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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/12/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 457 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 457 / 2023 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(VT), con l'Avv. MICHELA MACULANI, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. MARIA EUGENIA MILO, come da procura in atti
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte ricorrente “chiede che il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:- disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che ivi resterà a vivere unitamente alle minori;
- disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, se rispondente ai desideri delle medesime, nel seguente modo:- il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00; il fine settimana ogni 15 gg dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
i giorni festivi (rossi sul calendario), esclusi quelli ricadenti nelle festività natalizie e pasquali, in modo alternato con ciascun genitore, per cui, nei giorni di spettanza paterna, il sig. dovrà prenderle dalle ore 9:00 della mattina alle ore 22:00 della sera o 22:30 nel CP_1 caso in cui il giorno successivo sia festivo, salvo che il giorno successivo non coincida con uno in cui è comunque prevista nuovamente la frequentazione con le minori per cui, in tali casi, le figlie pernotteranno presso il padre;
nel periodo di Natale, alternativamente, dalle ore 14:00 del 24 alle ore 20:30 del 30 dicembre con un genitore e dalle 14:00 del 31 dicembre alle ore 20:30 del 6 gennaio con l'altro; per le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro; durante le vacanze estive, 20 gg anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31.5 di ogni anno;
il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni;
i compleanni dei genitori, con il genitore che festeggia la ricorrenza;
- disporre che il sig. versi, a far data dal deposito del presente ricorso, alla CP_1 ricorrente una somma a titolo di contributo al mantenimento delle minori nella misura di € 450,00 mensili ciascuna (per un totale di € 900,00), rivalutabile annualmente, oltre il 100% delle spese straordinarie sportive, mediche, scolastiche e di svago secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
- disporre che il resistente versi, a far data dal deposito del presente ricorso, una somma a titolo di contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente;
- disporre che l'EG IC venga percepito al 100% dalla ricorrente;
- disporre che il sig.
versi alla ricorrente la somma mensile di € 120,00 per il mantenimento degli animali CP_1 domestici, oltre al 100% delle spese relative straordinarie. - stanti le gravi inadempienze e/o i gravi atti dell'Altimare che arrecano pregiudizio alle minori, adottare i provvedimenti ex art. 709 ter cpc, ammonendo il resistente, disponendo un risarcimento dei danni a carico del medesimo e a favore delle minori e della ricorrente e condannandolo alla sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. Con vittoria di spese di giudizio. Parte resistente: l'Avv. Maria Eugenia Milo si riporta integralmente alla memoria di costituzione e risposta che erano state così articolate: il Sig, come sopra difeso e domiciliato Controparte_1 così conclude 1)pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...] con obbligo del reciproco rispetto;
2)disporre l'assegnazione della casa familiare alla Parte_1 ricorrente con quanto in essa contenuto;
3)disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita per il padre con le seguenti modalità un pomeriggio infrasettimanale da concordare mensilmente sulla base dei turni del resistente, dall'uscita di scuola fino alle 22,00; il fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 22,00; i giorni singoli festivi (rossi sul calendario) in modo alternato;
nel periodo di Natale 7 giorni consecutivi comprendenti un anno il Natale e l'anno seguente il Capodanno;
il giorno della Befana ad anni alterni;
il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni;
per le vacanze pasquali 3 giorni consecutivi comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno seguente quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i compleanni dei genitori, con il genitore che festeggia la ricorrenza. 4)disporre che il Sig. versi a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie minori ed la somma di € 600,00 in ragione di € 300,00 Per_1 Per_2 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate dal protocollo del Tribunale di Viterbo;
5)disporre che la Sig.ra incassi per intero l'assegno unico;
6)dichiarare i Parte_1 coniugi economicamente autosufficienti e pertanto rigettare la richiesta della ricorrente;
7)disporre che la Sig.ra riconsegni tutti i cani e i loro cuccioli al proprietario Sig. entro e Parte_1 CP_1 non oltre 30 giorni dal provvedimento dell'Ecc.mo Tribunale di Viterbo;
8)condanni la Sig.ra
[...] alla refusione delle spese del presente giudizio attesa peraltro la temerarietà delle Parte_1 proposte contenute nel ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge in relazione al matrimonio tra loro celebrato in Acquapendente Controparte_1 in data 21.06.2014. Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Con riguardo alle questioni connesse alla domanda di separazione, avanzava specifiche richieste in merito alla collocazione delle due figlie minori ( e nate Per_2 Per_1 rispettivamente il 12.6.2013 e l'01.07.2015), al contributo per il loro mantenimento, oltre che per il mantenimento della stessa ricorrente. In relazione a tali ultimi aspetti, in particolare sulle condizioni economiche del marito, faceva rilevare che quest'ultimo, maresciallo dei Carabinieri, percepiva un redito mensile di euro 2.600, riceveva supporto economico dai propri genitori per circa 400/450 euro e disponeva di 3 autovetture. Aggiungeva, infine, che il marito aveva raggiunto importanti obiettivi professionali, grazie alla presenza e dedizione della stessa che si era presa costantemente cura delle figlie, della casa e della famiglia. Quanto alle proprie condizioni economiche rappresentava: - di gestire un'attività di lavanderia self-service, attività questa che, a causa della grave crisi da pandemia Covid, era risultata fortemente in perdita per come risultava dalle dichiarazioni dei redditi (- 16.860 anno 2021;
-14.820 anno 2020; - 6.710 euro anno 2019); - che corrispondeva la somma mensile di euro 1.200 per un mutuo acceso per l'acquisto di un immobile, oltre ad euro 224,00 per altro finanziamento di euro 6mila acceso in data 23.6.2020 che prevedeva un versamento di una maxi rata di € 2.500,00, alla scadenza del 22.6.2026, oltre a sostenere rilevanti spese per la casa di sua proprietà ove viveva con le due figlie, spese queste particolarmente rilevanti, trattandosi di un villino, ricevuto in donazione dal padre, di 300 mq con annessa proprietà esterna adibita a giardino per 13.000 mq, immobile che, proprio in ragione delle sue dimensioni, richiedeva rilevanti costi di gestione. Alla luce di tali circostanze, concludeva come da richieste sopra specificate
Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Quanto alle condizioni economiche rappresentava, di percepisce una retribuzione media e netta mensile di € 2.100,00; di corrispondere un canone mensile di locazione di € 480,00; di versare alla moglie la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento delle due figlie, oltre a provvedere a tutte le spese straordinarie. Quanto alle autovetture indicate dalla ricorrente, rappresentava di versare la somma di euro 362,00 per il finanziamento di un'auto e che le altre due autovetture indicate (una targata EH967KZ del 2013 l'altra DG204JB del 2014) erano dei fratelli. Alla luce di tali circostanze, concludeva come da richieste sopra specificate
Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e l'emissione di sentenza sullo status n. 159 del 2024 datata 30.1.2024, nel prosieguo del successivo giudizio di merito, in assenza di prove da assumere (salvo quelle documentali), la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.7.2025 veniva trattenuta in decisione. Le questioni da affrontare nel presente processo riguardano: a) la richiesta di parte ricorrente di un contributo per il mantenimento delle due figlie minori (richiesta quantificata in euro 900,00 mensili a fronte di euro 600,00 indicato da parte resistente) e il richiesto contributo per il mantenimento della stessa ricorrente che ne ha fatto richiesta. La ricorrente, inoltre, nel corso del giudizio, ha chiesto l'emissione di provvedimenti sanzionatori in ragione di condotte dell ritenute pregiudizievoli per le due figlie CP_1 minori;
in particolare per il mancata partecipazione al pagamento delle spese straordinarie oltre che per alcune condotte legate all'accompagnamento delle figlie alle rispettive attività.
Nel corso del processo, con i provvedimenti presidenziali del 12.4.2023, rigettata la richiesta di un contributo in favore della ricorrente, il Tribunale fissava in euro 650,00 mensili il contributo mensile per le due figlie (euro 325,00 per ognuna), oltre al 65% delle spese straordinarie a carico del resistente. Preliminarmente in ordine all'affidamento condiviso delle due figlie minori – circostanza in merito alla quale le parti hanno rassegnato analoghe conclusioni – in aderenza ai principi stabiliti dall'art. 337 ter CC, può essere disposto tale dorma di affidamento con collocamento prevalente delle due figlie minori presso la madre, con modalità di incontro per il padre secondo le modalità indicate in dispositivo. Quanto alle indicate questioni economiche appare legittimo confermare quanto già stabilito nel provvedimento presidenziale del 12.4.2023, atto questo, che non risulta essere stato impugnato, né mai modificato, salvo alcune modalità relative agli incontri padre/figlie. Inoltre, sempre con riguardo alle determinazioni economiche, giova aggiungere che non sono emersi - con riguardo alla posizione di entrambe le parti – significative modifiche intervenute successivamente all'emanazione dei provvedimenti presidenziali Quanto, infine, alla richiesta ex art. 709 ter cpc avanzata da parte ricorrente, tale istanza appare legittima dovendosi emettere la prevista sanzione di legge dell'ammonimento. Tanto alla luce della documentazione depositata da parte ricorrente, in particolare le richieste rivolte al resistente circa la mancata partecipazione al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, atti depositati nella memoria ex art. 183 n.2 cpc in data 28.3.2024, e relativi al mancato pagamento delle spese straordinarie, senza che su tali richieste vi sia stata contestazione se non generici riferimenti all'entità delle stesse. L'esito complessivo del giudizio legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto sentenza sullo status n. 159/2024 già emessa in data 30.1.2024, sulle restanti questioni così provvede: 1. affida le due figlie minori ad entrambi i genitori e con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e averle con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi fino al lunedi quando le riaccompagnerà a scuola ed ogni settimana due pomeriggi infrasettimanali da concordare mensilmente sulla base dei turni del resistente, dall'uscita di scuola fino alle 22,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori in maniera alternata (iniziando dalla madre), dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro, ad iniziare dalla madre. I giorni festivi, esclusi quelli ricadenti nelle festività natalizie e pasquali, saranno trascorsi in via alternata (iniziando dalla madre) dalle minori con ciascuno dei genitori, per cui, nei giorni di spettanza del padre, quest'ultimo potrà prendere le figlie dalle ore 10,00 della mattina e tenerle con sé fino alle ore 22,00 della sera (le 22,30 nel caso in cui il giorno successivo sia festivo e salvo che il giorno successivo non coincida con uno in cui è comunque prevista nuovamente la frequentazione con le minori per cui, in tali casi, le figlie pernotteranno presso il padre). Durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto le minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 2. corrisponderà a a decorrere dalla data di deposito del Controparte_1 Parte_1 ricorso (16.2.2023) ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 650,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie (euro 325,00 per ogni figlia). Parte resistente, inoltre, dovrà corrispondere in favore della moglie una somma corrispondente al 65% delle spese straordinarie, le quali, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico sarà corrisposto, per intero, in favore di . Parte_1
3. rigetta ogni altra richiesta;
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti;
5. ammonisce invitandolo ad osservare i provvedimenti presidenziali emessi Controparte_1 in data 12.4.2023 richiamati nella presente decisione con riguardo, in particolare, agli interessi delle due figlie minori in relazione alle obbligazioni relative al pagamento delle spese straordinarie. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 12/12/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 457 / 2023 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
( nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(VT), con l'Avv. MICHELA MACULANI, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. MARIA EUGENIA MILO, come da procura in atti
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte ricorrente “chiede che il Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:- disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, che ivi resterà a vivere unitamente alle minori;
- disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, se rispondente ai desideri delle medesime, nel seguente modo:- il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:00; il fine settimana ogni 15 gg dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì quando il padre le riaccompagnerà a scuola;
i giorni festivi (rossi sul calendario), esclusi quelli ricadenti nelle festività natalizie e pasquali, in modo alternato con ciascun genitore, per cui, nei giorni di spettanza paterna, il sig. dovrà prenderle dalle ore 9:00 della mattina alle ore 22:00 della sera o 22:30 nel CP_1 caso in cui il giorno successivo sia festivo, salvo che il giorno successivo non coincida con uno in cui è comunque prevista nuovamente la frequentazione con le minori per cui, in tali casi, le figlie pernotteranno presso il padre;
nel periodo di Natale, alternativamente, dalle ore 14:00 del 24 alle ore 20:30 del 30 dicembre con un genitore e dalle 14:00 del 31 dicembre alle ore 20:30 del 6 gennaio con l'altro; per le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro; durante le vacanze estive, 20 gg anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31.5 di ogni anno;
il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni;
i compleanni dei genitori, con il genitore che festeggia la ricorrenza;
- disporre che il sig. versi, a far data dal deposito del presente ricorso, alla CP_1 ricorrente una somma a titolo di contributo al mantenimento delle minori nella misura di € 450,00 mensili ciascuna (per un totale di € 900,00), rivalutabile annualmente, oltre il 100% delle spese straordinarie sportive, mediche, scolastiche e di svago secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
- disporre che il resistente versi, a far data dal deposito del presente ricorso, una somma a titolo di contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente;
- disporre che l'EG IC venga percepito al 100% dalla ricorrente;
- disporre che il sig.
versi alla ricorrente la somma mensile di € 120,00 per il mantenimento degli animali CP_1 domestici, oltre al 100% delle spese relative straordinarie. - stanti le gravi inadempienze e/o i gravi atti dell'Altimare che arrecano pregiudizio alle minori, adottare i provvedimenti ex art. 709 ter cpc, ammonendo il resistente, disponendo un risarcimento dei danni a carico del medesimo e a favore delle minori e della ricorrente e condannandolo alla sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. Con vittoria di spese di giudizio. Parte resistente: l'Avv. Maria Eugenia Milo si riporta integralmente alla memoria di costituzione e risposta che erano state così articolate: il Sig, come sopra difeso e domiciliato Controparte_1 così conclude 1)pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...] con obbligo del reciproco rispetto;
2)disporre l'assegnazione della casa familiare alla Parte_1 ricorrente con quanto in essa contenuto;
3)disporre l'affidamento congiunto delle minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita per il padre con le seguenti modalità un pomeriggio infrasettimanale da concordare mensilmente sulla base dei turni del resistente, dall'uscita di scuola fino alle 22,00; il fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 22,00; i giorni singoli festivi (rossi sul calendario) in modo alternato;
nel periodo di Natale 7 giorni consecutivi comprendenti un anno il Natale e l'anno seguente il Capodanno;
il giorno della Befana ad anni alterni;
il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni;
per le vacanze pasquali 3 giorni consecutivi comprendenti un anno il giorno di Pasqua e l'anno seguente quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
i compleanni dei genitori, con il genitore che festeggia la ricorrenza. 4)disporre che il Sig. versi a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie minori ed la somma di € 600,00 in ragione di € 300,00 Per_1 Per_2 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate dal protocollo del Tribunale di Viterbo;
5)disporre che la Sig.ra incassi per intero l'assegno unico;
6)dichiarare i Parte_1 coniugi economicamente autosufficienti e pertanto rigettare la richiesta della ricorrente;
7)disporre che la Sig.ra riconsegni tutti i cani e i loro cuccioli al proprietario Sig. entro e Parte_1 CP_1 non oltre 30 giorni dal provvedimento dell'Ecc.mo Tribunale di Viterbo;
8)condanni la Sig.ra
[...] alla refusione delle spese del presente giudizio attesa peraltro la temerarietà delle Parte_1 proposte contenute nel ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge in relazione al matrimonio tra loro celebrato in Acquapendente Controparte_1 in data 21.06.2014. Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Con riguardo alle questioni connesse alla domanda di separazione, avanzava specifiche richieste in merito alla collocazione delle due figlie minori ( e nate Per_2 Per_1 rispettivamente il 12.6.2013 e l'01.07.2015), al contributo per il loro mantenimento, oltre che per il mantenimento della stessa ricorrente. In relazione a tali ultimi aspetti, in particolare sulle condizioni economiche del marito, faceva rilevare che quest'ultimo, maresciallo dei Carabinieri, percepiva un redito mensile di euro 2.600, riceveva supporto economico dai propri genitori per circa 400/450 euro e disponeva di 3 autovetture. Aggiungeva, infine, che il marito aveva raggiunto importanti obiettivi professionali, grazie alla presenza e dedizione della stessa che si era presa costantemente cura delle figlie, della casa e della famiglia. Quanto alle proprie condizioni economiche rappresentava: - di gestire un'attività di lavanderia self-service, attività questa che, a causa della grave crisi da pandemia Covid, era risultata fortemente in perdita per come risultava dalle dichiarazioni dei redditi (- 16.860 anno 2021;
-14.820 anno 2020; - 6.710 euro anno 2019); - che corrispondeva la somma mensile di euro 1.200 per un mutuo acceso per l'acquisto di un immobile, oltre ad euro 224,00 per altro finanziamento di euro 6mila acceso in data 23.6.2020 che prevedeva un versamento di una maxi rata di € 2.500,00, alla scadenza del 22.6.2026, oltre a sostenere rilevanti spese per la casa di sua proprietà ove viveva con le due figlie, spese queste particolarmente rilevanti, trattandosi di un villino, ricevuto in donazione dal padre, di 300 mq con annessa proprietà esterna adibita a giardino per 13.000 mq, immobile che, proprio in ragione delle sue dimensioni, richiedeva rilevanti costi di gestione. Alla luce di tali circostanze, concludeva come da richieste sopra specificate
Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Quanto alle condizioni economiche rappresentava, di percepisce una retribuzione media e netta mensile di € 2.100,00; di corrispondere un canone mensile di locazione di € 480,00; di versare alla moglie la somma mensile di € 600,00 per il mantenimento delle due figlie, oltre a provvedere a tutte le spese straordinarie. Quanto alle autovetture indicate dalla ricorrente, rappresentava di versare la somma di euro 362,00 per il finanziamento di un'auto e che le altre due autovetture indicate (una targata EH967KZ del 2013 l'altra DG204JB del 2014) erano dei fratelli. Alla luce di tali circostanze, concludeva come da richieste sopra specificate
Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e l'emissione di sentenza sullo status n. 159 del 2024 datata 30.1.2024, nel prosieguo del successivo giudizio di merito, in assenza di prove da assumere (salvo quelle documentali), la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.7.2025 veniva trattenuta in decisione. Le questioni da affrontare nel presente processo riguardano: a) la richiesta di parte ricorrente di un contributo per il mantenimento delle due figlie minori (richiesta quantificata in euro 900,00 mensili a fronte di euro 600,00 indicato da parte resistente) e il richiesto contributo per il mantenimento della stessa ricorrente che ne ha fatto richiesta. La ricorrente, inoltre, nel corso del giudizio, ha chiesto l'emissione di provvedimenti sanzionatori in ragione di condotte dell ritenute pregiudizievoli per le due figlie CP_1 minori;
in particolare per il mancata partecipazione al pagamento delle spese straordinarie oltre che per alcune condotte legate all'accompagnamento delle figlie alle rispettive attività.
Nel corso del processo, con i provvedimenti presidenziali del 12.4.2023, rigettata la richiesta di un contributo in favore della ricorrente, il Tribunale fissava in euro 650,00 mensili il contributo mensile per le due figlie (euro 325,00 per ognuna), oltre al 65% delle spese straordinarie a carico del resistente. Preliminarmente in ordine all'affidamento condiviso delle due figlie minori – circostanza in merito alla quale le parti hanno rassegnato analoghe conclusioni – in aderenza ai principi stabiliti dall'art. 337 ter CC, può essere disposto tale dorma di affidamento con collocamento prevalente delle due figlie minori presso la madre, con modalità di incontro per il padre secondo le modalità indicate in dispositivo. Quanto alle indicate questioni economiche appare legittimo confermare quanto già stabilito nel provvedimento presidenziale del 12.4.2023, atto questo, che non risulta essere stato impugnato, né mai modificato, salvo alcune modalità relative agli incontri padre/figlie. Inoltre, sempre con riguardo alle determinazioni economiche, giova aggiungere che non sono emersi - con riguardo alla posizione di entrambe le parti – significative modifiche intervenute successivamente all'emanazione dei provvedimenti presidenziali Quanto, infine, alla richiesta ex art. 709 ter cpc avanzata da parte ricorrente, tale istanza appare legittima dovendosi emettere la prevista sanzione di legge dell'ammonimento. Tanto alla luce della documentazione depositata da parte ricorrente, in particolare le richieste rivolte al resistente circa la mancata partecipazione al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, atti depositati nella memoria ex art. 183 n.2 cpc in data 28.3.2024, e relativi al mancato pagamento delle spese straordinarie, senza che su tali richieste vi sia stata contestazione se non generici riferimenti all'entità delle stesse. L'esito complessivo del giudizio legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto sentenza sullo status n. 159/2024 già emessa in data 30.1.2024, sulle restanti questioni così provvede: 1. affida le due figlie minori ad entrambi i genitori e con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e averle con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi fino al lunedi quando le riaccompagnerà a scuola ed ogni settimana due pomeriggi infrasettimanali da concordare mensilmente sulla base dei turni del resistente, dall'uscita di scuola fino alle 22,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori in maniera alternata (iniziando dalla madre), dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro, ad iniziare dalla madre. I giorni festivi, esclusi quelli ricadenti nelle festività natalizie e pasquali, saranno trascorsi in via alternata (iniziando dalla madre) dalle minori con ciascuno dei genitori, per cui, nei giorni di spettanza del padre, quest'ultimo potrà prendere le figlie dalle ore 10,00 della mattina e tenerle con sé fino alle ore 22,00 della sera (le 22,30 nel caso in cui il giorno successivo sia festivo e salvo che il giorno successivo non coincida con uno in cui è comunque prevista nuovamente la frequentazione con le minori per cui, in tali casi, le figlie pernotteranno presso il padre). Durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto le minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 2. corrisponderà a a decorrere dalla data di deposito del Controparte_1 Parte_1 ricorso (16.2.2023) ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 650,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie (euro 325,00 per ogni figlia). Parte resistente, inoltre, dovrà corrispondere in favore della moglie una somma corrispondente al 65% delle spese straordinarie, le quali, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico sarà corrisposto, per intero, in favore di . Parte_1
3. rigetta ogni altra richiesta;
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti;
5. ammonisce invitandolo ad osservare i provvedimenti presidenziali emessi Controparte_1 in data 12.4.2023 richiamati nella presente decisione con riguardo, in particolare, agli interessi delle due figlie minori in relazione alle obbligazioni relative al pagamento delle spese straordinarie. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 12/12/2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco