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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
1557/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1557/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria
Grazia Persico ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Bernardini de Pace di Napoli, Centro
Direzionale Isola G1
RICORRENTE
E
, (C.F.: ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angela
Aiello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di Meta, via S.E. De Martino n. 4 – Meta
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento
1 previsto dalla normativa vigente confermando gli accordi già sottoscritti dalle parti e depositati all'atto dell'iscrizione al ruolo.
Il P.M., in data 06.11.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in RA (GR) in data 24.06.2023, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, durante il quale non sono nati figli;
che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 08.10.2024, con ordinanza del 10.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
2 Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto
3 adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, indicate in dispositivo, non essendo in contrasto con norme imperative.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza del 8.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
4 A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: CP_1
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto come già avviene dal mese di marzo 2024. In particolare, i coniugi danno atto che il signor è rimasto Parte_1
a vivere nell'immobile di Sorrento, frazione Priora, in Via Nastro Verde n. 17, mentre la signora si è trasferita a vivere sempre a Sorrento, frazione Casarlano, in via CP_1
Belvedere n. 1.;
2. la signora ha già asportato tutti i propri beni ed effetti personali dall'immobile CP_1
coniugale di via Nastro Verde n. 17;
3. a titolo di definitiva, transattiva e forfettaria sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro, le parti concordano quanto segue:
a) il signor entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1
separazione, si obbliga a corrispondere alla moglie, brevi manu, 5.000,00 dollari, e cioè il
50% del regalo di nozze dello zio del signor Pt_1
b) il signor entro gennaio 2025, si obbliga a trasferire senza corrispettivo Parte_1 alla signora , che accetta, l'automobile mini-Cooper targata CX703MZ e il CP_1
motorino SH targato DB35803. Resteranno a carico della signora le spese di CP_1
eventuali contravvenzioni che dovessero essere notificate al signor relativamente Pt_1 al periodo antecedente all'effettivo passaggio di proprietà dell'automobile e del motorino giusta l'uso esclusivo da parte della signora sia dell'autovettura sia del motorino. CP_1
I costi del trasferimento saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, le quali chiederanno di poter usufruire delle agevolazioni fiscali e di essere esentate dal pagamento del IPT e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987;
c) il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 0010254102809 presso la
[...]
aperto nell'aprile 2023, verrà estinto entro 10 giorni dalla pubblicazione CP_2
della sentenza di separazione e il saldo residuo al 28 giugno 2024 di € 10.362,31
(diecimilatrecentosessantadue/31), sarà suddiviso al 50% tra i coniugi (€ 5.181,15 ciascuno);
4. i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti e provvederanno in autonomia al loro personale mantenimento;
5. ciascun coniuge terrà a proprio carico il costo del proprio difensore, con rinuncia dei legali
– che hanno sottoscritto l'accordo – alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012;
5 6. le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa alle condizioni qui indicate;
7. le parti, con il corretto adempimento delle clausole sopra citate, hanno dichiarato di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RA (GR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 3 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2023);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1557/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria
Grazia Persico ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Bernardini de Pace di Napoli, Centro
Direzionale Isola G1
RICORRENTE
E
, (C.F.: ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angela
Aiello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di Meta, via S.E. De Martino n. 4 – Meta
RICORRENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 8.10.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale tra i coniugi ed emettere ogni provvedimento
1 previsto dalla normativa vigente confermando gli accordi già sottoscritti dalle parti e depositati all'atto dell'iscrizione al ruolo.
Il P.M., in data 06.11.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine, hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in RA (GR) in data 24.06.2023, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, durante il quale non sono nati figli;
che l'unione un tempo felice, si è deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che entrambi sono economicamente autosufficienti.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 08.10.2024, con ordinanza del 10.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
2 Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto
3 adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, indicate in dispositivo, non essendo in contrasto con norme imperative.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza del 8.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
4 A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: CP_1
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto come già avviene dal mese di marzo 2024. In particolare, i coniugi danno atto che il signor è rimasto Parte_1
a vivere nell'immobile di Sorrento, frazione Priora, in Via Nastro Verde n. 17, mentre la signora si è trasferita a vivere sempre a Sorrento, frazione Casarlano, in via CP_1
Belvedere n. 1.;
2. la signora ha già asportato tutti i propri beni ed effetti personali dall'immobile CP_1
coniugale di via Nastro Verde n. 17;
3. a titolo di definitiva, transattiva e forfettaria sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro, le parti concordano quanto segue:
a) il signor entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1
separazione, si obbliga a corrispondere alla moglie, brevi manu, 5.000,00 dollari, e cioè il
50% del regalo di nozze dello zio del signor Pt_1
b) il signor entro gennaio 2025, si obbliga a trasferire senza corrispettivo Parte_1 alla signora , che accetta, l'automobile mini-Cooper targata CX703MZ e il CP_1
motorino SH targato DB35803. Resteranno a carico della signora le spese di CP_1
eventuali contravvenzioni che dovessero essere notificate al signor relativamente Pt_1 al periodo antecedente all'effettivo passaggio di proprietà dell'automobile e del motorino giusta l'uso esclusivo da parte della signora sia dell'autovettura sia del motorino. CP_1
I costi del trasferimento saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, le quali chiederanno di poter usufruire delle agevolazioni fiscali e di essere esentate dal pagamento del IPT e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987;
c) il conto corrente cointestato tra i coniugi n. 0010254102809 presso la
[...]
aperto nell'aprile 2023, verrà estinto entro 10 giorni dalla pubblicazione CP_2
della sentenza di separazione e il saldo residuo al 28 giugno 2024 di € 10.362,31
(diecimilatrecentosessantadue/31), sarà suddiviso al 50% tra i coniugi (€ 5.181,15 ciascuno);
4. i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti e provvederanno in autonomia al loro personale mantenimento;
5. ciascun coniuge terrà a proprio carico il costo del proprio difensore, con rinuncia dei legali
– che hanno sottoscritto l'accordo – alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012;
5 6. le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa alle condizioni qui indicate;
7. le parti, con il corretto adempimento delle clausole sopra citate, hanno dichiarato di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RA (GR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 3 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2023);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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