Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
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N. Reg. Sent. Lav.
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Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 22.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1641 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti ANDRONICO FRANCESCO e Parte_1
FERRO COSIMO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'adebbito conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'avviso d'addebito n. 59620230003118111000;
1
ricorrente che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA,
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/02/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere stata lavoratrice dipendente della con sede in via Parte_2
Roma 315, a Palermo, fino alla cessazione per dimissioni in data 31.12.2024; che a decorrere dal 16.2.2016 ha iniziato un'attività di rappresentanza con iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani ed esercenti attività commerciali con il codice azienda n. 21033338 - codice ATECO 46.48.00
“Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria”; di aver presentato in data 24.5.2016 domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali ex art. 1 commi 77-84 L. 23.12.2014 n. 190; di aver percepito nell'anno 2015 € 2.431,48; nell'anno 2016 € 8.280,00, nulla negli anni 2017 e 2018 e di non aver presentato alcuna dichiarazione dell'anno
2019; di possedere partecipazioni societarie in soggetti che non adottano il regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 116 del TUIR;
conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_2
d'addebito n. 59620230003118111000, deducendone l'illegittimità per prescrizione del credito e infondatezza della pretesa contributiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
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Il ricorso è fondato e va accolto.
L'avviso d'addebito è stato emesso per il recupero delle agevolazioni contributive fruite dalla ricorrente ai sensi della L. 190/2014 art. 1 commi
2 76~84, e L. 208/2015, ritenute dall'Istituto erogatore godute senza averne diritto.
La parte ricorrente, ritenendo di avere diritto alle agevolazioni in base alla attenta disamina delle norme citate e contestualmente di non essere incorsa in alcuna delle cause decadenziali del diritto, oppone l'ingiunzione di pagamento ritenendola illegittima chiedendone l'annullamento.
L'Istituto resistente, viceversa, ritiene la ricorrente decaduta dalle agevolazioni previste dalle norme, per avere la ricorrente erroneamente compilato le dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria;
specificamente individua la decadenza nell'erronea compilazione della sez. I^ del quadro LM e nella mancata compilazione della sez. II^ del medesimo quadro
LM.
Attribuendo alla compilazione di quest'ultimo quadro la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, non essendo sufficiente a tale fine l'adesione al “regime forfettario”; ciò ai sensi di quanto disposto dalla circolare CP_2
29/2015 di interpretazione della prefata legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015, art. 1, commi 76-84, nonché in base al dictum della circolare 104/2017.
***
Va preliminarmente osservato che la decadenza del diritto in materia previdenziale e contributiva, rilevabile ex officio, non può essere disposta che espressamente per legge e, nel caso in esame, da legge speciale, non potendo quindi essere prevista e applicata in base ad una interpretazione delle regole compiuta da altri soggetti diversi dal legislatore.
Osservando al contempo che un regime decadenziale non può essere disposto da norme di rango secondario né da atti di alta amministrazione né, men che meno, da atti amministrativi.
Ciò premesso in linea generale, deve rilevarsi che le ipotesi decadenziali previste dalla legge speciale citata esistono e sono rinvenibili agli artt. 54 e 57 (compensi
3 superiori o incompatibili, applicazione di regimi speciali IVA, non residenza nel territorio dello Stato, esercizio in via esclusiva di attività di compravendita di immobili e auto, esercizio di attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti, conseguimento nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente/assimilati superiori a € 30.000).
Non quindi dalla errata compilazione di un quadro della dichiarazione reddituale, né dalla compilazione di una sezione di un quadro piuttosto che un altro.
Dato che in sé appare evidente, giacché il diritto alle agevolazioni che sorge dalla legge istitutiva sulla base della sussistenza delle condizioni socioeconomiche, non può “decadere” (strictu sensu) per un mero errore o per il mancato adempimento ad una prescrizione di natura non normativa ma regolamentare, qualora non sia espressamente previsto dalla legge.
***
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, commi 76~84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi (da 54 a 74).
E' quindi prevista per i “contribuenti persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti o professioni” che applicano “il regime forfetario (…) se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276
4 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.
Il limite di € 85.000,00 è quello attualmente vigente, ex art. 1, comma 692, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; il limite precedente ammontava a € 65.000,00.
Pertanto, le persone fisiche che esercitano attività d'impresa che applicano il regime fiscale forfettario hanno diritto a beneficiare, sotto il profilo contributivo, di un regime agevolato, in virtù del quale la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
La mancata e/o errata compilazione del quadro LM sez. II^, oltre a non essere causa di decadenza, non costituisce impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate ( Corte App. Roma 28/11/2019,
n.4063, Cass. 19640/2018 e Cass. 17769/2015), anche alla luce della sussistenza dei requisiti di legge per potere usufruire delle agevolazioni de quo.
Rilevato che la documentazione reddituale della ricorrente (in atti) e la presenza degli ulteriori requisiti (comunque non contestata dalla parte resistente), unitamente alla insussistenza di alcuna causa di decadenza prevista dalla legge, non possono che comportare in virtù del disposto delle leggi citate il diritto della ricorrente alla fruizione delle agevolazioni già godute e, conseguentemente l'illegittimità dell'avviso d'addebito opposto.
Ritenuto assorbito ogni altro motivo, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05/06/2025
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Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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