Ordinanza presidenziale 13 settembre 2022
Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/03/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01838/2025REG.PROV.COLL.
N. 08747/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8747 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Racanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Dalfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18053/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac Autorità nazionale anticorruzione, di -OMISSIS- e di Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Francesco Racanelli, Giuseppe Pecorilla in delega dell'avv. -OMISSIS-, nonché l'avv. Giuseppe Dalfino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda due delibere adottate dall’Anac: la delibera n. -OMISSIS- del 19 febbraio 2020, con la quale è stato archiviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei confronti del Consorzio di bonifica Terre D’Apulia, per insussistenza della natura ritorsiva del provvedimento di trasferimento prot. n.-OMISSIS- adottato nei confronti dell’esponente, in data 11.02.2019 e la delibera n. -OMISSIS- del 9 aprile 2020, con la quale è stato archiviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 6, terzo periodo, d.lgs. 165/2001, nei confronti dell’ingegner -OMISSIS- in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio medesimo (di seguito: “signor Z”), per non avere proceduto secondo normativa nella gestione di due segnalazioni inoltrate ai sensi della normativa sul whistleblowing.
2. Il signor -OMISSIS- (di seguito: “signor S”), che ha presentato segnalazione di presunti illeciti, alla base dei procedimenti conclusi con i suddetti provvedimenti, ha impugnato entrambi gli atti davanti al Tar Lazio – Roma.
3. Il Tar, con sentenza 18 ottobre 2024 n. 19053, ha respinto il ricorso.
4. Il signor S ha appellato la sentenza con ricorso n. 8747 del 2024.
5. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti il signor Z, l’Autorità nazionale anticorruzione e il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia (subentrato al Consorzio di bonifica Terre D’Apulia ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge della Regione Puglia n. 1 del 2017).
6. All’udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio principia lo scrutinio della controversia dalle questioni pregiudiziali.
8. Il signor Z ha eccepito la tardività del deposito del ricorso introduttivo.
8.1. L’eccezione è fondata.
8.2. Ai sensi dell’art. 45 c.p.a. “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario .”
Il termine perentorio per il deposito del ricorso è quindi individuato nei trenta giorni decorrenti dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche per il destinatario.
Senonché i provvedimenti Anac rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 119 c.p.a. ai sensi del comma 1 lett. b (“ i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti ”).
Ai sensi dell’art. 119 comma 2 c.p.a. “ Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo .”
Pertanto nel caso di specie il ricorso (notificato) deve essere depositato entro quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche per il destinatario.
8.3. L’ultima notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata al signor Z ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
In base all’art. 140 c.p.c., in caso di irreparabilità, incapacità o rifiuto del destinatario, “ l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento ”.
Rispetto a detta notifica la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario di deposito nella casa comunale e affissione dell’avviso alla porta del domicilio del destinatario, “ stante l’assenza dello stesso e delle altre persone indicate nell’art. 139 c.p.c., ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ”, è datata 9 luglio 2020.
L’avviso di ricevimento è stato successivamente ricevuto dal signor Z (in giudizio è depositato detto avviso, oltre alla busta del plico). In particolare, l’appellante e il signor Z fanno riferimento al 13 luglio 2020 quale data di ricezione dello stesso da parte del destinatario: il signor Z ha affermato che l’ultima notifica si è perfezionata il 13 luglio 2020 e l’appellante ha allegato come il signor Z “ avesse ritirato il plico relativo alla notifica ai sensi dell’art.140 presso il Comune di Bari in data 13 luglio 2020 ”, sottolineando però di non poterne essere a conoscenza (“ Il ricorrente non poteva essere a conoscenza del fatto che il -OMISSIS- avesse ritirato il plico relativo alla notifica ai sensi dell’art.140 presso il Comune di Bari in data 13 luglio 2020 ”, così l’appellante nella memoria depositata l’8 febbraio 2024).
8.4. Il 13 luglio 2020 è la data in cui si è perfezionata l’ultima notifica, nonostante quanto dedotto da parte appellante.
La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, ha indicato quale termine rispettoso delle garanzie di difesa e della tutela del contraddittorio il ricevimento della stessa o la decorrenza di dieci giorni dalla relativa spedizione, dichiarando “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione ” (14 gennaio 2010 n. 3).
Nel caso di specie il destinatario dell’ultima notifica ha ricevuto il ricorso il 13 luglio 2020, essendosi quindi perfezionata in quella data la notifica per lo stesso.
Non rileva in senso contrario, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario, la previsione dei dieci giorni quali alternativa alla ricezione dell’atto (di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010). Detto ultimo termine opera infatti nel caso in cui il destinatario non abbia ricevuto la notifica anteriormente, nel qual caso è comunque raggiunto lo scopo della conoscibilità dell’atto: la circostanza è evidente anche in ragione del fatto che la Corte costituzionale ha inteso, con la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale, colmare la “ disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 ”, la quale prevede espressamente che “ la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore ”.
Né depone in senso contrario la circostanza che il ricorrente possa avere avuto contezza della ricezione dell’atto da parte del destinatario in data successiva al 13 luglio.
Oltre al fatto che l’art. 45 c.p.a. individua espressamente il termine a quo (per il deposito del ricorso) nel momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso “ si è perfezionata anche per il destinatario ”, detta dinamica è propria della notifica a mezzo posta (in base all’art. 149 c.p.c. “ La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto ”).
La stessa tutela del notificante dalle eventuali conseguenze negative dovute ai ritardi imputabili all’organo notificante è stata infatti perseguita distinguendo i momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, prendendo a riferimento, per il primo, la data di consegna dell'atto per la notifica, e per il secondo la (successiva) ricezione (Corte cost. 26 novembre 2002 n. 477 e attuale art. 149 ultimo comma c.p.c.).
Senonché detta scissione trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza) e non, invece, ove sia previsto, come nel caso di specie, che un termine a suo carico (quello per il deposito) debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché, in tale caso, il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. Non rileva invece il tempo (successivo) nel quale il notificante ha notizia dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, posto che il notificante è a conoscenza della procedura di notifica avviata e può quindi prepararsi per tempo, tanto più che, ai sensi dell’art. 45 comma 2 c.p.a. il notificante ha la facoltà di “ effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante ”.
Quindi il termine per la costituzione inizia a decorrere “ dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale ” (Cass. civ., sez. II, ordinanza 30 ottobre 2023 n. 30038).
Atteso che, nel caso di specie, il termine perentorio per il deposito del ricorso è individuato nei quindici giorni decorrenti dal perfezionamento dell’ultima notificazione, il ricorrente beneficia della previsione (più favorevole) relativa al perfezionamento della notifica per il destinatario, non applicando invece il termine (anteriore) individuato dalla Corte costituzionale per il perfezionamento della notifica per il notificante.
8.5. Pertanto il riferimento temporale per la valutazione del rispetto del termine di quindici giorni per il deposito del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 119 c.p.a. è da individuarsi nel 13 luglio 2020.
Il deposito è stato effettuato l’8 settembre 2020. Esso è quindi tardivo in quanto avvenuto oltre i quindici giorni decorrenti dal 13 luglio 2020, anche considerando la sospensione feriale.
8.6. Il ricorso introduttivo è quindi irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a c.p.a.
8.7. E’ assorbita ogni altra censura ed eccezione.
L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare l’istanza di sospensione e di rinvio proposta dall’appellante, correlata alla definizione di altro giudizio, in tesi rilevante ai fini della decisione di merito.
9. In conclusione, pronunciando sull’appello, va dichiarata l’irricevibilità del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata.
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibile il ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata.
Condanna l’appellante a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio alle altre parti costituite, ingegner -OMISSIS-, Autorità nazionale anticorruzione e Consorzio di bonifica centro sud Puglia, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ognuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche individuate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.