco e iperestensione del rachide cervicale, non adibire alle pulizie Contr sotto i nastri”: questo il giudizio dell'Organo di Vigilanza dell .
Era accaduto, invero, che in occasione del cambio appalto di pulizie (dalla CP_4
precedente datore di lavoro dell'appellante, alla quest'ultima Controparte_1
società avesse proceduto alla visita preassuntiva e che, all'esito, la lavoratrice avesse riportato il giudizio innanzi indicato, a cui ella non formulava contestazioni di sorta
(provvedimento del 29/5/2018).
Era ancora accaduto che, dato dalla l'avvio a un nuovo programma di lavoro CP_1
presso lo stabilimento BA in data 4/6/2018, comprendente anche l'esecuzione di pulizie sotto i nastri, il successivo 6/6/2018 la lavoratrice subisse un infortunio sul lavoro (lombosciatalgia in paziente con pregresso intervento di stabilizzazione rachide cervicale, con prognosi di guarigione in cinque giorni) e che al ritorno al lavoro dopo un lungo periodo di convalescenza, ferie e aspettativa, il datore le avesse preannunciato che, per quanto accaduto e a tutela della sua integrità fisica, sarebbe stata adibita a una posizione lavorativa diversa, quella di pulizia meccanica della pavimentazione in fabbrica per mezzo di lavasciuga con uomo a bordo, da capitolato prevista in part time per 10 ore a settimana.
Rappresentando la propria volontà di essere riassegnata alle precedenti mansioni di pulizie civili presso bagni e uffici, posizione lavorativa a suo dire mai soppressa, la lavoratrice riprendeva servizio a seguito di intimazione del 3/10/2018 ma contestava la legittimità del provvedimento unilaterale di modifica delle mansioni, ricorrendo al giudice e invocando il rispetto dei principi in materia di ius variandi ex art. 2103 c.c..
In particolare, contestava la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni, bollandolo come pretestuoso e manifestamente persecutorio e, conseguentemente chiedeva dichiararsi illegittima la riduzione unilaterale del contratto part – time, da
24 ore a 10 ore settimanali, e condannarsi il datore di lavoro a versarle le differenze salariali maturate dalla trasformazione contrattuale sino all'effettiva restituzione alle mansioni precedenti (vds. conclusioni del ricorso di primo grado). In sintesi, dunque, può dirsi che la lavoratrice abbia contestato il provvedimento datoriale essenzialmente per la riduzione oraria e quella retributiva unilateralmente attuate in seguito agli esiti della visita medica di idoneità. In appello ha formulato le medesime richieste conclusive, pur a fronte di allegazioni molto più diffuse e spesso nuove.
Come condivisibilmente ha affermato il primo giudice, per la soluzione della controversia occorre esaminare le conseguenze e i comportamenti che il datore di lavoro può attuare a seguito del giudizio di inidoneità alla mansione specifica del medico.
Ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs n. 81/2008, “il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Il datore di lavoro dovrà procedere in primo luogo a verificare se esistono altre mansioni disponibili a cui adibire il dipendente e in secondo luogo accertare se tali mansioni siano compatibili con l'inabilità dello stesso. In assenza di mansioni disponibili alle quali il dipendente possa essere adibito, il datore di lavoro potrà eventualmente procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Secondo giurisprudenza consolidata, in capo alla parte datoriale e in virtù dell'applicazione dei principi di buona fede e correttezza che devono guidare l'esecuzione del rapporto, si configurerebbe l'obbligo di attuare le soluzioni organizzative più idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore, col rispetto di due limiti: a) il giudice non potrà sindacare nel merito i criteri di gestione dell'impresa, costituenti espressione della discrezionalità del datore di lavoro;
b) il lavoratore ritenuto idoneo non potrà rifiutarsi di svolgere le mansioni assegnate, invocando la sussistenza di un'inidoneità fisica alla mansione specifica. Di recente, si sta affermando un diverso indirizzo giurisprudenziale che seguendo la giurisprudenza e la normativa comunitaria, sostiene che il lavoratore giudicato inidoneo alla mansione potrebbe venire a trovarsi in una situazione di “disabilità”, intesa come una limitazione (causata da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature) tale da ostacolare in maniera significativa la partecipazione del soggetto alla vita professionale in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Il datore di lavoro in casi come questo non dovrebbe limitarsi a verificare la presenza in azienda di posizioni compatibili con lo stato di salute del dipendente, richiedendosi piuttosto un quid pluris: attuare “ragionevoli accomodamenti”, intendendosi per tali le modifiche e gli adattamenti necessari e idonei a tutelare il lavoratore (cfr. tra le altre
Cass. Sez. L., sent. n. 6798 del 19/3/2018).
Nella maggioranza di tali fattispecie si verifica, dunque, un conflitto, quantomeno potenziale, tra il diritto alla salute e al lavoro (riconosciuti e tutelati a livello costituzionale negli articoli 32 e 4), da un lato e, dall'altro, il diritto alla libertà di impresa dell'art. 41 della Costituzione, conflitto risolto ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti (cfr.
Cass. Sez. L., sent. n. 29250 del 6/12/2017).
Orbene, nel caso di specie, stando al devolutum, la lavoratrice ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di mutamento delle mansioni essenzialmente sotto il profilo delle sue conseguenze in punto di riduzione oraria e del connesso ridimensionamento del trattamento retributivo, peraltro accusando l'azienda di un comportamento persecutorio ai suoi danni e di aver voluto pretestuosamente favorire altra dipendente, tale messa al suo posto di “operaia addetta alla pulizia Pt_3
bagni e uffici”. Subìto il rigetto della domanda, ella non ha efficacemente aggredito la sentenza impugnata sotto il profilo della sussistenza dei presupposti legittimanti lo jus variandi in pejus (sopravvenuta inidoneità psico-fisica alla prestazione originaria, impossibilità di adibizione a mansioni di pari livello, peraltro confermate sul piano sanitario dall'indagine svolta dal CTU di primo grado), né ha specificato la pretestuosità del provvedimento o provato le finalità persecutorie del tutto genericamente allegate in primo grado.
Resta il dato obbiettivo che la ricorrente, assegnata a seguito di cambio appalto al servizio “pulizie civili bagni e uffici” presso lo stabilimento BA di EL, dichiarata dal medico competente idonea alle mansioni specifiche, abbia impugnato Contr tale giudizio innanzi al competente Organo di Vigilanza dell ed abbia così ottenuto un giudizio di idoneità con limitazioni (“NO M.M.C. con indice NIOS>0,85, no ipeflessione del tronco e iperestensione del rachide cervicale, non adibire alle pulizie sotto i nastri) non ulteriormente contestato se non quando, a seguito di un infortunio sul lavoro occorso pochi giorni dopo il giudizio (una lombosciatalgia piuttosto modesta, con cinque giorni di prognosi) ella non è stata dal datore di lavoro adibita a mansioni in parte differenti, di pulizia dei pavimenti mediante uso di macchinari che rendono il servizio meno gravoso e con scarsa se non nulla incidenza sul fisico dell'operatore (pulizia meccanica della pavimentazione in fabbrica per mezzo di lavasciuga con uomo a bordo); salvo, poi, a richiedere di essere restituita alle mansioni originarie, avendo preso atto della circostanza che le nuove mansioni avrebbero sì salvato il posto di lavoro, ma comportato anche una diminuzione oraria del part-time, con connessa riduzione salariale.
Orbene, l'iter seguito dall'azienda risulta pienamente rispettoso dei principi in materia di salvaguardia della salute del lavoratore e ricorso al jus variandi in pejus, quali sinteticamente esposti in precedenza. Sul punto la società appellata risulta aver assolto all'onere probatorio circa la ricerca di una postazione di lavoro compatibile con le condizioni di salute della lavoratrice.
Di contro, quest'ultima ha fumosamente evocato un ricorso meramente pretestuoso del datore di lavoro a tale provvedimento di mutamento di mansioni nell'ambito di un disegno persecutorio ai suoi danni, ma non ha in alcun modo specificato autori, tempi e motivi di tale condotta. Per tutte le ragioni indicate non può che andarsi incontro al rigetto dell'appello.
Segue la disciplina delle spese processuali, regolamentata nei modi e nella misura indicati nel dispositivo, e poste a carico dell'appellante in quanto soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 58/2023 del ruolo generale appelli lavoro, promosso il 7/3/2023 da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. Controparte_1
74/2023 del 26/1/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese e competenze del presente grado, che liquida in complessivi €. 3.473.00, oltre RSF,
IVA e CPA come per legge.
Potenza, 7 novembre 2024 Il Presidente est.
dr. Roberto Spagnuolo