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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/10/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI AR riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. NT DI Presidente dott. CO ER Giudice rel. dott. Angela Casalini Giudice nel giudizio n. 160/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AR in persona del Parte_1
Sostituto Procuratore dott. DOMENICO GALLI;
RICORRENTE nei confronti di
) con sede in 43043 Borgo Val di Taro (PR), Via Libertà n. 5; CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di;
CP_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
pagina 1 di 6 verificata all'udienza fissata ex art. 41 CCII la regolare instaurazione del contraddittorio
(notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 17 settembre 2025 del ricorso e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_2
, all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario come da
[...]
attestazione della Cancelleria in atti); ritenuta irrilevante la mancata comparizione del creditore ricorrente o del PM all'udienza del
16 ottobre 2025: secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte in tema di dichiarazione di fallimento sulla base di principi estensibili alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore o del PM all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, atteso che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore o del
PM e la rinuncia al ricorso;
in difetto di elementi concreti allegati dal resistente o di un esplicito atto di desistenza ( nella vicenda in esame del tutto assenti) il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve dunque decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"( Cass. 30445/2019; Cass.
7121/2020); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “lavori generali di costruzioni di edifici” ; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
pagina 2 di 6 a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
la resistente, non costituita in giudizio, non presente il bilancio d'esercizio a far data dal 31 dicembre 2006 ed alla luce di tale circostanza deve escludersi la sussistenza dei suddetti requisiti, atteso che n tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV1 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCII ( come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono
(la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale ( Cass. 25188/2017; Cass.
8769/2012; Cass. 11309/2009); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili alla attuale disciplina, la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass.ord.
n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti;
1“Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”. pagina 3 di 6 c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 2.635.711,95 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 17 settembre 2025); b) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 457,40 ( V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 22 settembre 2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci ( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2006); d) dall'irreperibilità dell'impresa resistente presso la sede risultante da visura
CCIAA in atti;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in Persona_1
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di ( ) con sede in Borgo Val CP_1 P.IVA_1
di Taro (PR), Via Libertà n. 5 in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_2
);
[...] C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. CO ER;
pagina 4 di 6 NOMINA
Curatore il dott. ) con studio in VIA Persona_1 CodiceFiscale_2
BRUXELLES 10/B 43123 AR (PR), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 4 febbraio 2026 ore 10.30 ;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
pagina 5 di 6 che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 22 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
CO ER NT DI
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