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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 23/09/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 307/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 307/2023 avente ad oggetto dichiarazione nullità atti in procedimento esecuzione;
risarcimento danni e pendente
TRA
) rappresentato e difeso ex art. 86 Parte_1 C.F._1 cpc dall'Avv. ATTORE Parte_1
CONTRO
( ) in qualità di erede di CP_1 C.F._2 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1 C.F._3
ELISABETTA PARADISI come da procura in atti CONVENUTO
in qualità di eredi di Controparte_2 [...]
Persona_1 C.F._3
( ) CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.05.2025 sostituita dallo scambio in telematico di note scritte, le parti hanno trasmesso le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“Piaccia al Tribunale di Viterbo, contrariis reiectis instantiae:1) previo stralcio delle note di trattazione scritta del 31/5/2023, respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione richiamando quanto esposto al precedente punto n.1 pag.1 e seg.ti del presente atto) 2) accogliere la presente domanda proposta dall'Avv. , in proprio in via principale Parte_1
e per quanto riguarda la domanda in subordine di cui al punto n.3) dell'atto di citazione, in surroga ex art. 2900 c.c. del SI. ; per l'effetto, dare atto CP_3 che la SI.ra ha azionato nella es.ne imm.re n.97/17 del Persona_1
Tribunale di Viterbo un titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 17/03/2008 a rogito Notaio Dr. (rep. n.23433- racc. 11802), Persona_2 dichiarato poi nullo dal Tribunale di Viterbo con sentenza n.1084/22, in quanto atto simulato in frode ai creditori, con conseguente nullità di tutti gli atti intrapresi dalla SI.ra consequenziali e connessi alla esecuzione del suddetto titolo Persona_1 esecutivo nella es.ne imm.re Trib. Viterbo n.97/2017, ivi compreso il decreto di aggiudicazione, a favore della SI.ra dei beni costituiti da n.2 immobili ad Persona_1 uso abitazione distinti al NCEU del Comune di Civita Castellana (VT), al fgl. 26, part. 77, sub.7 ed al fgl.26 part. 77 sub 4 3) per effetto di quanto sopra, accertata e dichiarata l'illeceità della condotta della SI.ra , condannare la Persona_1 stessa al risarcimento danni a favore dell'Avv. per l'importo di Euro Parte_1
29.692,81 (Euro 38.284,89 detratto acconto di Euro 8.952,08) oltre interessi e rivalutazione successivi al 13/11/2019, pari al credito azionato nella es.ne imm.re n.97/2017 (cfr. sent.za Trib. Civita Castellana n. 617/16- doc.1 all.to cit.ne; atto di precetto del 21/6/2018-doc.1 bis all.to cit.ne; nota prec.credito del 14/11/19-doc.20 all.to cit.ne), promossa dallo stesso nei confronti del SI. , nella quale è CP_3 intervenuta la SI.ra , oppure condannare la SI.ra Persona_1 Persona_1 alla somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà comunque congrua e di giustizia. 4) condannare altresì la SI.ra al risarcimento degli Persona_1 ulteriori danni ex art. 96 cpc, anche ai sensi del comma 3, derivanti dall'avere azionato, incautamente e senza la normale prudenza, in modo azzardato e temerario, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento spiegato nella suddetta es.ne imm.re 97/17 (successivamente dichiarato nullo dal Tribunale di Viterbo con la suddetta sentenza n.1084/22) alla somma non inferiore ad Euro 20.000,00 oppure alla diversa somma che il Tribunale riterrà congrua e di giustizia. 5) accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. , ai sensi dell'art.96 cpc, anche alle spese legali sostenute nel Pt_1 procedimento cautelare nella opp.ne ex art. 615 cpc Rge 97/2017 sub1 avverso l'intervento della SI.ra nonché nel procedimento di reclamo Rgn Persona_1
1140/2019 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 14.237,00 (di cui Euro 6.275,00 per spese legali relative alla fase cautelare ed Euro 7.962,00 per spese legali relative alla procedura di reclamo) 6) in subordine, ritenuta la nullità dell'atto traslativo della proprietà a favore della SI.ra (cfr. Persona_1 decreto trasferimento 18/7/2019), chiedesi che venga ricostituito il patrimonio del debitore SI. nella situazione quo ante facendo rientrare nello stesso i CP_3 beni illegittimamente usciti per effetto del suddetto atto di assegnazione e trasferimento, costituiti da n.2 immobili ad uso abitazione distinti al NCEU del Comune di Civita Castellana (VT), al fgl. 26, part. 77, sub.7 ed al fgl. 26, part. 77 sub 4, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo di trascrivere l'emananda sentenza. 7) Con vittoria di spese oltre oneri fiscali come per legge;
parte convenuta: “Piaccia al Giudice adito respingere tutte le domande avversamente proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata, nella deprecata e denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, liquidare il danno in ragione della sua effettiva entità detraendo altresì da quanto dovesse essere liquidato, l'importo di € 11.190,05 pari a quanto ottenuto dall'attore in sede di assegnazione come da provvedimento del Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 351/2021 fino alla data del 31.12.2023, ed ulteriormente a detrarre quanto dallo stesso percepito e percepirà dai terzi pignorati successivamente alla data del 01.01.2024 e fino all'estinzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Vinte le spese da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il SI. ha convenuto in giudizio il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_3
deducendo: a) che con atto di precetto per euro 36.952,50 aveva Persona_1 instaurato procedura esecutiva immobiliare n. 97/17 nei confronti di per CP_3 il recupero di un credito professionale derivante dalla liquidazione operata in suo favore con sentenza n. 617/2016 del Tribunale di Viterbo, Sez. Civita Castellana;
b) che nell'ambito della citata procedura esecutiva, l'odierna convenuta Persona_1 era intervenuta con atto del 14.1.2019, dichiarandosi creditrice del
[...] CP_3 per euro 175.000,00 in via ipotecaria sulla base di un atto di mutuo stipulato in data 17.03.2008; c) che avverso tale intervento, l'odierno attore aveva proposto opposizione ex art 615 cpc eccependo la nullità del contratto di mutuo sia per difetto della necessaria traditio, sia per essere stato lo stesso, a suo dire, realizzato in frode ai creditori;
con richiesta di sospendere la procedura esecutiva;
d) che con ordinanza del 15.4.2019 - confermata in sede di reclamo - il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta sospensiva, fissando i termini per l'inizio del giudizio di merito. Quest'ultimo, una volta instaurato, si era concluso con sentenza del Tribunale di Viterbo (n. 1084/2022) che aveva accolto la domanda di simulazione del contratto di mutuo, atto posto in essere in frode ai creditori;
e) che medio tempore il procedimento di esecuzione - che non era stato mai sospeso - si era concluso con l'assegnazione e trasferimento dei beni del in capo alla rimanendo così l'attore sprovvisto di qualsiasi CP_3 Persona_1 garanzia patrimoniale per il soddisfacimento del proprio credito. Sulla base di tali premesse, il deduceva l'illegittimità del provvedimento di Pt_1 assegnazione adottato dal G.E. nella procedura esecutiva, in quanto emesso sulla base di un titolo esecutivo poi dichiarato invalido, chiedendo, nel contempo, di: a) dichiarare la nullità della procedura esecutiva n. 97/2017 e di tutti i relativi atti connessi e consequenziali;
b) in via subordinata (in proprio ovvero in surroga) ritenuta la nullità dell'atto traslativo della proprietà a favore della disporre la ricostruzione Persona_1 il patrimonio del debitore nella situazione quo ante, inserendo in esso i beni immobili del trasferiti alla in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa CP_3 Persona_1 nella procedura esecutiva;
c) condannare la SI.ra al pagamento in favore Persona_1 dell'istante di euro 38.284,79 pari al credito azionato nella esecuzione immobiliare n. 97/2017, somma non più recuperabile nella procedura esecutiva oramai definita, oltre che al pagamento della somma complessiva di euro 14.237,00 per le spese processuali sostenute per il procedimento instaurato ex art. 617 cpc oltre che per quello di reclamo;
d) condannare ex art. 96 cpc parte convenuta nella misura non inferiore ad Persona_1 euro 10.000, per avere la medesima azionato incautamente e in modo temerario il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare 97/2017. Nella contumacia di , costituendosi in giudizio ha CP_3 Persona_1 chiesto il rigetto della domanda eccependo: a) la legittimità e validità della procedura esecutiva e in particolare dell'assegnazione immobiliare in quanto disposta in forza di un titolo al momento valido ed efficace;
b) l'infondatezza della domanda risarcitoria, avendo mancato parte attrice di fornire la prova circa il fatto che l'avvenuta assegnazione eventualmente in suo favore avrebbe in effetti portato al prospettato soddisfacimento del proprio credito;
c) l'infondatezza della domanda ex art 96 cpc, difettandone i presupposti;
d) l'eccessiva quantificazione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno. Al riguardo faceva rilevare che parte attrice aveva nel frattempo già ricevuto dal , per il medesimo credito, la somma di euro 10.777,75 CP_3
a seguito di altra procedura esecutiva iniziata con pignoramento presso terzi. Nel corso del processo esperita, invano, la disposta procedura di negoziazione e dichiarata l'interruzione del processo (25.02.2025) a seguito del decesso della convenuta , la causa veniva riassunta nei confronti degli eredi Persona_1
SIg.ri , e . CP_2 CP_2 CP_1
Nella contumacia di e , si costituiva in giudizio il solo CP_2 CP_2
il quale si riportava alle conclusioni precisate da . CP_1 Persona_1
All'udienza del 30.5.2025 sulla base delle conclusioni già rassegnate la causa veniva posta in decisione. Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda principale proposta da parte attrice con la quale quest'ultima ha chiesto dichiararsi la “nullità di tutti gli atti intrapresi dalla SI.ra consequenziali e connessi alla esecuzione del suddetto titolo Persona_1 esecutivo nella esecuzione immobiliare Trib. Di Viterbo n.97/2017, ivi compreso il decreto di aggiudicazione, a favore della SI.ra . Persona_1
In merito a tale aspetto è opportuno rilevare come il rimedio esperibile contro gli atti emessi nel corso di una procedura esecutiva debba essere individuato unicamente nello strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co 2 cpc non potendosi ammettere equipollenti al riguardo. Tale norma, infatti, stabilisce che le opposizioni riguardanti - oltre che la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e le relative notificazioni - i singoli atti di esecuzione (ivi compresa dunque anche l'ordinanza di assegnazione dei beni), si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni, nel caso in esame, dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Pertanto, nei casi, come quello in esame, l'unico rimedio esperibile era quello previsto dall'art. 617 cpc, risultando, quindi, inammissibile la proposizione di domande, come quelle avanzate nella presente procedura, operate sulla base di una differente disciplina. Né possono essere ammesse dal sistema - in presenza di una disciplina ad hoc - forme equipollenti per come rappresentato dalla parte che ha argomentato al riguardo attribuendo alla decisione valore ex tunc idonea, a suo dire, a travolgere tutti i precedenti atti. Alla luce di ciò si ritiene che ogni provvedimento emesso nel corso di una procedura esecutiva possa essere valutato ed eventualmente reso invalido soltanto all'esito di un procedimento instaurato proprio sulla base dell'apposito sistema previsto dall'art. 617 cpc. Del pari inammissibile è l'ulteriore domanda con la quale, parte attrice, ha chiesto, in subordine, sia in proprio che ex art. 2900 c.c., “... che venga ricostituito il patrimonio del debitore SI. nella situazione quo ante facendo rientrare nello stesso CP_3 i beni illegittimamente usciti per effetto del suddetto atto di assegnazione e trasferimento...”, emettendo, in tal modo una pronuncia tale da incidere sulle determinazioni già adottate nel corso del processo esecutivo. Pertanto - a parte ogni considerazione in merito alla particolarità della richiesta in esame – vale anche nel caso in esame, quanto già in precedenza rappresentato, considerando come tale richiesta mirasse anch'essa a neutralizzare gli effetti propri di un provvedimento - l'assegnazione di un bene - disposto nel corso della procedura esecutiva immobiliare di cui si è detto (la n. 97/2017). Parte attrice ha poi avanzato domanda di risarcimento danni con richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 38.284,79 oltre interessi, somma corrispondente al credito azionato dall'odierno istante nella procedura esecutiva e che era rimasto insoddisfatto per effetto dell'illegittimo intervento che la aveva Persona_1 operato sulla base di un titolo esecutivo ritenuto invalido per come attestato dal Tribunale di Viterbo con sentenza n.1084/22. Infatti, secondo parte attrice la avvalendosi di tale titolo illegittimo aveva impedito all'istante di Persona_1 soddisfare il suddetto credito, il quale non aveva trovato più capienza nella suddetta esecuzione immobiliare, proprio a seguito della intervenuta aggiudicazione in favore della stessa Persona_1
Altra richiesta di danno, ha riguardato l'ingiusto esborso delle spese processuali relative alle procedure di opposizione ex art 615 cpc e di reclamo che il medesimo attore era stato costretto ad instaurare per contestare l'illegittimo utilizzo del titolo esecutivo della in un tempo in cui non era ancora stata dichiarata Persona_1
l'invalidità del titolo da parte del Tribunale di Viterbo. Occorre rilevare come la prima dedotta voce di danno - ossia la mancata soddisfazione del credito in ragione della condotta fraudolenta dell' che aveva reso non Persona_1 più capiente il patrimonio del debitore - non può dirsi che si sia prodotto un pregiudizio non più soggetto a ristoro, nella sfera patrimoniale del . Pt_1
Risulta, infatti, documentato che l'odierno attore, proprio in relazione al credito in esame aveva eseguito un pignoramento presso terzi, atto in forza del quale l'attore sta al momento recuperando - sia pure in maniera graduale - la somma oggetto di credito (al 12.1.2024 parte attrice aveva recuperato euro 8.952,08 - detratti euro 2.384,31 per spese legali per la procedura esecutiva ed Euro 200,00 per spese di registrazione-cfr. all.
1-27 memoria 12.1.2024 parte ). Persona_1
Appare, invece, legittima la domanda proposta in relazione al danno sofferto dal Pt_1 in relazione alle spese processuali da quest'ultimo ingiustamente sostenute all'esito della procedura di opposizione proposta ex art 615 cpc e di reclamo. Tanto sul presupposto della presenza di una condotta fraudolenta della il Persona_1 quale, nel dar corso al proprio intervento nella procedura esecutiva, aveva utilizzato un titolo illegittimo, per come sarebbe stato soltanto in un momento successivo definitivamente accertato dal Tribunale di Viterbo con la sentenza n.1084/22. Tale condotta, infatti, aveva costretto l'odierno istante a proporre prima opposizione ex art. 617 cpc all'indicato intervento della e successivamente reclamo Persona_1 avverso il diniego di sospensiva, procedimenti, questi, all'esito dei quali il non Pt_1 era risultato vittorioso. Tanto considerando come non fosse stata ancora emessa, a quel tempo, la decisione del Tribunale di Viterbo attestante la condotta illecita della parte. Appare dunque evidente come, a causa della condotta della l'Avv. Persona_1 Pt_1 abbia subito un danno ingiusto: gli indicati pregiudizi patrimoniali non si sarebbero, infatti, verificati se la avesse tenuto un comportamento conforme a buona Persona_1 fede e, nello specifico, si fosse astenuta dall'azionare un titolo esecutivo nullo ed a compiere un intervento illegittimo nella procedura esecutiva indicata. Può dunque riconoscersi a titolo di risarcimento del danno in favore di parte attrice la somma complessiva di euro 14.237,00 (euro 6.275,00 + 7.962,00, doc.11 e doc.12), pari all'importo delle spese processuali sostenute dell'odierno attore. Alla luce di tanto, la domanda risarcitoria in esame può dunque essere solo parzialmente accolta. Non può invece trovare alcun accoglimento la domanda di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, con la quale è stata chiesta la condanna della al pagamento di una Persona_1 somma non inferiore ad euro 20.000 per la condotta temeraria dalla stessa, a suo dire, tenuta nel presente procedimento e nei precedenti giudizi di esecuzione. Invero, la domanda ex art 96 cpc, accessoria e consequenziale rispetto a quella formulata in via principale, richiede sia la soccombenza concreta e totale della parte, sia la formulazione della domanda di condanna all'interno del medesimo giudizio, presupposti evidentemente carenti nel caso di specie. Il complessivo esito del giudizio legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda principale tesa alla dichiarazione di nullità degli proposti da e di quelli consequenziali disposti nella Persona_1 esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Viterbo n.97/2017;
2. dichiara inammissibile la domanda subordinata spiegata, in proprio ed ex art. 2900 c.c., da e diretta alla ricostituzione del patrimonio del debitore Parte_1
; CP_3
3. accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata da
[...]
nei confronti degli eredi di oggi convenuti e, per Parte_1 Persona_1
l'effetto, condanna questi ultimi al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 14.237,00 oltre interessi di legge;
4. rigetta ogni altra richiesta;
5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo il 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 307/2023 avente ad oggetto dichiarazione nullità atti in procedimento esecuzione;
risarcimento danni e pendente
TRA
) rappresentato e difeso ex art. 86 Parte_1 C.F._1 cpc dall'Avv. ATTORE Parte_1
CONTRO
( ) in qualità di erede di CP_1 C.F._2 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1 C.F._3
ELISABETTA PARADISI come da procura in atti CONVENUTO
in qualità di eredi di Controparte_2 [...]
Persona_1 C.F._3
( ) CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.05.2025 sostituita dallo scambio in telematico di note scritte, le parti hanno trasmesso le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“Piaccia al Tribunale di Viterbo, contrariis reiectis instantiae:1) previo stralcio delle note di trattazione scritta del 31/5/2023, respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione richiamando quanto esposto al precedente punto n.1 pag.1 e seg.ti del presente atto) 2) accogliere la presente domanda proposta dall'Avv. , in proprio in via principale Parte_1
e per quanto riguarda la domanda in subordine di cui al punto n.3) dell'atto di citazione, in surroga ex art. 2900 c.c. del SI. ; per l'effetto, dare atto CP_3 che la SI.ra ha azionato nella es.ne imm.re n.97/17 del Persona_1
Tribunale di Viterbo un titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 17/03/2008 a rogito Notaio Dr. (rep. n.23433- racc. 11802), Persona_2 dichiarato poi nullo dal Tribunale di Viterbo con sentenza n.1084/22, in quanto atto simulato in frode ai creditori, con conseguente nullità di tutti gli atti intrapresi dalla SI.ra consequenziali e connessi alla esecuzione del suddetto titolo Persona_1 esecutivo nella es.ne imm.re Trib. Viterbo n.97/2017, ivi compreso il decreto di aggiudicazione, a favore della SI.ra dei beni costituiti da n.2 immobili ad Persona_1 uso abitazione distinti al NCEU del Comune di Civita Castellana (VT), al fgl. 26, part. 77, sub.7 ed al fgl.26 part. 77 sub 4 3) per effetto di quanto sopra, accertata e dichiarata l'illeceità della condotta della SI.ra , condannare la Persona_1 stessa al risarcimento danni a favore dell'Avv. per l'importo di Euro Parte_1
29.692,81 (Euro 38.284,89 detratto acconto di Euro 8.952,08) oltre interessi e rivalutazione successivi al 13/11/2019, pari al credito azionato nella es.ne imm.re n.97/2017 (cfr. sent.za Trib. Civita Castellana n. 617/16- doc.1 all.to cit.ne; atto di precetto del 21/6/2018-doc.1 bis all.to cit.ne; nota prec.credito del 14/11/19-doc.20 all.to cit.ne), promossa dallo stesso nei confronti del SI. , nella quale è CP_3 intervenuta la SI.ra , oppure condannare la SI.ra Persona_1 Persona_1 alla somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà comunque congrua e di giustizia. 4) condannare altresì la SI.ra al risarcimento degli Persona_1 ulteriori danni ex art. 96 cpc, anche ai sensi del comma 3, derivanti dall'avere azionato, incautamente e senza la normale prudenza, in modo azzardato e temerario, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento spiegato nella suddetta es.ne imm.re 97/17 (successivamente dichiarato nullo dal Tribunale di Viterbo con la suddetta sentenza n.1084/22) alla somma non inferiore ad Euro 20.000,00 oppure alla diversa somma che il Tribunale riterrà congrua e di giustizia. 5) accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. , ai sensi dell'art.96 cpc, anche alle spese legali sostenute nel Pt_1 procedimento cautelare nella opp.ne ex art. 615 cpc Rge 97/2017 sub1 avverso l'intervento della SI.ra nonché nel procedimento di reclamo Rgn Persona_1
1140/2019 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 14.237,00 (di cui Euro 6.275,00 per spese legali relative alla fase cautelare ed Euro 7.962,00 per spese legali relative alla procedura di reclamo) 6) in subordine, ritenuta la nullità dell'atto traslativo della proprietà a favore della SI.ra (cfr. Persona_1 decreto trasferimento 18/7/2019), chiedesi che venga ricostituito il patrimonio del debitore SI. nella situazione quo ante facendo rientrare nello stesso i CP_3 beni illegittimamente usciti per effetto del suddetto atto di assegnazione e trasferimento, costituiti da n.2 immobili ad uso abitazione distinti al NCEU del Comune di Civita Castellana (VT), al fgl. 26, part. 77, sub.7 ed al fgl. 26, part. 77 sub 4, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo di trascrivere l'emananda sentenza. 7) Con vittoria di spese oltre oneri fiscali come per legge;
parte convenuta: “Piaccia al Giudice adito respingere tutte le domande avversamente proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in via subordinata, nella deprecata e denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, liquidare il danno in ragione della sua effettiva entità detraendo altresì da quanto dovesse essere liquidato, l'importo di € 11.190,05 pari a quanto ottenuto dall'attore in sede di assegnazione come da provvedimento del Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 351/2021 fino alla data del 31.12.2023, ed ulteriormente a detrarre quanto dallo stesso percepito e percepirà dai terzi pignorati successivamente alla data del 01.01.2024 e fino all'estinzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Vinte le spese da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il SI. ha convenuto in giudizio il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_3
