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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 551/2017
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
In persona del giudice unico, d.ssa IZ MA, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 551 nel ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2017, posta in decisione all'udienza del 23.10.2025, a seguito di precisazione conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentate p.t., P.I. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nicotera, via Barriera, 28/A, presso lo studio degli P.IVA_1
avv.ti Baldassarre Isaia e Antonino Cosentino, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
Attrice
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Partita IVA , con sede in Località CP_1 P.IVA_2
Pontevecchio Snc 89015 Palmi (Rc).
Convenuta contumace
OGGETTO: risoluzione per inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ditta ha convenuto in giudizio Pt_1
CP_ innanzi all'intestato Tribunale la Ra. Di. al fine di ottenere, in virtù di contratti di noleggio di automezzi tra le stesse stipulati, la condanna al pagamento delle somme ancora dovute, a titolo di mancato adempimento degli obblighi contrattuali, oltre alla condanna al pagamento delle somme necessarie alla riparazione dei mezzi per i danni dagli stessi riportati, oltre al risarcimento dei danni per un ammontare complessivo di €134.311,03.
A tal fine ha dedotto a) di avere sottoscritto con la quattro contratti, in data CP_1
15.03.2016, 05.05.2016, 31.05.2016, 15.07.2016, aventi ad oggetto il noleggio di automezzi per la raccolta ed il trasporto di R.S.U. e raccolte differenziate;
b) che in violazione degli obblighi contrattali pattuiti, sono rimaste non saldate, integralmente o parzialmente, un totale di 21 fatture, per un ammontare complessivo di € 68.564,00; c) che in violazione degli obblighi contrattuali di ordinaria manutenzione dei mezzi, a causa dei danni riportati dagli stessi, sono state effettuate delle riparazioni per un ammontare complessivo di € 15.747,03.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva la e CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza del 13.07.2017.
Il Magistrato allora titolare concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.,
ed istruita la causa con prova testimoniale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, il sottoscritto magistrato, divenuta assegnataria del , rinviava Per_1
alla udienza del 23.10.2025 per precisazione conclusioni e discussione, che si svolgeva con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., ed all'esito veniva emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda è in parte fondata e pertanto va accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È bene ricordare che ai sensi dell'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno – secondo le regole di cui agli artt. 1223 e ss c.c. – se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nei contratti a prestazioni corrispettive – come quello in oggetto – quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). Come è noto, nulla osta a che il creditore domandi il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale a prescindere dalla richiesta di risoluzione del contratto atteso che l'art. 1453 c.c., facendo salvo
“in ogni caso” il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (cfr. Cassazione n. 11348/20; n. 32126/19; n.
12466/16).
Nel caso di specie, la domanda dell'attrice è volta ad ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento delle rate pattuite, rimaste insolute, nonché il pagamento delle somme pagate per le riparazioni dei danni conseguenti alla mancata osservanza dell'obbligo di manutenzione ordinaria sui mezzi noleggiati, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
Dal punto di vista processuale, il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di
diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul
debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. tra tutte Cassazione,
Sezioni Unite n. 13533/2001). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, tuttavia, in tale caso i ruoli invertiti, atteso che il debitore eccipiente dovrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Nel caso di specie, la mancata costituzione in giudizio della società convenuta legittima il ricorso all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio.
Ebbene l'attrice ha dedotto e provato di aver concluso, in qualità di locataria, per le somme ivi indicate, quattro contratti di noleggio di autocarri finalizzati al traporto ed allo smaltimento di rifiuti, e di averli consegnati in buono stato di manutenzione per le finalità prescritte da contratto
(ex art. 1557 c.c., applicabile anche al caso di specie). Ha, dunque, provato sia la fonte del suo diritto che di aver adempiuto la prestazione sulla stessa gravante, allegando altresì
l'inadempimento, sub specie di mancato pagamento delle somme pattuite e di ordinaria manutenzione dei mezzi, delle prestazioni di controparte.
Sotto il primo profilo, la prova è data dall'esibizione delle fatture emesse e non pagate, anche parzialmente, considerando che “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria
nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può
costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente
contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è
oggetto e annotata nelle scritture contabili”. (Cassazione sent. n. 3581/2024).
Mentre sotto il secondo profilo, l'entità dei danni, oltre che dalle fatture di riparazione, risulta in parte confermata dalle risultanze della prova testimoniale assunta, per un ammontare complessivo di € 9.106,10.
Per tanto riguarda, invece il risarcimento degli ulteriori danni da inadempimento, nessuna prova
è stata fornita dalla attrice, né sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, sicché la relativa domanda, non può trovare accoglimento. (cfr. sulla locazione Cass. civile, Sez. Un.
25 febbraio 2025, n. 4892).
Per tutte le ragioni sopra esposta, la domanda deve essere parzialmente accolta.
Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda di adempimento contrattuale e di risarcimento per inadempimento degli obblighi di manutenzione;
- Condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 77.670,10;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio a favore della opponente, quantificati in € 7.052,00, comprensive del 15% a titolo di spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Vibo Valentia, 06.11.2025
Il presidente f.f.
D.ssa IZ MA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
In persona del giudice unico, d.ssa IZ MA, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 551 nel ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2017, posta in decisione all'udienza del 23.10.2025, a seguito di precisazione conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentate p.t., P.I. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Nicotera, via Barriera, 28/A, presso lo studio degli P.IVA_1
avv.ti Baldassarre Isaia e Antonino Cosentino, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
Attrice
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Partita IVA , con sede in Località CP_1 P.IVA_2
Pontevecchio Snc 89015 Palmi (Rc).
Convenuta contumace
OGGETTO: risoluzione per inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ditta ha convenuto in giudizio Pt_1
CP_ innanzi all'intestato Tribunale la Ra. Di. al fine di ottenere, in virtù di contratti di noleggio di automezzi tra le stesse stipulati, la condanna al pagamento delle somme ancora dovute, a titolo di mancato adempimento degli obblighi contrattuali, oltre alla condanna al pagamento delle somme necessarie alla riparazione dei mezzi per i danni dagli stessi riportati, oltre al risarcimento dei danni per un ammontare complessivo di €134.311,03.
A tal fine ha dedotto a) di avere sottoscritto con la quattro contratti, in data CP_1
15.03.2016, 05.05.2016, 31.05.2016, 15.07.2016, aventi ad oggetto il noleggio di automezzi per la raccolta ed il trasporto di R.S.U. e raccolte differenziate;
b) che in violazione degli obblighi contrattali pattuiti, sono rimaste non saldate, integralmente o parzialmente, un totale di 21 fatture, per un ammontare complessivo di € 68.564,00; c) che in violazione degli obblighi contrattuali di ordinaria manutenzione dei mezzi, a causa dei danni riportati dagli stessi, sono state effettuate delle riparazioni per un ammontare complessivo di € 15.747,03.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva la e CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza del 13.07.2017.
Il Magistrato allora titolare concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.,
ed istruita la causa con prova testimoniale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, il sottoscritto magistrato, divenuta assegnataria del , rinviava Per_1
alla udienza del 23.10.2025 per precisazione conclusioni e discussione, che si svolgeva con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., ed all'esito veniva emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda è in parte fondata e pertanto va accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È bene ricordare che ai sensi dell'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno – secondo le regole di cui agli artt. 1223 e ss c.c. – se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nei contratti a prestazioni corrispettive – come quello in oggetto – quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). Come è noto, nulla osta a che il creditore domandi il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale a prescindere dalla richiesta di risoluzione del contratto atteso che l'art. 1453 c.c., facendo salvo
“in ogni caso” il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (cfr. Cassazione n. 11348/20; n. 32126/19; n.
12466/16).
Nel caso di specie, la domanda dell'attrice è volta ad ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento delle rate pattuite, rimaste insolute, nonché il pagamento delle somme pagate per le riparazioni dei danni conseguenti alla mancata osservanza dell'obbligo di manutenzione ordinaria sui mezzi noleggiati, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
Dal punto di vista processuale, il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di
diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul
debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. tra tutte Cassazione,
Sezioni Unite n. 13533/2001). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, tuttavia, in tale caso i ruoli invertiti, atteso che il debitore eccipiente dovrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Nel caso di specie, la mancata costituzione in giudizio della società convenuta legittima il ricorso all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio.
Ebbene l'attrice ha dedotto e provato di aver concluso, in qualità di locataria, per le somme ivi indicate, quattro contratti di noleggio di autocarri finalizzati al traporto ed allo smaltimento di rifiuti, e di averli consegnati in buono stato di manutenzione per le finalità prescritte da contratto
(ex art. 1557 c.c., applicabile anche al caso di specie). Ha, dunque, provato sia la fonte del suo diritto che di aver adempiuto la prestazione sulla stessa gravante, allegando altresì
l'inadempimento, sub specie di mancato pagamento delle somme pattuite e di ordinaria manutenzione dei mezzi, delle prestazioni di controparte.
Sotto il primo profilo, la prova è data dall'esibizione delle fatture emesse e non pagate, anche parzialmente, considerando che “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria
nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può
costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente
contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è
oggetto e annotata nelle scritture contabili”. (Cassazione sent. n. 3581/2024).
Mentre sotto il secondo profilo, l'entità dei danni, oltre che dalle fatture di riparazione, risulta in parte confermata dalle risultanze della prova testimoniale assunta, per un ammontare complessivo di € 9.106,10.
Per tanto riguarda, invece il risarcimento degli ulteriori danni da inadempimento, nessuna prova
è stata fornita dalla attrice, né sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, sicché la relativa domanda, non può trovare accoglimento. (cfr. sulla locazione Cass. civile, Sez. Un.
25 febbraio 2025, n. 4892).
Per tutte le ragioni sopra esposta, la domanda deve essere parzialmente accolta.
Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda di adempimento contrattuale e di risarcimento per inadempimento degli obblighi di manutenzione;
- Condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 77.670,10;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio a favore della opponente, quantificati in € 7.052,00, comprensive del 15% a titolo di spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Vibo Valentia, 06.11.2025
Il presidente f.f.
D.ssa IZ MA