Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, Via Nazionale, Palazzo Roma, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ) P.IVA_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche AT) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 e non per come accertato dal ctu nella pregressa fase processuale, Dott. che aveva negato i benefici;
richiedeva, Persona_1
conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per la rinnovazione della CTU.
1. Va anzitutto rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 26.11.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 03.12.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 02.01.2025.
CP_ Risulta parimenti osservato il termine semestrale di decadenza per l'impugnazione dei verbali atteso che i medesimi sono stati recapitati in data 06.02.2023 ed il ricorso per AT risulta essere stato iscritto il
17.07.2023 ragion per cui non si pone alcun problema di decadenza.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT avente il n. 2566/23, riconoscersi il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L.
104/92.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
A sua volta l'art. 3 della L. 104/92 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data.
Al riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle contestazioni, più che generiche, Persona_1
mosse all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere i benefici richiesti, si limita ad indicare le patologie da cui sarebbe affetta, aggiungendo che l'Ausiliare del
Giudice “non ha considerato le minorazioni congenite od acquisite, e gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, omettendo così di considerare globalmente e totalmente di tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente . . .” (pag. 3 del ricorso) non esplicitando, in proposito, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, logico-scientifici e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal Consulente.
Sotto altro profilo la ricorrente ritiene che la gravità delle patologie che lo affliggono son tali da condurre al riconoscimento della reclamata indennità e dell'handicap grave e a tal proposito ripropone, pedissequamente, quanto ebbe a formare oggetto di osservazioni poste all'elaborato svolto nella pregressa fase processuale.
Difatti, in questa sede, ripetesi, al di là di quanto sopra riferito in merito alla genericità delle contestazione,
i motivi di opposizione si risolvono nella pedissequa riproposizione delle osservazioni già svolte ai sensi dell'art. 195 c.p.c. debitamente superate dal CTU nominato nel procedimento per AT (qui da intendersi integralmente trascritte); rispetto alla valutazione che il ctu ha espresso in relazione alle osservazioni critiche della parte ricorrente, quest'ultima non svolge alcun argomento atto a contrastare efficacemente e con rigore scientifico le conclusioni dell'elaborato peritale sotto un profilo medico legale, riproponendo le medesime doglianze, già confutate dal ctu.
Invero, in questa sede, ripetesi, al di là di quanto sopra riferito in merito alla genericità delle contestazione, la restante parte dei motivi di opposizione si risolvono nella pedissequa riproposizione delle osservazioni già svolte ai sensi dell'art. 195 c.p.c. debitamente superate dal CTU nominato nel procedimento per AT
(qui da intendersi integralmente trascritte); rispetto alla valutazione che il ctu ha espresso in relazione alle osservazioni critiche della parte ricorrente, quest'ultima non svolge alcun argomento atto a contrastare efficacemente e con rigore scientifico le conclusioni dell'elaborato peritale sotto un profilo medico legale, riproponendo le medesime doglianze, già confutate dal dott. che ha avuto modo di rilevare - dopo Per_1
aver sottolineato come tutte le patologie da cui è afflitta la perizianda sono state adeguatamente valutate - come lo stesso, a differenza del CTP abbia anche considerato la lesione vascolare nefrologica e che avuto riguardo alle fratture costali le medesime “non rappresentano motivo di deficit deambulatorio nè di danno
a livello di percentuale di invalidità civile” (v. risposta alle osservazioni).
Peraltro, in sede di visita medico-legale, l'Ausiliare del Giudice si è trovato al cospetto di un soggetto
“collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio. Disponibile alla situazione di colloquio. Umore adeguato alla circostanza. . . . Buona la capacità di analisi e sintesi. Non alterazioni qualitative e quantitative dell'ideazione” con “deambulazione difficoltosa . . . Cambi posturali autonomi” ossia di una persona per la quale difettano i presupposti di natura medico-legale normativamente richiesti per darsi luogo al riconoscimento degli invocati benefici.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti e nella risposta alle osservazioni, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
3. Il ricorso, va, pertanto, rigettato. 4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1
, con ricorso iscritto a seguito di AT (n. 2566/23) e sulla domanda da questa proposta nei
[...]
CP_ confronti dell' in p.l.r.p.t., così provvede:
CP_
- Dichiara la contumacia dell' in p.l.r.p.t.;
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza, in capo a parte ricorrente:
a) del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
b) del requisito sanitario afferente all'handicap in situazione di gravita ex art. 3, comma 3°, L. 104/92.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 26 Giugno 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo