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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6411/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. DANILO GRIFFO Parte_1 C.F._1
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. DONATO BRUNO Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche. Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
IN VIA PRELIMINARE:
1 Sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.03.2023 e pubblicato in data 14/03/2023 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1645/2023 per carenza dei requisiti richiesti dalla legge, per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché per difetto di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- revocare e/o annullare e/o rendere inefficace e /o dichiarare infondato, ovvero nullo, e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.03.2023 e pubblicato in data 14/03/2023 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1645/2023, accertando e dichiarando:
1. la violazione dell'art. 117 TUB cc. 1 e 3, e dunque l'inesistenza del contratto di finanziamento oggetto del titolo opposto e/o la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere sussistente il contratto di finanziamento stipulato tra il sig. e Parte_1 [...]
(già revocare e/o annullare e/o rendere inefficace e /o CP_1 Controparte_2 dichiarare infondato, ovvero nullo, e privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.03.2023 e pubblicato in data 14/03/2023 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1645/2023, accertando e dichiarando:
1. che il TEG così come descritto e pattuito nel seno della richiesta di prestito finalizzato n.
6122730 del 10.03.2021 (art. 3 rubricato “costi del credito”) e contenente ogni voce di costo – ad esclusione di quelle per imposte e tasse – travalichi il Tasso Soglia Usura pro tempore vigente ex L. n. 108/96;
2 2. per l'effetto, come (già abbia agito Controparte_1 Controparte_2 integrando la fattispecie di usura originaria ex. art. 644 c.p. e, per l'effetto, delibare sulla gratuità del rapporto di prestito finalizzato intercorso tra il sig. e la società Pt_1 finanziatrice in applicazione dell'art. 1815 c. 2 c.c.;
3. la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per omessa consegna ed allegazione oltre che del contratto di finanziamento, anche del piano di ammortamento, nonché per l'indeterminatezza degli interessi pattuiti con conseguente applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB;
4. la illiceità/nullità/annullabilità delle clausole 6 e 10 delle “Condizioni Generali di
Finanziamento” e della clausola 3.1 del modulo SECCI Informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegate alla richiesta di finanziamento n. 6122730 del 10.03.2021 per violazione dell'art. 1341 c.c. e/o degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo (d.lgs.
n. 206/2005);
5. che il sig. non è debitore per l'importo di € 11.788,72 oltre interessi Parte_1 moratori ex art. 6 delle “Condizioni Generali di Finanziamento” allegate alla richiesta di finanziamento n. 6122730 del 10.03.2021, al tasso di mora pari al 10% annuo da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo, per tutte le argomentazioni diffusamente spiegate;
- Per l'effetto rimodulare il rapporto di dare-avere fra le parti, rideterminando l'eventuale credito dell'opposta, nella misura che emergerà all'esito del presente giudizio, tenendo in considerazione le contestazioni supra formulate e formulande nel corso dell'attività istruttoria,
e condannare ià alla ripetizione di quanto Controparte_1 Controparte_2 indebitamente percepito nella misura di € 305,53 a titolo di interessi corrispettivi usurari o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a valle di specifica CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di rimettere la causa in istruttoria insistendo nella richiesta di ammissione di CTU contabile finalizzata ad acclarare e confermare la trattazione con interessi usurari del rapporto
3 di prestito finalizzato oggetto della presente impugnazione, nonché a confermare la correttezza delle risultanze della perizia contabile di parte a firma del dott. Per_1
Ed in particolare si chiede che venga ammessa CTU contabile volta ad accertare e confermare le eccezioni e contestazioni formulate nell'interesse del sig. , nei termini ivi di Parte_1 seguito proposti:
• Il CTU esaminati gli atti e i documenti di causa, verifichi se la ha prodotto il contratto CP_3 concluso tra le parti ed il piano di ammortamento del finanziamento, non ritenendosi esaustiva la mera produzione della richiesta di prestito finalizzato all'acquisto di veicoli n. 6122730 del
10.03.2021, stabilisca, alla luce della produzione in atti, l'effettiva somma di danaro, composta da capitale, interessi convenzionali e moratori, nonché spese, che la parte attrice ha restituito alla società di prestiti nel corso del rapporto di finanziamento n. 6122730;
• Calcoli il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) applicato, mondato di tutti i costi e le spese, considerando che, per giurisprudenza costante ed in particolare per la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.46669/11: “le circolari e le istruzione della Banca d'Italia non rappresentino una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad un erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare non può essere esclusa la sussistenza del reato…” e che inoltre “ le circolari e le direttive ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione…” e che invero ai sensi dell'art. 644 c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” nonché che se, al momento della conclusione del contratto, vi è superamento del tasso soglia da parte tanto del tasso corrispettivo quanto del tasso moratorio, il rapporto dovrà considerarsi a titolo gratuito e, quindi, il debitore sarà tenuto alla restituzione del solo capitale (ex multis Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020 n. 19597).
4 • ricalcolare, quindi, il tasso effettivo globale (T.E.G.), riconvertendo, tutte le spese, come quantificate e dettagliate dall'attrice anche nella perizia di parte (ivi compresa la penale per estinzione anticipata), e gli oneri in punti percentuali che, aggiunti al tasso applicato, dovranno essere raffrontati con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
• accertare e dichiarare che il T.E.G. del contratto di finanziamento, con l'inclusione della penale per estinzione anticipata e di tutti i costi connessi al credito erogato, è ab origine superiore al tasso soglia/usura vigente, dichiarando, di conseguenza, gratuito lo stesso per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, 2° comma cc;
• verificare la produzione, da parte della convenuta opposta, del contratto di finanziamento, in caso negativo di produzione unicamente della richiesta di prestito finalizzato all'acquisto di veicoli n. 6122730, acclarare la validità/nullità del rapporto di rispetto a quanto previsto dell'art. 117 TUB cc. 1 e 3, con la necessità, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di legge, di ritenere il rapporto nullo con le sanzioni previste dall'art. 117 comma 3 TUB;
• verificare ed accertare la validità/nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto in relazione a quanto previsto dall'art. 117 comma 4 TUB il quale dispone che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” per omessa consegna ed allegazione, oltre che del contratto di finanziamento, anche del piano di ammortamento, e quindi per non corretta indicazione degli interessi pattuiti con conseguente applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB, in quanto clausole risultano, dunque, contrarie alla Legge n. 154/92 e quindi al TUB;
• verificare ed accertare la illiceità/nullità/annullabilità delle clausole 6 e 10 delle “Condizioni
Generali di Finanziamento” e della clausola 3.1 del modulo SECCI Informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegate alla richiesta di finanziamento n. 6122730 del
10.03.2021 per violazione dell'art. 1341 c.c. e/o degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del
Consumo (d.lgs. n. 206/2005);
5 • stabilire, alla luce delle verifiche di cui sopra, il corretto dare-avere tra le parti di causa;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, ad IVA e
C.P.A., come per legge, della fase monitoria e della fase di opposizione, da liquidarsi direttamente allo scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario.
Per parte convenuta
In via principale
- Respingersi la svolta opposizione tardiva poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 del
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso
- Spese, diritti ed onorari rifusi.
In via principale
- Respingersi la svolta opposizione tardiva poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 del
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso
- Spese, diritti ed onorari rifusi.
MOTIVAZIONE
TO
6 Con contratto 10.3.2021 ha concesso a un finanziamento di € Controparte_2 Parte_1
15.890,00, da restituirsi in 84 rate mensili, finalizzato all'acquisto di un'autovettura.
con missiva ricevuta il 19.12.2022, visto l'inadempimento di Controparte_2 Parte_1
, ha fatto valere la clausola di risoluzione espressa prevista nel contratto di mutuo e
[...] intimato al mutuatario l'immediato pagamento di € 12.620,07.
Svolgimento del giudizio
Con decreto ingiuntivo n. 647/23 del 14.3.2023, provvisoriamente esecutivo, questo Tribunale ha intimato a di pagare alla ricorrente la somma di € Parte_1 Controparte_2
11.788,72, dovuta in relazione al finanziamento sopra indicato, oltre ad interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 3.4.2023 e non è stato opposto nel termine di 40 giorni. L'ingiungente ha dato inizio alla procedura esecutiva con la notifica, il 22.5.2023, di un atto di pignoramento presso terzi. Il giudice dell'esecuzione ha dato all'esecutato l'avviso relativo ai diritti del consumatore cui fa riferimento Cass. SSUU n. 9479/23.
Con citazione notificata il 22.12.2023 ha proposto opposizione tardiva ex art. Parte_1
650 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti.
si è costituita in giudizio deducendo l'inammissibilità di parte dei motivi di Controparte_2 opposizione tardiva e l'infondatezza degli altri.
Con ordinanza 24.10.2024 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. e le istanze istruttorie dell'attore e rinviato per discussione all'udienza del 3.6.2025.
La discussione si è svolta, a seguito di rinvio, alla data del 23.10.2025, con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Motivi d'opposizione
7 1) Con il primo motivo di opposizione deduce che la controparte avrebbe Parte_1 omesso di dare prova scritta del contratto di mutuo sul quale fonda la sua pretesa creditoria. Il doc. 2 dimesso da e indicato come “contratto di finanziamento”, Controparte_2 costituirebbe infatti solo la richiesta di finanziamento presentata dall'attore, senza che sia stata data prova dell'accoglimento di tale richiesta e della consegna di altri documenti, come il documento di sintesi ed il piano di ammortamento.
2) Con il secondo motivo di opposizione l'attore denuncia, per il caso in cui sia data prova della concessione del finanziamento sulla base della richiesta di cui al doc. 2 citato,
l'usurarietà degli interessi promessi. Dimette in proposito una perizia di parte secondo la quale il TAEG stabilito dall'istituto sarebbe pari al 15,5201% e quindi superiore al tasso soglia di riferimento, pari al 15,2900%. Chiede pertanto che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., il rapporto sia considerato a titolo gratuito e che pertanto il proprio debito sia limitato alla restituzione del capitale.
3) Con il terzo motivo di opposizione viene dedotto che la convenuta avrebbe applicato un
TAEG (quello calcolato dal perito di parte, del 15,2900%) superiore al TAEG indicato nel contratto (10,4500%) e che, data la conseguente violazione dell'art. 117 TUB, il debito dovrebbe essere ricalcolato con applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 del citato articolo.
Viene inoltre rappresentato che la mancata consegna al cliente del piano di ammortamento gli avrebbe impedito di avere chiara cognizione delle condizioni stabilite e concretamente applicate, configurandosi così un'ulteriore violazione dell'art. 117 TUB.
4) Con il quarto motivo di doglianza l'attore sostiene che il petitum dell'azione monitoria sarebbe indeterminato, non avendo l'ingiunto consumatore avuto la possibilità di
8 comprendere l'esatto ammontare delle somme pretese dalla creditrice, per non avere questa quantificato l'importo dovuto a titolo di interessi moratori, rispetto ai quali il ricorso si limita ad indicare il tasso del 10% annuo riportato nelle condizioni generali di finanziamento allegate alla richiesta di finanziamento del 10.3.2021.
5) Con il quinto ed ultimo motivo di opposizione lamenta la vessatorietà di Parte_1 alcune delle clausole riportate nelle condizioni generali di finanziamento, ed in particolare:
a. la misura eccessiva degli interessi di mora (art. 6), stabiliti ad un tasso (10%) superiore a quello previsto dal D.L.vo n. 231/02;
b. la clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali di finanziamento, sancente il diritto della mutuante di dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine senza necessità della previa costituzione in mora della stesso, con conseguente contrarietà all'art. 33 comma 2 lettera o) del Codice del Consumo.
L'invalidità delle dette clausole, oltre che ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, sussisterebbe anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., per la mancanza di una valida sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie.
Ragioni della decisione
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva in esame è ammissibile, secondo i principi enunciati da Cass. SSUU n. 9479/23, solo nella misura in cui essa sia volta a far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. I motivi di opposizione suscettibili di vaglio sono, quindi, soltanto quelli che attengano al preteso carattere abusivo delle clausole incidenti sulla posizione del consumatore ingiunto.
9 Tali non sono i motivi di opposizione sub 1, 2, 3 e 4: tutti concernenti profili che non hanno riferimento alla possibile abusività delle pattuizioni intercorse tra professionista e consumatore.
Solo il quinto motivo di opposizione è ammissibile.
2. Sostiene parte attrice che “la previsione di interessi moratori, che hanno funzione risarcitoria, al tasso del 10%, integra l'imposizione al consumatore di pagare una somma di denaro d'importo eccessivo a titolo di risarcimento o altro titolo equivalente in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 comma
2, lett. f), C.d.C.”. L'eccessività del tasso convenzionale sarebbe desumibile dal fatto che esso
è superiore a quello stabilito, al tempo della stipulazione del contratto, ai sensi del D.L.vo n.
231/02 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La clausola 6 delle condizioni generali riportate nel documento contrattuale dimesso prevede che: “Il ritardato pagamento di qualunque somma dovuta, senza necessità di costituzione in mora, … comporta l'applicazione di interessi di mora pari al 10 % annui, calcolati sull'importo a debito per tutta la durata del ritardato pagamento e comunque in misura non superiore ai limiti della Legge 108/1996”.
Il mero raffronto con il saggio di interesse previsto dalla normativa in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al tempo della stipulazione del contratto non è, invero, sufficiente a dare conto della dedotta manifesta eccessività del tasso convenzionale previsto per gli interessi moratori. Detta valutazione va infatti svolta considerando la natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto (art. 4 direttiva n. 93/13/CEE). La deduzione di parte opponente è, pertanto, generica e indeterminata. Nella presente fattispecie, peraltro, la richiesta di interessi moratori avviene a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento del finanziato, con la conseguenza che tali interessi sostituiscono per il futuro
10 gli interessi corrispettivi promessi dal mutuatario, essendo calcolati su un debito complessivo pari alle rate scadute più le rate a scadere depurate dagli interessi contrattuali.
3. Quanto alla clausola 10 – che riconosce al mutuante la facoltà di dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ed il contratto risolto, senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziaria – non è dato capire in qual senso una simile pattuizione potrebbe determinare gli effetti stigmatizzati dall'art. 33 comma 2 lett. O) del Codice del Consumo, consentendo “al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto”. In ogni modo la clausola in questione non ha avuto rilievo nel caso in esame in quanto, al tempo dell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva Pt_1 omesso di pagare almeno otto rate consecutive (di € 189,00 ciascuna), così manifestando un'insolvenza idonea a giustificare il ricorso all'art. 1186 c.c. da parte della mutuante.
4. Anche a volere considerare le clausole 6 e 10 citate come ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c. secondo comma, il documento contrattuale riporta la specifica sottoscrizione del mutuatario con riferimento a tali articoli delle condizioni generali. Questa sottoscrizione, diversamente da quanto afferma parte opponente, non è un'accettazione “indiscriminata di tutti gli articoli”, essendo invece riferita a specifiche clausole selezionate, richiamate con il numero e la rubrica delle stesse.
Conclusioni e spese
L'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. è in buona parte inammissibile e, per il resto, priva di fondamento.
Ne consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in correlazione al valore e alla limitata complessità della causa.
11
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_2
4.830,00, di cui € 4.200,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. DANILO GRIFFO Parte_1 C.F._1
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. DONATO BRUNO Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche. Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
IN VIA PRELIMINARE:
1 Sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.03.2023 e pubblicato in data 14/03/2023 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1645/2023 per carenza dei requisiti richiesti dalla legge, per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché per difetto di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- revocare e/o annullare e/o rendere inefficace e /o dichiarare infondato, ovvero nullo, e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.03.2023 e pubblicato in data 14/03/2023 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1645/2023, accertando e dichiarando:
1. la violazione dell'art. 117 TUB cc. 1 e 3, e dunque l'inesistenza del contratto di finanziamento oggetto del titolo opposto e/o la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere sussistente il contratto di finanziamento stipulato tra il sig. e Parte_1 [...]
(già revocare e/o annullare e/o rendere inefficace e /o CP_1 Controparte_2 dichiarare infondato, ovvero nullo, e privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 10.03.2023 e pubblicato in data 14/03/2023 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 1645/2023, accertando e dichiarando:
1. che il TEG così come descritto e pattuito nel seno della richiesta di prestito finalizzato n.
6122730 del 10.03.2021 (art. 3 rubricato “costi del credito”) e contenente ogni voce di costo – ad esclusione di quelle per imposte e tasse – travalichi il Tasso Soglia Usura pro tempore vigente ex L. n. 108/96;
2 2. per l'effetto, come (già abbia agito Controparte_1 Controparte_2 integrando la fattispecie di usura originaria ex. art. 644 c.p. e, per l'effetto, delibare sulla gratuità del rapporto di prestito finalizzato intercorso tra il sig. e la società Pt_1 finanziatrice in applicazione dell'art. 1815 c. 2 c.c.;
3. la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB per omessa consegna ed allegazione oltre che del contratto di finanziamento, anche del piano di ammortamento, nonché per l'indeterminatezza degli interessi pattuiti con conseguente applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB;
4. la illiceità/nullità/annullabilità delle clausole 6 e 10 delle “Condizioni Generali di
Finanziamento” e della clausola 3.1 del modulo SECCI Informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegate alla richiesta di finanziamento n. 6122730 del 10.03.2021 per violazione dell'art. 1341 c.c. e/o degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del Consumo (d.lgs.
n. 206/2005);
5. che il sig. non è debitore per l'importo di € 11.788,72 oltre interessi Parte_1 moratori ex art. 6 delle “Condizioni Generali di Finanziamento” allegate alla richiesta di finanziamento n. 6122730 del 10.03.2021, al tasso di mora pari al 10% annuo da ogni singola scadenza sino al saldo effettivo, per tutte le argomentazioni diffusamente spiegate;
- Per l'effetto rimodulare il rapporto di dare-avere fra le parti, rideterminando l'eventuale credito dell'opposta, nella misura che emergerà all'esito del presente giudizio, tenendo in considerazione le contestazioni supra formulate e formulande nel corso dell'attività istruttoria,
e condannare ià alla ripetizione di quanto Controparte_1 Controparte_2 indebitamente percepito nella misura di € 305,53 a titolo di interessi corrispettivi usurari o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a valle di specifica CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di rimettere la causa in istruttoria insistendo nella richiesta di ammissione di CTU contabile finalizzata ad acclarare e confermare la trattazione con interessi usurari del rapporto
3 di prestito finalizzato oggetto della presente impugnazione, nonché a confermare la correttezza delle risultanze della perizia contabile di parte a firma del dott. Per_1
Ed in particolare si chiede che venga ammessa CTU contabile volta ad accertare e confermare le eccezioni e contestazioni formulate nell'interesse del sig. , nei termini ivi di Parte_1 seguito proposti:
• Il CTU esaminati gli atti e i documenti di causa, verifichi se la ha prodotto il contratto CP_3 concluso tra le parti ed il piano di ammortamento del finanziamento, non ritenendosi esaustiva la mera produzione della richiesta di prestito finalizzato all'acquisto di veicoli n. 6122730 del
10.03.2021, stabilisca, alla luce della produzione in atti, l'effettiva somma di danaro, composta da capitale, interessi convenzionali e moratori, nonché spese, che la parte attrice ha restituito alla società di prestiti nel corso del rapporto di finanziamento n. 6122730;
• Calcoli il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) applicato, mondato di tutti i costi e le spese, considerando che, per giurisprudenza costante ed in particolare per la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.46669/11: “le circolari e le istruzione della Banca d'Italia non rappresentino una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad un erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare non può essere esclusa la sussistenza del reato…” e che inoltre “ le circolari e le direttive ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione…” e che invero ai sensi dell'art. 644 c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” nonché che se, al momento della conclusione del contratto, vi è superamento del tasso soglia da parte tanto del tasso corrispettivo quanto del tasso moratorio, il rapporto dovrà considerarsi a titolo gratuito e, quindi, il debitore sarà tenuto alla restituzione del solo capitale (ex multis Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020 n. 19597).
4 • ricalcolare, quindi, il tasso effettivo globale (T.E.G.), riconvertendo, tutte le spese, come quantificate e dettagliate dall'attrice anche nella perizia di parte (ivi compresa la penale per estinzione anticipata), e gli oneri in punti percentuali che, aggiunti al tasso applicato, dovranno essere raffrontati con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto;
• accertare e dichiarare che il T.E.G. del contratto di finanziamento, con l'inclusione della penale per estinzione anticipata e di tutti i costi connessi al credito erogato, è ab origine superiore al tasso soglia/usura vigente, dichiarando, di conseguenza, gratuito lo stesso per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, 2° comma cc;
• verificare la produzione, da parte della convenuta opposta, del contratto di finanziamento, in caso negativo di produzione unicamente della richiesta di prestito finalizzato all'acquisto di veicoli n. 6122730, acclarare la validità/nullità del rapporto di rispetto a quanto previsto dell'art. 117 TUB cc. 1 e 3, con la necessità, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di legge, di ritenere il rapporto nullo con le sanzioni previste dall'art. 117 comma 3 TUB;
• verificare ed accertare la validità/nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto in relazione a quanto previsto dall'art. 117 comma 4 TUB il quale dispone che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” per omessa consegna ed allegazione, oltre che del contratto di finanziamento, anche del piano di ammortamento, e quindi per non corretta indicazione degli interessi pattuiti con conseguente applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB, in quanto clausole risultano, dunque, contrarie alla Legge n. 154/92 e quindi al TUB;
• verificare ed accertare la illiceità/nullità/annullabilità delle clausole 6 e 10 delle “Condizioni
Generali di Finanziamento” e della clausola 3.1 del modulo SECCI Informazioni europee di base sul credito ai consumatori allegate alla richiesta di finanziamento n. 6122730 del
10.03.2021 per violazione dell'art. 1341 c.c. e/o degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del
Consumo (d.lgs. n. 206/2005);
5 • stabilire, alla luce delle verifiche di cui sopra, il corretto dare-avere tra le parti di causa;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario 15%, ad IVA e
C.P.A., come per legge, della fase monitoria e della fase di opposizione, da liquidarsi direttamente allo scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario.
Per parte convenuta
In via principale
- Respingersi la svolta opposizione tardiva poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 del
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso
- Spese, diritti ed onorari rifusi.
In via principale
- Respingersi la svolta opposizione tardiva poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 647/2023 del
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso
- Spese, diritti ed onorari rifusi.
MOTIVAZIONE
TO
6 Con contratto 10.3.2021 ha concesso a un finanziamento di € Controparte_2 Parte_1
15.890,00, da restituirsi in 84 rate mensili, finalizzato all'acquisto di un'autovettura.
con missiva ricevuta il 19.12.2022, visto l'inadempimento di Controparte_2 Parte_1
, ha fatto valere la clausola di risoluzione espressa prevista nel contratto di mutuo e
[...] intimato al mutuatario l'immediato pagamento di € 12.620,07.
