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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dott. US DISABATO
-Presidente
- Dott.ssa Rosella NOCERA -Giudice
- Dott.ssa Tiziana DI GIOIA -Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 10013/2022 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendete tra
(C.F. , in proprio ex art. 86 cpc, Parte_1 C.F._1
-ricorrente- e
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._2 avv. Renato Melloni, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente-
All' udienza del 17.9.2025, su precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza, la causa era riservata in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.09.2022 premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in data 07.05.2021 (id est 7.5.2005);
- dall'unione coniugale erano nati 2 figli: il 22.09.2005 e il 23.03.2010; Per_1 Per_2
- con sentenza del 28.06.2020 n.1450 il Collegio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del per le condotte aggressive e di denigrazione da quest'ultimo assunte nei CP_1 confronti del coniuge, confermava l'affido esclusivo della prole alla madre nonché l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione della somma mensile di €340,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo);
Pagina 1 di 7 - il non aveva mai rimborsato le spese di acquisto dei libri scolastici, di CP_1 iscrizione ai vari gradi di scuola, spese mediche, di sport, di scuola guida ecc., ritenendo che tutto fosse coperto dalla quota di mantenimento;
- i figli, e , avevano sempre mantenuto un rapporto con il padre e l'intero Per_1 Per_2 nucleo paterno, ed erano ormai abbastanza grandi da gestire in autonomia ed in modo libero tale rapporto;
tutto ciò premesso, chiedeva di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento esclusivo della prole minorenne alla madre e collocamento presso di sé, di disporre visite libere tra padre e figli in ragione dell'età e del rapporto esistente tra gli stessi, di porre a carico del l'obbligo del CP_1 versamento di una somma mensile non inferiore ad € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli stabilendo che in caso di inadempimento, l'obbligo fosse posto a carico dei nonni paterni. A sostegno della richiesta di aumento del contributo per la prole evidenziava le maggiori esigenze dei figli e la circostanza che il padre non aveva mai provveduto, nonostante i procedimenti esecutivi avviati, a corrispondere le spese straordinarie. Con decreto del 19.09.2022 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al presidente della sezione 1a civile per l'udienza del 21.12.2022.
L'udienza del 21.12.2022, su istanza della ricorrente, veniva rinviata al 22.03.2023. Con comparsa del 21.3.2023 si costituiva in giudizio il resistente il Controparte_1 quale aderiva alla domanda sullo status e relativa alle condizioni personali delle parti, chiedendo, per contro, il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, con conseguente conferma della somma di €340,00 oltre spese straordinarie stabilita in sede di separazione. Chiedeva inoltre di dichiarare inammissibile la domanda di condanna rivolta nei confronti dei nonni paterni per carenza dei relativi presupposti. A sostegno delle proprie difese allegava di essere persona portatrice di patologia cardiaca invalidante e di essere periodicamente sottoposto ad interventi chirurgici di sostituzione della valvola aortica che lo rendeva inabile al lavoro in particolari settori e che beneficiava di emolumento pensionistico pari a circa €6.700,00 annui. CP_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 22.03.2023, sentita la sola parte resistente attesa la mancata comparizione della ricorrente, e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il Presidente emetteva ordinanza con la quale confermava le statuizioni regolanti lo stato separativo. Con ordinanza del 22.06.2022 il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. All'udienza del 21.06.2023, tenutasi a “trattazione scritta, il G.I., lette le note scritte depositate, concedeva i termini di cui all'art. 183 co.6 cpc. La causa, istruita a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti, era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.01.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, il G.I., lette le note scritte depositate, con le quali le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la
Pagina 2 di 7 causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM. Con ordinanza collegiale dell'8.6.2025 la causa era rimessa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire l'estratto di matrimonio del Comune di celebrazione. Quindi, all'udienza del 17.9.2025 la causa era nuovamente trattenuta per la decisione senza assegnazione di ulteriori termini.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. Dalla documentazione in atti emerge che, dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, i coniugi non si sono più riconciliati, né hanno ripreso, seppur temporaneamente, alcuna convivenza. Deve ritenersi, dunque, che quella comunione materiale e spirituale che caratterizza il rapporto di coniugio, sia venuta definitivamente meno e che sia presumibilmente impossibile il suo ricostituirsi. È, inoltre, decorso un periodo di oltre dieci anni dall'udienza presidenziale in sede separativa (tenutasi il 03.03.2014) e non constano fatti interruttivi della separazione. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015 tali da giustificare la richiesta pronuncia. Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali tra le parti, deve darsi atto che il figlio primogenito delle parti, ha, nelle more del presente giudizio, raggiunto la Per_1 maggiore età, avendo lo stesso da poco compiuto venti anni, sicché nulla deve disporsi in merito al suo affidamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno. Quanto, invece, alla figlia minore dei coniugi, , attualmente quindicenne, la stessa Per_2 continuerà ad essere affidata in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa in continuità con quanto stabilito in sede separativa, dal momento che le parti non hanno rappresentato fatti nuovi né il resistente si è opposto al regime di affido stabilito in sede di separazione, chiedendo, per contro, la conferma delle dette condizioni. In ossequio a quanto rappresentato e chiesto dalle parti, le visite e gli incontri tra il padre e la figlia , stante anche l'età della ragazza, si svolgeranno in maniera Per_2 tendenzialmente libera, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Quanto ai rapporti economici tra le parti, quantunque i genitori concordano circa la debenza da parte del padre, odierno resistente, di un contributo al mantenimento dei due figli (non è contestato che il figlio maggiorenne non sia indipendente, essendo Per_1 all'attualità studente universitario) conviventi con la madre, essi divergono riguardo all'entità dell'assegno mensile. Parte ricorrente ha, difatti, chiesto l'aumento dell'importo da euro 340,00 mensili, stabilito in sede di separazione nel 2014, a euro 500,00 mensili, sostenendo il notevole incremento delle esigenze educative e personali dei figli, oggi adolescenti e in età universitaria/superiore. La ricorrente, inoltre, rappresenta di voler rinunciare, a decorrere
Pagina 3 di 7 dalla pronuncia di divorzio, alle spese straordinarie perché mai corrisposte dal resistente e di difficile recupero. Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (Cass. civ., Sez. I, 17055/2007; Cass. civ., Sez. I, ord. 11724/2023). Tale principio è stato ulteriormente ribadito con riferimento all'età scolare e universitaria, essendo riconosciuto che le spese di istruzione, trasporto, supporto psicopedagogico, socializzazione e strumenti digitali rappresentano costi strutturali che crescono con l'età del minore e del giovane adulto (cfr. da ultimo Cass. 25403, 25421, 25534 del 2025) Nel caso in esame il primogenito oggi ventenne, è iscritto alla Facoltà di Per_1
Giurisprudenza presso l'Università di Bari, senza reddito proprio e convivente con la madre;
, quindicenne, è iscritta al Liceo Classico e presenta, secondo la Per_2 prospettazione della madre rimasta incontestata, esigenze didattiche relative all'acquisto di dizionari, testi scolastici, servizi di supporto per difficoltà di apprendimento e necessità fisioterapiche. Va osservato che il contributo fissato in euro 340,00 mensili risale al 2014 e non risulta mai rivalutato secondo gli indici ISTAT, come previsto dal provvedimento originario. Anche solo la rivalutazione monetaria per il periodo 2020 (data della pronuncia di separazione) – 2025 giustificherebbe, dunque, un adeguamento del contributo dovuto dal
. CP_1
È evidente, quindi che le mutate ed accresciute esigenze dei figli giustifichino un incremento contenuto del quantum del contributo, avuto riguardo alle capacità reddituali e lavorative del resistente nonché alle condizioni economiche della ricorrente. Quanto alla posizione economica del padre, il ha allegato di essere inabile al CP_1 lavoro e percettore di una pensione di invalidità civile, circostanza confermata da certificazione e documentazione medica. Dalla documentazione reddituale CP_2 depositata emerge, comunque, un reddito complessivo del pari a circa CP_1
€7.890,00 annui (cfr. anno di imposta 2022) e dunque una capacità economica in linea, se non leggermente superiore, a quella dallo stesso posseduta all'epoca della sentenza di separazione risalente al 2020. Il resistente, inoltre, oggi di 53 anni, ha conservato una seppur parziale capacità lavorativa (cfr. documentazione dalla quale si evince una invalidità con riduzione della CP_2 capacità lavorativa del 55%). Va ancora osservato che il vive presso i genitori, non sopportando spese di CP_1 locazione o mutuo;
neppure ha allegato altri oneri familiari o personali fissi. Quanto alle condizioni della , la stessa ha dimostrato un incremento reddituale Pt_1
(cfr. dichiarazioni redditi 2022 in atti), avendo intrapreso attività di insegnante, seppure come supplente, conservando l'attività libero professionale;
la ricorrente, inoltre, risulta sopportare gli oneri relativi al canone di locazione, pari a €580,00 mensili, e occuparsi in maniera pressocchè esclusiva della prole (difatti, da ultimo la ricorrente ha affermato - senza che vi sia specifica contestazione sul punto – che i rapporti del resistente con i figli sono allo stato per lo più telefonici).
Pagina 4 di 7 Così ricostruite le posizioni delle parti, deve rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte la condizione di disoccupazione o di reddito minimo non esime in automatico il genitore dall'obbligo di contribuire, ove residuino margini di capacità patrimoniale o vi sia disponibilità indiretta di mezzi. La giurisprudenza riconosce dunque l'onere di contribuire al mantenimento della prole anche nell'ipotesi di un eventuale stato di disoccupazione, quantificando la misura del contributo al mantenimento in favore della prole sulla scorta dell'eventuale capacità lavorative generica (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 24424/2013), avuto riguardo all'età delle parti, all'integrale onere di accudimento e cura della prole in capo alla ricorrente. In tale contesto, alla luce delle considerazioni che precedono e della situazione reddituale del padre, la quale è modesta ma non nulla, questo Collegio ritiene di dover disporre un aumento proporzionato e sostenibile del contributo al mantenimento dovuto dal
, nella misura di euro 400,00 mensili complessivi (euro 200,00 per ciascun CP_1 figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La somma di €200,00 dovuta in favore del figlio va corrisposta direttamente in Per_1 favore di questi, come richiesto dalla stessa ricorrente. Quanto alle spese straordinarie, la ha chiesto un aumento del contributo Pt_2 ordinario ad €500,00 con rinuncia alle dette spese straordinarie. Ebbene, deve evidenziarsi che le spese straordinarie non possono essere ricomprese nella somma stabilita a titolo di mantenimento ordinario, in quanto le prime costituiscono spese eccezionali, saltuarie e/o imprevedibili (nell'an o nel quantum); ne consegue che la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno ordinario, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti” (Cass. 1562/2020). Alla luce delle richiamate coordinare giurisprudenziali, deve escludersi che la Pt_1 possa rinunciare alle spese straordinarie in favore della figlia minore, risultando, come detto, tale rinuncia di pregiudizio per la stessa figlia minorenne;
parimenti, quanto al figlio maggiorenne avendo il resistente chiesto la conferma dei provvedimenti Per_1 economici in essere tra le parti e stabiliti in sede separativa – tra cui la compartecipazione dei genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie – anche tale previsione deve trovare in questa sede conferma (oltretutto, la rinuncia della a tale statuizione è Pt_1 correlata in atti all'aumento ad €250,00 per figlio del contributo ordinario paterno, istanza in questa sede non accolta nei termini richiesti). Al contributo ordinario sopra stabilito a carico del resistente, deve quindi aggiungersi l'importo pari al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale l'8.7.2019. L'assegno univo universale sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore collocatario in via prevalente della prole sul quale gravano in via esclusiva gli oneri di cura e spesa, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale.
Pagina 5 di 7 Quanto alla domanda di estendere l'obbligo di mantenimento ai nonni paterni, ai sensi degli artt. 148 e 316-bis c.c., questa non può trovare accoglimento nel presente giudizio. La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che l'obbligo degli ascendenti ha natura sussidiaria e può operare solo laddove sia accertata l'impossibilità totale o parziale dei genitori di adempiere al mantenimento (Cassazione civile, sez. I , 18/09/2024, n. 25067; Cassazione civile, sez. I, 12/10/2023, n. 28446). Tale obbligo, pertanto, non può scattare automaticamente in caso di inadempimento di un genitore, ma richiede un accertamento rigoroso sull'impossibilità economica di entrambi i genitori, oltre all'allegazione di prove puntuali da parte del richiedente. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'estensione dell'obbligo agli ascendenti deve avvenire mediante un autonomo procedimento giudiziale, che garantisca il pieno contraddittorio nei confronti dei soggetti terzi coinvolti. Nel caso in esame la domanda coinvolge soggetti terzi (i nonni) che non sono stati ritualmente citati. Pertanto, la richiesta è da ritenersi inammissibile nel contesto del presente procedimento. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio (entrambe le parti sono soccombenti in ordine alla richiesta di determinazione dell'assegno di mantenimento e la richiesta della ricorrente di condanna nei confronti dei nonni paterni va dichiarata inammissibile), devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 10113/2022 introdotto con ricorso del 02.09.2022 da nei confronti di con l'intervento del P.M., così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bari il 07.05.2005 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune (anno 2005, parte II, serie A, n. 139);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- conferma l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con Per_2 collocamento presso la stessa;
- dispone incontri liberi della figlia con il padre, nel rispetto delle esigenze Per_2 scolastiche ed extrascolastiche della minore;
- pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e mediante il pagamento della somma mensile di €400,00 Per_1 Per_2
(€200,00 per ciascun figlio) oltre adeguamento istat a maturarsi, con la precisazione che la somma di €200,00 stabilita a titolo di mantenimento della minore sarà corrisposta, entro il giorno 10 di ciascun mese, alla e Per_2 Pt_1
Pagina 6 di 7 che la somma di €200,00 stabilita a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 sarà corrisposta, entro il giorno 10 di ciascun mese, direttamente in favore di quest'ultimo;
- stabilisce che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore di entrambi i figli, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bari;
- dispone che l'eventuale assegno unico per i figli sia percepito dalla Parte_1 quale genitore collocatario;
- dichiara inammissibile la richiesta di condanna avanzata nei confronti dei nonni paterni per le ragioni indicate in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio della 1° sezione civile del Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
US IS
Pagina 7 di 7
- Dott. US DISABATO
-Presidente
- Dott.ssa Rosella NOCERA -Giudice
- Dott.ssa Tiziana DI GIOIA -Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 10013/2022 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendete tra
(C.F. , in proprio ex art. 86 cpc, Parte_1 C.F._1
-ricorrente- e
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._2 avv. Renato Melloni, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente-
All' udienza del 17.9.2025, su precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza, la causa era riservata in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.09.2022 premesso che: Parte_1
- aveva contratto matrimonio concordatario in data 07.05.2021 (id est 7.5.2005);
- dall'unione coniugale erano nati 2 figli: il 22.09.2005 e il 23.03.2010; Per_1 Per_2
- con sentenza del 28.06.2020 n.1450 il Collegio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del per le condotte aggressive e di denigrazione da quest'ultimo assunte nei CP_1 confronti del coniuge, confermava l'affido esclusivo della prole alla madre nonché l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione della somma mensile di €340,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo);
Pagina 1 di 7 - il non aveva mai rimborsato le spese di acquisto dei libri scolastici, di CP_1 iscrizione ai vari gradi di scuola, spese mediche, di sport, di scuola guida ecc., ritenendo che tutto fosse coperto dalla quota di mantenimento;
- i figli, e , avevano sempre mantenuto un rapporto con il padre e l'intero Per_1 Per_2 nucleo paterno, ed erano ormai abbastanza grandi da gestire in autonomia ed in modo libero tale rapporto;
tutto ciò premesso, chiedeva di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento esclusivo della prole minorenne alla madre e collocamento presso di sé, di disporre visite libere tra padre e figli in ragione dell'età e del rapporto esistente tra gli stessi, di porre a carico del l'obbligo del CP_1 versamento di una somma mensile non inferiore ad € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli stabilendo che in caso di inadempimento, l'obbligo fosse posto a carico dei nonni paterni. A sostegno della richiesta di aumento del contributo per la prole evidenziava le maggiori esigenze dei figli e la circostanza che il padre non aveva mai provveduto, nonostante i procedimenti esecutivi avviati, a corrispondere le spese straordinarie. Con decreto del 19.09.2022 era fissata la comparizione delle parti dinanzi al presidente della sezione 1a civile per l'udienza del 21.12.2022.
L'udienza del 21.12.2022, su istanza della ricorrente, veniva rinviata al 22.03.2023. Con comparsa del 21.3.2023 si costituiva in giudizio il resistente il Controparte_1 quale aderiva alla domanda sullo status e relativa alle condizioni personali delle parti, chiedendo, per contro, il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, con conseguente conferma della somma di €340,00 oltre spese straordinarie stabilita in sede di separazione. Chiedeva inoltre di dichiarare inammissibile la domanda di condanna rivolta nei confronti dei nonni paterni per carenza dei relativi presupposti. A sostegno delle proprie difese allegava di essere persona portatrice di patologia cardiaca invalidante e di essere periodicamente sottoposto ad interventi chirurgici di sostituzione della valvola aortica che lo rendeva inabile al lavoro in particolari settori e che beneficiava di emolumento pensionistico pari a circa €6.700,00 annui. CP_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 22.03.2023, sentita la sola parte resistente attesa la mancata comparizione della ricorrente, e preso atto dell'impossibilità di riconciliazione, il Presidente emetteva ordinanza con la quale confermava le statuizioni regolanti lo stato separativo. Con ordinanza del 22.06.2022 il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. All'udienza del 21.06.2023, tenutasi a “trattazione scritta, il G.I., lette le note scritte depositate, concedeva i termini di cui all'art. 183 co.6 cpc. La causa, istruita a mezzo della sola documentazione prodotta dalle parti, era quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.01.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, il G.I., lette le note scritte depositate, con le quali le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la
Pagina 2 di 7 causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM. Con ordinanza collegiale dell'8.6.2025 la causa era rimessa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire l'estratto di matrimonio del Comune di celebrazione. Quindi, all'udienza del 17.9.2025 la causa era nuovamente trattenuta per la decisione senza assegnazione di ulteriori termini.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. Dalla documentazione in atti emerge che, dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione, i coniugi non si sono più riconciliati, né hanno ripreso, seppur temporaneamente, alcuna convivenza. Deve ritenersi, dunque, che quella comunione materiale e spirituale che caratterizza il rapporto di coniugio, sia venuta definitivamente meno e che sia presumibilmente impossibile il suo ricostituirsi. È, inoltre, decorso un periodo di oltre dieci anni dall'udienza presidenziale in sede separativa (tenutasi il 03.03.2014) e non constano fatti interruttivi della separazione. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015 tali da giustificare la richiesta pronuncia. Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali tra le parti, deve darsi atto che il figlio primogenito delle parti, ha, nelle more del presente giudizio, raggiunto la Per_1 maggiore età, avendo lo stesso da poco compiuto venti anni, sicché nulla deve disporsi in merito al suo affidamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno. Quanto, invece, alla figlia minore dei coniugi, , attualmente quindicenne, la stessa Per_2 continuerà ad essere affidata in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa in continuità con quanto stabilito in sede separativa, dal momento che le parti non hanno rappresentato fatti nuovi né il resistente si è opposto al regime di affido stabilito in sede di separazione, chiedendo, per contro, la conferma delle dette condizioni. In ossequio a quanto rappresentato e chiesto dalle parti, le visite e gli incontri tra il padre e la figlia , stante anche l'età della ragazza, si svolgeranno in maniera Per_2 tendenzialmente libera, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Quanto ai rapporti economici tra le parti, quantunque i genitori concordano circa la debenza da parte del padre, odierno resistente, di un contributo al mantenimento dei due figli (non è contestato che il figlio maggiorenne non sia indipendente, essendo Per_1 all'attualità studente universitario) conviventi con la madre, essi divergono riguardo all'entità dell'assegno mensile. Parte ricorrente ha, difatti, chiesto l'aumento dell'importo da euro 340,00 mensili, stabilito in sede di separazione nel 2014, a euro 500,00 mensili, sostenendo il notevole incremento delle esigenze educative e personali dei figli, oggi adolescenti e in età universitaria/superiore. La ricorrente, inoltre, rappresenta di voler rinunciare, a decorrere
Pagina 3 di 7 dalla pronuncia di divorzio, alle spese straordinarie perché mai corrisposte dal resistente e di difficile recupero. Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (Cass. civ., Sez. I, 17055/2007; Cass. civ., Sez. I, ord. 11724/2023). Tale principio è stato ulteriormente ribadito con riferimento all'età scolare e universitaria, essendo riconosciuto che le spese di istruzione, trasporto, supporto psicopedagogico, socializzazione e strumenti digitali rappresentano costi strutturali che crescono con l'età del minore e del giovane adulto (cfr. da ultimo Cass. 25403, 25421, 25534 del 2025) Nel caso in esame il primogenito oggi ventenne, è iscritto alla Facoltà di Per_1
Giurisprudenza presso l'Università di Bari, senza reddito proprio e convivente con la madre;
, quindicenne, è iscritta al Liceo Classico e presenta, secondo la Per_2 prospettazione della madre rimasta incontestata, esigenze didattiche relative all'acquisto di dizionari, testi scolastici, servizi di supporto per difficoltà di apprendimento e necessità fisioterapiche. Va osservato che il contributo fissato in euro 340,00 mensili risale al 2014 e non risulta mai rivalutato secondo gli indici ISTAT, come previsto dal provvedimento originario. Anche solo la rivalutazione monetaria per il periodo 2020 (data della pronuncia di separazione) – 2025 giustificherebbe, dunque, un adeguamento del contributo dovuto dal
. CP_1
È evidente, quindi che le mutate ed accresciute esigenze dei figli giustifichino un incremento contenuto del quantum del contributo, avuto riguardo alle capacità reddituali e lavorative del resistente nonché alle condizioni economiche della ricorrente. Quanto alla posizione economica del padre, il ha allegato di essere inabile al CP_1 lavoro e percettore di una pensione di invalidità civile, circostanza confermata da certificazione e documentazione medica. Dalla documentazione reddituale CP_2 depositata emerge, comunque, un reddito complessivo del pari a circa CP_1
€7.890,00 annui (cfr. anno di imposta 2022) e dunque una capacità economica in linea, se non leggermente superiore, a quella dallo stesso posseduta all'epoca della sentenza di separazione risalente al 2020. Il resistente, inoltre, oggi di 53 anni, ha conservato una seppur parziale capacità lavorativa (cfr. documentazione dalla quale si evince una invalidità con riduzione della CP_2 capacità lavorativa del 55%). Va ancora osservato che il vive presso i genitori, non sopportando spese di CP_1 locazione o mutuo;
neppure ha allegato altri oneri familiari o personali fissi. Quanto alle condizioni della , la stessa ha dimostrato un incremento reddituale Pt_1
(cfr. dichiarazioni redditi 2022 in atti), avendo intrapreso attività di insegnante, seppure come supplente, conservando l'attività libero professionale;
la ricorrente, inoltre, risulta sopportare gli oneri relativi al canone di locazione, pari a €580,00 mensili, e occuparsi in maniera pressocchè esclusiva della prole (difatti, da ultimo la ricorrente ha affermato - senza che vi sia specifica contestazione sul punto – che i rapporti del resistente con i figli sono allo stato per lo più telefonici).
Pagina 4 di 7 Così ricostruite le posizioni delle parti, deve rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte la condizione di disoccupazione o di reddito minimo non esime in automatico il genitore dall'obbligo di contribuire, ove residuino margini di capacità patrimoniale o vi sia disponibilità indiretta di mezzi. La giurisprudenza riconosce dunque l'onere di contribuire al mantenimento della prole anche nell'ipotesi di un eventuale stato di disoccupazione, quantificando la misura del contributo al mantenimento in favore della prole sulla scorta dell'eventuale capacità lavorative generica (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 24424/2013), avuto riguardo all'età delle parti, all'integrale onere di accudimento e cura della prole in capo alla ricorrente. In tale contesto, alla luce delle considerazioni che precedono e della situazione reddituale del padre, la quale è modesta ma non nulla, questo Collegio ritiene di dover disporre un aumento proporzionato e sostenibile del contributo al mantenimento dovuto dal
, nella misura di euro 400,00 mensili complessivi (euro 200,00 per ciascun CP_1 figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La somma di €200,00 dovuta in favore del figlio va corrisposta direttamente in Per_1 favore di questi, come richiesto dalla stessa ricorrente. Quanto alle spese straordinarie, la ha chiesto un aumento del contributo Pt_2 ordinario ad €500,00 con rinuncia alle dette spese straordinarie. Ebbene, deve evidenziarsi che le spese straordinarie non possono essere ricomprese nella somma stabilita a titolo di mantenimento ordinario, in quanto le prime costituiscono spese eccezionali, saltuarie e/o imprevedibili (nell'an o nel quantum); ne consegue che la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno ordinario, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti” (Cass. 1562/2020). Alla luce delle richiamate coordinare giurisprudenziali, deve escludersi che la Pt_1 possa rinunciare alle spese straordinarie in favore della figlia minore, risultando, come detto, tale rinuncia di pregiudizio per la stessa figlia minorenne;
parimenti, quanto al figlio maggiorenne avendo il resistente chiesto la conferma dei provvedimenti Per_1 economici in essere tra le parti e stabiliti in sede separativa – tra cui la compartecipazione dei genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie – anche tale previsione deve trovare in questa sede conferma (oltretutto, la rinuncia della a tale statuizione è Pt_1 correlata in atti all'aumento ad €250,00 per figlio del contributo ordinario paterno, istanza in questa sede non accolta nei termini richiesti). Al contributo ordinario sopra stabilito a carico del resistente, deve quindi aggiungersi l'importo pari al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale l'8.7.2019. L'assegno univo universale sarà percepito integralmente dalla ricorrente quale genitore collocatario in via prevalente della prole sul quale gravano in via esclusiva gli oneri di cura e spesa, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale.
Pagina 5 di 7 Quanto alla domanda di estendere l'obbligo di mantenimento ai nonni paterni, ai sensi degli artt. 148 e 316-bis c.c., questa non può trovare accoglimento nel presente giudizio. La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che l'obbligo degli ascendenti ha natura sussidiaria e può operare solo laddove sia accertata l'impossibilità totale o parziale dei genitori di adempiere al mantenimento (Cassazione civile, sez. I , 18/09/2024, n. 25067; Cassazione civile, sez. I, 12/10/2023, n. 28446). Tale obbligo, pertanto, non può scattare automaticamente in caso di inadempimento di un genitore, ma richiede un accertamento rigoroso sull'impossibilità economica di entrambi i genitori, oltre all'allegazione di prove puntuali da parte del richiedente. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'estensione dell'obbligo agli ascendenti deve avvenire mediante un autonomo procedimento giudiziale, che garantisca il pieno contraddittorio nei confronti dei soggetti terzi coinvolti. Nel caso in esame la domanda coinvolge soggetti terzi (i nonni) che non sono stati ritualmente citati. Pertanto, la richiesta è da ritenersi inammissibile nel contesto del presente procedimento. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio (entrambe le parti sono soccombenti in ordine alla richiesta di determinazione dell'assegno di mantenimento e la richiesta della ricorrente di condanna nei confronti dei nonni paterni va dichiarata inammissibile), devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 10113/2022 introdotto con ricorso del 02.09.2022 da nei confronti di con l'intervento del P.M., così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bari il 07.05.2005 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] del predetto Comune (anno 2005, parte II, serie A, n. 139);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- conferma l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con Per_2 collocamento presso la stessa;
- dispone incontri liberi della figlia con il padre, nel rispetto delle esigenze Per_2 scolastiche ed extrascolastiche della minore;
- pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e mediante il pagamento della somma mensile di €400,00 Per_1 Per_2
(€200,00 per ciascun figlio) oltre adeguamento istat a maturarsi, con la precisazione che la somma di €200,00 stabilita a titolo di mantenimento della minore sarà corrisposta, entro il giorno 10 di ciascun mese, alla e Per_2 Pt_1
Pagina 6 di 7 che la somma di €200,00 stabilita a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 sarà corrisposta, entro il giorno 10 di ciascun mese, direttamente in favore di quest'ultimo;
- stabilisce che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore di entrambi i figli, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bari;
- dispone che l'eventuale assegno unico per i figli sia percepito dalla Parte_1 quale genitore collocatario;
- dichiara inammissibile la richiesta di condanna avanzata nei confronti dei nonni paterni per le ragioni indicate in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio della 1° sezione civile del Tribunale di Bari.
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
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