deducendo: a) che con atto di precetto per euro 36.952,50 aveva Persona_1 instaurato procedura esecutiva immobiliare n. 97/17 nei confronti di per CP_3 il recupero di un credito professionale derivante dalla liquidazione operata in suo favore con sentenza n. 617/2016 del Tribunale di Viterbo, Sez. Civita Castellana;
b) che nell'ambito della citata procedura esecutiva, l'odierna convenuta Persona_1 era intervenuta con atto del 14.1.2019, dichiarandosi creditrice del
[...] CP_3 per euro 175.000,00 in via ipotecaria sulla base di un atto di mutuo stipulato in data 17.03.2008; c) che avverso tale intervento, l'odierno attore aveva proposto opposizione ex art 615 cpc eccependo la nullità del contratto di mutuo sia per difetto della necessaria traditio, sia per essere stato lo stesso, a suo dire, realizzato in frode ai creditori;
con richiesta di sospendere la procedura esecutiva;
d) che con ordinanza del 15.4.2019 - confermata in sede di reclamo - il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta sospensiva, fissando i termini per l'inizio del giudizio di merito. Quest'ultimo, una volta instaurato, si era concluso con sentenza del Tribunale di Viterbo (n. 1084/2022) che aveva accolto la domanda di simulazione del contratto di mutuo, atto posto in essere in frode ai creditori;
e) che medio tempore il procedimento di esecuzione - che non era stato mai sospeso - si era concluso con l'assegnazione e trasferimento dei beni del in capo alla rimanendo così l'attore sprovvisto di qualsiasi CP_3 Persona_1 garanzia patrimoniale per il soddisfacimento del proprio credito. Sulla base di tali premesse, il deduceva l'illegittimità del provvedimento di Pt_1 assegnazione adottato dal G.E. nella procedura esecutiva, in quanto emesso sulla base di un titolo esecutivo poi dichiarato invalido, chiedendo, nel contempo, di: a) dichiarare la nullità della procedura esecutiva n. 97/2017 e di tutti i relativi atti connessi e consequenziali;
b) in via subordinata (in proprio ovvero in surroga) ritenuta la nullità dell'atto traslativo della proprietà a favore della disporre la ricostruzione Persona_1 il patrimonio del debitore nella situazione quo ante, inserendo in esso i beni immobili del trasferiti alla in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa CP_3 Persona_1 nella procedura esecutiva;
c) condannare la SI.ra al pagamento in favore Persona_1 dell'istante di euro 38.284,79 pari al credito azionato nella esecuzione immobiliare n. 97/2017, somma non più recuperabile nella procedura esecutiva oramai definita, oltre che al pagamento della somma complessiva di euro 14.237,00 per le spese processuali sostenute per il procedimento instaurato ex art. 617 cpc oltre che per quello di reclamo;
d) condannare ex art. 96 cpc parte convenuta nella misura non inferiore ad Persona_1 euro 10.000, per avere la medesima azionato incautamente e in modo temerario il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare 97/2017. Nella contumacia di , costituendosi in giudizio ha CP_3 Persona_1 chiesto il rigetto della domanda eccependo: a) la legittimità e validità della procedura esecutiva e in particolare dell'assegnazione immobiliare in quanto disposta in forza di un titolo al momento valido ed efficace;
b) l'infondatezza della domanda risarcitoria, avendo mancato parte attrice di fornire la prova circa il fatto che l'avvenuta assegnazione eventualmente in suo favore avrebbe in effetti portato al prospettato soddisfacimento del proprio credito;
c) l'infondatezza della domanda ex art 96 cpc, difettandone i presupposti;
d) l'eccessiva quantificazione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno. Al riguardo faceva rilevare che parte attrice aveva nel frattempo già ricevuto dal , per il medesimo credito, la somma di euro 10.777,75 CP_3
a seguito di altra procedura esecutiva iniziata con pignoramento presso terzi. Nel corso del processo esperita, invano, la disposta procedura di negoziazione e dichiarata l'interruzione del processo (25.02.2025) a seguito del decesso della convenuta , la causa veniva riassunta nei confronti degli eredi Persona_1
SIg.ri , e . CP_2 CP_2 CP_1
Nella contumacia di e , si costituiva in giudizio il solo CP_2 CP_2
il quale si riportava alle conclusioni precisate da . CP_1 Persona_1
All'udienza del 30.5.2025 sulla base delle conclusioni già rassegnate la causa veniva posta in decisione. Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda principale proposta da parte attrice con la quale quest'ultima ha chiesto dichiararsi la “nullità di tutti gli atti intrapresi dalla SI.ra consequenziali e connessi alla esecuzione del suddetto titolo Persona_1 esecutivo nella esecuzione immobiliare Trib. Di Viterbo n.97/2017, ivi compreso il decreto di aggiudicazione, a favore della SI.ra . Persona_1
In merito a tale aspetto è opportuno rilevare come il rimedio esperibile contro gli atti emessi nel corso di una procedura esecutiva debba essere individuato unicamente nello strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co 2 cpc non potendosi ammettere equipollenti al riguardo. Tale norma, infatti, stabilisce che le opposizioni riguardanti - oltre che la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e le relative notificazioni - i singoli atti di esecuzione (ivi compresa dunque anche l'ordinanza di assegnazione dei beni), si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni, nel caso in esame, dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Pertanto, nei casi, come quello in esame, l'unico rimedio esperibile era quello previsto dall'art. 617 cpc, risultando, quindi, inammissibile la proposizione di domande, come quelle avanzate nella presente procedura, operate sulla base di una differente disciplina. Né possono essere ammesse dal sistema - in presenza di una disciplina ad hoc - forme equipollenti per come rappresentato dalla parte che ha argomentato al riguardo attribuendo alla decisione valore ex tunc idonea, a suo dire, a travolgere tutti i precedenti atti. Alla luce di ciò si ritiene che ogni provvedimento emesso nel corso di una procedura esecutiva possa essere valutato ed eventualmente reso invalido soltanto all'esito di un procedimento instaurato proprio sulla base dell'apposito sistema previsto dall'art. 617 cpc. Del pari inammissibile è l'ulteriore domanda con la quale, parte attrice, ha chiesto, in subordine, sia in proprio che ex art. 2900 c.c., “... che venga ricostituito il patrimonio del debitore SI. nella situazione quo ante facendo rientrare nello stesso CP_3 i beni illegittimamente usciti per effetto del suddetto atto di assegnazione e trasferimento...”, emettendo, in tal modo una pronuncia tale da incidere sulle determinazioni già adottate nel corso del processo esecutivo. Pertanto - a parte ogni considerazione in merito alla particolarità della richiesta in esame – vale anche nel caso in esame, quanto già in precedenza rappresentato, considerando come tale richiesta mirasse anch'essa a neutralizzare gli effetti propri di un provvedimento - l'assegnazione di un bene - disposto nel corso della procedura esecutiva immobiliare di cui si è detto (la n. 97/2017). Parte attrice ha poi avanzato domanda di risarcimento danni con richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 38.284,79 oltre interessi, somma corrispondente al credito azionato dall'odierno istante nella procedura esecutiva e che era rimasto insoddisfatto per effetto dell'illegittimo intervento che la aveva Persona_1 operato sulla base di un titolo esecutivo ritenuto invalido per come attestato dal Tribunale di Viterbo con sentenza n.1084/22. Infatti, secondo parte attrice la avvalendosi di tale titolo illegittimo aveva impedito all'istante di Persona_1 soddisfare il suddetto credito, il quale non aveva trovato più capienza nella suddetta esecuzione immobiliare, proprio a seguito della intervenuta aggiudicazione in favore della stessa Persona_1
Altra richiesta di danno, ha riguardato l'ingiusto esborso delle spese processuali relative alle procedure di opposizione ex art 615 cpc e di reclamo che il medesimo attore era stato costretto ad instaurare per contestare l'illegittimo utilizzo del titolo esecutivo della in un tempo in cui non era ancora stata dichiarata Persona_1
l'invalidità del titolo da parte del Tribunale di Viterbo. Occorre rilevare come la prima dedotta voce di danno - ossia la mancata soddisfazione del credito in ragione della condotta fraudolenta dell' che aveva reso non Persona_1 più capiente il patrimonio del debitore - non può dirsi che si sia prodotto un pregiudizio non più soggetto a ristoro, nella sfera patrimoniale del . Pt_1
Risulta, infatti, documentato che l'odierno attore, proprio in relazione al credito in esame aveva eseguito un pignoramento presso terzi, atto in forza del quale l'attore sta al momento recuperando - sia pure in maniera graduale - la somma oggetto di credito (al 12.1.2024 parte attrice aveva recuperato euro 8.952,08 - detratti euro 2.384,31 per spese legali per la procedura esecutiva ed Euro 200,00 per spese di registrazione-cfr. all.
1-27 memoria 12.1.2024 parte ). Persona_1
Appare, invece, legittima la domanda proposta in relazione al danno sofferto dal Pt_1 in relazione alle spese processuali da quest'ultimo ingiustamente sostenute all'esito della procedura di opposizione proposta ex art 615 cpc e di reclamo. Tanto sul presupposto della presenza di una condotta fraudolenta della il Persona_1 quale, nel dar corso al proprio intervento nella procedura esecutiva, aveva utilizzato un titolo illegittimo, per come sarebbe stato soltanto in un momento successivo definitivamente accertato dal Tribunale di Viterbo con la sentenza n.1084/22. Tale condotta, infatti, aveva costretto l'odierno istante a proporre prima opposizione ex art. 617 cpc all'indicato intervento della e successivamente reclamo Persona_1 avverso il diniego di sospensiva, procedimenti, questi, all'esito dei quali il non Pt_1 era risultato vittorioso. Tanto considerando come non fosse stata ancora emessa, a quel tempo, la decisione del Tribunale di Viterbo attestante la condotta illecita della parte. Appare dunque evidente come, a causa della condotta della l'Avv. Persona_1 Pt_1 abbia subito un danno ingiusto: gli indicati pregiudizi patrimoniali non si sarebbero, infatti, verificati se la avesse tenuto un comportamento conforme a buona Persona_1 fede e, nello specifico, si fosse astenuta dall'azionare un titolo esecutivo nullo ed a compiere un intervento illegittimo nella procedura esecutiva indicata. Può dunque riconoscersi a titolo di risarcimento del danno in favore di parte attrice la somma complessiva di euro 14.237,00 (euro 6.275,00 + 7.962,00, doc.11 e doc.12), pari all'importo delle spese processuali sostenute dell'odierno attore. Alla luce di tanto, la domanda risarcitoria in esame può dunque essere solo parzialmente accolta. Non può invece trovare alcun accoglimento la domanda di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, con la quale è stata chiesta la condanna della al pagamento di una Persona_1 somma non inferiore ad euro 20.000 per la condotta temeraria dalla stessa, a suo dire, tenuta nel presente procedimento e nei precedenti giudizi di esecuzione. Invero, la domanda ex art 96 cpc, accessoria e consequenziale rispetto a quella formulata in via principale, richiede sia la soccombenza concreta e totale della parte, sia la formulazione della domanda di condanna all'interno del medesimo giudizio, presupposti evidentemente carenti nel caso di specie. Il complessivo esito del giudizio legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda principale tesa alla dichiarazione di nullità degli proposti da e di quelli consequenziali disposti nella Persona_1 esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Viterbo n.97/2017;
2. dichiara inammissibile la domanda subordinata spiegata, in proprio ed ex art. 2900 c.c., da e diretta alla ricostituzione del patrimonio del debitore Parte_1
; CP_3
3. accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata da
[...]
nei confronti degli eredi di oggi convenuti e, per Parte_1 Persona_1
l'effetto, condanna questi ultimi al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 14.237,00 oltre interessi di legge;
4. rigetta ogni altra richiesta;
5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo il 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco