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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2438 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
INPS VIA TOMMASO CAPRA MESSINA presso lo studio dell'Avv. OLLA
MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi dal 24/01/2014 al 07/02/2014 e dal 14/02/2014 al 28/02/2014, nonché
l'annullamento della richiesta di restituzione di quanto percepito dall' in CP_1 ragione dell'avvenuta cancellazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande CP_1
proposte e chiedendo il rigetto del ricorso. Tuttavia, successivamente, con provvedimento di autotutela n. 89/2020, l' procedeva all'annullamento delle CP_1 richieste di restituzione dell'indebito nei confronti della ricorrente, determinando così il venir meno dell'interesse ad una pronuncia nel merito.
Alla luce di tale intervenuto provvedimento di autotutela, le parti concordavano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'istruttoria è emerso che l' ha annullato le richieste di restituzione delle CP_1
somme originariamente contestate alla ricorrente. Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più in discussione il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia per i periodi indicati.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo applicare il principio della soccombenza virtuale, in base al quale l' , che aveva inizialmente negato la prestazione e CP_1
richiesto la restituzione delle somme, deve essere considerato, seppur solo in via ipotetica, parte soccombente. Ne consegue che le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
1. La cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
1300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo