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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5420 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Caredda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RE Flore, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/01/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. essi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto alla casa coniugale, sita in Quartu S.E. nella via Uda n. 42, la stessa viene assegnata al signor . CP_1
I costi di gestione (energia elettrica, utenza idrica, rifiuti solidi urbani, etc.) saranno interamente sostenuti dal medesimo che, in tale ottica, si obbliga a farsene esclusivo carico a partire dal mese di giugno 2025, con totale dispensa e manleva nei confronti della che sarà esonerata da ogni relativo onere e Pt_1 costo.
A tal riguardo, il si obbliga a provvedere - entro e non oltre 30 giorni CP_1 dall'emissione della sentenza di separazione, sulla scorta della prefata assegnazione e con la cooperazione della moglie per quanto di propria competenza - alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze e i tributi, fermo in ogni caso l'obbligo (dallo stesso testé assunto) di provvedere fin da subito a sostenerne il relativo costo.
3. Quanto al regime economico:
a. il verserà alla a titolo di mantenimento dei due figli minori CP_1 Pt_1 Per_1
e RE la somma € 250,00/mese (€ 125,00 per ciascuno dei minori) entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026.
b. Il medesimo parteciperà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori, da identificarsi secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense adottate in data 29.11.2017 che si allegano al presente ricorso per costituirne parte essenziale.
c. L'assegno unico nazionale, pari ad attuali € 480,00 complessivi, sarà percepito interamente dalla e destinato esclusivamente al mantenimento dei ragazzi. Pt_1
Pag. 2 di 3 4. Quanto ai due figli minori, saranno in regime di affido condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente e domiciliazione anagrafica presso la madre.
, ormai diciassettenne, starà col papà secondo la sua volontà e i suoi Per_1 impegni.
RE, affetto da ADHD (disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività) e DOP (disturbo oppositivo maggiore) e in cura presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari, starà col papà due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena, quando sarà ricondotto a casa della madre (durante il periodo scolastico entro le 21; d'estate entro le 22).
Il padre potrà tenere con sé il figlio cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso quello di Natale o alternativamente di Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
Sono fatti salvi diversi e/o ulteriori accordi tra le parti.
In ogni caso, dovrà tenersi conto della volontà del ragazzo, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e dell'evoluzione del percorso di cura e sostegno che sta seguendo.
Le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, etc.) seguiranno la regola dell'alternanza.
5. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
6. I coniugi si impegnano ad evitare situazioni spiacevoli che possano compromettere il diritto dei figli minori ad una crescita sana ed equilibrata, impegnandosi - in tale ottica - a gestire il rapporto tra eventuali nuove frequentazioni o relazioni affettive e i ragazzi in modo tale da non pregiudicarne la serenità e sensibilità in un periodo di per sé complesso e sempre tenendo conto della loro volontà.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5420 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Caredda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RE Flore, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/01/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. essi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto alla casa coniugale, sita in Quartu S.E. nella via Uda n. 42, la stessa viene assegnata al signor . CP_1
I costi di gestione (energia elettrica, utenza idrica, rifiuti solidi urbani, etc.) saranno interamente sostenuti dal medesimo che, in tale ottica, si obbliga a farsene esclusivo carico a partire dal mese di giugno 2025, con totale dispensa e manleva nei confronti della che sarà esonerata da ogni relativo onere e Pt_1 costo.
A tal riguardo, il si obbliga a provvedere - entro e non oltre 30 giorni CP_1 dall'emissione della sentenza di separazione, sulla scorta della prefata assegnazione e con la cooperazione della moglie per quanto di propria competenza - alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze e i tributi, fermo in ogni caso l'obbligo (dallo stesso testé assunto) di provvedere fin da subito a sostenerne il relativo costo.
3. Quanto al regime economico:
a. il verserà alla a titolo di mantenimento dei due figli minori CP_1 Pt_1 Per_1
e RE la somma € 250,00/mese (€ 125,00 per ciascuno dei minori) entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026.
b. Il medesimo parteciperà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori, da identificarsi secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense adottate in data 29.11.2017 che si allegano al presente ricorso per costituirne parte essenziale.
c. L'assegno unico nazionale, pari ad attuali € 480,00 complessivi, sarà percepito interamente dalla e destinato esclusivamente al mantenimento dei ragazzi. Pt_1
Pag. 2 di 3 4. Quanto ai due figli minori, saranno in regime di affido condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente e domiciliazione anagrafica presso la madre.
, ormai diciassettenne, starà col papà secondo la sua volontà e i suoi Per_1 impegni.
RE, affetto da ADHD (disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività) e DOP (disturbo oppositivo maggiore) e in cura presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari, starà col papà due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena, quando sarà ricondotto a casa della madre (durante il periodo scolastico entro le 21; d'estate entro le 22).
Il padre potrà tenere con sé il figlio cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso quello di Natale o alternativamente di Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
Sono fatti salvi diversi e/o ulteriori accordi tra le parti.
In ogni caso, dovrà tenersi conto della volontà del ragazzo, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e dell'evoluzione del percorso di cura e sostegno che sta seguendo.
Le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, etc.) seguiranno la regola dell'alternanza.
5. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
6. I coniugi si impegnano ad evitare situazioni spiacevoli che possano compromettere il diritto dei figli minori ad una crescita sana ed equilibrata, impegnandosi - in tale ottica - a gestire il rapporto tra eventuali nuove frequentazioni o relazioni affettive e i ragazzi in modo tale da non pregiudicarne la serenità e sensibilità in un periodo di per sé complesso e sempre tenendo conto della loro volontà.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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