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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 1835/2023
Alla udienza tenuta il 03/10/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 1835/2023 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per parte ricorrente compare l'Avv. TORTORELLA FABRIZIO, il quale precisa come da note conclusive 3.9.2025; per la resistente compare l'Avv. CP_1
ON RG il quale precisa come da note conclusive del 15.9.2025.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
- 1 -
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1835 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. FABRIZIO TORTORELLA
[...]
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. RG ON
- PARTE RESISTENTE -
[...]
Controparte_2
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: A) condannare i Sig.ri e in solido tra loro, a corrispondere CP_1 CP_2 Controparte_2 alla Sig.ra l'indennità di occupazione dell'immobile di Viareggio, Via PA VI, 301, per il Parte_1 periodo 1.1.2021 – 24.11.2021, pari ad euro 3.080,00 e l'indennità di occupazione dell'immobile di Camaiore (LU), in Via Carraia, 285, per il periodo da Dicembre 2021 a Maggio 2023, pari ad euro 1.800,00; B) stabilire tra il Sig. e la Sig.ra una turnazione che preveda un godimento CP_2 Parte_1 paritario dell'immobile sito in Camaiore (LU), in Via Carraia, 285, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore al Foglio 35, Part. 1332; C) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
➢ Parte resistente:
“Voglia il Tribunale di Lucca:
- in rito ed in via preliminare: voglia il Giudice ordinare a parte ricorrente di attivare il percorso di mediazione obbligatoria pronunciando, in difetto, l'improcedibilità della domanda;
- 2 - NEL MERITO: previa ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti:
- in tesi rigettare il ricorso e/o dichiararlo inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e/o manifestamente infondato, per i motivi indicati in premessa, per la Sig.ra ; CP_1
- in subordine, voglia rideterminare il quantum debeatur secondo criteri di giustizia, operata, se del caso, la compensazione, in via e di eccezione. con vittoria di spese e onorari di giudizio o con integrale compensazione delle spese di giudizio, anche in caso di soccombenza, stante la differenza tra il chiesto ed il riconosciuto”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1
– premettendo: di aver acquistato iure hereditatis, in successione di Persona_1
la quota pro indiviso di ½ della piena proprietà di alcuni immobili siti in
[...]
Viareggio e Camaiore;
che la restante metà era invece in testa a CP_1 [...]
e che in sede di mediazione i comproprietari avevano CP_2 Controparte_2
raggiunto un accordo che prevedeva, tra le altre pattuizioni, che l'immobile sito in
Viareggio, via PA VI 301, censito al N.C.E.U. del Comune di Viareggio al fg.
24, part. 277, graffata con particella 278, venisse assegnato all'odierna ricorrente, ma con facoltà per e di continuare CP_1 CP_2 Controparte_2
ad occuparlo gratuitamente fino al 31.12.2020; che ai resistenti dovevano viceversa essere assegnati altri immobili;
che l'accordo veniva però disatteso;
che veniva quindi adito il Tribunale di Lucca che, con ordinanza del 9.4.2021, assegnava in piena proprietà esclusiva l'immobile di Viareggio, via PA VI 301, alla ricorrente;
che, ai resistenti, in piena proprietà pro indiviso per quote uguali, veniva assegnato invece l'immobile sito in Camaiore, via Carraia 285, censito al catasto fabbricati del
Comune di Camaiore al fg. 35, part. 1581, 344; che, invece, l'immobile sito in
Camaiore, via Carraia 285, censito catastalmente presso il N.C.E.U. dello stesso
Comune, fg. 35, part. 1332, restava in comproprietà tra Parte_1 [...]
e che, per quel che concerne l'immobile CP_1 CP_2 Controparte_2
- 3 - di Viareggio, via PA VI 301, e CP_1 CP_2 Controparte_2
continuavano ad occuparlo anche dopo il 31.12.2020 e fino al 24.11.2021, quando l'immobile veniva stato consegnato alla ricorrente;
che, pertanto, dall'occupazione illegittima era derivato un danno per la quantificato in euro 7.200,00; che Pt_1
occupava in via esclusiva l'immobile di Camaiore via della Carraia 285, CP_2
senza riconoscere alla ricorrente alcuna indennità – ha convenuto in giudizio
[...]
e onde sentirli condannare, in solido tra CP_1 CP_2 Controparte_2
loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 7.200,00, per l'illegittima occupazione dell'immobile sito in Viareggio, via VI 301; per sentir disporre in ordine alle modalità di godimento dell'immobile sito in Camaiore, via Carraia 285 e, infine, per sentir condannare a corrispondere un'indennità di CP_2
occupazione per l'immobile da ultimo indicato dal dicembre 2021 al maggio 2023.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si sono costituiti
[...]
e deducendo di aver ereditato gli CP_1 CP_2 Controparte_2
immobili per cui è causa per successione paterna;
che non aveva mai CP_1
occupato l'immobile sito in Viareggio, via PA VI 301, risiedendo in Capannori
(LU), sin dal 2012; che, con l'accordo di mediazione, era intervenuto un contratto di comodato;
che solo a far tempo dal 9.4.2021 la ricorrente era divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile; che soltanto con le raccomandate recapitate in data 18.9.2021 a e a in data 13.9.2021 veniva CP_2 Controparte_2
richiesta la corresponsione di un canone di locazione;
che l'immobile veniva rilasciato in data 24.11.2021, di tal che l'occupazione riguardava un periodo di 64 giorni per e 69 giorni per la che non era dovuta alcuna CP_2 CP_2
indennità per l'occupazione, poiché non era lamentato alcun danno, né alcuna lesione della facoltà di godimento, danno che doveva essere rigorosamente provato, non trattandosi di danno in re ipsa; che, per converso, con riguardo all'occupazione dell'immobile di Camaiore, via della Carraia 285, dal dicembre 2021 al maggio 2023, non aveva mai impedito alla di far parimenti uso CP_2 Pt_1
dell'immobile; che la raccomandata inoltrata al conteneva soltanto CP_2
- 4 - l'intimazione al rilascio dello stesso;
che non risultava neppure provata l'occupazione del posto che egli dimorava presso la fidanzata in Massa e CP_2
solo da breve tempo alloggiava nell'immobile in comproprietà con la ricorrente;
che, pertanto, poiché la diffida era stata ricevuta solo in data 2.5.2023, era a tutto concedere solo da quella data che avrebbe potuto configurarsi un atto illecito;
che non era suffragato da alcuna prova il danno lamentato, considerato il pessimo stato di manutenzione degli immobili;
che la domanda di godimento turnario degli immobili era del tutto infondata e inammissibile;
che, in subordine veniva formulata eccezione di compensazione per i controcrediti, derivanti dal rapporto di comunione, a titolo di rimborso delle spese effettuate in via esclusiva dai convenuti per la conservazione degli immobili.
§1.2 – Espletata C.T.U. estimativa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 3.10.2025.
All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande della ricorrente sono infondate e vanno respinte.
§3. – Con riguardo all'asserita occupazione dell'immobile di Viareggio, via
PA VI 301, giova premettere che l'accordo raggiunto in mediazione non integrava affatto un contratto di comodato – da qui, la conferma dell'ordinanza che ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria – bensì un negozio transattivo, attraverso il quale le parti, facendosi reciproche concessioni (art. 1965 c.c.), avevano deciso di comporre una lite avente ad oggetto il godimento esclusivo dell'immobile da parte degli odierni convenuti, godimento che e CP_1 CP_2 [...]
implicitamente avevano riconosciuto, con efficacia confessoria, Controparte_2
laddove gli stessi, accettando l'effetto remissorio dell'altrui credito risarcitorio per l'utilizzo esclusivo sino al 31.12.2020, avevano parimenti accettato la corrispondente facoltà di “continuare” nell'occupazione, espressione semantica che implicitamente sottintendeva senza equivoci una pregressa occupazione.
- 5 - L'efficacia della confessione stragiudiziale fatta alla parte ha valore di prova piena ex art. 2735 c.c., a nulla rilevando, pertanto, le risultanze anagrafiche contrarie
– peraltro non incompatibili astrattamente con il perdurare dell'occupazione – con riguardo a CP_1
§3.1 – Dal 31.12.2020, l'occupazione esclusiva è divenuta illecita.
Tale occupazione è stata solo parziale sino al 8.4.2021, per poi divenire totalmente illecita dal 9.4.2021 in avanti, quando la ricorrente è divenuta esclusiva proprietaria del cespite in oggetto.
In questo solco, infatti, è la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta del comproprietario che impedisce agli altri di far parimenti uso della cosa comune, in violazione dell'art. 1102 c.c., configura un atto illecito (Cass. n. 13424 del 2003).
§3.2 – Vero è tuttavia, che sullo specifico punto della prova del danno da occupazione (totalmente o parzialmente) senza titolo, le Sezioni unite della
Suprema Corte (sentenze nn. 33659 e 33645 del 15 novembre 2022) sono intervenute affermando: (i) che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto e indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
(ii) che in caso di perdita subita di cui il proprietario non sia in grado di provarne l'esatto ammontare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
(iii) che, non di meno, la risarcibilità del danno è subordinata all'allegazione, quanto al danno emergente, della concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, dello specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
- 6 - Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione dei convenuti sull'assenza di danno risarcibile, la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova puntuale della perdita di concrete occasioni di godimento indiretto, tramite concessione in locazione a terzi, ovvero diretto, assumendo quale fonte di danno il costo per la stipula di un contratto di locazione di immobile similare per non aver potuto abitare o godere congiuntamente del fabbricato. Tali circostanze, invece, neppure sono state allegate, sull'evidente presupposto che il danno da occupazione illegittima (totale o parziale) integri un danno in re ipsa, il che, come si è visto, non può essere.
Da qui, il rigetto della domanda risarcitoria con riguardo all'immobile di
Viareggio, via PA VI 301.
§4. – A conclusione analoga si deve approdare con riguardo all'occupazione parzialmente illegittima imputata a per l'immobile sito in Camaiore, via CP_2
Carraia 285.
Occorre qui soltanto aggiungere che, ad evidenziare l'infondatezza del capo di domanda, viene in rilievo in aggiunta anche il difetto di prova del periodo di effettiva occupazione dell'immobile da parte del resistente, il quale ha contestato di avervi dimorato, se non per un breve periodo non meglio specificato.
§5. – La domanda volta a regolare il godimento della cosa comune, cioè a dirsi il godimento dell'immobile da ultimo suindicato, è inammissibile. La disciplina del godimento della cosa comune è di competenza dell'assemblea dei comunisti che, a tal fine, possono approvare un regolamento a norma dell'art. 1106 c.c. Peraltro, qualora sia impossibile formare una maggioranza, in dottrina si ritiene applicabile analogicamente l'art. 1105, 4° comma, c.c., con facoltà di ogni partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria, che provvede in camera di consiglio. Trattasi, tuttavia, di intervento di giurisdizione volontaria e non contenziosa, donde l'inammissibilità della domanda, siccome introdotta con le forme contenziose del processo semplificato di cognizione.
- 7 - §6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore indeterminabile della lite, come da dispositivo, applicando i valori medi dei parametri del d.m. 55/2014 e s.m.i. Non vi è luogo a rimborso di spese di C.T.U., non avendo la parte vittoriosa dimostrato il correlativo esborso. La condanna va impartita in favore dell'Erario a norma dell'art. 133 T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta a stabilire il godimento turnario del bene in comunione, identificato in parte motiva.
- Rigetta le restanti domande.
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate in euro 7.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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