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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA nato a [...] il [...], , nata Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
a Messina il 10.9.1969 (C.F. ), nata a [...] il C.F._2 Parte_3
14.6.1984 (C.F. ), nella qualità di eredi di nata C.F._3 Persona_1
a Messina il 12.6.1944 (parte ammessa al gratuito patrocinio), difesi dall'avv. Cristina Bisignano che la rappresenta e difende per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante, Controparte_1
P.IVA. , nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime P.IVA_1 della Strada per la Sicilia, elettivamente domiciliata a Messina in via Maddalena n.43, presso lo studio dell'avv. E. Caratozzolo, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Vicari per procura in atti
- CONVENUTA -
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
pagina 1 di 8 -CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 22 e il 23 settembre 2016 citava Persona_1 in giudizio la e chiedendo, Controparte_1 Controparte_2 previo riconoscimento dei presupposti dell'art. 283 lett. b) Codice delle assicurazioni, la condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in euro 104.468,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del difensore antistatario.
Parte attrice riferiva che il 7 gennaio 2012, intorno alle ore 17, mentre stava per attraversare sulle strisce pedonali, in via Rosario Livatino a Messina, veniva investita dal motociclo tg. BX89696, condotto dal proprietario , assicurato con la Controparte_2 ma al momento del sinistro privo di copertura assicurativa. CP_1
In conseguenza dell'urto la cadeva per terra e veniva trasportato al pronto Per_1 soccorso, dove gli veniva diagnosticata “frattura sottocapitata femore dx”, con prognosi di gg.30 e ricoverata presso il reparto di ortopedia e sottoposta ad intervento chirurgico per “endoprotesi anca destra”. E, dopo le dimissioni, veniva ricoverata presso la Casa di Cura Cristo Re per un programma riabilitativo e sottoposta ad un altro intervento chirurgico per lussazione dell'anca destra.
Si costituiva la che, preliminarmente, deduceva la Controparte_1 mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/05 (indicazione dell'attività svolta, reddito percepito, entità delle lesioni, attestazione medica di guarigione), nonché l'improponibilità della domanda per mancato decorso del termine di novanta giorni per convenire la società assicuratrice in mancanza di indicazioni sulla responsabilità del conducente, nonché la prescrizione del diritto di credito in mancanza di atti interruttivi.
pagina 2 di 8 Nel merito eccepiva la mancanza di responsabilità del conducente o quantomeno un concorso di colpa del pedone, nonché l'entità dei danni chiesti da parte attrice.
All'udienza del 16.1.2017 il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6, cpc
All'udienza del 5.7.2018 il Giudice ammetteva la prova orale chiesta da parte attrice con il teste . Testimone_1
All'udienza dell'11.6.2020 il Giudice disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza a trattazione scritta del 23.10.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_2 regolarmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 140 cpc, non si è costituito.
La ha dedotto l'improcedibilità della domanda attorea per Controparte_1 violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 CdA in quanto l'attrice non ha fornito all'assicurazione le informazioni previste espressamente da quest'ultima disposizione.
Parte attrice nella prima memoria di replica ha argomentato l'inapplicabilità dell'art. 148
CdA al risarcimento ex art. 287 CdA
Orbene, la questione è stata dibattuta, ma la giurisprudenza di legittimità, in modo pienamente condivisibile, ha affermato anche di recente (Cass. 28.1.2025, n.19713) che le norme previste per il procedimento ordinario (art. 148 CdA) si applicano anche per le richieste operate all'impresa designata dal Fondo, pertanto, anche in questo caso la domanda risarcitoria deve essere completa.
In particolare, la completezza della domanda risarcitoria mette l'assicuratore in condizione di accertare la richiesta contenente gli elementi indicati nell'art. 148 c.ass., sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta nell'ottica di una leale collaborazione tra le parti.
pagina 3 di 8 E nella collaborazione tra le parti, è previsto che l'impresa di assicurazione richieda al danneggiato le necessarie integrazioni, integrazioni che, nel caso di specie, non risultano richieste.
L'eccezione mossa dalla compagnia di assicurazione, pertanto, è destituita di fondamento.
In via preliminare la società di assicurazione ha eccepito anche la prescrizione del diritto vantato dall'attrice, in mancanza di un valido atto interruttivo.
L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto, a fronte del sinistro, verificatosi il
7.1.2012, l'attrice inviava alla Consap e all'impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia una prima raccomandata il 15.6.2012, una seconda raccomandata il 27.3.2014, una terza raccomandata il 24.3.2015, poi l'11.5.2015 e, infine, il 3.5.2016,interrompendo, così, il termine di prescrizione.
Nel merito la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Il teste , che conosce la in quanto madre di sua cognata, ha Testimone_1 Per_1 assistito al sinistro in quanto si trovava sui luoghi, e ha confermato che “in data 7 gennaio
2012, intorno alle ore 17, la sig.ra si accingeva ad attraversare – sugli Persona_1 appositi attraversamenti pedonali – la via Rosario Livatino in Messina (con direzione monte – mare) all'altezza del tabacchino che insiste nella palazzina 8 della predetta via Livatino”
(memoria di parte attrice dep. il 16.5.2017).
La teste, in particolare, vedeva la mentre stava attraversando e neanche il tempo Per_1 di salutarla vedeva che la “giunta quasi a metà carreggiata veniva investita dal Per_1 motociclo……condotto dal sig. ” (circostanza cap.2), che non si avvedeva Controparte_2 del transito della donna.
La , pertanto, cadeva per terra e subiva la rottura del femore. Per_1
La teste è stata precisa nel ricordare che la sig.ra stava attraversando lungo Per_1
l'attraversamento pedonale, non regolato da semaforo.
Il conducente del ciclomotore ha violato le regole di diligenza che impongono di arrestare la marcia in caso di attraversamento di un pedone, peraltro, sulle strisce pedonali.
pagina 4 di 8 Ebbene la responsabilità del conducente si fonda sulla previsione di cui all'art. 2054, c. 1,
c.c. e la responsabilità del conducente è presunta, pertanto, il conducente, per essere esente da colpa, avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce è stata fulminea e che, pertanto, non poteva essere previsto e l'impatto non poteva essere evitato neanche usando la massima diligenza.
Nella fattispecie in esame non sono emersi elementi utili ad individuare una condotta imprudente della e non è neanche prospettabile un concorso di colpa della stessa, Per_1 come paventato dall'assicurazione.
La parte convenuta non ha fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dalle modalità del sinistro, non emerge che il conducente fosse nell'impossibilità di evitare il sinistro
In particolare, anche l'eventuale accertamento del comportamento colposo del pedone – che nel caso di specie non è emerso - investito dal veicolo non è sufficiente, essendo necessario che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., e, a tale fine occorre la prova che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
La mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente da parte del conducente del ciclomotore consente di attribuire a quest'ultimo l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Il proprietario del ciclomotore, pertanto, va condannato, in solido con la
[...] al risarcimento dei danni patiti dalla nella misura di seguito Controparte_1 Per_1 indicata.
La , giunta al pronto soccorso del Policlinico, risulta avere riportato “frattura Per_1 sottocapitata scomposta femore dx.” con una prognosi di gg.30 (certificato del 7.1.2021).
Dal 7.1.2012 al 17.1.2012 la veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia Per_1 oncologica del , dove, in data 9.1.2012, veniva sottoposta ad artroprotesi anca dx e CP_3
pagina 5 di 8 il 12.1.2012 “durante il trattamento riabilitativo, lussazione protesica dell'anca dx che veniva ridotta incruentemente”.
Dal 17.1.2012 al 15.2.2012 la veniva ricoverata presso il reparto di riabilitazione Per_1 della casa di cura Cristo Re e il 6.2.2012 subiva la “rilussazione dell'anca dx”, per cui si procedeva a nuova riduzione incruenta della lussazione.
Dal 15.2.2012 al 29.2.2012 la era trasferita al reparto di ortopedia di Cristo Re, Per_1 dove il 17.2.2012 veniva sottoposta a “revisione e sostituzione della protesi con protesi di revisione”.
Dal 29.2.2012 al 16.3.2012 la veniva trasferita al reparto di riabilitazione di Cristo Per_1 re.
Il CTU nominato, dott. che ha esaminato la documentazione sanitaria – Persona_2 non avendo potuto sottoporre a visita la , deceduta per cause naturali il 3.12.2020 – Per_1 ha accertato il nesso causale tra le lesioni riportate e il sinistro in cui la donna è stata coinvolta.
Il CTU, pertanto, ha valutato che la ha riportato: Per_1
-un'ITA al 100% di 69 gg. (dalla data dell'incidente il 7.1.2012 alla data delle dimissioni ospedaliere il 16.3.2012);
-un'IT al 75% di gg. 20
-un'IT al 50% di gg.70
-un'IT al 25% di gg. 74
Oltre a un danno biologico permanente nella misura del 20%.
Il danno subito dalla deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Per_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dalla , viene liquidato in base alle Tabelle di Milano. Per_1
pagina 6 di 8 Pertanto, agli eredi della , nel frattempo deceduta per cause naturali, tenuto conto Per_1 che all'epoca del sinistro aveva 67 anni, va liquidata, per il danno biologico permanente, la somma di euro 51.051,00.
Per l'invalidità temporanea va liquidata la somma di euro 15.812,50 (di cui euro 7.935,00 per invalidità al 100%, euro 1.725,00 per invalidità al 75%, euro 4.025,00 per invalidità al 50%, euro 2.127,50 per invalidità al 25%).
A titolo di risarcimento va, pertanto, liquidata la complessiva somma di euro 66.863,50 già rivalutata. Detta somma va devalutata all'epoca del sinistro (7.1.2012) in modo da applicare gli interessi sulla somma via via rivalutata, stante la richiesta di rivalutazione monetaria che, in mancanza di prove articolate in tal senso, va parametrata al tasso di interessi legale.
L'importo di euro 66.863,50, devalutata all'epoca del sinistro, ammonta ad euro 54.228,30.
Su tale somma va applicata la rivalutazione e sulla somma rivalutata anno per anno si computano gli interessi legali. L'importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione, ammonta ad euro 77.097,03.
La e vanno, pertanto, condannati in solido Controparte_4 Controparte_2
a pagare a , e a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di euro 77.097,03, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
La e , essendo soccombenti, vanno Controparte_1 Controparte_2 condannati a pagare anche le spese processuali.
Fino al 3.12.2020 (data del decesso di ammessa al gratuito patrocinio) Persona_1 le somme vanno poste a favore dell'erario, essendo stati già liquidati in favore del difensore i compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, con esclusione di quella decisoria.
La e , pertanto, vanno condannati a pagare in solido all'erario CP_1 Controparte_2 le spese processuali relative alla fase studio – che si liquida in euro 2.552,00-, alla fase introduttiva – che si liquida in euro 1.628,00 – e alla fase istruttoria e trattazione – che si liquida in euro 5.670,00 - applicando i parametri medi -, per un totale di euro 9.850,00, oltre spese generali, iva e cpa, cui devono aggiungersi le somme prenotate a debito da parte dell'erario.
pagina 7 di 8 Non risulta, invece, che gli eredi della siano ammessi al gratuito patrocinio. Per_1
Pertanto, la e vanno condannati a pagare in favore degli CP_5 Controparte_2 attori la fase decisoria, che si liquida in euro 4.253,00 (applicando i parametri medi), oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Cristina Bisignano, procuratore antistatario.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico solidale della
[...]
e di , che vanno condannati a rimborsare la parte che le Controparte_1 Controparte_2 ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1)dichiara la contumacia di Controparte_2
2)dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di e condanna in Controparte_2 solido la e a pagare in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di e di – n.q. di eredi di -, a titolo di Parte_2 Parte_3 Persona_1 risarcimento, la complessiva somma di euro 77.097,03, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3) condanna in solido la e a pagare all'erario la Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 9.850,00, oltre spese generali, iva e cpa, cui si devono aggiungere le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario;
4)condanna in solido la e a pagare a titolo di Controparte_1 Controparte_2 spese processuali in favore di , di e di la somma di Parte_1 Parte_2 Parte_3 euro 4.253,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Cristina Bisignano
5) pone definitivamente a carico della e di in Controparte_1 Controparte_2 solido le spese di CTU, condannando la e a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare la parte che ha anticipato il pagamento.
Così deciso in Messina il 11.2.2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA nato a [...] il [...], , nata Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
a Messina il 10.9.1969 (C.F. ), nata a [...] il C.F._2 Parte_3
14.6.1984 (C.F. ), nella qualità di eredi di nata C.F._3 Persona_1
a Messina il 12.6.1944 (parte ammessa al gratuito patrocinio), difesi dall'avv. Cristina Bisignano che la rappresenta e difende per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante, Controparte_1
P.IVA. , nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime P.IVA_1 della Strada per la Sicilia, elettivamente domiciliata a Messina in via Maddalena n.43, presso lo studio dell'avv. E. Caratozzolo, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Vicari per procura in atti
- CONVENUTA -
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
pagina 1 di 8 -CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 22 e il 23 settembre 2016 citava Persona_1 in giudizio la e chiedendo, Controparte_1 Controparte_2 previo riconoscimento dei presupposti dell'art. 283 lett. b) Codice delle assicurazioni, la condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in euro 104.468,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del difensore antistatario.
Parte attrice riferiva che il 7 gennaio 2012, intorno alle ore 17, mentre stava per attraversare sulle strisce pedonali, in via Rosario Livatino a Messina, veniva investita dal motociclo tg. BX89696, condotto dal proprietario , assicurato con la Controparte_2 ma al momento del sinistro privo di copertura assicurativa. CP_1
In conseguenza dell'urto la cadeva per terra e veniva trasportato al pronto Per_1 soccorso, dove gli veniva diagnosticata “frattura sottocapitata femore dx”, con prognosi di gg.30 e ricoverata presso il reparto di ortopedia e sottoposta ad intervento chirurgico per “endoprotesi anca destra”. E, dopo le dimissioni, veniva ricoverata presso la Casa di Cura Cristo Re per un programma riabilitativo e sottoposta ad un altro intervento chirurgico per lussazione dell'anca destra.
Si costituiva la che, preliminarmente, deduceva la Controparte_1 mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/05 (indicazione dell'attività svolta, reddito percepito, entità delle lesioni, attestazione medica di guarigione), nonché l'improponibilità della domanda per mancato decorso del termine di novanta giorni per convenire la società assicuratrice in mancanza di indicazioni sulla responsabilità del conducente, nonché la prescrizione del diritto di credito in mancanza di atti interruttivi.
pagina 2 di 8 Nel merito eccepiva la mancanza di responsabilità del conducente o quantomeno un concorso di colpa del pedone, nonché l'entità dei danni chiesti da parte attrice.
All'udienza del 16.1.2017 il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6, cpc
All'udienza del 5.7.2018 il Giudice ammetteva la prova orale chiesta da parte attrice con il teste . Testimone_1
All'udienza dell'11.6.2020 il Giudice disponeva consulenza medico legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza a trattazione scritta del 23.10.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_2 regolarmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 140 cpc, non si è costituito.
La ha dedotto l'improcedibilità della domanda attorea per Controparte_1 violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 CdA in quanto l'attrice non ha fornito all'assicurazione le informazioni previste espressamente da quest'ultima disposizione.
Parte attrice nella prima memoria di replica ha argomentato l'inapplicabilità dell'art. 148
CdA al risarcimento ex art. 287 CdA
Orbene, la questione è stata dibattuta, ma la giurisprudenza di legittimità, in modo pienamente condivisibile, ha affermato anche di recente (Cass. 28.1.2025, n.19713) che le norme previste per il procedimento ordinario (art. 148 CdA) si applicano anche per le richieste operate all'impresa designata dal Fondo, pertanto, anche in questo caso la domanda risarcitoria deve essere completa.
In particolare, la completezza della domanda risarcitoria mette l'assicuratore in condizione di accertare la richiesta contenente gli elementi indicati nell'art. 148 c.ass., sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta nell'ottica di una leale collaborazione tra le parti.
pagina 3 di 8 E nella collaborazione tra le parti, è previsto che l'impresa di assicurazione richieda al danneggiato le necessarie integrazioni, integrazioni che, nel caso di specie, non risultano richieste.
L'eccezione mossa dalla compagnia di assicurazione, pertanto, è destituita di fondamento.
In via preliminare la società di assicurazione ha eccepito anche la prescrizione del diritto vantato dall'attrice, in mancanza di un valido atto interruttivo.
L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto, a fronte del sinistro, verificatosi il
7.1.2012, l'attrice inviava alla Consap e all'impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia una prima raccomandata il 15.6.2012, una seconda raccomandata il 27.3.2014, una terza raccomandata il 24.3.2015, poi l'11.5.2015 e, infine, il 3.5.2016,interrompendo, così, il termine di prescrizione.
Nel merito la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Il teste , che conosce la in quanto madre di sua cognata, ha Testimone_1 Per_1 assistito al sinistro in quanto si trovava sui luoghi, e ha confermato che “in data 7 gennaio
2012, intorno alle ore 17, la sig.ra si accingeva ad attraversare – sugli Persona_1 appositi attraversamenti pedonali – la via Rosario Livatino in Messina (con direzione monte – mare) all'altezza del tabacchino che insiste nella palazzina 8 della predetta via Livatino”
(memoria di parte attrice dep. il 16.5.2017).
La teste, in particolare, vedeva la mentre stava attraversando e neanche il tempo Per_1 di salutarla vedeva che la “giunta quasi a metà carreggiata veniva investita dal Per_1 motociclo……condotto dal sig. ” (circostanza cap.2), che non si avvedeva Controparte_2 del transito della donna.
La , pertanto, cadeva per terra e subiva la rottura del femore. Per_1
La teste è stata precisa nel ricordare che la sig.ra stava attraversando lungo Per_1
l'attraversamento pedonale, non regolato da semaforo.
Il conducente del ciclomotore ha violato le regole di diligenza che impongono di arrestare la marcia in caso di attraversamento di un pedone, peraltro, sulle strisce pedonali.
pagina 4 di 8 Ebbene la responsabilità del conducente si fonda sulla previsione di cui all'art. 2054, c. 1,
c.c. e la responsabilità del conducente è presunta, pertanto, il conducente, per essere esente da colpa, avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento del pedone al di fuori delle strisce è stata fulminea e che, pertanto, non poteva essere previsto e l'impatto non poteva essere evitato neanche usando la massima diligenza.
Nella fattispecie in esame non sono emersi elementi utili ad individuare una condotta imprudente della e non è neanche prospettabile un concorso di colpa della stessa, Per_1 come paventato dall'assicurazione.
La parte convenuta non ha fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dalle modalità del sinistro, non emerge che il conducente fosse nell'impossibilità di evitare il sinistro
In particolare, anche l'eventuale accertamento del comportamento colposo del pedone – che nel caso di specie non è emerso - investito dal veicolo non è sufficiente, essendo necessario che il conducente vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., e, a tale fine occorre la prova che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
La mancata prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad evitare l'incidente da parte del conducente del ciclomotore consente di attribuire a quest'ultimo l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Il proprietario del ciclomotore, pertanto, va condannato, in solido con la
[...] al risarcimento dei danni patiti dalla nella misura di seguito Controparte_1 Per_1 indicata.
La , giunta al pronto soccorso del Policlinico, risulta avere riportato “frattura Per_1 sottocapitata scomposta femore dx.” con una prognosi di gg.30 (certificato del 7.1.2021).
Dal 7.1.2012 al 17.1.2012 la veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia Per_1 oncologica del , dove, in data 9.1.2012, veniva sottoposta ad artroprotesi anca dx e CP_3
pagina 5 di 8 il 12.1.2012 “durante il trattamento riabilitativo, lussazione protesica dell'anca dx che veniva ridotta incruentemente”.
Dal 17.1.2012 al 15.2.2012 la veniva ricoverata presso il reparto di riabilitazione Per_1 della casa di cura Cristo Re e il 6.2.2012 subiva la “rilussazione dell'anca dx”, per cui si procedeva a nuova riduzione incruenta della lussazione.
Dal 15.2.2012 al 29.2.2012 la era trasferita al reparto di ortopedia di Cristo Re, Per_1 dove il 17.2.2012 veniva sottoposta a “revisione e sostituzione della protesi con protesi di revisione”.
Dal 29.2.2012 al 16.3.2012 la veniva trasferita al reparto di riabilitazione di Cristo Per_1 re.
Il CTU nominato, dott. che ha esaminato la documentazione sanitaria – Persona_2 non avendo potuto sottoporre a visita la , deceduta per cause naturali il 3.12.2020 – Per_1 ha accertato il nesso causale tra le lesioni riportate e il sinistro in cui la donna è stata coinvolta.
Il CTU, pertanto, ha valutato che la ha riportato: Per_1
-un'ITA al 100% di 69 gg. (dalla data dell'incidente il 7.1.2012 alla data delle dimissioni ospedaliere il 16.3.2012);
-un'IT al 75% di gg. 20
-un'IT al 50% di gg.70
-un'IT al 25% di gg. 74
Oltre a un danno biologico permanente nella misura del 20%.
Il danno subito dalla deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Per_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dalla , viene liquidato in base alle Tabelle di Milano. Per_1
pagina 6 di 8 Pertanto, agli eredi della , nel frattempo deceduta per cause naturali, tenuto conto Per_1 che all'epoca del sinistro aveva 67 anni, va liquidata, per il danno biologico permanente, la somma di euro 51.051,00.
Per l'invalidità temporanea va liquidata la somma di euro 15.812,50 (di cui euro 7.935,00 per invalidità al 100%, euro 1.725,00 per invalidità al 75%, euro 4.025,00 per invalidità al 50%, euro 2.127,50 per invalidità al 25%).
A titolo di risarcimento va, pertanto, liquidata la complessiva somma di euro 66.863,50 già rivalutata. Detta somma va devalutata all'epoca del sinistro (7.1.2012) in modo da applicare gli interessi sulla somma via via rivalutata, stante la richiesta di rivalutazione monetaria che, in mancanza di prove articolate in tal senso, va parametrata al tasso di interessi legale.
L'importo di euro 66.863,50, devalutata all'epoca del sinistro, ammonta ad euro 54.228,30.
Su tale somma va applicata la rivalutazione e sulla somma rivalutata anno per anno si computano gli interessi legali. L'importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione, ammonta ad euro 77.097,03.
La e vanno, pertanto, condannati in solido Controparte_4 Controparte_2
a pagare a , e a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di euro 77.097,03, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
La e , essendo soccombenti, vanno Controparte_1 Controparte_2 condannati a pagare anche le spese processuali.
Fino al 3.12.2020 (data del decesso di ammessa al gratuito patrocinio) Persona_1 le somme vanno poste a favore dell'erario, essendo stati già liquidati in favore del difensore i compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, con esclusione di quella decisoria.
La e , pertanto, vanno condannati a pagare in solido all'erario CP_1 Controparte_2 le spese processuali relative alla fase studio – che si liquida in euro 2.552,00-, alla fase introduttiva – che si liquida in euro 1.628,00 – e alla fase istruttoria e trattazione – che si liquida in euro 5.670,00 - applicando i parametri medi -, per un totale di euro 9.850,00, oltre spese generali, iva e cpa, cui devono aggiungersi le somme prenotate a debito da parte dell'erario.
pagina 7 di 8 Non risulta, invece, che gli eredi della siano ammessi al gratuito patrocinio. Per_1
Pertanto, la e vanno condannati a pagare in favore degli CP_5 Controparte_2 attori la fase decisoria, che si liquida in euro 4.253,00 (applicando i parametri medi), oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Cristina Bisignano, procuratore antistatario.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico solidale della
[...]
e di , che vanno condannati a rimborsare la parte che le Controparte_1 Controparte_2 ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1)dichiara la contumacia di Controparte_2
2)dichiara che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di e condanna in Controparte_2 solido la e a pagare in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di e di – n.q. di eredi di -, a titolo di Parte_2 Parte_3 Persona_1 risarcimento, la complessiva somma di euro 77.097,03, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3) condanna in solido la e a pagare all'erario la Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 9.850,00, oltre spese generali, iva e cpa, cui si devono aggiungere le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario;
4)condanna in solido la e a pagare a titolo di Controparte_1 Controparte_2 spese processuali in favore di , di e di la somma di Parte_1 Parte_2 Parte_3 euro 4.253,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Cristina Bisignano
5) pone definitivamente a carico della e di in Controparte_1 Controparte_2 solido le spese di CTU, condannando la e a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare la parte che ha anticipato il pagamento.
Così deciso in Messina il 11.2.2025
Il Giudice
Maria Militello
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