Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03486/2026REG.PROV.COLL.
N. 09059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9059 del 2025, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Radio TE UN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Smile Animazione s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 19325/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Radio TE UN s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Giovanni AS e uditi per la parte appellante l’avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy propone appello avverso la sentenza del AR per il Lazio n. 19325/2025 che ha accolto, dopo averli riuniti, due ricorsi proposti dalla società Radio TE UN s.r.l. volti ad ottenere l’annullamento:
[quanto al primo ricorso, n. 15619/2023]
- della nota prot-MIMIT.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0213357 di riscontro al reclamo formulato ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento, ricevuta tramite PEC in data 2 novembre 2023;
- del DM prot-MIMIT_AOO.COM Registro Ufficiale.I.0220843.1 del 14 novembre 2023 con cui il Ministero ha approvato la graduatoria definitiva radio commerciali anno 2023 escludendo la ricorrente, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché incognito e con riserva di proporre motivi aggiunti;
e per l'accertamento della Radio TE UN s.r.l. del diritto alla regolare ammissione nella graduatoria definitiva radio commerciali dei contributi per l'anno 2023 (ex d.p.r. n. 146 del 2017);
[quanto al secondo ricorso, n. 13726/2024]
- del DM prot-MIMIT_AOO.DCT. Registro Ufficiale.I.0025395 del 29/11/2024 con cui il Ministero ha approvato la graduatoria definitiva radio commerciali anno 2024 e della nota prot MIMIT.AOO_DCT.REGISTROUFFIVCIALE.U.0025335 di riscontro al reclamo formulato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento, ricevuta tramite PEC in data 29/11/2024.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- in data 28 febbraio 2023 la società Radio TE UN s.r.l. ha presentato una domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del d.p.r.23 agosto 2017, n. 146, per l’emittente “Bella Radio”;
- in data 19 maggio 2023, con nota interlocutoria, la competente Divisione IV della DGSCERP del Ministero ha comunicato alla ricorrente che sarebbe stata « ammessa nella graduatoria provvisoria con un punteggio rispettivamente di 0 anziché 20 e di 0 anziché 10 in quanto la dichiarazione attestante l’avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari e i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative non è stata resa da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili » così come richiesto dal citato d.p.r. n.146/2017;
- in pari data, in risposta a detta nota, la ricorrente ha informato la Direzione che per un mero errore materiale le dichiarazioni erano state sottoscritte dal consulente del lavoro, provvedendo contestualmente ad inviare le medesime dichiarazioni regolarmente sottoscritte dal dottore commercialista;
- in data 5 giugno 2023, con una nuova nota interlocutoria la Direzione ha quindi comunicato alla società Radio TE UN l’impossibilità di prendere in considerazione la dichiarazione sottoscritta dal commercialista in quanto presentata dopo la scadenza del termine per presentare la domanda (17 maggio 2023);
- con mail del 19 giugno 2023, la società Radio TE UN ha precisato all’Amministrazione di aver erroneamente indicato nella dichiarazione del commercialista la data del 27 febbraio 2023, precisando che il contenuto (numero e importi fatture e relative quietanze di avvenuto pagamento) della medesima dichiarazione è corretto e invariato;
- in data 26 giugno 2023, la società Radio TE UN ha ricevuto una nuova comunicazione dalla Direzione nella quale, con riferimento ai dipendenti inseriti nella domanda, si segnalava che «(...) il sig. IL è stato dichiarato a tempo pieno per tutto il periodo, in contrasto con quanto risultante all'IN (part time 13,88%per 8 giorni del mese di dicembre 2021 e per i restanti mesi del 2022 (...)» e che «(...) il sig. ES AR non risulta essere stato retribuito per tutti i giorni dei mesi del 2022 (...)», aggiungendo che non era ancora pervenuto «(...) il certificato del Polo Inpgi 1 IN attestante la regolarità contributiva della gestione ex INPGI, al 30/06/2022 (...)»;
- in data 28 giugno 2023, la società Radio TE UN in risposta a quest’ultima nota interlocutoria, ha allegato la documentazione integrativa relativa alla posizione dei due dipendenti sopra citati, nonché lo scambio di comunicazioni con il polo IN ex INPGI, dal cui esame si evince che l’invio delle denunce pregresse è stato impedito da un aggiornamento del software DASM IN;
- ciò nonostante, la Direzione ha comunicato alla ricorrente, in data 13 luglio2023, l’avvio del procedimento di esclusione dai contributi radio commerciali per l’anno 2023, concedendo n. 7 giorni per eventuali osservazioni;
- la società Radio TE UN, nelle proprie osservazioni, ha rappresentato di aver fornito all’Amministrazione le integrazioni documentali necessarie (con riferimento alle dichiarazioni rese dal commercialista ed al requisito dei dipendenti) ed ha allegato la comunicazione via PEC dell’IN (polo ex INPGI) nella quale lo stesso Ente, con pec del 19 luglio 2023, attestava che «(...) l’azienda è in regola con tutti i versamenti ex inpgi al 30.06.2022 e che risulta inadempiente solo per gli invii delle denunce per i mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno2022, non dovuti certamente dalla negligenza dell’azienda, ma da problemi tecnici causati da un aggiornamento del programma DASM IN, tutt’ora in attesa di uscita, come da pec indicata, si ritiene la buonafede della ditta alla dichiarazione resa in data 28.02.2023 », insistendo, quindi, per l’ammissione alla graduatoria provvisoria;
- la Direzione, ritenendo che le osservazioni non apportassero alcun elemento di novità all’istruttoria già svolta, ha notificato alla ricorrente, in data 9 agosto2023, il provvedimento di esclusione della stessa dalla graduatoria provvisoria del contributo ex d.p.r. n. 146/2017, per i seguenti motivi:
(i) la non veridicità del contenuto della domanda, acquisita al protocollo Mimit n. 42381 del 28-02-2023, di ammissione ai contributi per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l’emittente radiofonica locale a carattere commerciale “Bella Radio”, con identificativo 905532, per l’annualità 2023 per la regione Sicilia, nella parte denominata “Dettaglio Elenco Dipendenti Requisiti” e “Dettaglio Elenco Dipendenti Criteri” in quanto in contrasto con i dati forniti dall’IN e con i dati forniti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28/06/2023, rilasciata dal legale rappresentante di Radio TE UN s.r.l.;
(ii) la non veridicità delle dichiarazioni allegate alla domanda di ammissione ai benefici ex d.p.r. n. 146/2017 per l’annualità 2023 per l’emittente radiofonica locale “Bella Radio” e rese ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d) ed e) dell’articolo 6 del d.p.r. n. 146/2017 da S. G., in quanto quest’ultimo non risulta essere iscritto all’Albo professionale dei dottori commercialisti di Catania;
(iii) la mancanza del requisito minimo per i dipendenti/giornalisti per l’ammissione ai contributi ex d.p.r. n. 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l’annualità 2023, di cui all’articolo 4, comma 2, del d.p.r. n. 146/2017;
(iv) la mancanza della regolarità contributiva previdenziale alla data del 30/06/2022.2022;
- la società Radio TE UN, esclusa quindi dalla graduatoria provvisoria, ha esercitato la facoltà di reclamo prevista dall’art. 5, commi 5 e 6, d.p.r. n. 146/2017, chiedendo l’ammissione nella graduatoria definitiva;
- l’Amministrazione, con la impugnata nota del 2 novembre 2023, ha confermato l’esclusione della ricorrente ed ha pubblicato, in data 14 novembre 2023, la graduatoria definitiva.
3. A sostegno della prima impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
Violazione e mancata applicazione di legge (art. 6, comma 1, lett. a), d) ed e) del d.p.r. n.146/2017). Violazione e mancata applicazione di legge (art. 4, comma 2, d.p.r. n. 146/2017). Violazione e falsa applicazione di legge art. 3, 41, 42 e 97, Cost; artt. 3, 6, 7, 8, 9 e 10, l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, incongruità, arbitrarietà ed ingiustizia manifeste, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, erronea motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, slealtà, sviamento. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione ex art. 97 Cost.
In particolare la società ricorrente sosteneva che:
- con riferimento ai motivi di esclusione nn. 1 e 3, relativamente al dipendente giornalista IT, era stato correttamente rettificato quanto erroneamente indicato all’interno della domanda di ammissione ai contributi (nella specie, allegando a supporto di quanto dichiarato anche gli UNILAV trasmessi in occasione delle variazioni intervenute nell’assunzione) e di essere pertanto in regola con il requisito previsto dall’art. 4, comma, 2, d.p.r. n. 146/2017;
- la scelta dell’Amministrazione di conteggiare i giorni di ferie e/o permessi non retribuiti era in contrasto con gli artt., 4 comma 2, d.p.r. n. 146/2017, e art. 4, lett. c), del d.m. 20 ottobre 2017 (recante le “Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”);
- con riferimento al motivo di esclusione n. 2, la mancata considerazione della successiva rettifica della dichiarazione del consulente si poneva in contrasto con i principi sottesi all’istituto del soccorso istruttorio, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa;
- con riferimento al motivo di esclusione n. 4, il mancato invio delle denunce dipendeva da una causa non imputabile, in quanto riconducibile ai problemi di aggiornamento del software DASM IN, come del resto ammesso dal medesimo ente previdenziale nella su menzionata pec del 19 luglio 2023.
4. Nel giudizio sulla prima impugnativa si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.
5. A sostegno della seconda impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
Violazione e mancata applicazione di legge (art. 4, comma 3, del d.p.r. n.146/2017). Violazione e mancata applicazione di legge (art. 5, comma, 8 d.p.r. n.146/2017). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 75 d.p.r. 445/2000). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 41, 42 e 97 Cost.). Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, incongruità, arbitrarietà ed ingiustizia manifeste, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei presupposti, disparità di trattamento, slealtà, sviamento. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione ex art. 97 Cost.
Con tali doglianze la ricorrente ripercorreva le censure mosse avverso il provvedimento presupposto di esclusione dalla procedura per l’erogazione dei contributi relativi all’annualità 2023 (con particolare riferimento alla non veridicità delle dichiarazioni di cui ai numeri sub 1) e 2), soprarichiamati), aggiungendo, altresì, che la Divisione non avrebbe potuto ricorrere alla fattispecie di cui al menzionato art. 75, comma 1- bis , d.p.r.445/2000, avendo l’istante rettificato le dichiarazioni ben prima della fine della procedura.
6. Anche nel giudizio sulla seconda impugnativa si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Con sentenza n. 19325/2025, dopo averli riuniti, il AR per il Lazio ha ritenuto fondati i due ricorsi.
7.1 Con riferimento alla prima impugnativa, il AR ha inteso (i) verificare se, nel corso del contraddittorio procedimentale con la Divisione, TE UN sia riuscita a superare le “criticità” della domanda di partecipazione contestate dall’Amministrazione con le note interlocutorie in fatto richiamate; e (ii) in caso di positivo superamento di tale preliminare accertamento, stabilire se l’Amministrazione fosse tenuta a tener conto delle “giustificazioni” addotte dalla società istante.
7.1.1 Con riferimento al requisito di cui all’art. 4, comma 2, lett.b), d.p.r. n. 146/2017 (ovvero, la presenza in organico di due dipendenti giornalisti nel biennio 2021/2022), il AR ha statuito che:
- la ricorrente, nell’evidenziare che durante il periodo in part-time del sig. IT (solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022) era presente in organico un altro giornalista a tempo pieno ha dimostrato alla Divisione di essere in regola con il requisito in discorso;
- con riferimento al carattere non veridico della dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, non siamo in presenza di una “ immutatio veri ” in considerazione del fatto che TE UN ha dimostrato fin dall’inizio di essere in possesso del requisito sostanziale per l’accesso al beneficio di legge (nella domanda di partecipazione erano infatti indicati tutti i dipendenti giornalisti che assicuravano la “copertura” delle percentuali di utilizzo): non ogni falsità contenuta nella dichiarazione preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 d.p.r. n. 445 del 2000, ma solo quella che risulti tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio;
- con riferimento al calcolo delle ore effettivamente lavorate dal sig. AR, le ipotesi in cui è previsto il conteggio delle ore effettivamente lavorate - e, correlativamente, la detrazione di quelle non lavorate - sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica; ne consegue che il concetto di “ore effettivamente lavorate” non ha un rilievo autonomo e non costituisce una clausola generale nella quale far confluire qualsivoglia ipotesi di “mancata presenza sul luogo di lavoro”, come vorrebbe l’Amministrazione;
- con riferimento al motivo di esclusione relativo alla non veridicità della dichiarazione resa dal consulente del lavoro Giovanni Scalia, valgono le considerazioni espresse in merito all’insussistenza di una falsità orientata a ottenere indebitamente un beneficio e, in particolare, finalizzata a “mascherare” l’insussistenza del requisito sostanziale prescritto dall’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 146/2017, posto che la ricorrente, senza modificare gli allegati attestanti i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari e le spese sostenute in tecnologie, ha provveduto ad emendare la dichiarazione solo sotto il profilo formale, facendola sottoscrivere a un dottore commercialista; l’Amministrazione, a fronte del carattere meramente irregolare delle dichiarazioni, in ossequio al principio del favor partecipationis , avrebbe dovuto concedere ad TE UN l’invocato soccorso istruttorio onde sopperire alla carenza formale riscontrata;
- con riferimento alla mancanza della regolarità contributiva alla data del 30 giugno 2022, sulla base di quanto attestato dall’IN nella pec del 19 luglio 2023, l’Amministrazione avrebbe dovuto parimenti ammettere il soccorso istruttorio, essendo la ricorrente in possesso del requisito sostanziale fin dal momento della presentazione della domanda.
7.1.2 Il AR ha quindi concluso per la fondatezza del primo ricorso invitando l’Amministrazione a determinarsi nuovamente sull’istanza presentata da TE UN ai fini della sua ammissione alla procedura e dell’attribuzione del relativo punteggio.
7.2 Con riferimento alla seconda impugnativa, il AR ha rilevato che l’annullamento del presupposto provvedimento di esclusione dalla graduatoria relativa all’annualità 2023 comporta la caducazione anche dell’atto presupponente che sul primo si fondava.
In particolare, posto che il provvedimento di esclusione dalla graduatoria del 2024 è stato assunto dal Ministero in ragione del carattere mendace delle dichiarazioni relative all’annualità precedente e che il AR ha escluso che queste ultime integrassero un’ipotesi di “ immutatio veri ” nel senso in precedenza chiarito, lo stesso AR ha ritenuto non sussistenti nella fattispecie le condizioni per l’applicabilità dell’art. 75, comma 1- bis , d.p.r. n. 445/2000.
8. Avverso la sentenza n. 19325/2025 del AR per il Lazio ha proposto appello il Ministero delle imprese e del made in Italy per i motivi che saranno più avanti analizzati.
9. Si è costituita la società Radio TE UN s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello.
10. Con ordinanza n. 4519/2025 la Sezione (i) ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata e (ii) ha disposto l’integrazione del contraddittorio.
11. All’udienza del 23 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
TO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione art. 4, comma 2, d.p.r. 146/2017 e art. 2 comma 4 del d.m. 21.10.2017 in combinato disposto con l’art. 75, comma 1 e 1 bis, del d.p.r. 445-2000 (presenza in organico di due dipendenti, di cui uno giornalista, nel biennio 20121/2022). Travisamento dei fatti ed omessa pronuncia ».
Parte appellante critica quanto statuito nella sentenza impugnata con riferimento al requisito di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), d.p.r. n. 146/2017 (ovvero, la presenza in organico di due dipendenti giornalisti nel biennio 2021/2022), sostenendo che:
- la statuizione del AR è erronea ed illogica atteso che il giornalista a tempo pieno che avrebbe sostituito il IT, ossia TT IO, lo avrebbe fatto solo per i due mesi di gennaio e febbraio 2022 e non per il restante periodo in cui risultava essere in part time, ossia dal 22 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 15 febbraio al 11 marzo 2022, non comprendendosi il ragionamento logico seguito dal AR per ritenere raggiunto il requisito “dipendenti” dovendosi considerare anche la percentuale di utilizzo del personale nella radio;
- la pronuncia è comunque affetta da motivazione apparente perché il AR si è appiattito sulle deduzioni di controparte, omettendo di esaminare quando dedotto dal Ministero che già nella memoria difensiva aveva rilevato quanto segue: « Peraltro, dal raffronto dei dati forniti dall’IN con quelli dichiarati dalla RADIO ANTENNA UNO S.R.L. la medesima non soddisfa il requisito minimo dei dipendenti/giornalisti per l’ammissione ai contributi ex d.p.r. n. 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l’annualità 2023 per l’emittente “Bella Radio”, di cui all’articolo 4, comma 2, del d.p.r. 23 agosto 2017, n. 146, in quanto, come emerge dal documento 1 sul “calcolo del requisito del numero minimo di dipendenti, compresi i giornalisti” risulta il punteggio totale dei dipendenti/giornalisti pari a 1,5185, al di sotto del punteggio minimo di ammissione pari a 2,000 e dal documento 12 sulle “percentuali di utilizzo modificate con i dati forniti dall’IN” emerge una percentuale totale di utilizzo dei dipendenti/giornalisti pari a 197,60, al di sotto della percentuale minima richiesta per l’ammissione pari a 200,00 »;
- pure considerando le corrette percentuali di utilizzo dei dipendenti, la società non soddisfaceva il “requisito occupazionale”;
- non è vero, quindi, che la presenza in organico di un altro giornalista a tempo pieno, seppure l’altro dipendente IT era per un periodo di tempo in part time e con un utilizzo percentuale ridotto, dimostra che la società “è in regola con il requisito in discorso”;
- calcolando i dipendenti dichiarati, compresi i giornalisti, risulta il punteggio totale dei dipendenti/giornalisti pari a 1,5185, al di sotto del punteggio minimo di ammissione pari a 2,000;
- calcolando le percentuali di utilizzo modificate con i dati forniti dall’IN, e dunque quelle corrette a seguito di errata dichiarazione ammessa da controparte ed affermata dallo stesso giudice amministrativo, emerge una percentuale totale di utilizzo dei dipendenti/giornalisti pari a 197,60, al di sotto della percentuale minima richiesta per l’ammissione pari a 200,00;
- in definitiva, anche considerando le giuste percentuali lavorative del personale dipendente, come emendate dalla società a seguito dei controlli dell’Amministrazione statale, la stessa non raggiungeva il requisito minimo dei dipendenti per essere ammessa al beneficio in questione: la società non soddisfacendo comunque il requisito minimo di ammissione per il calcolo dei dipendenti ex art. 4 d.p.r. 146/17, andava esclusa dal contributo in contestazione.
1.1 La parte appellata contesta il fondamento del motivo sostenendo che:
- sul punto è ben argomentata la decisione di I grado;
- come correttamente riportato nei conteggi della ricorrente, le percentuali di giornalisti e dipendenti addetti nel periodo di riferimento soddisfacevano appieno il requisito in questione.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
Il primo giudice non ha considerato quanto affermato dall’Amministrazione ovvero che, anche considerando le puntualizzazioni svolte da parte appellata circa l’utilizzo di sostituti, ma avendo riguardo sia alla emersione di un periodo di part time per un dipendente sia al servizio effettivamente retribuito per l’altro dipendente – servizi per i quali sono emersi delle discrasie con quanto dichiarato – non viene integrato il requisito minimo per l’ammissione al beneficio.
Il servizio effettivo prestato dai dipendenti giornalisti è l’elemento centrale e decisivo che orienta – come si vedrà più avanti – l’interpretazione e l’applicazione delle regole della procedura al fine di soddisfarne pienamente le finalità ed a questo riguardo l’amministrazione ha evidenziato che alla luce di tali esigenze di valorizzazione delle reali modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro (i) il punteggio totale dei dipendenti/giornalisti risulta pari a 1,5185, al di sotto del punteggio minimo di ammissione pari a 2,000 e (ii) la percentuale totale di utilizzo dei dipendenti/giornalisti risulta pari a 197,60, al di sotto della percentuale minima richiesta per l’ammissione pari a 200,00 con deduzioni dell’amministrazione che non sono state contrastate se non genericamente dalla controparte.
Emerge, pertanto, la violazione del requisito di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), d.p.r. n. 146/2017, ovvero, la presenza in organico di due dipendenti giornalisti nel biennio 2021/2022.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Violazione art. 4, comma 2, d.p.r. 146/2017 e art. 2 comma 4 del d.m. 21.10.2017 in combinato disposto con l’art. 71, comma 1, e 1-bis del d.p.r. 445-2000. Rilevanza della dichiarazione non veritiera (cd immutatio veri) ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la non veridicità delle dichiarazioni non rileva laddove si provi che la società era in possesso sin dall’inizio dei requisiti sostanziali per accedere all’agevolazione di legge, non trovandosi in presenza di una “ immutatio veri ” ossia di una falsità ideologica, sostenendo che:
- nella specie, si è in presenza di una “ immutatio veri ”, in considerazione del fatto che la Radio TE UN s.r.l., fin dall’inizio, non era in possesso del requisito sostanziale per l’accesso al beneficio di legge e tenuto conto che nella domanda di partecipazione al contributo 2023 non erano stati indicati dati veritieri per alcuni dipendenti/giornalisti e che, pertanto, non assicuravano la copertura delle percentuali di utilizzo;
- nella domanda la società dichiarava di produrre la dichiarazione relativa ai ricavi d’azienda per la vendita di spazi pubblicitari sottoscritta da un commercialista, ma in realtà era un consulente del lavoro, tanto che ne emendava l’errore producendo attestazione corretta successivamente;
- inoltre la società dichiarava di essere in regola con i contributi previdenziali mentre non allegava né il numero di posizione INPGI, né il numero di iscrizione al ROC, ma solamente la richiesta del DURC_IN e la richiesta della certificazione INPGI, non risultando poi in regola per il periodo compreso tra febbraio e giugno 2022 (come si vedrà nell’ultimo motivo di ricorso);
- ciò che rileva è il fatto materiale della mancata rispondenza tra ciò che è reale e ciò che è stato dichiarato, senza che rilevi alcun elemento psicologico, comportando la dichiarazione non veritiera di per sè la perdita automatica del beneficio, indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio indebito, che nella specie neppure sussiste né sotto il profilo del raggiungimento del requisito minimo del personale dipendente – vedi primo motivo di ricorso – né dell’entità del contributo, incidendo sul punteggio e dunque sull’ammontare della somma finale la percentuale delle “ore effettivamente lavorate” espressamente previste per il personale part -time;
- diversamente da quanto asserito dal giudice di primo grado, l’esclusione dalla procedura di concessione del contributo annualità 2023 è stata adottata per avere la società rilasciato e presentato al Ministero dichiarazioni non veritiere;
- prevedendo il comma 1 dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000 che alla non veridicità delle dichiarazioni rese consegue la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, correttamente il Ministero ha escluso la società dall’attribuzione della misura economica in contestazione, avendo l’impresa pacificamente dichiarato dati riferiti al personale occupato non corrispondenti con quelli reali, operando la decadenza in modo automatico;
- nel decidere il caso di specie il AR non ha debitamente considerato che, reputando ammissibili le posteriori e contraddittorie dichiarazioni emendative dell’appellata, la pronuncia ha finito con il collidere con il perimetro applicativo del c.d. “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 6 della legge 241/90;
- il soccorso istruttorio non può essere applicato nei casi in cui entra in conflitto con il principio generale di autoresponsabilità dei partecipanti, secondo cui ciascuno è responsabile delle conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione dei documenti;
- né il soccorso istruttorio può eludere il necessario rispetto del principio della par condicio , per cui l'intervento dell'Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
3.1 Parte appellata contesta il fondamento del motivo sostenendo che:
- il AR ha ritenuto validamente emendata dalla Radio la originaria dichiarazione, in virtù della sua riproposizione con sottoscrizione da parte del soggetto abilitato previsto dalla norma; detta rettifica avveniva peraltro in una fase ancora istruttoria della procedura, in sede di formazione delle graduatorie provvisorie;
- è errata anche l’interpretazione che l’appellante intende fornire dell’art. 75 d.p.r. n. 445/2000: la comminatoria di decadenza è prevista per il caso in cui il dichiarante abbia conseguito il beneficio, proprio sul presupposto che la dichiarazione mendace abbia agevolato il beneficiario, ciò che nel caso di specie non è avvenuto, atteso che il contributo è stato fin da subito denegato alla appellata, sicché la norma in questione appare erroneamente richiamata;
- correttamente il AR ha affermato che non ogni falsità contenuta nella dichiarazione preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 d.p.r. n. 445 del 2000, ma solo quella che risulti tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio;
- neppure pertinente appare il richiamo all’elemento psicologico, determinante essendo per contro l’idoneità della dichiarazione a determinare il contenuto del provvedimento finale, ciò che nel caso di specie non si è verificato;
- anche il precedente ex adverso richiamato (CdS, n. 8026/2025), pur vertendo in materia di falsità della dichiarazione, atteneva alla comminatoria della sanzione di cui all’art. 75, comma I- bis e non già alla revoca del beneficio, che nel caso di specie è mancata ab origine ;
- nel caso di specie neppure può parlarsi di dichiarazione mendace, essendo contestato non già il contenuto della dichiarazione, bensì la sottoscrizione da parte di un soggetto non abilitato; sul punto la decisione gravata appare dunque ben argomentata;
- in merito all’errata qualificazione del “soccorso istruttorio” da parte del AR, va precisato che esso - oltre ad essere applicabile ai fatti per cui è causa, avendo il fine di “rettificare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete” - nella procedura in esame, si è svolto nella forma del “reclamo” avverso la graduatoria provvisoria, il quale, come ben rilevato dal Giudice capitolino, ha una portata ancor più ampia del “soccorso”;
- in sede di reclamo possono ammettersi quelle integrazioni che non si traducano in una integrazione o novazione oggettiva dei requisiti sostanziali della domanda, pena la violazione, nell’ambito di una procedura comparativa quale quella in esame, del principio del principio della par condicio ;
- l’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 146/2017 nel consentire che “nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica”;
- stante l’identità oggettiva dei contenuti, nel caso di specie nulla più di una mera regolarizzazione può ritenersi aver avuto luogo.
4. Il secondo motivo di appello è fondato.
Come ribadito da Cons. Stato, Sez. VI, 11/11/2025, n. 8790, in base all'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000, la non veridicità delle informazioni fornite nella dichiarazione sostitutiva implica automaticamente la decadenza dai benefici ottenuti, indipendentemente dalla condizione soggettiva del dichiarante e dal complesso delle giustificazioni addotte. Questo principio si basa sul riconoscimento del principio di autoresponsabilità del dichiarante.
Il principio dell'autoresponsabilità costituisce il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive con la conseguenza che al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, e l'Amministrazione pubblica è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante (Cons. Stato, Sez. III, 20/07/2020, n. 4634).
Nelle ipotesi in cui opera il principio di autoresponsabilità, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio.
Come affermato da Cons. Stato, Sez. V, 27/08/2025, n. 7118, nelle procedure comparative e di massa, quali quelle per la concessione di contributi pubblici, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti e dalle esigenze di celerità, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2, e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
Il generale principio di autoresponsabilità comporta che ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione. In questo senso si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli art. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti. In base a tale chiaro principio si deduce che il soccorso istruttorio va attivato solamente qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato, Sez. V, 08/11/2024, n. 8947).
Nel caso di specie non è messo in discussione che nella domanda di partecipazione alla procedura per ottenere i contributi (i) erano stati forniti dati non idonei con riferimento alla percentuale di utilizzo dei dipendenti/giornalisti; (ii) la dichiarazione relativa ai ricavi d’azienda per la vendita di spazi pubblicitari era stata sottoscritta da un consulente del lavoro e non da un commercialista come richiesto dalla legge; (iii) non erano stati allegati dati attendibili circa i contributi previdenziali.
Questi presupposti legittimano l’applicazione dell’articolo 75 d.p.r. n. 445 del 2000 ed escludono la possibilità di attivare il soccorso istruttorio.
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.p.r. 146/2017. Rilevanza dei permessi non retribuiti/assenze ingiustificate ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui non ritiene rilevante ai fini del soddisfacimento del requisito occupazionale le ore di permesso non retribuito del personale dipendente, dovendosi dare rilevanza al calcolo delle ore lavorative solo per il personale espressamente indicato nell’art. 4 d.p.r. 146/2017 ossia personale in CIG, part time o con contratto di solidarietà, sostenendo che:
- la statuizione del AR è erronea atteso che il comma 2 dell’art. 4 del d.p.r. 146/2017 richiede che « Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche… che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, … occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato », dovendosi interpretare il concetto di “personale occupato” in senso sostanziale e non meramente formale;
- ai fini del calcolo del personale, l’espressione “almeno due dipendenti, … con almeno un giornalista…occupati con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” non può che riferirsi al personale effettivamente presente in servizio, dovendosi dare rilevanza al dato sostanziale dell’occupazione e non al mero dato formale dell’esistenza di un contratto di lavoro;
- d’altronde, la normativa non parla di personale “assunto”, cioè di lavoratori che hanno stipulato un mero contratto di lavoro con la parte datoriale, bensì di dipendenti “effettivamente applicati” (comma 1 art. 4 d.p.r. 146/2017 con riferimento alle emittenti televisive) ovvero “occupati” (comma 2 dell’art. 4 del d.p.r. 146/2017 con riferimento alle emittenti radiofoniche) e tale specifica indicazione è stata fatta proprio per evitare forme elusive di assunzioni “formali” di lavoratori, effettuate al solo fine di soddisfare il requisito del “numero minimo di dipendenti” per godere del beneficio economico, sottraendosi la società agli oneri retributivi e previdenziali connessi all’esercizio dell’attività lavorativa, in contrasto con la finalità premiante della legge istitutiva del fondo;
- l’erroneità della interpretazione normativa fornita dal giudice di primo grado è di tutta evidenza, non potendosi dare rilievo al dato formale della assunzione senza verificare in concreto l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, diventando la mera stipulazione di un contratto a tempo indeterminato ovvero determinato un dato strumentale per un utilizzo dell’istituto in esame con finalità elusive; una società potrebbe, infatti, beneficiare di una contribuzione pubblica dichiarando preposti al servizio dipendenti assenti e non retribuiti al solo scopo di ottenere il beneficio economico, che non solo non sarebbe destinato a sostenere l’occupazione, ma neppure premierebbe la qualità del servizio, considerato che se vi sono dei requisiti minimi occupazionali previsti per tv e radio commerciali è proprio perché in assenza di personale non è possibile garantire una offerta radiofonica o televisiva di qualità per l’utenza;
- occorre considerare in maniera unitaria la normativa di settore, volta al possesso di requisiti e di elementi che legano il lavoratore alla concreta presenza sul luogo di lavoro, dovendo essere dipendenti “effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi” ovvero “occupati nei due esercizi precedenti” con esclusione di quei periodi in cui sono risultati assenti ingiustificati e, dunque, “non occupati”.
5.1 Parte appellata contesta il fondamento del motivo sostenendo che:
- anche in questo caso soccorre la chiara dizione della norma per cui solamente per i contratti diversi dal full-time (cassa integrazione, part time o solidarietà) deve aversi riguardo alle ore effettivamente lavorate, presumendosi che il rapporto di lavoro a tempo pieno assorba tutte le energie del dipendente che, pertanto, va considerato comunque presente al 100%;
- la diversa interpretazione della appellante è puramente soggettiva, ma del tutto disancorata dal dato normativo di cui all’art. 4 del Regolamento, opportunamente richiamato dal AR;
- neppure convince il paradosso per cui una società potrebbe assumere dipendenti a tempo indeterminato, senza adibirli ad alcuna attività produttiva, al solo fine di conseguire il beneficio economico: si tratterebbe di una scelta palesemente illogica, a fronte degli enormi costi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, a fronte del solo ipotetico e sperato conseguimento di una sovvenzione;
- neppure rileva il fatto che ai fini del computo dei periodi lavorativi vadano specificati i mesi o frazione di essi, poiché questa è circostanza ben differente dal conteggio del “monte ore”, cui vorrebbe far riferimento l’appellante; peraltro, anche in questo caso, le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si presumono pari al mese intero, con ciò proprio ribadendosi la irrilevanza del computo analitico delle ore lavorate.
6. Il terzo motivo di appello è fondato.
L’art. 4 del d.p.r. 146/2017 stabilisce che il contributo possa essere erogato solo se l’emittente un certo numero di dipendenti.
La norma fa riferimento a dipendenti effettivamente applicati per le emittenti televisive (comma 1 art. 4 d.p.r. 146/2017) e a dipendenti occupati per le emittenti radiofoniche (comma 2 dell’art. 4 del d.p.r. 146/2017).
La ratio legis àncora all’effettiva presenza in servizio dei dipendenti indicati l’operatività del requisito per ottenere i contributi.
L’Amministrazione, nell’atto impugnato, ha dato atto di quanto segue:
« Accertato che la Radio TE UN s.r.l. nella domanda di ammissione ai contributi ex d.p.r. n. 146/2017 per l’annualità 2023 per l’emittente radiofonica locale a carattere commerciale “Bella Radio”, con identificativo 905532, nella parte denominata “Dettaglio Elenco Dipendenti Requisiti” e “Dettaglio Elenco Dipendenti Criteri”, ha indicato delle percentuali di utilizzo del dipendente/giornalista IT LU pari al 100% per il periodo 15/11/2019 – 11/03/2022 e per il dipendete/giornalista AR ES una percentuale di utilizzo pari al 100% a tempo pieno per il periodo 07/01/2022 – ancora in corso; dati non veritieri ed in contrasto con i dati forniti dall’IN e con le percentuali di utilizzo indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28/06/2023 presentata dal legale rappresentante della Radio TE UN s.r.l. nella quale indicava che il rapporto di lavoro del dipendente IT LU è stato così regolato:
dal 15/11/2019 al 06/12/2020 part time con percentuale di utilizzo del 15%,
dal 07/12/2020 al 21/12/2021 tempo pieno;
dal 22/12/2021 al 11/03/2022 part time con percentuale di utilizzo pari al 13,88%,
inoltre il dipendente AR ES, nel corso dell’anno 2022 ha usufruito di numero 39 giorni di permesso non retribuito” ».
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, correttamente l’Amministrazione ha ritenuto non soddisfatto il requisito di cui all’art. 4, comma 2, del d.p.r. 146/2017 perché non è stato provato il raggiungimento del requisito minimo di dipendenti/giornalisti effettivamente impiegati per tutta la durata del tempo preso in considerazione all’attività dell’emittente, alla luce del periodo di servizio effettivamente espletato.
7. Il quarto motivo di appello è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.p.r. 146/2017. Rilevanza della regolarità contributiva ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, con riferimento al requisito della regolarità contributiva, l’Amministrazione avrebbe dovuto parimenti ammettere il soccorso istruttorio, sostenendo che:
- la società Radio TE UN s.r.l., alla data del 30-06-2022 e alla presentazione della domanda del contributo annualità 2023, non era in una posizione di regolarità contributiva previdenziale.
- la difesa erariale aveva evidenziato che la società “[…] non ha trasmesso le denunce dei mesi di febbraio – marzo – aprile – maggio e giugno 2022” e su tale specifica deduzione è mancata ogni statuizione da parte del giudice di merito;
- risulta agli atti che la società ha presentato la certificazione di regolarità contributiva IN ed INPGI successivamente alla domanda di contributo, ovvero: (i) la certificazione INPGI in data 18-10-2023, in allegato al reclamo della ricorrente, acquisito al protocollo Mimit n. 202245; e (ii) la certificazione IN in data 21-02-2024, in allegato alla domanda di contributo 2024;
- non avendo la società intimata specificato in sede di domanda né il numero di posizione INPGI, né il numero di iscrizione al ROC, essendosi limitata ad allegare soltanto la richiesta del DURC_IN e la richiesta della certificazione INPGI, non è ammissibile la documentazione successiva anche perché non comprova la data di regolarizzazione contributiva, se cioè presente all’atto della domina ovvero successivamente;
- il riferimento nella sentenza impugnata al contenuto della PEC IN del 19-07-2023, se da un lato conferma anch’essa l’inadempienza della Radio TE UN s.r.l. solo per gli invii delle denunce per i mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2022, come indicato nel certificato INPGI del 28-06-2023 dedotto dall’ufficio; dall’altro, essendo la PEC di riferimento del 18.7.23 e quindi successiva al certificato INPGI del 28-06-2023, mostra che eventualmente la Radio TE UN s.r.l. ha regolarizzato la propria posizione contributiva previdenziale successivamente alla data del 30-06-2022 ovvero successivamente alla data di presentazione della domanda del contributo (28-02-2023), non attestando la PEC dell’IN riportata da controparte l’esistenza di un problema tecnico di aggiornamento persistente dal febbraio 2023;
- la società, sulla base della documentazione posseduta dal Ministero, non era in una posizione di regolarità contributiva previdenziale alla data di presentazione della domanda del contributo ex d.p.r. n. 146/202017 annualità 2023, atteso che la certificazione rilasciata dall’IN (ex gestione INPGI), attesta che la società Radio TE UN s.r.l. non si trova in uno stato di regolarità contributiva alla data del 30/06/2022, atteso che la medesima “[…] non ha trasmesso le denunce dei mesi di febbraio – marzo – aprile – maggio e giugno 2022”;
- di qui la correttezza dell’esclusione (art. 75, comma 1- bis , d.p.r. 445/2000): non vi è stata alcuna violazione del principio di buona fede da parte dell’Amministrazione, essendo il provvedimento adottato una mera conseguenza della non veridicità delle dichiarazioni fornite dalla società.
7.1 Parte appellata contesta il fondamento del motivo sostenendo che:
- la società aveva in ogni modo tentato di spiegare alla Direzione che la mancanza dell’invio delle denunce, non fosse attribuibile a sua colpa ma all’aggiornamento del software DASM IN, in conseguenza del quale veniva impedita la trasmissione delle dichiarazioni;
- anche in questo caso, avrebbe dovuto ritenersi ammissibile il soccorso istruttorio, non potendosi imputare alla parte privata il dichiarato malfunzionamento dei sistemi informatici dell’Amministrazione previdenziale;
- il MIMIT non poteva dunque dedurre una irregolarità contributiva della emittente e correttamente il AR ha dunque ritenuto che anche in questo caso dovesse utilizzarsi il soccorso istruttorio;
- la fondatezza delle doglianze di cui al ricorso di I grado rgn 15619/2023 rendono de plano illegittimo il diniego impugnato con successivo ricorso rgn 13726/2024, atteso che il secondo diniego si fonda sulla ritenuta - ma erronea - legittimità della prima esclusione, richiamandone e recependone le motivazioni.
8. Il quarto motivo di appello è fondato.
Valgono le considerazioni già svolte in precedenza circa il fatto che il soccorso istruttorio non può essere concesso in procedure (come quella di cui si discute) nelle quali opera il principio di autoresponsabilità.
9. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti i ricorsi proposti e riuniti in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge i due ricorsi proposti e riuniti in primo grado.
Condanna Radio TE UN s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni AS, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni AS | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO