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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1024 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1024/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BRANCA AMALIA Parte_1 C.F._1
e
TR ND AN (c.f. ), con l'avv. BERTACCHINI C.F._2
SIMONA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Assegnare la casa di abitazione familiare, di cui è proprietario il sig. , in godimento – con tutti Pt_1 gli arredi, le pertinenze e gli accessori in essa contenuti e funzionali all'uso del bene immobile - alla signora SA IN EN affinché la abiti con il figlio , che viene affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza fissata presso la casa già adibita ad abitazione coniugale, sita a Verolanuova, via Circonvallazione n. 18.
L'immobile risulta così censito al Catasto Fabbricati Sezione NCT del Comune di Verolanuova: foglio 15 mappali:
303 subalterno 5 categoria A/2 - classe 4 -vani 6,5 – R.C. euro 402,84;
303 subalterno 12 categoria C6, classe 2, consistenza 22m, RC euro 34,09 I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Il padre potrà tenere presso di sé a fine settimane alternati, dal sabato alle ore 12,30 fino alle Per_1
ore 21 della domenica;
nonché il martedì di ogni settimana dalle ore 16 sino alla mattina successiva, impegnandosi a recuperare il cambio scolastico presso l'abitazione della madre;
nei fine settimana in cui il figlio non starà con il padre questi potrà vederlo e tenerlo con sé il venerdì dalle ore 16 sino alle ore 20,30. Inoltre, trascorrerà con il padre la metà del periodo delle vacanze natalizie e Per_1 pasquali, secondo la regola dell'alternanza; e pure 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo che le parti si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto come meglio dettagliato nel piano genitoriale allegato.
Il padre provvederà al concorso nel mantenimento del figlio fino a quando non sarà Per_1 economicamente indipendente, mediante il versamento mensile dell'importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) entro il giorno 25 di ogni mese, a far tempo dal mese successivo a quello in cui lascerà l'abitazione familiare, trasferendosi altrove. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello della prima erogazione, purché l'indice sia positivo. Inoltre, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie riguardanti il figlio , spese determinate secondo il Per_1
protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di aver letto e compreso.
Le parti convengono, inoltre, che l'assegno unico verrà percepito a decorrere dal 2024 integralmente dalla signora IN EN SA.
Il sig. si impegna a versare alla signora SA IN EN a titolo di concorso nel Pt_1 mantenimento della stessa l'importo mensile di € 50,00 entro il giorno 25 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello della prima erogazione, purché l'indice sia positivo. Per l'ipotesi in cui la signora
EN SA IN perda il lavoro entro la data del 24.07.2025, il sig. verserà alla stessa Pt_1
l'importo di € 300,00 per il periodo in cui sia disoccupata e comunque sino al 24.07.2025.
Il signor è uscito dalla casa familiare nel mese di aprile del 2024. Pt_1
Il sig. si impegna a pagare le spese condominiali relative all'abitazione familiare sino a quando Pt_1
la signora IN vi abiterà e le utenze domestiche sino al mese di luglio del 2025. La signora IN EN SA si impegna a intestarsi le utenze domestiche dell'abitazione familiare entro la data del 24.07.2025.
Il saldo del conto corrente cointestato aperto presso la Banca Credito Cooperativo di Brescia n.
003781 (con saldo di € 2.605,76 al 29.09.2023) è stato corrisposto alla moglie al momento della chiusura del conto. Al suddetto conto era collegato un dossier n. 1032659 per il figlio con saldo di €
2.813,18 al 29.09.2023 che è stato diviso a metà tra i coniugi al momento della chiusura del conto cointestato. Il conto corrente intestato all'impresa individuale del marito aperto presso la Banca di
Credito Cooperativo di Brescia n. 12651 con saldo di € 6.538,08 alla data del 29.09.2023 rimarrà di esclusiva pertinenza del sig. Parte_1
Il sig. risulta proprietario dell'autovetture IA SA Tg DF184RB che intende cedere con il Pt_1
presente atto alla moglie signora IN EN SA, usufruendo dei benefici di legge, e che dovrà provvedere a sue spese all'intestazione del veicolo, mentre l'autocarro Ford TR Tg
BW987ND anno 2001 di proprietà del sig. rimane di sua proprietà. Pt_1
Le parti non hanno ulteriori disponibilità reddituali e patrimoniali, oltre a quelle indicate nel ricorso, precisando che qualora la signora IN EN dovesse lasciare la casa familiare vi sarà disponibilità del marito a che possa asportare il mobilio necessario per la nuova abitazione
Il sig. e la signora IN EN SA Parte_1
fanno istanza affinché sia pronunciata la loro separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Ed altresì formulano contestuale istanza affinché, a sensi dell'art. 473 bis.49 del Codice di procedura civile, premessi gli incombenti di rito, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.898 e s.m.i e verificatesi le relative condizioni, sia dichiarata con sentenza, alle pattuizioni dianzi indicate, lo scioglimento del vincolo matrimoniale celebrato in data 28 agosto 2013 in Santo DO Est (Repubblica
Dominicana) e trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Verolanuova al n°6 parte II C. anno 2013, con ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alle relative annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge”.
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/08/2013, in Repubblica Dominicana (atto trascritto in
Italia presso il registro dello stato civile del Comune di Verolanuova, BS;
anno 2013, n. 6, Parte II,
Serie C) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra. Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 311 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore
Per_
luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che TR ND AN perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1024/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BRANCA AMALIA Parte_1 C.F._1
e
TR ND AN (c.f. ), con l'avv. BERTACCHINI C.F._2
SIMONA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Assegnare la casa di abitazione familiare, di cui è proprietario il sig. , in godimento – con tutti Pt_1 gli arredi, le pertinenze e gli accessori in essa contenuti e funzionali all'uso del bene immobile - alla signora SA IN EN affinché la abiti con il figlio , che viene affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza fissata presso la casa già adibita ad abitazione coniugale, sita a Verolanuova, via Circonvallazione n. 18.
L'immobile risulta così censito al Catasto Fabbricati Sezione NCT del Comune di Verolanuova: foglio 15 mappali:
303 subalterno 5 categoria A/2 - classe 4 -vani 6,5 – R.C. euro 402,84;
303 subalterno 12 categoria C6, classe 2, consistenza 22m, RC euro 34,09 I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Il padre potrà tenere presso di sé a fine settimane alternati, dal sabato alle ore 12,30 fino alle Per_1
ore 21 della domenica;
nonché il martedì di ogni settimana dalle ore 16 sino alla mattina successiva, impegnandosi a recuperare il cambio scolastico presso l'abitazione della madre;
nei fine settimana in cui il figlio non starà con il padre questi potrà vederlo e tenerlo con sé il venerdì dalle ore 16 sino alle ore 20,30. Inoltre, trascorrerà con il padre la metà del periodo delle vacanze natalizie e Per_1 pasquali, secondo la regola dell'alternanza; e pure 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo che le parti si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto come meglio dettagliato nel piano genitoriale allegato.
Il padre provvederà al concorso nel mantenimento del figlio fino a quando non sarà Per_1 economicamente indipendente, mediante il versamento mensile dell'importo di € 350,00
(trecentocinquanta/00) entro il giorno 25 di ogni mese, a far tempo dal mese successivo a quello in cui lascerà l'abitazione familiare, trasferendosi altrove. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello della prima erogazione, purché l'indice sia positivo. Inoltre, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie riguardanti il figlio , spese determinate secondo il Per_1
protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di aver letto e compreso.
Le parti convengono, inoltre, che l'assegno unico verrà percepito a decorrere dal 2024 integralmente dalla signora IN EN SA.
Il sig. si impegna a versare alla signora SA IN EN a titolo di concorso nel Pt_1 mantenimento della stessa l'importo mensile di € 50,00 entro il giorno 25 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal dodicesimo mese successivo a quello della prima erogazione, purché l'indice sia positivo. Per l'ipotesi in cui la signora
EN SA IN perda il lavoro entro la data del 24.07.2025, il sig. verserà alla stessa Pt_1
l'importo di € 300,00 per il periodo in cui sia disoccupata e comunque sino al 24.07.2025.
Il signor è uscito dalla casa familiare nel mese di aprile del 2024. Pt_1
Il sig. si impegna a pagare le spese condominiali relative all'abitazione familiare sino a quando Pt_1
la signora IN vi abiterà e le utenze domestiche sino al mese di luglio del 2025. La signora IN EN SA si impegna a intestarsi le utenze domestiche dell'abitazione familiare entro la data del 24.07.2025.
Il saldo del conto corrente cointestato aperto presso la Banca Credito Cooperativo di Brescia n.
003781 (con saldo di € 2.605,76 al 29.09.2023) è stato corrisposto alla moglie al momento della chiusura del conto. Al suddetto conto era collegato un dossier n. 1032659 per il figlio con saldo di €
2.813,18 al 29.09.2023 che è stato diviso a metà tra i coniugi al momento della chiusura del conto cointestato. Il conto corrente intestato all'impresa individuale del marito aperto presso la Banca di
Credito Cooperativo di Brescia n. 12651 con saldo di € 6.538,08 alla data del 29.09.2023 rimarrà di esclusiva pertinenza del sig. Parte_1
Il sig. risulta proprietario dell'autovetture IA SA Tg DF184RB che intende cedere con il Pt_1
presente atto alla moglie signora IN EN SA, usufruendo dei benefici di legge, e che dovrà provvedere a sue spese all'intestazione del veicolo, mentre l'autocarro Ford TR Tg
BW987ND anno 2001 di proprietà del sig. rimane di sua proprietà. Pt_1
Le parti non hanno ulteriori disponibilità reddituali e patrimoniali, oltre a quelle indicate nel ricorso, precisando che qualora la signora IN EN dovesse lasciare la casa familiare vi sarà disponibilità del marito a che possa asportare il mobilio necessario per la nuova abitazione
Il sig. e la signora IN EN SA Parte_1
fanno istanza affinché sia pronunciata la loro separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Ed altresì formulano contestuale istanza affinché, a sensi dell'art. 473 bis.49 del Codice di procedura civile, premessi gli incombenti di rito, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.898 e s.m.i e verificatesi le relative condizioni, sia dichiarata con sentenza, alle pattuizioni dianzi indicate, lo scioglimento del vincolo matrimoniale celebrato in data 28 agosto 2013 in Santo DO Est (Repubblica
Dominicana) e trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Verolanuova al n°6 parte II C. anno 2013, con ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alle relative annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge”.
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/08/2013, in Repubblica Dominicana (atto trascritto in
Italia presso il registro dello stato civile del Comune di Verolanuova, BS;
anno 2013, n. 6, Parte II,
Serie C) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra. Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 311 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minore
Per_
luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che TR ND AN perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio