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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1677, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, celebrato davanti a ministro del culto acattolico)” promossa da nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
VE AR UI, e , nata in Controparte_1
MATIGARA (INDIA), il 25/01/1975, con l'avv.to GATTO ALBERTO
EGIDIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio religioso, in UR (LE), il 30/08/2009, dinanzi al Ministro di Culto ”, Controparte_2 [...]
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di UR CP_3
(LE), al n. 10, P. II, serie A, anno 2009).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, rispettivamente, (in data Per_1
11.04.2012) e (in data 29.07.2016). Per_2
Con ricorso depositato il 15.04.2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, da essi contratto, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1. I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, condotta in locazione dalla SI. , sita in Sannicola, alla Via Antonio Ventura, n°2, è CP_1 assegnata alla SI.ra . Il SI. vivrà a casa dei suoi genitori, CP_1 Parte_1 sita in Faggiano (TA), alla Via Giordano Bruno, n°6, affinché possa continuare a ricevere dagli stessi le cure di cui necessita.
3. I figli minori sono affidati, in modo esclusivo, alla SI.ra , sino a CP_1 quando le condizioni di salute del SI. , allo stato attuale Parte_1 assolutamente incapace di attendere ai bisogni della propria prole, non miglioreranno al punto da consentire la disposizione dell'affidamento condiviso. La SI.ra potrà esercitare la responsabilità genitoriale, CP_1 in autonomia, sia relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, sia con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per la prole, inerenti all'istruzione e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, nonché all'eventuale modifica della residenza abituale. Le decisioni inerenti ai grandi interventi sanitari, diversamente, saranno assunte di comune accordo con il SI.
.
4. I figli avranno la residenza abituale, presso la casa familiare, Parte_1 sita in Sannicola, alla Via Antonio Ventura, n°2, con collocamento esclusivo presso la SI.ra .
5. I tempi di frequentazione tra genitore non CP_1 collocatario e figli sono determinati come a seguire: il SI. ha Parte_1 diritto a vedere i figli 1 pomeriggio a settimana, dalle ore 18 alle ore 19, compatibilmente con gli impegni, sportivi e scolastici, degli stessi.
Il SI. potrà, altresì, trascorrere, 1 weekend al mese, con la prole;
Parte_1 il trasporto presso l'abitazione di Faggiano degli stessi sarà a carico del padre, che provvederà a prenderli il sabato mattina, entro le ore 11.00 dalla casa familiare e li riaccompagnerà, entro le ore 19.00 della domenica.
6. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
7. Le altre disposizioni relative ai figli, non specificate nei precedenti punti, sono precipuamente articolate all'interno del Piano
Genitoriale allegato al presente ricorso, da considerare, a tutti gli effetti, parte integrante dello stesso.
8. Il SI. , atteso il suo compromesso Parte_1 stato di salute, verserà, alla SI.ra , a titolo di concorso al CP_1 mantenimento dei figli, a partire da gennaio 2024, la somma complessiva di
€ 100,00. Le spese straordinarie saranno esclusivamente a carico della SI.ra
.
9. Dal momento in cui le condizioni di salute consentiranno al SI. CP_1 di potersi validamente adoperare, per contribuire positivamente Parte_1 al sostentamento della sua famiglia, l'affidamento della prole ritornerà condiviso tra i due coniugi ed il SI. sarà tenuto a versare un Parte_1 assegno di concorso al mantenimento, per i figli, pari ad € 300,00, nonché a provvedere al 50% delle spese straordinarie sostenute e documentate”).
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva, sullo status, depositata il 21.12.2024, è stata dichiarata la separazione personale consensuale dei coniugi, sicché, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa, davanti al relatore, per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, parimenti richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 10.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano, quindi, la loro concorde determinazione di divorziare, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Orbene, i coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni rapporto, a far data dalla loro comparizione personale, all'udienza dell'8 ottobre 2024, tenutasi nell'ambito del presente procedimento, allorché i medesimi coniugi, con l'assistenza e con la rappresentanza dei rispettivi difensori fiduciari, ribadivano l'assenza, allo stato, di una volontà riconciliativa, e, quindi, la loro concorde volontà di separarsi personalmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Nella medesima sede, poi, i ridetti difensori chiedevano, congiuntamente, pronunciarsi sentenza di declaratoria della separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui alla convenzione trasfusa nel corpo dell'atto introduttivo. I medesimi difensori fiduciari, inoltre, nell'esercizio del più ampio ius postulandi, nonché, in ogni caso, in forza di un'espressa legittimazione loro accordata dalle parti presenti personalmente, dichiaravano di rinunciare reciprocamente all'impugnazione della sentenza di separazione personale, che sarebbe stata pronunciata, in accoglimento della domanda congiunta.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti legislativamente necessari ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, per cui
è procedimento, in ossequio alla previsione normativa, di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/1970. Trattasi, per l'appunto, di matrimonio religioso, celebrato innanzi a ministro del culto acattolico, che ha acquistato effetti civili nell'ordinamento giuridico repubblicano italiano, in forza della sua successiva trascrizione nei registri anagrafici del Comune di Surano (LE).
Si consideri, infatti, la circostanza che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi, innanzi al Giudice delegato, alla citata udienza dell'8 ottobre 2024, tenutasi sempre nell'ambito del presente procedimento;
si consideri, in ogni caso, anche l'ulteriore circostanza che non sono finora emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione, nelle more, della comunione materiale e spirituale tra gli stessi coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento, nella presente sede, la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche, del divorzio, di cui al ricorso introduttivo.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n. 1677/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 15 aprile 2024, da
nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata in [...], il [...], Controparte_1 così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto in UR (LE), il 30/08/2009 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di UR (LE), al n. 10 P. II, serie A, anno 2009), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1677, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, celebrato davanti a ministro del culto acattolico)” promossa da nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
VE AR UI, e , nata in Controparte_1
MATIGARA (INDIA), il 25/01/1975, con l'avv.to GATTO ALBERTO
EGIDIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio religioso, in UR (LE), il 30/08/2009, dinanzi al Ministro di Culto ”, Controparte_2 [...]
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di UR CP_3
(LE), al n. 10, P. II, serie A, anno 2009).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, rispettivamente, (in data Per_1
11.04.2012) e (in data 29.07.2016). Per_2
Con ricorso depositato il 15.04.2024, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, da essi contratto, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1. I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, condotta in locazione dalla SI. , sita in Sannicola, alla Via Antonio Ventura, n°2, è CP_1 assegnata alla SI.ra . Il SI. vivrà a casa dei suoi genitori, CP_1 Parte_1 sita in Faggiano (TA), alla Via Giordano Bruno, n°6, affinché possa continuare a ricevere dagli stessi le cure di cui necessita.
3. I figli minori sono affidati, in modo esclusivo, alla SI.ra , sino a CP_1 quando le condizioni di salute del SI. , allo stato attuale Parte_1 assolutamente incapace di attendere ai bisogni della propria prole, non miglioreranno al punto da consentire la disposizione dell'affidamento condiviso. La SI.ra potrà esercitare la responsabilità genitoriale, CP_1 in autonomia, sia relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, sia con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per la prole, inerenti all'istruzione e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, nonché all'eventuale modifica della residenza abituale. Le decisioni inerenti ai grandi interventi sanitari, diversamente, saranno assunte di comune accordo con il SI.
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4. I figli avranno la residenza abituale, presso la casa familiare, Parte_1 sita in Sannicola, alla Via Antonio Ventura, n°2, con collocamento esclusivo presso la SI.ra .
5. I tempi di frequentazione tra genitore non CP_1 collocatario e figli sono determinati come a seguire: il SI. ha Parte_1 diritto a vedere i figli 1 pomeriggio a settimana, dalle ore 18 alle ore 19, compatibilmente con gli impegni, sportivi e scolastici, degli stessi.
Il SI. potrà, altresì, trascorrere, 1 weekend al mese, con la prole;
Parte_1 il trasporto presso l'abitazione di Faggiano degli stessi sarà a carico del padre, che provvederà a prenderli il sabato mattina, entro le ore 11.00 dalla casa familiare e li riaccompagnerà, entro le ore 19.00 della domenica.
6. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
7. Le altre disposizioni relative ai figli, non specificate nei precedenti punti, sono precipuamente articolate all'interno del Piano
Genitoriale allegato al presente ricorso, da considerare, a tutti gli effetti, parte integrante dello stesso.
8. Il SI. , atteso il suo compromesso Parte_1 stato di salute, verserà, alla SI.ra , a titolo di concorso al CP_1 mantenimento dei figli, a partire da gennaio 2024, la somma complessiva di
€ 100,00. Le spese straordinarie saranno esclusivamente a carico della SI.ra
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9. Dal momento in cui le condizioni di salute consentiranno al SI. CP_1 di potersi validamente adoperare, per contribuire positivamente Parte_1 al sostentamento della sua famiglia, l'affidamento della prole ritornerà condiviso tra i due coniugi ed il SI. sarà tenuto a versare un Parte_1 assegno di concorso al mantenimento, per i figli, pari ad € 300,00, nonché a provvedere al 50% delle spese straordinarie sostenute e documentate”).
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva, sullo status, depositata il 21.12.2024, è stata dichiarata la separazione personale consensuale dei coniugi, sicché, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa, davanti al relatore, per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, parimenti richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 10.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano, quindi, la loro concorde determinazione di divorziare, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Orbene, i coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni rapporto, a far data dalla loro comparizione personale, all'udienza dell'8 ottobre 2024, tenutasi nell'ambito del presente procedimento, allorché i medesimi coniugi, con l'assistenza e con la rappresentanza dei rispettivi difensori fiduciari, ribadivano l'assenza, allo stato, di una volontà riconciliativa, e, quindi, la loro concorde volontà di separarsi personalmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Nella medesima sede, poi, i ridetti difensori chiedevano, congiuntamente, pronunciarsi sentenza di declaratoria della separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui alla convenzione trasfusa nel corpo dell'atto introduttivo. I medesimi difensori fiduciari, inoltre, nell'esercizio del più ampio ius postulandi, nonché, in ogni caso, in forza di un'espressa legittimazione loro accordata dalle parti presenti personalmente, dichiaravano di rinunciare reciprocamente all'impugnazione della sentenza di separazione personale, che sarebbe stata pronunciata, in accoglimento della domanda congiunta.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti legislativamente necessari ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, per cui
è procedimento, in ossequio alla previsione normativa, di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/1970. Trattasi, per l'appunto, di matrimonio religioso, celebrato innanzi a ministro del culto acattolico, che ha acquistato effetti civili nell'ordinamento giuridico repubblicano italiano, in forza della sua successiva trascrizione nei registri anagrafici del Comune di Surano (LE).
Si consideri, infatti, la circostanza che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi, innanzi al Giudice delegato, alla citata udienza dell'8 ottobre 2024, tenutasi sempre nell'ambito del presente procedimento;
si consideri, in ogni caso, anche l'ulteriore circostanza che non sono finora emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione, nelle more, della comunione materiale e spirituale tra gli stessi coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento, nella presente sede, la concorde richiesta di ratifica delle condizioni, personali ed economiche, del divorzio, di cui al ricorso introduttivo.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n. 1677/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data 15 aprile 2024, da
nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata in [...], il [...], Controparte_1 così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, contratto in UR (LE), il 30/08/2009 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di UR (LE), al n. 10 P. II, serie A, anno 2009), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore