CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1576/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
SS OT,
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VICENZA, CONTRA' MURE PORTA NOVA n. 32, con il patrocinio dell'avv. MENEGHINI MAURO,
contro
IA OT,
(C.F. ) C.F._2
- appellata -
elettivamente domiciliata in ODERZO, VIA SORDELLO DA GOITO n. 11, con il patrocinio dell'avv. OT IA.
pagina 1 di 4 Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Vicenza di rep. n. 2053/24,
pubblicata in data 16.8.24.
Conclusioni dell'appellante:
come da note depositate telematicamente in data 11.4.25.
Conclusioni della appellata:
come da note depositate telematicamente in data 15.4.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello il dott. MO LO ha proposto gravame avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Vicenza di rep. n. 2053/24, pubblicata in data 16.8.24.
Ritualmente costituitasi in giudizio TA OS, che resisteva alle avverse pretese, e formulata proposta transattiva da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del 14.2.25,
prevedente la conciliazione della controversia:
- con il pagamento in favore dell'appellante da parte dell'appellata della somma di €
22.000,00 a titolo di capitale ed interessi, e di quella di € 8.000,00 a titolo di contributo spese legali,
le parti l'hanno concordemente accolta come da note d'udienza del 16.4.25 depositate per via telematica.
Ciò posto, ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e,
quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 368 del
2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n. 17075 del 2003, Cass. Sez. 1,
pagina 2 di 4 Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250 del 06/07/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003, Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 3/03/2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della pronuncia impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma dell'ordinanza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto delle ragioni della decisione, le spese vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
pagina 3 di 4 impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702
ter cpc del Tribunale di Vicenza di rep. n. 7813/24, pubblicata in data 16.8.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
34025 del 5/12/2023 e Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile qualora il procedimento di
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1576/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
SS OT,
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VICENZA, CONTRA' MURE PORTA NOVA n. 32, con il patrocinio dell'avv. MENEGHINI MAURO,
contro
IA OT,
(C.F. ) C.F._2
- appellata -
elettivamente domiciliata in ODERZO, VIA SORDELLO DA GOITO n. 11, con il patrocinio dell'avv. OT IA.
pagina 1 di 4 Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Vicenza di rep. n. 2053/24,
pubblicata in data 16.8.24.
Conclusioni dell'appellante:
come da note depositate telematicamente in data 11.4.25.
Conclusioni della appellata:
come da note depositate telematicamente in data 15.4.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello il dott. MO LO ha proposto gravame avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Vicenza di rep. n. 2053/24, pubblicata in data 16.8.24.
Ritualmente costituitasi in giudizio TA OS, che resisteva alle avverse pretese, e formulata proposta transattiva da parte del Consigliere Istruttore con ordinanza del 14.2.25,
prevedente la conciliazione della controversia:
- con il pagamento in favore dell'appellante da parte dell'appellata della somma di €
22.000,00 a titolo di capitale ed interessi, e di quella di € 8.000,00 a titolo di contributo spese legali,
le parti l'hanno concordemente accolta come da note d'udienza del 16.4.25 depositate per via telematica.
Ciò posto, ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e,
quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 368 del
2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n. 17075 del 2003, Cass. Sez. 1,
pagina 2 di 4 Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250 del 06/07/2005).
A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003, Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 3/03/2006).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della pronuncia impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. S.U. sent. n. 8980 del 2018)
In riforma dell'ordinanza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto delle ragioni della decisione, le spese vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
pagina 3 di 4 impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702
ter cpc del Tribunale di Vicenza di rep. n. 7813/24, pubblicata in data 16.8.24:
1) dichiara cessata fra le parti la materia del contendere alle condizioni indicate nella parte motiva;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
34025 del 5/12/2023 e Cass. n. 23175 del 2015), è applicabile qualora il procedimento di