Svolgimento del giudizio
Con decreto ingiuntivo n. 647/23 del 14.3.2023, provvisoriamente esecutivo, questo Tribunale ha intimato a di pagare alla ricorrente la somma di € Parte_1 Controparte_2
11.788,72, dovuta in relazione al finanziamento sopra indicato, oltre ad interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 3.4.2023 e non è stato opposto nel termine di 40 giorni. L'ingiungente ha dato inizio alla procedura esecutiva con la notifica, il 22.5.2023, di un atto di pignoramento presso terzi. Il giudice dell'esecuzione ha dato all'esecutato l'avviso relativo ai diritti del consumatore cui fa riferimento Cass. SSUU n. 9479/23.
Con citazione notificata il 22.12.2023 ha proposto opposizione tardiva ex art. Parte_1
650 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti.
si è costituita in giudizio deducendo l'inammissibilità di parte dei motivi di Controparte_2 opposizione tardiva e l'infondatezza degli altri.
Con ordinanza 24.10.2024 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649
c.p.c. e le istanze istruttorie dell'attore e rinviato per discussione all'udienza del 3.6.2025.
La discussione si è svolta, a seguito di rinvio, alla data del 23.10.2025, con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Motivi d'opposizione
7 1) Con il primo motivo di opposizione deduce che la controparte avrebbe Parte_1 omesso di dare prova scritta del contratto di mutuo sul quale fonda la sua pretesa creditoria. Il doc. 2 dimesso da e indicato come “contratto di finanziamento”, Controparte_2 costituirebbe infatti solo la richiesta di finanziamento presentata dall'attore, senza che sia stata data prova dell'accoglimento di tale richiesta e della consegna di altri documenti, come il documento di sintesi ed il piano di ammortamento.
2) Con il secondo motivo di opposizione l'attore denuncia, per il caso in cui sia data prova della concessione del finanziamento sulla base della richiesta di cui al doc. 2 citato,
l'usurarietà degli interessi promessi. Dimette in proposito una perizia di parte secondo la quale il TAEG stabilito dall'istituto sarebbe pari al 15,5201% e quindi superiore al tasso soglia di riferimento, pari al 15,2900%. Chiede pertanto che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., il rapporto sia considerato a titolo gratuito e che pertanto il proprio debito sia limitato alla restituzione del capitale.
3) Con il terzo motivo di opposizione viene dedotto che la convenuta avrebbe applicato un
TAEG (quello calcolato dal perito di parte, del 15,2900%) superiore al TAEG indicato nel contratto (10,4500%) e che, data la conseguente violazione dell'art. 117 TUB, il debito dovrebbe essere ricalcolato con applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 del citato articolo.
Viene inoltre rappresentato che la mancata consegna al cliente del piano di ammortamento gli avrebbe impedito di avere chiara cognizione delle condizioni stabilite e concretamente applicate, configurandosi così un'ulteriore violazione dell'art. 117 TUB.
4) Con il quarto motivo di doglianza l'attore sostiene che il petitum dell'azione monitoria sarebbe indeterminato, non avendo l'ingiunto consumatore avuto la possibilità di
8 comprendere l'esatto ammontare delle somme pretese dalla creditrice, per non avere questa quantificato l'importo dovuto a titolo di interessi moratori, rispetto ai quali il ricorso si limita ad indicare il tasso del 10% annuo riportato nelle condizioni generali di finanziamento allegate alla richiesta di finanziamento del 10.3.2021.
5) Con il quinto ed ultimo motivo di opposizione lamenta la vessatorietà di Parte_1 alcune delle clausole riportate nelle condizioni generali di finanziamento, ed in particolare:
a. la misura eccessiva degli interessi di mora (art. 6), stabiliti ad un tasso (10%) superiore a quello previsto dal D.L.vo n. 231/02;
b. la clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali di finanziamento, sancente il diritto della mutuante di dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine senza necessità della previa costituzione in mora della stesso, con conseguente contrarietà all'art. 33 comma 2 lettera o) del Codice del Consumo.
L'invalidità delle dette clausole, oltre che ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, sussisterebbe anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., per la mancanza di una valida sottoscrizione specifica delle clausole vessatorie.
Ragioni della decisione
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva in esame è ammissibile, secondo i principi enunciati da Cass. SSUU n. 9479/23, solo nella misura in cui essa sia volta a far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. I motivi di opposizione suscettibili di vaglio sono, quindi, soltanto quelli che attengano al preteso carattere abusivo delle clausole incidenti sulla posizione del consumatore ingiunto.
9 Tali non sono i motivi di opposizione sub 1, 2, 3 e 4: tutti concernenti profili che non hanno riferimento alla possibile abusività delle pattuizioni intercorse tra professionista e consumatore.
Solo il quinto motivo di opposizione è ammissibile.
2. Sostiene parte attrice che “la previsione di interessi moratori, che hanno funzione risarcitoria, al tasso del 10%, integra l'imposizione al consumatore di pagare una somma di denaro d'importo eccessivo a titolo di risarcimento o altro titolo equivalente in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 comma
2, lett. f), C.d.C.”. L'eccessività del tasso convenzionale sarebbe desumibile dal fatto che esso
è superiore a quello stabilito, al tempo della stipulazione del contratto, ai sensi del D.L.vo n.
231/02 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La clausola 6 delle condizioni generali riportate nel documento contrattuale dimesso prevede che: “Il ritardato pagamento di qualunque somma dovuta, senza necessità di costituzione in mora, … comporta l'applicazione di interessi di mora pari al 10 % annui, calcolati sull'importo a debito per tutta la durata del ritardato pagamento e comunque in misura non superiore ai limiti della Legge 108/1996”.
Il mero raffronto con il saggio di interesse previsto dalla normativa in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al tempo della stipulazione del contratto non è, invero, sufficiente a dare conto della dedotta manifesta eccessività del tasso convenzionale previsto per gli interessi moratori. Detta valutazione va infatti svolta considerando la natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto (art. 4 direttiva n. 93/13/CEE). La deduzione di parte opponente è, pertanto, generica e indeterminata. Nella presente fattispecie, peraltro, la richiesta di interessi moratori avviene a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento del finanziato, con la conseguenza che tali interessi sostituiscono per il futuro
10 gli interessi corrispettivi promessi dal mutuatario, essendo calcolati su un debito complessivo pari alle rate scadute più le rate a scadere depurate dagli interessi contrattuali.
3. Quanto alla clausola 10 – che riconosce al mutuante la facoltà di dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ed il contratto risolto, senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziaria – non è dato capire in qual senso una simile pattuizione potrebbe determinare gli effetti stigmatizzati dall'art. 33 comma 2 lett. O) del Codice del Consumo, consentendo “al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto”. In ogni modo la clausola in questione non ha avuto rilievo nel caso in esame in quanto, al tempo dell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva Pt_1 omesso di pagare almeno otto rate consecutive (di € 189,00 ciascuna), così manifestando un'insolvenza idonea a giustificare il ricorso all'art. 1186 c.c. da parte della mutuante.
4. Anche a volere considerare le clausole 6 e 10 citate come ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c. secondo comma, il documento contrattuale riporta la specifica sottoscrizione del mutuatario con riferimento a tali articoli delle condizioni generali. Questa sottoscrizione, diversamente da quanto afferma parte opponente, non è un'accettazione “indiscriminata di tutti gli articoli”, essendo invece riferita a specifiche clausole selezionate, richiamate con il numero e la rubrica delle stesse.
Conclusioni e spese
L'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. è in buona parte inammissibile e, per il resto, priva di fondamento.
Ne consegue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in correlazione al valore e alla limitata complessità della causa.
11
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_2
4.830,00, di cui € 4.200,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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