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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10680/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNARI Parte_1 C.F._1
ELEONORA elettivamente domiciliato in corso martiri 360 41013 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. MUNARI ELEONORA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: chiede la conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.c. datata 16.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'attrice ha introdotto il presente procedimento, per la regolamentazione dell'affido, collocamento e mantenimento del figlio minore e contestuale richiesta di ordine di protezione nei confronti del convenuto, a tutela di se stessa e del figlio. pagina 1 di 7 Dalla relazione more uxorio fra le parti è nato in [...] il [...] il figlio . CP_2
La madre ha un'altra figlia, nata nel 2014 da precedente relazione. Attualmente vive con entrambi i minori a casa della propria madre, insieme alla propria zia.
Con ordine di protezione confermato il 13-8-2024 è stato disposto l'allontanamento del padre, che è tornato a vivere nei dintorni di Napoli, sua città di origine.
Egli è rimasto contumace, sia con riferimento alla domanda di ordine di protezione, che con riferimento al giudizio principale.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. datata 16.11.2024 è stato osservato e disposto quanto di seguito riportato.
Dalla relazione del Servizio Sociale pervenuta l'8-11-2024 è emerso che il padre ha fatto ritorno a
Napoli, sua città di origine;
il Servizio ha avviato, su richiesta del padre, videochiamate protette col figlio;
il Servizio riferisce altresì che il padre ha partecipato con puntualità alle videochiamate protette e ha comunicato la sua intenzione di intraprendere un percorso antiviolenza presso un centro del proprio territorio di residenza, pertanto il Servizio ha chiesto formalmente la collaborazione del per la presa in carico;
la sua situazione abitativa non appare chiara, inoltre il Controparte_3
Servizio manifesta l'esigenza che, affinchè si crei un rapporto padre-figlio, egli si renda disponibile a partecipare a incontri in presenza, dato che, per la tenera età del minore, durante le videochiamate per lo più il minore non interagisce col padre, ma gioca, mentre il padre lo osserva. Il Servizio afferma che la madre risulta collaborante, pur permanendo delle fragilità, e che la stessa ha esposto che il padre ha cercato di mettersi in contatto con lei, cosa che gli è vietata stante l'ordine di protezione.
All'udienza del 14-11-2024 la madre ha dichiarato: io prendo 398 euro per entrambi i miei figli, non so se sia al 100% o meno. Conferma che al momento lei non lavora avendo due bambini piccoli da accudire. Si è detta disponibile a farsi aiutare dal Servizio, come le è stato proposto, per reperire un impiego part time.
Conferma che vive in casa con sua mamma e sua zia, disabile, è un immobile in comodato da un privato, ci hanno chiesto di andare via e abbiamo chiesto al Comune l'assegnazione di un alloggio
Acer. Speriamo che non manchi molto alla assegnazione. Non so che lavoro faccia il quando era qui lavorava all'Eurospin e prendeva uno stipendio CP_1 variabile fra gli 800 e i 1.200 euro mensili. Poi è stato lasciato a casa, sta percependo ancora la
Naspi, e secondo quanto ha dichiarato al Servizio ha trovato un altro impiego. Ha avuto due occlusioni aortiche, gli hanno dovuto mettere degli stent, l'ho saputo dai suoi familiari.
Con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. si è quindi ritenuto che la soluzione più tutelante per il figlio fosse quella dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, collocamento del minore presso di lei, mandato al Servizio Sociale affinchè: effettui la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, organizzi incontri padre-figlio in forma protetta, continuando con le videochiamate protette finchè il padre non sarà in grado di recarsi sul territorio bolognese per partecipare agli incontri;
con
pagina 2 di 7 possibilità di sospenderli se risultassero disturbanti per il minore;
il Servizio chiederà relazione sullo stato del percorso antiviolenza del padre e su quello della madre;
verificherà il rapporto del minore con ciascuno dei genitori e chiederà notizie al pediatra e agli insegnanti;
affiancherà la madre in un percorso di ricerca di un'occupazione e/o di qualificazione professionale.
Dalla data della domanda era posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, definite secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna. SI disponeva che l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla madre in forza dell'affido esclusivo e si rinviava all'udienza del 10-4-
2025, disponendo la trasmissione di relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale e la trasmissione da parte di INPS e Agenzia delle Entrate, di documentazione sulla situazione contributiva e reddituale del CP_1
All'udienza del 10-4-2025 si verbalizzava quanto segue:
La difesa dell'attrice fa presente che il convenuto non sta pagando il mantenimento, dalla sorella di lui, la attrice ha appreso che egli avrebbe trovato di recente lavoro in un supermercato del territorio di attuale residenza. Anche prima quando stava a Bologna aveva lavorato in un supermercato. Fa presente che la propria assistita sta cercando lavoro con l'aiuto del Servizio Sociale, la madre di lei lavora e percepisce circa 1.300 euro al mese. La zia che vive con loro percepisce una pensione di invalidità. La prende l'AU per i due figli in totale euro 400 circa. Pt_1 L'Avv. precisa le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori con vittoria Pt_1 di spese. Rinuncia a conclusionali e repliche e chiede che la causa sia trattenuta immediatamente in decisione.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione e dispone che il Servizio Sociale prosegua con tutti gli interventi in essere a sostegno del nucleo, compresa l'educativa domiciliare, l'organizzazione di videochiamate e/o incontri protetti padre-figlio, il sostegno alle parti sia personale che alla genitorialità, la vigilanza sulla condizione del minore, il sostegno alla madre nella ricerca di un'occupazione.
Si ritiene che le domande dell'attrice vadano accolte.
Quanto alla conferma dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, la relazione di aggiornamento del
Servizio Sociale trasmessa l'8-4-2025 depone in tal senso, laddove afferma che la madre, nonostante manifesti alcune fragilità, è pienamente collaborativa col Servizio, ha iscritto il figlio alla CP_2
scuola dell'infanzia a partire da settembre 2025 e, con l'aiuto del Servizio, sta cercando un'occupazione, a decorrere dall'inizio della scuola, quando sarà più libera dall'impegno di accudire il figlio;
madre e figli vivono con la nonna materna e la zia materna, che percepiscono redditi e che, al momento, mantengono il nucleo familiare;
è attivo un intervento di educativa domiciliare che sta dando buoni risultati e che sarà proseguito;
la madre prosegue un percorso di sostegno alla genitorialità con la pagina 3 di 7 psicologa;
il padre partecipa puntualmente alle videochiamate padre-figlio, che, nonostante la scarsa interazione dovuta alla tenera età del bambino, si svolgono comunque in maniera positiva;
ha riferito di non avere ancora reperito un lavoro sul territorio di residenza;
non adempie agli obblighi economici posti a suo carico con i provvedimenti provvisori e urgenti.
In ragione delle sufficienti capacità materne e della disponibilità della stessa a collaborare col servizio
Sociale, da un lato, e della conferma delle condotte verbalmente e fisicamente aggressive e a tratti violente, che sono state ritenute sussistenti in sede emissione dell'ordine di protezione e di successiva conferma (ci si riporta integralmente al decreto n. cronol. 12125/2024 del 23/07/2024 e ordinanza del
13.8.2024), si ritiene che nel caso di specie non sia conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, stanti le recenti condotte paterne e il persistente inadempimento all'obbligo di mantenimento.
Dall'estratto contributivo Inps e dalle Certificazioni Uniche emerge che da luglio 2023, lavorando come dipendente di supermercato, egli ha percepito circa 1.300 euro lordi mensili, circa 1.500 nei primi sei mesi del 2024, dopodichè, col suo trasferimento a Napoli, tale rapporto lavorativo è cessato. Egli si ritiene comunque dotato di sufficiente esperienza e capacità lavorativa nel suo settore. Non risulta sostenere spese di alloggio o uscite fisse di altra natura. Pertanto, considerato che la madre è attualmente in cerca di occupazione, percepisce circa 400 euro a titolo di assegno unico di cui una parte, però, è per l'altra figlia nata da precedente unione, è sostenuta quanto all'alloggio e al mantenimento proprio e dei figli dalla propria madre e zia, titolari rispettivamente di un reddito da lavoro e di una pensione di invalidità, si conferma la somma di euro 300 mensili da porsi a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio, stante anche la tenera età del minore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche per la fase dell'ordine di protezione, che ha richiesto la celebrazione di una sola breve udienza, nei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, atteso che il convenuto è rimasto contumace, l'istruttoria si è limitata ad acquisizioni documentali e non sono state redatte conclusionali e repliche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dispone l'affido del figlio minore nato in Bologna (BO) il [...], in [...] esclusiva alla CP_2
madre, con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il bimbo, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
ella potrà chiedere e ottenere in autonomia documenti di identità per il figlio, anche validi per pagina 4 di 7 l'espatrio, e sbrigare autonomamente tutti i procedimenti amministrativi di interesse per il minore stesso;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3 - dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
4 - conferisce mandato di vigilanza al Servizio Sociale affinchè: organizzi incontri padre-figlio in forma protetta, continuando con le videochiamate protette finchè il padre non sarà in grado di recarsi sul territorio bolognese per partecipare agli incontri protetti e alla valutazione della genitorialità; con possibilità di sospenderli se risultassero disturbanti per il minore;
il Servizio monitorerà il percorso antiviolenza auspicabilmente intrapreso dal padre e quello della madre di sostegno alla genitorialità; verificherà il rapporto del minore con ciascuno dei genitori e chiederà notizie al pediatra e agli insegnanti;
affiancherà la madre in un percorso di ricerca di un'occupazione e/o di qualificazione professionale;
proseguirà con tutti gli interventi in essere a sostegno del nucleo, compresa l'educativa domiciliare;
dispone che il Servizio Sociale di Napoli territorialmente competete in base all'attuale residenza o domicilio paterno, prenda in carico il quanto allo svolgimento di un precorso di CP_1
sostegno alla genitorialità e al monitoraggio dei suoi rapporti col figlio minore , in CP_2
collaborazione col Servizio Sociale di Bologna, che è delegato a comunicare al Servizio Sociale di
Napoli il presente provvedimento;
5 – il padre vedrà il figlio con incontri protetti non appena potrà recarsi sul territorio bolognese, e fino ad allora con videochiamate protette, come precisato al punto 4;
pagina 5 di 7 Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie pagina 6 di 7 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'Assegno Unico per il figlio va percepito integralmente dalla madre in forza dell'affido esclusivo
7 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, anche per il procedimento incidentale, in 5.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
SI comunichi al Servizio Sociale ASC Insieme.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 - dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre su conto corrente a lei intestato che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10680/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUNARI Parte_1 C.F._1
ELEONORA elettivamente domiciliato in corso martiri 360 41013 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. MUNARI ELEONORA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: chiede la conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.c. datata 16.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'attrice ha introdotto il presente procedimento, per la regolamentazione dell'affido, collocamento e mantenimento del figlio minore e contestuale richiesta di ordine di protezione nei confronti del convenuto, a tutela di se stessa e del figlio. pagina 1 di 7 Dalla relazione more uxorio fra le parti è nato in [...] il [...] il figlio . CP_2
La madre ha un'altra figlia, nata nel 2014 da precedente relazione. Attualmente vive con entrambi i minori a casa della propria madre, insieme alla propria zia.
Con ordine di protezione confermato il 13-8-2024 è stato disposto l'allontanamento del padre, che è tornato a vivere nei dintorni di Napoli, sua città di origine.
Egli è rimasto contumace, sia con riferimento alla domanda di ordine di protezione, che con riferimento al giudizio principale.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. datata 16.11.2024 è stato osservato e disposto quanto di seguito riportato.
Dalla relazione del Servizio Sociale pervenuta l'8-11-2024 è emerso che il padre ha fatto ritorno a
Napoli, sua città di origine;
il Servizio ha avviato, su richiesta del padre, videochiamate protette col figlio;
il Servizio riferisce altresì che il padre ha partecipato con puntualità alle videochiamate protette e ha comunicato la sua intenzione di intraprendere un percorso antiviolenza presso un centro del proprio territorio di residenza, pertanto il Servizio ha chiesto formalmente la collaborazione del per la presa in carico;
la sua situazione abitativa non appare chiara, inoltre il Controparte_3
Servizio manifesta l'esigenza che, affinchè si crei un rapporto padre-figlio, egli si renda disponibile a partecipare a incontri in presenza, dato che, per la tenera età del minore, durante le videochiamate per lo più il minore non interagisce col padre, ma gioca, mentre il padre lo osserva. Il Servizio afferma che la madre risulta collaborante, pur permanendo delle fragilità, e che la stessa ha esposto che il padre ha cercato di mettersi in contatto con lei, cosa che gli è vietata stante l'ordine di protezione.
All'udienza del 14-11-2024 la madre ha dichiarato: io prendo 398 euro per entrambi i miei figli, non so se sia al 100% o meno. Conferma che al momento lei non lavora avendo due bambini piccoli da accudire. Si è detta disponibile a farsi aiutare dal Servizio, come le è stato proposto, per reperire un impiego part time.
Conferma che vive in casa con sua mamma e sua zia, disabile, è un immobile in comodato da un privato, ci hanno chiesto di andare via e abbiamo chiesto al Comune l'assegnazione di un alloggio
Acer. Speriamo che non manchi molto alla assegnazione. Non so che lavoro faccia il quando era qui lavorava all'Eurospin e prendeva uno stipendio CP_1 variabile fra gli 800 e i 1.200 euro mensili. Poi è stato lasciato a casa, sta percependo ancora la
Naspi, e secondo quanto ha dichiarato al Servizio ha trovato un altro impiego. Ha avuto due occlusioni aortiche, gli hanno dovuto mettere degli stent, l'ho saputo dai suoi familiari.
Con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. si è quindi ritenuto che la soluzione più tutelante per il figlio fosse quella dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, collocamento del minore presso di lei, mandato al Servizio Sociale affinchè: effettui la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, organizzi incontri padre-figlio in forma protetta, continuando con le videochiamate protette finchè il padre non sarà in grado di recarsi sul territorio bolognese per partecipare agli incontri;
con
pagina 2 di 7 possibilità di sospenderli se risultassero disturbanti per il minore;
il Servizio chiederà relazione sullo stato del percorso antiviolenza del padre e su quello della madre;
verificherà il rapporto del minore con ciascuno dei genitori e chiederà notizie al pediatra e agli insegnanti;
affiancherà la madre in un percorso di ricerca di un'occupazione e/o di qualificazione professionale.
Dalla data della domanda era posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, definite secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna. SI disponeva che l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla madre in forza dell'affido esclusivo e si rinviava all'udienza del 10-4-
2025, disponendo la trasmissione di relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale e la trasmissione da parte di INPS e Agenzia delle Entrate, di documentazione sulla situazione contributiva e reddituale del CP_1
All'udienza del 10-4-2025 si verbalizzava quanto segue:
La difesa dell'attrice fa presente che il convenuto non sta pagando il mantenimento, dalla sorella di lui, la attrice ha appreso che egli avrebbe trovato di recente lavoro in un supermercato del territorio di attuale residenza. Anche prima quando stava a Bologna aveva lavorato in un supermercato. Fa presente che la propria assistita sta cercando lavoro con l'aiuto del Servizio Sociale, la madre di lei lavora e percepisce circa 1.300 euro al mese. La zia che vive con loro percepisce una pensione di invalidità. La prende l'AU per i due figli in totale euro 400 circa. Pt_1 L'Avv. precisa le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori con vittoria Pt_1 di spese. Rinuncia a conclusionali e repliche e chiede che la causa sia trattenuta immediatamente in decisione.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione e dispone che il Servizio Sociale prosegua con tutti gli interventi in essere a sostegno del nucleo, compresa l'educativa domiciliare, l'organizzazione di videochiamate e/o incontri protetti padre-figlio, il sostegno alle parti sia personale che alla genitorialità, la vigilanza sulla condizione del minore, il sostegno alla madre nella ricerca di un'occupazione.
Si ritiene che le domande dell'attrice vadano accolte.
Quanto alla conferma dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, la relazione di aggiornamento del
Servizio Sociale trasmessa l'8-4-2025 depone in tal senso, laddove afferma che la madre, nonostante manifesti alcune fragilità, è pienamente collaborativa col Servizio, ha iscritto il figlio alla CP_2
scuola dell'infanzia a partire da settembre 2025 e, con l'aiuto del Servizio, sta cercando un'occupazione, a decorrere dall'inizio della scuola, quando sarà più libera dall'impegno di accudire il figlio;
madre e figli vivono con la nonna materna e la zia materna, che percepiscono redditi e che, al momento, mantengono il nucleo familiare;
è attivo un intervento di educativa domiciliare che sta dando buoni risultati e che sarà proseguito;
la madre prosegue un percorso di sostegno alla genitorialità con la pagina 3 di 7 psicologa;
il padre partecipa puntualmente alle videochiamate padre-figlio, che, nonostante la scarsa interazione dovuta alla tenera età del bambino, si svolgono comunque in maniera positiva;
ha riferito di non avere ancora reperito un lavoro sul territorio di residenza;
non adempie agli obblighi economici posti a suo carico con i provvedimenti provvisori e urgenti.
In ragione delle sufficienti capacità materne e della disponibilità della stessa a collaborare col servizio
Sociale, da un lato, e della conferma delle condotte verbalmente e fisicamente aggressive e a tratti violente, che sono state ritenute sussistenti in sede emissione dell'ordine di protezione e di successiva conferma (ci si riporta integralmente al decreto n. cronol. 12125/2024 del 23/07/2024 e ordinanza del
13.8.2024), si ritiene che nel caso di specie non sia conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, stanti le recenti condotte paterne e il persistente inadempimento all'obbligo di mantenimento.
Dall'estratto contributivo Inps e dalle Certificazioni Uniche emerge che da luglio 2023, lavorando come dipendente di supermercato, egli ha percepito circa 1.300 euro lordi mensili, circa 1.500 nei primi sei mesi del 2024, dopodichè, col suo trasferimento a Napoli, tale rapporto lavorativo è cessato. Egli si ritiene comunque dotato di sufficiente esperienza e capacità lavorativa nel suo settore. Non risulta sostenere spese di alloggio o uscite fisse di altra natura. Pertanto, considerato che la madre è attualmente in cerca di occupazione, percepisce circa 400 euro a titolo di assegno unico di cui una parte, però, è per l'altra figlia nata da precedente unione, è sostenuta quanto all'alloggio e al mantenimento proprio e dei figli dalla propria madre e zia, titolari rispettivamente di un reddito da lavoro e di una pensione di invalidità, si conferma la somma di euro 300 mensili da porsi a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio, stante anche la tenera età del minore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche per la fase dell'ordine di protezione, che ha richiesto la celebrazione di una sola breve udienza, nei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, atteso che il convenuto è rimasto contumace, l'istruttoria si è limitata ad acquisizioni documentali e non sono state redatte conclusionali e repliche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dispone l'affido del figlio minore nato in Bologna (BO) il [...], in [...] esclusiva alla CP_2
madre, con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il bimbo, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
ella potrà chiedere e ottenere in autonomia documenti di identità per il figlio, anche validi per pagina 4 di 7 l'espatrio, e sbrigare autonomamente tutti i procedimenti amministrativi di interesse per il minore stesso;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
3 - dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
4 - conferisce mandato di vigilanza al Servizio Sociale affinchè: organizzi incontri padre-figlio in forma protetta, continuando con le videochiamate protette finchè il padre non sarà in grado di recarsi sul territorio bolognese per partecipare agli incontri protetti e alla valutazione della genitorialità; con possibilità di sospenderli se risultassero disturbanti per il minore;
il Servizio monitorerà il percorso antiviolenza auspicabilmente intrapreso dal padre e quello della madre di sostegno alla genitorialità; verificherà il rapporto del minore con ciascuno dei genitori e chiederà notizie al pediatra e agli insegnanti;
affiancherà la madre in un percorso di ricerca di un'occupazione e/o di qualificazione professionale;
proseguirà con tutti gli interventi in essere a sostegno del nucleo, compresa l'educativa domiciliare;
dispone che il Servizio Sociale di Napoli territorialmente competete in base all'attuale residenza o domicilio paterno, prenda in carico il quanto allo svolgimento di un precorso di CP_1
sostegno alla genitorialità e al monitoraggio dei suoi rapporti col figlio minore , in CP_2
collaborazione col Servizio Sociale di Bologna, che è delegato a comunicare al Servizio Sociale di
Napoli il presente provvedimento;
5 – il padre vedrà il figlio con incontri protetti non appena potrà recarsi sul territorio bolognese, e fino ad allora con videochiamate protette, come precisato al punto 4;
pagina 5 di 7 Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie pagina 6 di 7 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'Assegno Unico per il figlio va percepito integralmente dalla madre in forza dell'affido esclusivo
7 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, anche per il procedimento incidentale, in 5.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
SI comunichi al Servizio Sociale ASC Insieme.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 - dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre su conto corrente a lei intestato che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: