TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in funzione di GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 758/2020 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico Parte_1 presso lo studio dell'avv. PERRIA ANTONIO che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2020, ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , Parte_1 CP_1 affermando di essere affetto da malattia invalidante (spondilodiscopatie del tratto lombare), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell CP_3
1 assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 14 gennaio 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la Parte_1 patologia successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi delle Persona_1 condizioni di parte ricorrente, e chiarimenti richiesti, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“…Dopo aver riletto con attenzione tutta la documentazione in atti, con particolare rifermento il referto della radiografia alla colonna lombo-sacrale effettuata in data 09.12.13 si segnala che all'epoca (2013) era impossibile scorgere il quadro di “spondilodiscoartrosi della colonna lombosacrale associata a multiple discopatie” evidenziato solo in seguito alla RM eseguita in data 06.12.17.
………Pertanto, sulla base delle tabelle , di cui al D.M.12 luglio 2000, il CP_1
danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale alla colonna lombo- sacrale corrisponde al 7% (sette per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 213 ER discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti dalla data della domanda amministrativa (03.01.18). Avendo l' già riconosciuto alla Sig.ra CP_1 [...]
un danno biologico del 2% (due per cento) adottando per la Parte_1
valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico globale corrisponde all'8% (otto per cento) dal giorno successivo alla data della stabilizzazione dei postumi relativi all'infortunio sul lavoro del 12.12.19”.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13 Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico anche complessivo subito da Parte_1
, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza
[...] tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, e CP_1 agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della
Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
3 L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto alla corresponsione Parte_1 della rendita prevista dall'art. 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 23.02.2000 n°
38, per il danno biologico, anche complessivo, subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 8%, e condanna l resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno CP_1 del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge, agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 14 gennaio 2025
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
4