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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12241 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 23 dicembre 2025, ore 10.40, innanzi al giudice RI RA, assistita dall'addetta al processo LU PR TT NI, sono comparsi: per parte attrice l'avv. SANTACROCE AMEDEO;
per parte convenuta l'avv. CESARE ROMANO per delega dell'avv. VITIELLO PAOLO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. SANTACROCE AMEDEO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa in particolare alle note di trattazione scritta depositate in ordine alle udienze del 04.06.2024, 08.10.2024 e 07.02.2025 e conclude chiedendo disporsi la rinnovazione della consulenza con un collegio in cui sia presente un medico radiologo;
l'avv. CESARE conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RI RA
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 617/2022 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla Via F. Arnaldi Parte_1 C.F._1
n. 45, presso lo studio dell'avv. SANTACROCE AMEDEO, c.f.: dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
, p.iva.: con sede in Roma via Po n.20, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elett.te dom.ta alla Riviera Di Chiaia N.53, 80100 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. VITIELLO PAOLO, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
E
, c.f.: , residente in [...] C.F._4
Berlinguer N. 8.
-CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , in qualità di Parte_2 CP_2 proprietario del veicolo Ford Focus-Cmax, tg. DR810SY, e la in Controparte_3
pagina 2 di 12 persona del suo l.r.p.t., in qualità di impresa di assicurazione del predetto veicolo, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni fisiche e dei danni al vestiario subiti in occasione del sinistro occorso in data 03/12/2018, alle ore 13:35 circa, in Quarto (Na), alla Via
Campana, allorquando, trovandosi alla guida del motociclo Honda SH150 tg.RZ094P, in direzione Pozzuoli, giunta all'altezza dell'esercizio commerciale “Principe Surgelati”, rovinava al suolo in quanto il conducente del veicolo Ford focus C-max tg. DR 810 SY, fermo in sosta, non si avvedeva del sopraggiungere del motociclo Honda e, aprendo violentemente lo sportello lato guida, lo urtava nella parte laterale destra, facendolo rovinare al suolo sul lato sinistro, rendendosi necessario l'intervento del 118 per il suo trasporto presso il presidio ospedaliero
Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Na), dove le veniva diagnosticata una : “Contusione della gamba”, cui seguivano ulteriori controlli fino al 12.12.2018 in cui si sottoponeva ad una RM al ginocchio sinistro presso l'Istituto Diagnostico Varelli dove, invece, le veniva riscontrata una
“lesione completa del terzo superiore del legamento crociato anteriore. Lesione parziale del terzo di-stale del legamento collaterale esterno. Lesione della “ramp” con lesione del fascio posteriore menisco-tibiale del menisco mediale. Lesione dei fascicoli popliteo-meniscale anteriore e del popliteo-fibulare. Aree di edema osseo da pivot shift. Nella norma le altre formazioni capsulo–legamentose. Rotula in asse”, per cui si sottoponeva, in data 13.2.2019, ad un intervento chirurgico di “ricostruzione artoscopica LCA con impianto di Neo Legamento con innesto da semitendini, meniscetomia mediale e laterale selettiva artoscopica ginocchio sinistro”, cui residuavano postumi permanenti.
Costituitasi in giudizio, in persona del l.r.p.t, premesso che Controparte_3
l'attrice, per il sinistro in oggetto, ha già percepito un indennizzo da parte dell di CP_4
88.671,11 euro per cui quest'ultima ha già formulato nei suoi confronti richiesta di recupero delle indennità erogate, ha eccepito la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. per la genericità nell'esposizione dei fatti, in via pregiudiziale di rito, l'improponibilità della stessa per il mancato rispetto dell'onere contenutistico di cui all'art. 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 e, nel merito, ha eccepito l'insussistenza del nesso di causalità giuridica tra i lamentati danni ed il sinistro in quanto sia dal referto del pronto soccorso che dalla documentazione medica relativa ai successivi controlli presso l'ospedale Caldarelli non è emersa alcuna patologia capsulo legamentosa acuta, per cui, contestata, altresì, la misura della pretesa pagina 3 di 12 risarcitoria, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda, ed, in subordine, rigettarla ed, in via ulteriormente subordinata, ridurre la pretesa risarcitoria.
, anche se regolarmente citato non si è costituito in giudizio. CP_2
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste e con l'espletamento di una ctu medico legale sulla persona dell'attrice.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della citazione e della domanda introduttiva, formulata da parte convenuta atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque indivi-duabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
25/09/2014, n. 20294); orbene, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che l'attrice ha inteso l'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 144 del d. lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo asseritamente responsabile, rispetto alla quale è litisconsorte necessario il responsabile civile, correttamente citato in giudizio.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente come detto nel caso in esame, risulterebbe, co- munque, sanata dal comportamento processuale dell'impresa convenuta che, nel prendere specifica ed analitica posizione sui fatti di causa, mostra di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
Rispetto a tale azione le condizioni di proponibilità sono disciplinate dagli artt. 145, comma 1,
e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, a norma dei quali, l'azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni in caso di danni alle cose o di novanta giorni in caso di danno alle persone, dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, osservando le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148, diversi a seconda che si tratti di sinistri con soli danni a cose o di sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso (in questo caso la richiesta di risarcimento deve contenere l'indicazione pagina 4 di 12 del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, nonchè da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti ed, infine, dalla dichiarazione attestante che lo stesso danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima).
Entro sessanta o novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa deve adempiere all'obbligo di comunicazione dell'offerta o dei motivi per i quali ritiene di non formularla.
Il comma 5 dell'art. 148 prevede poi che nell'ipotesi in cui la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta e, quindi, non rispettosa dei contenuti suindicati, l'impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, le necessarie integrazioni, per cui, in presenza di una richiesta incompleta, ove la compagnia non si sia attivata per segnalare le carenze, non può eccepire in giudizio la improponibilità né il giudice può rilevarla d'ufficio.
Dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 145 e 148 si rileva, pertanto, che la fase della proponibilità non è composta solo dalle sottofasi dell'invio della messa in mora (con i contenuti di cui si è detto) e del decorso del termine di 60 o 90 giorni per poter agire in giudizio, ma anche della sottofase della richiesta di integrazione che l'assicuratore è obbligato a fare in presenza di una raccomandata incompleta.
Ne consegue che la domanda è proponibile sia nella ipotesi fisiologica in cui il danneggiato abbia inviato una lettera completa ed atteso il decorso del termine di legge, sia nella diversa ipotesi in cui abbia inviato una lettera incompleta, l'assicuratore non abbia chiesto integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione e sia decorso il termine di legge per agire in giudizio.
Nel caso di specie, l'attrice ha inviato, all'impresa convenuta, la richiesta di messa in mora, ricevuta, da quest'ultima, in data 14.01.2019, cui è seguita una richiesta di integrazione del
28.01.2019, avente ad oggetto l'attestazione comprovante l'avvenuta guarigione nonché la dichiarazione dell'insussistenza al diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'art. 142 del d. lgs. n. 209 del 2005, a cui l'attrice ha pagina 5 di 12 risposto inviando il certificato di avvenuta guarigione, cui è seguita la visita medica da parte del fiduciario dell'impresa convenuta ed la notifica del rifiuto dell'offerta del 18.06.2019 “per la mancata messa a disposizione del veicolo”.
Ebbene, la domanda è procedibile perché la lettera di messa in mora e la successiva integrazione contenevano gli elementi funzionali alla formulazione dell'offerta da parte dell'impresa convenuta che difatti ha motivato il rifiuto non in ragione della incompletezza della documentazione ma “della mancata messa a disposizione del veicolo”, espressione del tutto inconferente rispetto al sinistro di cui è causa atteso che la pretesa risarcitoria non è attinente ai danni alle cose, segnatamente un veicolo, ma danni alla persona ed, inoltre, il presente giudizio è stato introdotto oltre il termine di 90 giorni dalla predetta messa in mora.
Venendo al merito, in punto di diritto, giova premettere che in tema di circolazione stradale,
l'art. 2054, comma 2, c.c. ha stabilito che in caso di scontro tra veicoli si presume la pari responsabilità dei conducenti, vale a dire che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno, fino a prova contraria e, cioè, fino a quanto non risulti accertato il prevalente apporto causale colposo di uno dei medesimi conducenti così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità o, a meno che, una delle parti non provi di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, in tale ultimo caso il presunto apporto causale colposo può essere riconosciuto solo indicando ciò che sarebbe stato possibile fare e che non era stato fatto dal conducente.
Pertanto, perché vi sia il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro, la parte che asserisce di non esserne il responsabile e che si assume danneggiata deve allegare e provare il verificarsi del sinistro, la dinamica dello stesso provando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo nella sua verificazione e di essersi pienamente uniformata alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno.
Inoltre, allegata e dimostrata la verificazione del sinistro e la ricostruzione della dinamica dello stesso, l'asserito danneggiato deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso pagina 6 di 12 che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale .
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono dubbi sulla verificazione del sinistro trattandosi di circostanza accertata dai militi intervenuti sui luoghi (Polizia Municipale di Quarto) i quali, tuttavia, non vi hanno assistito, essendo intervenuti sui luoghi solo dopo la verificazione dello stesso.
In ordine alla dinamica parte attrice ha rappresentato che, nelle dedotte circostanze di luogo e di tempo, era alla guida del proprio motociclo Honda SH 150 tg. RZ 094P quando il conducente del veicolo Ford focus C-max tg. DR 810 SY, fermo in sosta, non si avvedeva del suo sopraggiungere ed, aprendo violentemente lo sportello, lato guida, la urtava nella parte laterale destra del motorino, facendola cadere.
Allo scopo di fornire prova dell'accaduto ha chiamato a deporre la teste Testimone_1 qualificatasi come cugina dell'attrice, le cui dichiarazioni sono da ritenersi inattendibili in quanto sussistono seri dubbi sulla sua presenza sui luoghi di causa atteso che, pur avendo confermato l'arrivo della Polizia Municipale, il suo nominativo non figura tra i testimoni oculari del fatto nel rapporto redatto da quest' ultima nell'immediatezza dello stesso.
Di contro, nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Quarto si leggono le dichiarazioni dell'asserito responsabile, , il quale riferiva che era appena salito sul suo CP_2
veicolo, lato guidatore, parcheggiato sul lato destro della strada, e stava chiudendo la portiera, quando l'attrice, alla guida del predetto motociclo, gli andava addosso prendendo in pieno lo sportello.
Tale dinamica trova conferma nelle dichiarazioni che si leggono nel medesimo rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Quarto rese da un testimone oculare del sinistro, tale Tes_2
(che l'attrice non ha indicato nella propria lista testimoniale ancorché fosse facilmente
[...] reperibile atteso che nel rapporto della Polizia Municipale, dalla stessa depositato, risulta indicato il recapito telefonico di quest'ultimo), il quale riferiva che il motorino aveva preso in pieno lo sportello della Ford che il conducente aveva appena aperto.
Ebbene, non sussistendo motivo per dubitare di quanto dichiarato dal predetto teste, sentito dalla Polizia Municipale intervenuta, può dirsi provato che il motorino guidato dall'attrice sia pagina 7 di 12 finito contro lo sportello dell'autovettura del convenuto che era stato “appena aperto” da quest'ultimo, quindi, può dirsi provato che la collisone sia avvenuta tra il motorino ed uno sportello già aperto (anche se non è chiaro se era stato appena aperto perché il conducente stava uscendo o entrando nell'abitacolo) e non per l'incauta apertura dello stesso.
Accertato l'apporto causale della condotta dell'attrice nella causazione del sinistro occorre stabilire se gli sia imputabile in via esclusiva o concorrente al convenuto.
Sul punto l'art. 157, comma 7, del d. lgs. n. 285 del 192, cd. Codice della Strada, stabilisce espressamente che <<è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada>>.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi istruttori che consentono di ritenere che il convenuto si sia attenuto alla predetta regola assicurandosi che la porta aperta non costituisse un pericolo o un intralcio per i veicoli sopraggiungenti o che si sia attenuto alle regole di comune prudenza prestando attenzione a questi ultimi, per cui può dirsi sussistente la concorrente responsabilità del convenuto.
Tuttavia, la prospettazione delle parti è del tutto contrastante e gli esiti dell'istruttoria non consentono affatto di giungere ad una sicura e serena ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'eventuale prevalente apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti coinvolti, con conseguente operatività della presunzione di pari responsabilità cui all'art. 2054 c.c. di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Venendo all'accertamento dei danni all'integrità psicofisica subiti dall'attrice quest'ultima ha rappresentato che al pronto soccorso del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli (Na) dove veniva trasportata nell'imminenza del fatto le era stata diagnosticata una :
“Contusione della gamba” e che solo dopo una risonanza magnetica al ginocchio sinistro, cui si era sottoposta presso l'Istituto Diagnostico Varelli, in data 18.12.2018, le veniva diagnosticata una “lesione completa del terzo superiore del legamento crociato anteriore. Lesione parziale del terzo di-stale del legamento collaterale esterno. Lesione della “ramp” con lesione del fascio posteriore menisco-tibiale del menisco mediale. Lesione dei fascicoli popliteo-meniscale anteriore e del popliteo-fibulare. Aree di edema osseo da pivot shift. Nella norma le altre formazioni capsulo–legamentose. Rotula in asse” per cui si rendeva necessario, sottoporsi, in pagina 8 di 12 data 13.02.2019, un intervento chirurgico di ricostruzione artoscopica LCA con impianto di
Neo Legamento con innesto da semitendini, meniscetomia mediale e laterale selettiva artoscopica ginocchio sinistro.
Ebbene, il CTU nominato nel corso del giudizio ha ritenuto, concordemente con quanto accertato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove l'attrice è stata trasportata nell'imminenza del fatto, ed ai sanitari dell'ospedale Cardarelli, dove si è recata qualche giorno dopo per una visita ortopedica, che il sinistro abbia cagionato all'attrice unicamente “un trauma contusivo con escoriazioni al ginocchio sinistro, caviglia sinistra, piede sinistro e gomito destro”, “in soggetto già portatore di una lassità capsulo-legamentosa antero- mediale al ginocchio sinistro”, per cui ha escluso che la lesione del legamento crociato anteriore lamentata dall'attrice sia conseguenza del sinistro di cui è causa e tanto perché “La
RMN praticata ha messo in evidenza una lesione del legamento crociato anteriore, senza i tipici segni di una lesione acuta, bensì quelli di una lesione cronica, dal momento che si osserva un edema “da pivot shift”,cioè un edema che si produce quando vi è slittamento del femore sulla tibia in presenza di una lesione del LCA pregressa”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritano condivisione perché congruamente motivate in considerazione della documentazione medica ritualmente prodotta dall'attrice, coerenti con i quesiti posti e privi di elementi di contraddittorietà logico-scientifica.
Inoltre, depone in tal senso anche la circostanza che l'attrice, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inviata all'impresa convenuta e da quest'ultima ricevuta in data
14.01.2019, quindi, quando già era stata eseguita la risonanza magnetica al ginocchio, in ordine ai danni patiti di cui chiedeva il ristoro, indicava unicamente, come danno subito, la
“contusione alla gamba” con prognosi di 5 giorni ed allegava unicamente il referto del pronto soccorso del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Na) dove era trasportata subito dopo il sinistro.
Passando alla liquidazione dei danni accertati, il CTU ha concluso che si sono tradotti in 5 giorni di invalidità temporanea totale, 14 giorni di invalidità temporanea al 50% e 14 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto, trattandosi di lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli, senza postumi pagina 9 di 12 permanenti la liquidazione deve avvenire alla stregua dei parametri relativi all'invalidità temporanea, totale e parziale, di cui all'art. 139 del d. lgs. n. 205 del 2009.
Applicando i predetti parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro,
l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea all'integrità psicofisica, comprensivo del danno biologico e dell'incremento per la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato, è pari a 1.161,02 euro.
Non meritano ristoro i danni “al vestiario” in quanto rispetto agli stessi l'attrice non ha assolto all'onere assertivo sulla stessa incombente in ordine alla puntuale allegazione dei danni cd. conseguenza dato che non li allegati limitandosi a chiederne genericamente il ristoro.
All'attrice, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma mediante in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, < comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto (1.161,02 euro) devalutato al momento del fatto illecito (976,47euro) e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla presente liquidazione.
In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva del danno da ritardo (con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati), viene determinata in euro 1.288,93 euro.
L'importo riconosciuto, tenuto conto della pari responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro di cui è causa, va decurtato della metà 644,46 euro.
pagina 10 di 12 Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somme sopra liquidata all'attualità a titolo risarcitorio (644,46 euro), gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
L'accoglimento della domanda principale unicamente nei limiti del risarcimento del danno da lesione temporanea all'integrità psicofisica non impone di tener conto dell'erogazione da parte dell' in favore dell'attrice del predetto importo atteso che l non indennizza il danno CP_4 CP_4 biologico temporaneo mentre nel caso in cui si fosse riconosciuto, nel presente giudizio, un importo a titolo di risarcimento del danno da lesione permanente all'integrità psicofisica allora l'ammontare liquidato dall'istituto avrebbe dovuto essere considerato atteso che L' CP_4
eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente.
Al parziale accoglimento della domanda consegue la compensazione di 1\2 delle spese di lite con conseguente condanna della in persona del l.r.p.t, e Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento del restante 1\2 in favore di che si CP_2 Parte_2 liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 1.100,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio ed istruttoria e decisionale (con una decurtazione della metà del relativo importo per non essere stato disposto lo scambio delle note conclusionali).
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 03.05.2024, si compensano per 1\2 e si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della in persona del l.r.p.t, e , in solido tra loro, per il Controparte_3 CP_2
restante 1\2.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t, e di , così provvede:
[...] CP_2
in parziale accoglimento della domanda:
pagina 11 di 12 1. accerta la pari responsabilità di RH e di nella causazione del Pt_2 CP_2
sinistro di cui è causa;
2. condanna la in persona del l.r.p.t, e , in solido Controparte_3 CP_2
tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di 644,46 euro a titolo di Parte_2 risarcimento del danno e sul predetto importo alla corresponsione degli interessi al tasso legale dal giorno di pubblicazione della sentenza fino all'effettiva soddisfazione;
3. compensa di 1\2 le spese di lite con conseguente condanna della Controparte_3
in persona del l.r.p.t, e , in solido tra loro, al pagamento del restante 1\2 in
[...] CP_2
favore di che si liquidano in 33,00 euro per spese e in 281,00 euro per compensi, Parte_2 oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Amedeo Santacroce;
4. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 03.05.2024, si compensano per 1\2 e si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della in persona del l.r.p.t, e , in solido tra loro, per il Controparte_3 CP_2
restante 1\2.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 23/12/2025
Il giudice
RI RA
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 23 dicembre 2025, ore 10.40, innanzi al giudice RI RA, assistita dall'addetta al processo LU PR TT NI, sono comparsi: per parte attrice l'avv. SANTACROCE AMEDEO;
per parte convenuta l'avv. CESARE ROMANO per delega dell'avv. VITIELLO PAOLO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. SANTACROCE AMEDEO conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa in particolare alle note di trattazione scritta depositate in ordine alle udienze del 04.06.2024, 08.10.2024 e 07.02.2025 e conclude chiedendo disporsi la rinnovazione della consulenza con un collegio in cui sia presente un medico radiologo;
l'avv. CESARE conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RI RA
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI RA, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 617/2022 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla Via F. Arnaldi Parte_1 C.F._1
n. 45, presso lo studio dell'avv. SANTACROCE AMEDEO, c.f.: dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
, p.iva.: con sede in Roma via Po n.20, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elett.te dom.ta alla Riviera Di Chiaia N.53, 80100 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. VITIELLO PAOLO, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
E
, c.f.: , residente in [...] C.F._4
Berlinguer N. 8.
-CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , in qualità di Parte_2 CP_2 proprietario del veicolo Ford Focus-Cmax, tg. DR810SY, e la in Controparte_3
pagina 2 di 12 persona del suo l.r.p.t., in qualità di impresa di assicurazione del predetto veicolo, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni fisiche e dei danni al vestiario subiti in occasione del sinistro occorso in data 03/12/2018, alle ore 13:35 circa, in Quarto (Na), alla Via
Campana, allorquando, trovandosi alla guida del motociclo Honda SH150 tg.RZ094P, in direzione Pozzuoli, giunta all'altezza dell'esercizio commerciale “Principe Surgelati”, rovinava al suolo in quanto il conducente del veicolo Ford focus C-max tg. DR 810 SY, fermo in sosta, non si avvedeva del sopraggiungere del motociclo Honda e, aprendo violentemente lo sportello lato guida, lo urtava nella parte laterale destra, facendolo rovinare al suolo sul lato sinistro, rendendosi necessario l'intervento del 118 per il suo trasporto presso il presidio ospedaliero
Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Na), dove le veniva diagnosticata una : “Contusione della gamba”, cui seguivano ulteriori controlli fino al 12.12.2018 in cui si sottoponeva ad una RM al ginocchio sinistro presso l'Istituto Diagnostico Varelli dove, invece, le veniva riscontrata una
“lesione completa del terzo superiore del legamento crociato anteriore. Lesione parziale del terzo di-stale del legamento collaterale esterno. Lesione della “ramp” con lesione del fascio posteriore menisco-tibiale del menisco mediale. Lesione dei fascicoli popliteo-meniscale anteriore e del popliteo-fibulare. Aree di edema osseo da pivot shift. Nella norma le altre formazioni capsulo–legamentose. Rotula in asse”, per cui si sottoponeva, in data 13.2.2019, ad un intervento chirurgico di “ricostruzione artoscopica LCA con impianto di Neo Legamento con innesto da semitendini, meniscetomia mediale e laterale selettiva artoscopica ginocchio sinistro”, cui residuavano postumi permanenti.
Costituitasi in giudizio, in persona del l.r.p.t, premesso che Controparte_3
l'attrice, per il sinistro in oggetto, ha già percepito un indennizzo da parte dell di CP_4
88.671,11 euro per cui quest'ultima ha già formulato nei suoi confronti richiesta di recupero delle indennità erogate, ha eccepito la nullità della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c. per la genericità nell'esposizione dei fatti, in via pregiudiziale di rito, l'improponibilità della stessa per il mancato rispetto dell'onere contenutistico di cui all'art. 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 e, nel merito, ha eccepito l'insussistenza del nesso di causalità giuridica tra i lamentati danni ed il sinistro in quanto sia dal referto del pronto soccorso che dalla documentazione medica relativa ai successivi controlli presso l'ospedale Caldarelli non è emersa alcuna patologia capsulo legamentosa acuta, per cui, contestata, altresì, la misura della pretesa pagina 3 di 12 risarcitoria, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda, ed, in subordine, rigettarla ed, in via ulteriormente subordinata, ridurre la pretesa risarcitoria.
, anche se regolarmente citato non si è costituito in giudizio. CP_2
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di un teste e con l'espletamento di una ctu medico legale sulla persona dell'attrice.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della citazione e della domanda introduttiva, formulata da parte convenuta atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque indivi-duabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
25/09/2014, n. 20294); orbene, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che l'attrice ha inteso l'azione di risarcimento del danno di cui all'art. 144 del d. lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo asseritamente responsabile, rispetto alla quale è litisconsorte necessario il responsabile civile, correttamente citato in giudizio.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente come detto nel caso in esame, risulterebbe, co- munque, sanata dal comportamento processuale dell'impresa convenuta che, nel prendere specifica ed analitica posizione sui fatti di causa, mostra di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
Rispetto a tale azione le condizioni di proponibilità sono disciplinate dagli artt. 145, comma 1,
e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005, a norma dei quali, l'azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni in caso di danni alle cose o di novanta giorni in caso di danno alle persone, dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, osservando le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148, diversi a seconda che si tratti di sinistri con soli danni a cose o di sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso (in questo caso la richiesta di risarcimento deve contenere l'indicazione pagina 4 di 12 del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, nonchè da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti ed, infine, dalla dichiarazione attestante che lo stesso danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima).
Entro sessanta o novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione l'impresa deve adempiere all'obbligo di comunicazione dell'offerta o dei motivi per i quali ritiene di non formularla.
Il comma 5 dell'art. 148 prevede poi che nell'ipotesi in cui la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta e, quindi, non rispettosa dei contenuti suindicati, l'impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, le necessarie integrazioni, per cui, in presenza di una richiesta incompleta, ove la compagnia non si sia attivata per segnalare le carenze, non può eccepire in giudizio la improponibilità né il giudice può rilevarla d'ufficio.
Dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 145 e 148 si rileva, pertanto, che la fase della proponibilità non è composta solo dalle sottofasi dell'invio della messa in mora (con i contenuti di cui si è detto) e del decorso del termine di 60 o 90 giorni per poter agire in giudizio, ma anche della sottofase della richiesta di integrazione che l'assicuratore è obbligato a fare in presenza di una raccomandata incompleta.
Ne consegue che la domanda è proponibile sia nella ipotesi fisiologica in cui il danneggiato abbia inviato una lettera completa ed atteso il decorso del termine di legge, sia nella diversa ipotesi in cui abbia inviato una lettera incompleta, l'assicuratore non abbia chiesto integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione e sia decorso il termine di legge per agire in giudizio.
Nel caso di specie, l'attrice ha inviato, all'impresa convenuta, la richiesta di messa in mora, ricevuta, da quest'ultima, in data 14.01.2019, cui è seguita una richiesta di integrazione del
28.01.2019, avente ad oggetto l'attestazione comprovante l'avvenuta guarigione nonché la dichiarazione dell'insussistenza al diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'art. 142 del d. lgs. n. 209 del 2005, a cui l'attrice ha pagina 5 di 12 risposto inviando il certificato di avvenuta guarigione, cui è seguita la visita medica da parte del fiduciario dell'impresa convenuta ed la notifica del rifiuto dell'offerta del 18.06.2019 “per la mancata messa a disposizione del veicolo”.
Ebbene, la domanda è procedibile perché la lettera di messa in mora e la successiva integrazione contenevano gli elementi funzionali alla formulazione dell'offerta da parte dell'impresa convenuta che difatti ha motivato il rifiuto non in ragione della incompletezza della documentazione ma “della mancata messa a disposizione del veicolo”, espressione del tutto inconferente rispetto al sinistro di cui è causa atteso che la pretesa risarcitoria non è attinente ai danni alle cose, segnatamente un veicolo, ma danni alla persona ed, inoltre, il presente giudizio è stato introdotto oltre il termine di 90 giorni dalla predetta messa in mora.
Venendo al merito, in punto di diritto, giova premettere che in tema di circolazione stradale,
l'art. 2054, comma 2, c.c. ha stabilito che in caso di scontro tra veicoli si presume la pari responsabilità dei conducenti, vale a dire che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno, fino a prova contraria e, cioè, fino a quanto non risulti accertato il prevalente apporto causale colposo di uno dei medesimi conducenti così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità o, a meno che, una delle parti non provi di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, in tale ultimo caso il presunto apporto causale colposo può essere riconosciuto solo indicando ciò che sarebbe stato possibile fare e che non era stato fatto dal conducente.
Pertanto, perché vi sia il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro, la parte che asserisce di non esserne il responsabile e che si assume danneggiata deve allegare e provare il verificarsi del sinistro, la dinamica dello stesso provando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo nella sua verificazione e di essersi pienamente uniformata alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno.
Inoltre, allegata e dimostrata la verificazione del sinistro e la ricostruzione della dinamica dello stesso, l'asserito danneggiato deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso pagina 6 di 12 che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale .
Ebbene, nel caso di specie, non sussistono dubbi sulla verificazione del sinistro trattandosi di circostanza accertata dai militi intervenuti sui luoghi (Polizia Municipale di Quarto) i quali, tuttavia, non vi hanno assistito, essendo intervenuti sui luoghi solo dopo la verificazione dello stesso.
In ordine alla dinamica parte attrice ha rappresentato che, nelle dedotte circostanze di luogo e di tempo, era alla guida del proprio motociclo Honda SH 150 tg. RZ 094P quando il conducente del veicolo Ford focus C-max tg. DR 810 SY, fermo in sosta, non si avvedeva del suo sopraggiungere ed, aprendo violentemente lo sportello, lato guida, la urtava nella parte laterale destra del motorino, facendola cadere.
Allo scopo di fornire prova dell'accaduto ha chiamato a deporre la teste Testimone_1 qualificatasi come cugina dell'attrice, le cui dichiarazioni sono da ritenersi inattendibili in quanto sussistono seri dubbi sulla sua presenza sui luoghi di causa atteso che, pur avendo confermato l'arrivo della Polizia Municipale, il suo nominativo non figura tra i testimoni oculari del fatto nel rapporto redatto da quest' ultima nell'immediatezza dello stesso.
Di contro, nel rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Quarto si leggono le dichiarazioni dell'asserito responsabile, , il quale riferiva che era appena salito sul suo CP_2
veicolo, lato guidatore, parcheggiato sul lato destro della strada, e stava chiudendo la portiera, quando l'attrice, alla guida del predetto motociclo, gli andava addosso prendendo in pieno lo sportello.
Tale dinamica trova conferma nelle dichiarazioni che si leggono nel medesimo rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Quarto rese da un testimone oculare del sinistro, tale Tes_2
(che l'attrice non ha indicato nella propria lista testimoniale ancorché fosse facilmente
[...] reperibile atteso che nel rapporto della Polizia Municipale, dalla stessa depositato, risulta indicato il recapito telefonico di quest'ultimo), il quale riferiva che il motorino aveva preso in pieno lo sportello della Ford che il conducente aveva appena aperto.
Ebbene, non sussistendo motivo per dubitare di quanto dichiarato dal predetto teste, sentito dalla Polizia Municipale intervenuta, può dirsi provato che il motorino guidato dall'attrice sia pagina 7 di 12 finito contro lo sportello dell'autovettura del convenuto che era stato “appena aperto” da quest'ultimo, quindi, può dirsi provato che la collisone sia avvenuta tra il motorino ed uno sportello già aperto (anche se non è chiaro se era stato appena aperto perché il conducente stava uscendo o entrando nell'abitacolo) e non per l'incauta apertura dello stesso.
Accertato l'apporto causale della condotta dell'attrice nella causazione del sinistro occorre stabilire se gli sia imputabile in via esclusiva o concorrente al convenuto.
Sul punto l'art. 157, comma 7, del d. lgs. n. 285 del 192, cd. Codice della Strada, stabilisce espressamente che <<è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada>>.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi istruttori che consentono di ritenere che il convenuto si sia attenuto alla predetta regola assicurandosi che la porta aperta non costituisse un pericolo o un intralcio per i veicoli sopraggiungenti o che si sia attenuto alle regole di comune prudenza prestando attenzione a questi ultimi, per cui può dirsi sussistente la concorrente responsabilità del convenuto.
Tuttavia, la prospettazione delle parti è del tutto contrastante e gli esiti dell'istruttoria non consentono affatto di giungere ad una sicura e serena ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'eventuale prevalente apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti coinvolti, con conseguente operatività della presunzione di pari responsabilità cui all'art. 2054 c.c. di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Venendo all'accertamento dei danni all'integrità psicofisica subiti dall'attrice quest'ultima ha rappresentato che al pronto soccorso del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli (Na) dove veniva trasportata nell'imminenza del fatto le era stata diagnosticata una :
“Contusione della gamba” e che solo dopo una risonanza magnetica al ginocchio sinistro, cui si era sottoposta presso l'Istituto Diagnostico Varelli, in data 18.12.2018, le veniva diagnosticata una “lesione completa del terzo superiore del legamento crociato anteriore. Lesione parziale del terzo di-stale del legamento collaterale esterno. Lesione della “ramp” con lesione del fascio posteriore menisco-tibiale del menisco mediale. Lesione dei fascicoli popliteo-meniscale anteriore e del popliteo-fibulare. Aree di edema osseo da pivot shift. Nella norma le altre formazioni capsulo–legamentose. Rotula in asse” per cui si rendeva necessario, sottoporsi, in pagina 8 di 12 data 13.02.2019, un intervento chirurgico di ricostruzione artoscopica LCA con impianto di
Neo Legamento con innesto da semitendini, meniscetomia mediale e laterale selettiva artoscopica ginocchio sinistro.
Ebbene, il CTU nominato nel corso del giudizio ha ritenuto, concordemente con quanto accertato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove l'attrice è stata trasportata nell'imminenza del fatto, ed ai sanitari dell'ospedale Cardarelli, dove si è recata qualche giorno dopo per una visita ortopedica, che il sinistro abbia cagionato all'attrice unicamente “un trauma contusivo con escoriazioni al ginocchio sinistro, caviglia sinistra, piede sinistro e gomito destro”, “in soggetto già portatore di una lassità capsulo-legamentosa antero- mediale al ginocchio sinistro”, per cui ha escluso che la lesione del legamento crociato anteriore lamentata dall'attrice sia conseguenza del sinistro di cui è causa e tanto perché “La
RMN praticata ha messo in evidenza una lesione del legamento crociato anteriore, senza i tipici segni di una lesione acuta, bensì quelli di una lesione cronica, dal momento che si osserva un edema “da pivot shift”,cioè un edema che si produce quando vi è slittamento del femore sulla tibia in presenza di una lesione del LCA pregressa”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritano condivisione perché congruamente motivate in considerazione della documentazione medica ritualmente prodotta dall'attrice, coerenti con i quesiti posti e privi di elementi di contraddittorietà logico-scientifica.
Inoltre, depone in tal senso anche la circostanza che l'attrice, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inviata all'impresa convenuta e da quest'ultima ricevuta in data
14.01.2019, quindi, quando già era stata eseguita la risonanza magnetica al ginocchio, in ordine ai danni patiti di cui chiedeva il ristoro, indicava unicamente, come danno subito, la
“contusione alla gamba” con prognosi di 5 giorni ed allegava unicamente il referto del pronto soccorso del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Na) dove era trasportata subito dopo il sinistro.
Passando alla liquidazione dei danni accertati, il CTU ha concluso che si sono tradotti in 5 giorni di invalidità temporanea totale, 14 giorni di invalidità temporanea al 50% e 14 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto, trattandosi di lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli, senza postumi pagina 9 di 12 permanenti la liquidazione deve avvenire alla stregua dei parametri relativi all'invalidità temporanea, totale e parziale, di cui all'art. 139 del d. lgs. n. 205 del 2009.
Applicando i predetti parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro,
l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea all'integrità psicofisica, comprensivo del danno biologico e dell'incremento per la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato, è pari a 1.161,02 euro.
Non meritano ristoro i danni “al vestiario” in quanto rispetto agli stessi l'attrice non ha assolto all'onere assertivo sulla stessa incombente in ordine alla puntuale allegazione dei danni cd. conseguenza dato che non li allegati limitandosi a chiederne genericamente il ristoro.
All'attrice, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma mediante in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, < comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto (1.161,02 euro) devalutato al momento del fatto illecito (976,47euro) e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla presente liquidazione.
In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva del danno da ritardo (con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati), viene determinata in euro 1.288,93 euro.
L'importo riconosciuto, tenuto conto della pari responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro di cui è causa, va decurtato della metà 644,46 euro.
pagina 10 di 12 Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somme sopra liquidata all'attualità a titolo risarcitorio (644,46 euro), gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
L'accoglimento della domanda principale unicamente nei limiti del risarcimento del danno da lesione temporanea all'integrità psicofisica non impone di tener conto dell'erogazione da parte dell' in favore dell'attrice del predetto importo atteso che l non indennizza il danno CP_4 CP_4 biologico temporaneo mentre nel caso in cui si fosse riconosciuto, nel presente giudizio, un importo a titolo di risarcimento del danno da lesione permanente all'integrità psicofisica allora l'ammontare liquidato dall'istituto avrebbe dovuto essere considerato atteso che L' CP_4
eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente.
Al parziale accoglimento della domanda consegue la compensazione di 1\2 delle spese di lite con conseguente condanna della in persona del l.r.p.t, e Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento del restante 1\2 in favore di che si CP_2 Parte_2 liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 1.100,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio ed istruttoria e decisionale (con una decurtazione della metà del relativo importo per non essere stato disposto lo scambio delle note conclusionali).
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 03.05.2024, si compensano per 1\2 e si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della in persona del l.r.p.t, e , in solido tra loro, per il Controparte_3 CP_2
restante 1\2.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t, e di , così provvede:
[...] CP_2
in parziale accoglimento della domanda:
pagina 11 di 12 1. accerta la pari responsabilità di RH e di nella causazione del Pt_2 CP_2
sinistro di cui è causa;
2. condanna la in persona del l.r.p.t, e , in solido Controparte_3 CP_2
tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di 644,46 euro a titolo di Parte_2 risarcimento del danno e sul predetto importo alla corresponsione degli interessi al tasso legale dal giorno di pubblicazione della sentenza fino all'effettiva soddisfazione;
3. compensa di 1\2 le spese di lite con conseguente condanna della Controparte_3
in persona del l.r.p.t, e , in solido tra loro, al pagamento del restante 1\2 in
[...] CP_2
favore di che si liquidano in 33,00 euro per spese e in 281,00 euro per compensi, Parte_2 oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Amedeo Santacroce;
4. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 03.05.2024, si compensano per 1\2 e si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della in persona del l.r.p.t, e , in solido tra loro, per il Controparte_3 CP_2
restante 1\2.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 23/12/2025
Il giudice
RI RA
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