Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3486
TAR
Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
>
TAR
Sentenza 3 novembre 2025
>
CS
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione art. 4, comma 2, d.p.r. 146/2017 e art. 2 comma 4 del d.m. 21.10.2017 in combinato disposto con l’art. 75, comma 1 e 1 bis, del d.p.r. 445-2000 (presenza in organico di due dipendenti, di cui uno giornalista, nel biennio 20121/2022)

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, affermando che il requisito minimo per l'ammissione al beneficio non è stato integrato, poiché anche considerando le puntualizzazioni della controparte, il punteggio totale dei dipendenti/giornalisti risulta inferiore al minimo richiesto e la percentuale di utilizzo è anch'essa al di sotto della soglia minima.

  • Accolto
    Violazione art. 4, comma 2, d.p.r. 146/2017 e art. 2 comma 4 del d.m. 21.10.2017 in combinato disposto con l’art. 71, comma 1, e 1-bis del d.p.r. 445-2000 (rilevanza della dichiarazione non veritiera cd immutatio veri)

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, basandosi sul principio di autoresponsabilità del dichiarante. La non veridicità delle informazioni fornite nella dichiarazione sostitutiva implica automaticamente la decadenza dai benefici, indipendentemente dalla condizione soggettiva del dichiarante. In questi casi, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio. Vengono citati dati non idonei sui dipendenti/giornalisti, la dichiarazione sui ricavi sottoscritta da soggetto non abilitato e dati non attendibili sui contributi previdenziali.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.p.r. 146/2017 (rilevanza dei permessi non retribuiti/assenze ingiustificate)

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, affermando che la ratio legis del requisito occupazionale è ancorata all'effettiva presenza in servizio dei dipendenti. L'Amministrazione ha correttamente evidenziato che, alla luce del periodo di servizio effettivamente espletato e delle assenze, il requisito minimo di dipendenti/giornalisti effettivamente impiegati non è stato raggiunto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.p.r. 146/2017 (rilevanza della regolarità contributiva)

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, ribadendo che il soccorso istruttorio non è concedibile in procedure in cui opera il principio di autoresponsabilità. La società non era in regola con i contributi previdenziali alla data di presentazione della domanda, come attestato dalla documentazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3486
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3486
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo