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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9.1.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Parte_1
Caramia
Ricorrente
O Controparte_1
e rappresentati e difesi dagli Avv. A. Vetri e M. Mattia CP_2 CP_3
-Agenzia , rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_4 dall'Avv. L.R. Cacciapaglia
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420239001208511/000, notificata in data 17.5.2023, limitatamente al credito di natura previdenziale di cui alla cartella di pagamento n. 02420020002542745000.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'omessa notifica del titolo e la prescrizione sopravvenuta del credito. Chiedeva quindi accertarsi la non debenza della somma richiesta in pagamento.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti Controparte_5
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24
d.lgs. 46/99 e l'esistenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituivano altresì e la che rilevavano la legittimità della pretesa (non CP_2 CP_3 oggetto di alcuna contestazione), la regolarità della notifica del titolo e l'avvenuto sgravio parziale del credito. Insistevano per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, il motivo di censura attinente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo è ammissibile: tale doglianza è qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tale eccezione deve ritenersi fondata.
Ed invero, al di là di ogni valutazione in merito alla regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 02420020002542745000, in ogni caso sarebbe maturata la prescrizione quinquennale tra la data di notifica del suddetto titolo (perfezionatasi, secondo quanto allegato da in data 30.5.2002) e la data del primo atto interruttivo, ovvero la CP_6 notifica (avvenuta in data 20.2.2013) dell'intimazione di pagamento n.
02420139002770988000, atteso che non constano in atti i provvedimenti di sospensione che sarebbero stati disposti dall'ente (di cui al punto a pag.4 della memoria di costituzione
, né l'eventuale notifica degli stessi al ricorrente (documenti peraltro neppure CP_6
prodotti nonostante la richiesta formulata dal Tribunale in occasione dell'udienza del
17.10.2024).
Né rileva, ai fini che occupano, l'istanza di rateizzazione del debito presentata in data
24.11.2010 che non reca l'indicazione della citata cartella e comunque sarebbe intervenuta oltre il termine quinquennale di prescrizione (anche considerando peraltro il periodo di sospensione indicato da . CP_6
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto. La regolamentazione delle spese di lite - liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale - segue il principio della soccombenza.
Trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo, le stesse vanno poste a carico di CP_6
Sul punto si evidenzia che la stessa agenzia della riscossione ha formulato richiesta di manleva solo in relazione all'attività, riconducibile ad , precedente all'iscrizione a CP_2 ruolo del credito, laddove per il periodo successivo ha rappresentato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione provenienti dall'agente della riscossione (ma intervenuti tutti a prescrizione maturata, anche tenuto conto del periodo di sospensione indicato al punto a) pag. 4 della memoria), essendo il soggetto preposto all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, attività che inizia con la notifica della cartella di pagamento (v. art. 25 D.P.R. 602/73) e, in difetto di pagamento nei termini di legge, prosegue con la riscossione coattiva (v. art. 45 D.P.R. 602/73).
Le spese tra il ricorrente ed si compensano integralmente non essendo emersi profili CP_2 di illegittimità addebitabili all'ente creditore e/o alla società di cartolarizzazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_2
ed così provvede: CP_3 Controparte_5
dichiara non dovuta la somma portata dalla cartella di pagamento n.
02420020002542745000 e per l'effetto l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata in relazione al suddetto credito;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3200,00 oltre rimborso CP_6
forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo;
compensa le spese tra il ricorrente, e CP_2 CP_3
Brindisi, 9.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere