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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1029/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DENIELA BELLOCCO e Parte_1 dall'avv. MICHELE CONIA;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), nonché domanda di accertamento dello status di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
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1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che l'istante appare bisognevole di una assistenza continua ed ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 _________.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha accertato la sussistenza delle seguenti patologie:
- Vasculopatia cerebrale ed igroma frontale bilaterale strumentalmente accertati in soggetto con umore depresso, reazione paranoide e tendenza al ritiro sociale, in terapia farmacologica;
- Poliartrosi con deficit funzionale. Artrite Reumatoide;
- Interstiziopatia polmonare. Cardiopatia ipertensiva;
- Ernia inguinale dx con indicazione ad intervento di plastica addominale”. pagina2 di 4
In particolare, l'Ausiliario ha evidenziato che “Questo complesso quadro polipatogico risulta di gravità tale da peggiorare certamente la qualità della vita e limitare o impedire le comuni funzioni quotidiani rispetto ad una persona di pari età. Trattasi pertanto di persona che necessita di assistenza continua e di assidua vigilanza, in quanto incapace di provvedere alla propria persona ed ai bisogni della vita quotidiana quali l'igiene personale, la vestizione, la preparazione dei pasti o l'assunzione dei farmaci, sin dall'Aprile
2024, epoca di documentato aggravamento clinico. Tenuto conto che la minorazione in atto maggiormente invalidante ed incidente negativamente sull'autonomia personale è la patologia psichiatrica, e che la stessa è suscettibile nel tempo di possibile discreto controllo farmacologico della malattia, considerando anche l'età non molto avanzata del ricorrente, si ritiene utile una visita di revisione al
Gennaio 2027. Possiamo pertanto concludere che il sig. , Parte_1 di anni 76, ha diritto alla Indennità di Accompagnamento ed al riconoscimento dello Status di Handicap grave (L. 104 art. 3 comma 3) dal mese di Aprile 2024, con visita di revisione al Gennaio 2027”.
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente necessita di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore, ed è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento in suo capo dello status di handicap in condizioni gi gravità ai sensi della predetta disposizione, dal mese di aprile del 2024.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.830,00 - di cui 600,00 per l'ATPO - oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 dall'aprile 2024;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in 1.830,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 21/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
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