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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/11/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP SA ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 174/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]is, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Pietro Giovanni C.F._1
Sorce;
-attore;
contro
on sede in Enna, via S. Agata n. 65/71, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Santo
Spagnolo;
-convenuta;
1 , con sede in , via San Domenico, C.F. , Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro - tempore;
-Chiamato in causa, contumace
OGGETTO
responsabilità ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “in accoglimento della presente domanda ritenere e dichiarare che i danni al fabbricato
indicato in premessa sono derivati dalle condizioni di degrado della rete fognaria posta nella via
San NI in e dalla mancanza di idonea vigilanza sulla rete, oltre che di idonee opere CP_2
di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'effetto ritenere e dichiarare che la società
convenuta, anche quale custode della rete fognaria, è responsabile di tutti i danni presenti e futuri
che interessano il fabbricato dell'attore e per l'effetto condannarla a risarcire tutti i danni subiti,
quantificati in euro 21.950,42 ovvero nella misura diversa che sarà ritenuta adeguata in conseguenza
di ctu che fin d'ora si chiede di ammettere, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge
Ritenere e dichiarare che i danni quantificati in euro 21.950,42 ovvero nella misura diversa che sarà
ritenuta devono essere in ogni caso risarciti a qualsivoglia titolo da in favore dell'attore, CP_1
incluse le spese sostenute per la perizia giurata Ritenere e dichiarare in via subordinata che le spese
per il ripristino della fognatura (rimozione delle mattonelle d'asfalto di via San NI, scavo a
sezione rifacimento della condotta fognaria, rifacimento dei pozzetti di ispezione, riempimento dello
scavo e ripristino della pavimentazione) che ammontano a euro a 3.383,67 euro (si veda fattura nr
16 del 27/10/2018) vadano rimborsate anche a titolo di arricchimento senza causa al sig . Pt_1
Facendo salvo il diritto al risarcimento del danno alla salute in conseguenza della condotta tenuta
2 dal gestore, oltre che dei danni non patrimoniali e comunque futuri e allo stato non prevedibili,
conseguenti all'illegittimo comportamento tenuto con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
Parte convenuta: al verbale di udienza del 21.10.2025 “chiede la rinnovazione della consulenza
tecnica, atteso che il ctu è pervenuto a delle conclusioni non condivisibili, così come rilevato dal ctp
di le cui conclusioni devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte. Insiste, CP_1
pertanto, nella chiesta rinnovazione per le motivazioni ampiamente spiegate nelle note di trattazione
scritta per l'udienza del 25.09.2025 cui per brevità si rimanda. In subordine, si precisano le
conclusioni come da atti di causa, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e accertarsi la
carenza di legittimazione passiva di .”. In comparsa di costituzione e risposta “in via CP_1
preliminare - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società CP_1
relativamente alla domanda di arricchimento senza causa ed ad eventuali danni derivati
[...]
dalla vetustà dell'impianto fognario;
ove reputato opportuno, ordinare all'attore l'integrazione del
contraddittorio nei confronti del;
in via principale - rigettare le domande di Controparte_2
parte attrice, perchè infondate; in via subordinata in ipotesi di soccombenza, limitare la condanna
ad eventuali danni provati ed eziologicamente riconducibili alla contestata responsabilità della
società , con esclusione dei danni derivanti dalla vetustà dell'impianto fognario e/o del CP_1
rimborso di eventuali somme sborsate per la sistemazione/il miglioramento della fognatura di
proprietà dell'amministrazione comunale;
in ogni caso - rigettare la domanda cumulativa di
corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica, omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132 c.p.c. comma I, n. 4 per come novellato dal comma 17 dell'art. 45
legge 69/2009.
3 premesso di essere proprietario dell'appartamento e annessi locali terrani sito in Parte_1
via Garibaldi 38 – facente parte di un fabbricato ubicato tra le vie San NI 25, 27 e CP_2
29 e la via Garibaldi 36, 38, e 40 (in catasto urbano particella 1043 sub 2 e sub 11) - e che il locale magazzino seminterrato di tale immobile è interessato da fenomeni di infiltrazione di acque putride provenienti dalla condotta fognaria, ha convenuto in giudizio al fine di sentir Controparte_1
dichiarare che i danni al locale magazzino citato sono derivati dalle condizioni di degrado della rete fognaria.
In base alla conformazione dei luoghi, l'attore ha lamentato la presenza di acqua tra il muro che separa il locale magazzino posto al civico 36 e 38 di via Garibaldi, infiltrazioni di colore giallastro sulle pareti perimetrali interne ed esterne di via San NI e nei pavimenti, oltre che degradi dovuti alla risalita per capillarità nei muri restanti.
A fondamento della propria legittimazione e della spiegata domanda, l'attore ha prodotto titolo di proprietà, richiesta di pagamento somme e diffida ad note del , CP_1 Controparte_2
fatture e perizia giurata.
L'attore ha invocato, quindi, la responsabilità della parte convenuta ed ha chiesto di condannarla al pagamento della somma di euro 21.950,42; in via subordinata, condannarla al pagamento delle spese per il ripristino della fognatura ammontanti a euro a 3.383,67 euro anche a titolo di arricchimento senza causa.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva in capo alla società, essendo quest'ultima tenuta solo alla manutenzione ordinaria e, conseguentemente, la non integrità del contraddittorio nei confronti del quale ente proprietario della rete fognaria, tenuto alla manutenzione Controparte_2
straordinaria della rete fognaria.
4 La convenuta ha, inoltre, negato l'imputabilità delle infiltrazioni al degrado del tratto fognario,
risultando integro e ha dedotto che le infiltrazioni originano dalla rottura di tubazioni pertinenti all'attore, eccependo, quindi, l'infondatezza della domanda e la mancanza del nesso causale.
Il , sebbene il Tribunale ne abbia autorizzato la chiamata ai sensi dell'art. 269 Controparte_2
c. III c.p.c., su istanza di parte attrice, che ne ha tempestivamente effettuato la citazione, non si è
costituito in giudizio.
La causa è stata istruita attraverso CTU.
Il consulente, incaricato nel corso del giudizio al fine di verificare lo stato dei luoghi e delle cose in relazione alle infiltrazioni e i lavori necessari ai rimedi atti ad ovviare la situazione rappresentata dall'attore ed i tempi necessari per l'esecuzione degli stessi, ha concluso affermando la riconducibilità
delle infiltrazioni presenti nell'immobile dell'attore esclusivamente alla condotta fognaria.
Nessuna ipotesi alternativa è stata formulata dal ctu e, conseguentemente, si può escludere ogni ipotesi di concorso con altre cause.
Per quel che concerne l'indicazione dei lavori necessari al ripristino dell'immobile ed alla quantificazione economica degli stessi, il consulente tecnico ha condivisolo solo in parte il computo metrico prodotto dall'attore e precisamente i lavori relativi al ripristino della condotta fognaria lungo la via San NI, di cui meglio si dirà d'appresso (cfr. relazione di ctu pag. 13).
Il consulente ha ritenuto, invece, di non condividere altre opere realizzate dall'attore e precisamente l'intercapedine posta nella parte retrostante del garage/magazzino, lo scavo di tutto il piano sottostante la pavimentazione al fine di creare un vespaio, dei pozzetti di raccolta ed una tubazione per il convogliamento ed allontanamento di eventuale acqua di risalita/infiltrazioni e i cordoli sotto setti murari (cfr. relazione di ctu pag. 13 e 14).
5 Rispetto alla sopraindicata consulenza, non condividendone le conclusioni, parte convenuta ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica, peraltro reiterando la richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni, deducendo nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
23.09.2025 la manomissione del tratto fognario interessato da parte dell'attore, a seguito di lavori eseguiti nel 2018.
Ha dedotto, in altri termini, che la causa delle infiltrazioni di liquami rilevati all'interno dell'immobile oggetto di causa potrebbero essere dovute ai lavori effettuati (probabilmente non a regola d'arte) da parte attrice e provenire dal tratto fognario nuovo.
In merito poi alla stima dei danni parte convenuta ha contestato il ripristino di superfici non interessate direttamente dai fenomeni infiltrativi ed inglobate ai soli fini estetici.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, all'esito dell'istruttoria, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di è fondata, pertanto, la stessa Parte_1 CP_1
va accolta per quanto di ragione e nei seguenti limiti.
Il quadro normativo.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (sulla natura oggettiva della responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c. Cass.
Civ. sent. n. 2477/2018; Cass. Civ. sent. n. 11526/2017; Cass. Civ. sent. n. 25214/2014).
Per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
6 Dal momento che l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res
sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali, fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (Cass. Civ. sent. n. 2430 del 2004).
L'articolo 2697 c.c. disciplina la distribuzione dell'onere della prova e impone all'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Impone, altresì, a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso
7 causale (Cass. Civ. sent. n. 27724/2018, Cass. Civ. sent. n. 25214/2014, Cass. Civ. sent. n.
1971/2000). Soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto l'onere della prova su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2051
c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento,
nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti della prova ritiene questo Giudice fondata la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1
di e, pertanto, la stessa va accolta per quanto di ragione e nei seguenti limiti. CP_1
In via preliminare.
In via preliminare, sebbene regolarmente citato in giudizio, il non si è Controparte_2
costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia
Sempre in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sembra mal posta.
Al riguardo non appare inutile rammentare che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa. Essa dev'essere accertata in relazione non alla sua concreta sussistenza
(cioè in base all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa), bensì alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente, l'indagine del giudice volta a verificarne l'esistenza dev'essere unicamente diretta ad accertare la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella stessa domanda è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è indicato
8 come soggetto passivo del diritto (cfr., in tal senso, fra le più recenti, Cass. sez. III, 6.3.2006, n. 4796,
Cass. sez. III, 26.9.2006, n. 20819, Cass. sez. II, 10.5.2010, n. 11284).
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Così, quando, come nella fattispecie, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la “legitimatio ad causam”, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Conseguentemente, a differenza del difetto di “legitimatio ad causam”, attinente alla verifica - secondo la prospettazione dell'attore - della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, dev'essere provato da chi lo eccepisce e, per farlo proficuamente valere, dev'essere tempestivamente eccepito (così Cass. sez. III, 22.6.2005, n. 13403
e la già citata Cass. sez. II, 10.5.2010, n. 11284).
Nel caso di specie, la prospettazione offerta dall'attrice pare essere quella che responsabile dei danni provocati al proprio immobile dalla condotta fognaria sia la parte convenuta obbligata alla relativa custodia al fine di evitare l'insorgenza di pregiudizi, sicché nessun dubbio può esservi sul fatto che sia proprio il soggetto che il ritiene obbligato nei suoi confronti e nei confronti CP_1 Pt_1
della quale ha inteso ottenere la pronuncia di condanna.
E dunque il problema non è quello di individuare il legittimo contraddittore dell'attore, ma di stabilire se la pretesa dell'attrice nei confronti dell'ente sia fondata o no.
Ed è questa certamente questione di merito.
Ad abundatiam la scrittura privata del 6.09.2005 avente ad oggetto la cessione di contratto per la gestione della fognatura cittadina e dei depuratori delle acque reflue – allegato alle memorie ex art. 9 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice - peraltro non contestata, permette con certezza di affermare che risulta essere il gestore della fognatura e degli impianti di depurazione del Controparte_1
Comune di e, pertanto, è tenuta a provvedere ai necessari interventi ordinari e CP_2
straordinari.
Sussistendo la legittimazione passiva di in quanto titolare della pretesa Controparte_1
contestata, l'eccezione viene rigettata.
Nel merito.
a. Sul rapporto di custodia
Risulta, in ogni caso, documentalmente provato che è addetta alla gestione della condotta CP_1
fognaria e degli impianti di depurazione del , in forza della scrittura privata Controparte_2
del 6.09.2005, e, conseguentemente, tenuta agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione.
Tant'è vero che con relazione a firma del Geom. parte convenuta ha eseguito un sopralluogo CP_3
di verifica, a seguito della richiesta di risarcimento dei danni dell'attore (vedi allegato n. 2 all'atto di citazione).
Nel caso in esame, quindi, può dirsi acquisita al processo la prova del rapporto di custodia in capo ad
Controparte_1
b. Sui danni.
Parte convenuta ha contestato genericamente la sussistenza di danni, sebbene la relazione del
4.02.2019 a firma del Geom. responsabile di zona di attesti la sussistenza dei CP_3 CP_1
fenomeni d'infiltrazione segnalati, a seguito di un accurato sopralluogo e degli esiti delle indagini.
Le infiltrazioni per cui è causa sono state successivamente accertate anche dal consulente tecnico.
10 E' incontestato il titolo di proprietà in capo all'attore. Sul punto basti rilevare che vertendosi in tema di risarcimento del danno non occorre la prova rigorosa della proprietà.
Può dirsi sussistente il danno conseguente all'ammaloramento dell'immobile attoreo dovuto a infiltrazioni.
c. Sul nesso di causalità.
Sul punto preme rilevare che secondo una condivisibile e unanime opinione, nel giudizio civile, a differenza di quanto accade in sede penale, il nesso di causalità (materiale) va accertato sulla base di un criterio probabilistico riassumibile nella formula “più probabile che no” rispetto alla “certezza oltre il ragionevole dubbio” che si esige, invece, nel giudizio penale. Sul punto, particolarmente rilevanti ai fini del presente giudizio sono le seguenti parole spese da Cass. 2021 n. 19033: “Come
questa Corte ha già avuto occasione di affermare, mentre nel processo penale vige la regola della
prova “oltre il ragionevole dubbio” (e pertanto in termini di – quasi – certezza: v. Cass., Sez. Un.
pen., 10/7/2002, n. 30328, e, conformemente, Cass., pen., 25/08/2015, n. 41158; Cass., pen.,
19/3/2015, n. 22378), nel giudizio civile in tema di nesso di causalità (che consiste nella relazione
materiale designante il derivare di un evento da una condotta (dolosa o) colposa: cfr., da ultimo,
Cass., 18/4/2019, n. 10812) opera la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza
dell'evidenza o del “più probabile che non” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007,
n. 21619. E, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25365; Cass., 20/6/2019, n. 16581) dell'evento lesivo
alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio
d'imputazione (v., in particolare, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass.,
22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255). Si è da questa Corte
precisato che in sede civile il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta
(e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi
anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi
causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi
11 entro “i pragmatici confini della dimensione “storica””, valendo ad ascrivere all'autore del fatto
illecito le conseguenze che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al
quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire (così Cass., 16/10/2007, n. 21619. V.
altresì Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576) … Si è al riguardo ulteriormente precisato che vanno poste
a carico del debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere
dalla sua antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto sia delle
condizioni personali (quand'anche eccezionali) del danneggiato, sia il fatto successivo del terzo (v.,
da ultimo, Cass., 10/4/2019, n. 10812). Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve
invero limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti,
ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve
compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v.
Cass., 20/6/2019, n. 16581. Cfr. altresì, con riferimento alla prova per presunzioni, Cass.,
21/12/1987, n. 9504), e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori
giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale (cfr., con
riferimento agli elementi idonei a fondare la prova presuntiva, già Cass., 27/11/1982, n. 6460). Si è
altresì sottolineato che, in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora
nessuna di esse appaia ne' del tutto inverosimile ne' risulti con evidenza avere avuto efficacia
esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti “più
probabile che non” determinativa dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso
causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (v. Cass.,
20/2/2018, n. 4024; Cass., 22/10/2013, n. 23933). E' pertanto erroneo ritenere non provato il nesso
eziologico tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative,
atteso che in tal caso il giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi
quella “più probabile” in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (cfr.
Cass., 22/10/2013, n. 23933); e in ogni caso, escludere che le varie ipotesi causali possano essere
“concorrenti”, dovendo tenersi in proposito in rilievo che è erroneo anche ritenere che una mera
12 ipotesi non possa essere sufficiente a fondare un giudizio di causalità, atteso che nella singola
concreta e specifica vicenda del caso pure un evento improbabile può ritenersi “causa” d'un evento,
se tutte le altre possibili cause siano ancor meno probabili (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024). Come
questa Corte ha già avuto modo di affermare, allorquando non si pervenga a ravvisare la sussistenza
di una causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva il danno evento (cfr.
Cass., 28/9/2018, n. 23450; Cass., 6/5/2015, n. 9008; Cass., 13/1/2015, n. 280; Cass., 23/9/2013, n.
21715; Cass., 17/2/2011, n. 3847; Cass., 21/7/2003, n. 11316), il problema del concorso di cause
delle cause trova soluzione nell'articolo 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti,
simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne
che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. Cass., 28/7/2017, n. 18753; Cass.,
14/7/2011, n. 15537; Cass., 2/2/2010, n. 2360), trattandosi di ipotesi di concorso di più cause
efficienti nella determinazione del danno (cfr. Cass., 9/4/2014, n. 8372; Cass., 3/3/2010, n. 7618;
Cass., 9/11/2006, n. 23918. Cfr. altresì Cass., 11/5/2012, n. 7404). Sotto altro profilo, deve tenersi del
pari in considerazione che allorquando emerga la sussistenza di una concorrente causa naturale non
imputabile, non essendo ammissibile la comparazione della medesima con la causa umana
imputabile (comparazione che solo tra comportamenti umani colposi è in realtà ammissibile: v. Cass.,
21/7/2011, n. 15991, e conformemente Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass.,
20/11/2017, n. 27254; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 18/4/2019, n.
10812), all'antecedente (e non successivo) fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza
funzionale con l'accertata condotta colposa del responsabile e dotato di efficacia concausale nella
determinazione dell'unica e complessiva riscontrata situazione patologica può attribuirsi rilievo non
già sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso,
appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno
del responsabile dell'illecito, bensì unicamente sul piano della logicamente successiva
(all'accertamento dell'an dell'illecito o dell'inadempimento) fase della determinazione equitativa
13 (articolo 1226 c.c.) del danno-conseguenza risarcibile, risultando legittimata solamente ad una
delimitazione del quantum del risarcimento, sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di
qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze
del caso concreto (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 21/8/2018, n.
20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass.,
21/7/2011, n. 15991)”.
Alla luce degli elementi disponibili e della consulenza tecnica in atti appare altamente probabile che la rottura della condotta fognaria sia stata la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore e, quindi,
appare sussistente il nesso di causalità materiale indicato dal tra i danni e la rottura della Pt_1
condotta fognaria (sebbene i lavori eseguiti abbiano determinato una diminuzione delle infiltrazioni).
L'attore ha dedotto quale causa dei danni lamentati, le infiltrazioni di acque luride provenienti dalla condotta fognaria con frequenza regolare fin dal 2018 nel locale magazzino di sua proprietà.
A fondamento della propria tesi, l'attore ha prodotto, tra le altre cose, una perizia giurata corredata da fotografie raffiguranti le macchie giallastre sulle pareti perimetrali, sia interne che esterne oltre che sulla pavimentazione del locale, che descrive analiticamente lo stato dei luoghi.
La detta perizia, come da condivisibile principio affermato dalla Suprema Corte, ha meramente valore indiziario, per cui “la perizia depositata da una parte nel giudizio non è dotata di efficacia probatoria
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente di fiducia asserisce di aver accertato e, per tale ragione,
alle conclusioni da lui raggiunte nella suddetta perizia, confezionata al di fuori del processo, può
essere riconosciuto soltanto valore indiziario” (Cass. Civ. II sezione, ordin. n. 21805/2024).
In ogni caso, fatto incontestato è la sussistenza delle infiltrazioni nel locale dell'attore, come si evince dalla relazione di servizio redatta dal responsabile di del 4.02.2019 (allegato 2 della CP_1
comparsa di costituzione – “lo scrivente a seguito di accurato sopralluogo e gli esiti delle indagini
eseguite su sistema fognario di riferimento ritiene che i fenomeni d'infiltrazione segnalati…”).
14 Nel suddetto documento del 2019 si da atto della presenza del fenomeno infiltrativo, anche a seguito del successivo espletamento della prova con colorante presso il servizio igienico dell'abitazione posta al civico 25; pur se, a detta della convenuta, la citata prova, avendo esito avrebbe consentito di ascrivere le infiltrazioni presenti nel locale dell'attore alle tubazioni di scarico di proprietà del
La convenuta, negando, così, ogni propria responsabilità (comparsa di costituzione pag. Pt_1
4-5) ha dedotto che le lamentate infiltrazioni sono successivamente e definitivamente cessate, a seguito dei lavori eseguiti dal Pt_1
Ciò induce a ritenere che le perdite della condotta fognaria iniziarono (almeno) già nel 2019.
In tale direzione milita anche la consulenza tecnica d'ufficio, ove si legge chiaramente che la causa delle infiltrazioni che hanno danneggiato l'immobile dell'attore è da ravvisare nel gocciolamento verificatosi all'interno dell'intercapedine creata nel terrapieno del piano seminterrato e nello specifico nel sistema d'intercettazione e convogliamento delle infiltrazioni. Il gocciolamento proveniente dallo stesso terrapieno – coincidente con la parte sottostante della via san NI.
Circostanza accertata alla presenza del consulente tecnico e dei consulenti di parte, a seguito dell'effettuazione della prova del colorante rosso che, immesso nel pozzetto sulla via San NI 25,
gocciolava nella parte retrostante al piano seminterrato (cfr. pag. 8 della relazione di ctu).
Anche l'ubicazione delle infiltrazioni ritratte nella perizia in atti appare compatibile con la perdita di acqua putrida della condotta.
Sul punto occorre aver riguardo sia del tratto di condotta fognaria che della conformazione dell'immobile dell'attore.
L'immobile è un corpo di fabbrica su quattro elevazioni, di cui tre completamente fuori terra ed uno seminterrato, fabbricato tra la via San NI di monte e la via Giuseppe Garibaldi a valle. Su detta via Garibaldi, sig. , possiede un garage/magazzino il cui accesso avviene dal civico Parte_1
15 n. 38, collegato mediante scala di accesso a chiocciola al piano superiore da cui si può anche accedere dalla Via San NI mediante il civico n. 27. Tutti i locali del piano seminterrato sono ad uso garage/magazzino, mentre quelli ai piani superiori sono ad uso abitativo.
Si rinvia alle foto allegate alla relazione per una migliore comprensione dei luoghi.
La tubazione ammalorata si trova al livello superiore rispetto al locale magazzino ove si sono verificate le infiltrazioni e i danni.
Le infiltrazioni si sono manifestate proprio sulle pareti del locale magazzino nel punto immediatamente adiacente alla tubatura e poi, secondo la normale discesa di acqua verso il basso,
sono arrivate al pavimento.
La localizzazione delle infiltrazioni appare, quindi, confermare che le stesse siano dipese principalmente dall'accumulo di acqua nella sede sopra descritta.
Il consulente tecnico ha rilevato che la causa delle infiltrazioni presenti alla data del sopralluogo nell'immobile dell'attore è da ravvisare esclusivamente nella perdita di acque putride dalla condotta fognaria.
L'espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta in modo esaustivo, ha smentito l'assunto della convenuta secondo cui le infiltrazioni sarebbero derivate dalla rottura di tubatura di pertinenza dell'attore e, successivamente all'espletamento dei lavori, dalle dette opere realizzate dall'attore,
specificando che i lavori eseguiti dall'attore hanno interessato la rete fognaria (il ripristino della condotta fognaria lungo la via San NI, la sostituzione di due pozzetti e di una diramazione) - e non le tubature di pertinenza dell'attore – e che il suddetto intervento non ha completamente eliminato il problema delle infiltrazioni, ma è state utile solo a diminuirne la consistenza.
16 In tal senso, a pag. 11 della relazione peritale, il ctu ha chiarito che “dette infiltrazioni, come
dimostrato nelle foto allegate alla perizia di parte dell'architetto e precisamente dalla Parte_2
coloritura e segni sui muri in passato sono state di gran lunga superiori, tenuto conto che la stessa
parte procedente avrebbe provveduto con dei lavori al rifacimento di un tratto della condotta
fognaria lungo la via San NI, lavori di cui non si ha nessun riferimento fotografico in atti, ma
vengono descritti sia nella perizia, sia tra gli atti di causa, come pure è possibile evidenziare dalle
mattonelle di asfalto di nuovo montaggio in detto tratto indicato anche in sede di sopralluogo” (confr.
relazione peritatale pag. 8).
Non di meno il CTU ha constatato un “evidente gocciolamento” al piano seminterrato, nonostante la giornata non fosse piovosa e, alla presenza dei tecnici di parte presenti, ha eseguito una prova sulla linea fognaria lungo la via San NI, mediante l'immissione di colorante rosso all'interno del pozzetto posto all'altezza del civico 25, con carico d'acqua immesso sulla stessa linea del pozzetto successivamente a monte. Dopo un brevissimo periodo si è osservato un aumento dell'infiltrazione,
atteso che il gocciolamento – dopo un breve lasso tempo – aveva le tracce del colorante immesso.
Il CTU ha così accertato la presenza attuale di infiltrazioni nel vano magazzino dell'attore provenienti esclusivamente dalla rete fognaria di pertinenza di passante lungo la via San Controparte_1
NI dal civico 25 verso valle in corrispondenza dell'abitazione dell'attore (cfr. relazione di ctu pag. 8).
Ebbene può osservarsi che: a) il ctu ha specificato che la coloritura e i segni sui muri presenti nel locale dell'attore sono risultati concentrati nella stessa sede (muri e pavimento) - come osservato nelle foto allegate alla perizia del febbraio 2019 e personalmente in occasione del sopralluogo del
27.2.2024 - e si possono associare ad infiltrazioni - più abbondanti in passato e meno alla data del sopralluogo - di origine fognaria;
b) la prova col colorante eseguita da parte convenuta nel 2019 ha dato esito negativo, probabilmente perché, eseguita sulla tubazione di pertinenza dell'attore,
17 effettivamente integra, che di fatto non ha determinato gocciolamenti nel locale dell'attore. Al
riguardo, la relazione del Geom. non ha relazionato con precisione le modalità di CP_3
svolgimento della prova né le parti effettivamente ispezionate.
Inverosimile, oltre che priva di riscontro è la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui l'immobile ha subito danno per infiltrazioni imputabili alla rottura della tubazione di pertinenza dell'attore.
Ciò perché il consulente tecnico ha accertato che le infiltrazioni per cui è causa derivano esclusivamente dalla condotta fognaria.
Alla luce degli elementi raccolti e delle considerazioni che precedono si ritiene verosimile che la causa del danno è imputabile ad una situazione immanente (risalente all'anno 2018) di infiltrazioni di acque luride provenienti esclusivamente dalla condotta fognaria e non di pertinenza dell'attore e,
conseguentemente, sussistente adeguata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Pertanto, fornita dal danneggiato la prova del rapporto di causalità fra la condotta fognaria e le infiltrazioni di acque luride, gravava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria della allegata riconducibilità dell'evento dannoso alla condotta del danneggiato (il proprietario dell'immobile).
Tuttavia, nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova.
Parte convenuta si è limitata a contestare con plurime argomentazioni la consulenza tecnica esperita ma esse non si ripercuotono sulla sua validità, né sulla sua attendibilità. Peraltro, numerosi indizi conducono a ritenere provato il nesso causale e la consulenza conferma, a seguito della prova col colorante espletata, che le infiltrazioni sono ascrivibili esclusivamente alla condotta fognaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che, avendo l'attrice assolto all'onere della prova su di lei gravante e non avendo fornito la prova liberatoria del caso CP_1
fortuito né la dimostrazione di un contributo causale della condotta del danneggiato o di terzi nel
18 verificarsi dell'evento dannoso ex articolo 1127 primo comma c.c., la domanda risarcitoria proposta da deve essere accolta. Parte_1
Danno risarcibile.
Accertata per quanto detto ascrivibilità ad delle cause delle immissioni di acque Controparte_1
reflue nel locale magazzino del e, conseguentemente, delle lesioni presenti sul pavimento Pt_1
e sulle pareti interne ed esterne del citato locale, l'espletata CTU ha, altresì, consentito di accertare la natura ed entità dei danni che tali infiltrazioni hanno prodotto, nonché gli interventi volti al ripristino nonché a scongiurare il ripetersi di futuri episodi infiltrativi.
Nell'ambito della responsabilità aquiliana, nell'alveo della quale rientra la fattispecie in esame, “il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227” (art. 2056 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., che descrive il c.d. nesso di causalità giuridica, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dall'evento dannoso, nella specie, dell'evento infiltrativo.
I danni conseguenti alle infiltrazioni sono descritti in sede di c.t.u., ove si indicano i lavori necessari al ripristino dell'immobile e i relativi costi nella somma di euro 14.023,18
(quattordicimilaventitre/18).
In particolare il CTU ha valutato quale intervento necessario e sufficiente per prevenire eventuali future infiltrazioni nel locale dell'attore, il rifacimento della condotta fognaria, dei pozzetti lungo la stessa e delle diramazioni che collegano la condotta centrale con le abitazioni private insistenti lungo la via San NI nel tratto dei civici 25 -27- 29, con la verifica per circa metri 5 anche della stessa nei tratti prima e dopo al fine di eliminare le perdite che, infiltrandosi sul terrapieno, arriverebbero al piano seminterrato dell'attore, prevedendo una tempistica di cinque giorni lavorativi.
19 Sul punto il CTU ha chiarito che il D'NT ha eseguito a sue spese dei lavori finalizzati a prevenire fenomeni infiltrativi e precisamente la sistemazione di un tratto della condotta fognaria lungo la via
San NI e la sostituzione di due pozzetti e di una diramazione.
I detti lavori ammontanti ad euro 4.504,57 (quattromilacinquecentoquattro/57) sono stati valutati dal
CTU come utili al solo fine di diminuire la consistenza delle infiltrazioni, ma non risolutivi della causa delle stesse.
Il CTU ha, altresì, indicato le opere necessarie al fine di ripristinare l'immobile danneggiato: il rifacimento degli intonaci nella parete del vano seminterrato per un'altezza di metri 1,65, la pavimentazione per intero – per avere un locale uniforme – e zoccolatura, intonaco e coloritura finale,
stimando in complessivi euro 9.518,61 (novemilacinquecentodiciotto/61), oltre IVA i costi necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori.
Parte convenuta ha contestato il ripristino di superfici non interessate direttamente dai fenomeni infiltrativi inglobate nella stima per motivi estetici.
Sul punto appare condivisibile l'orientamento della Suprema Corte in tema di risarcimento del danno da infiltrazioni. Precisamente, nelle controversie in cui sia accertato che alcune pareti di una stanza sono interessate da infiltrazioni imputabili alla parte convenuta, mentre altre parteti della stessa stanza sono interessate da infiltrazioni non imputabili alla convenuta, quest'ultima è comunque tenuta al ripristino dell'intera stanza e, quindi, anche all'inevitabile eliminazione di infiltrazioni che non le sono direttamente imputabili quali quelle che, nella tesi di parte convenuta, potrebbero dirsi del tutto fisiologiche in ragione del corso del tempo, dell'ubicazione dell'immobile e della sua tecnica costruttiva.
Si veda, in particolare, Cass. 2015 n. 12920: “Nel caso di specie è stato accertato che oltre ai danni
recati dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento dei ricorrenti e diffuse in varie stanze
dell'appartamento posto al piano di sotto e su diverse pareti del salone, che è l'ambiente più ampio,
20 esiste un'altra macchia di umidità, su una delle pareti del salone, che non proviene dall'appartamento
dei ricorrenti (e che non è stato neppure accertato quando si sia verificata né è chiaramente detto da
chi sia stata provocata) e la cui esistenza non è, come rilevato dai ricorrenti, legata da alcun nesso
di interdipendenza con le infiltrazioni provocate dai ricorrenti. Quindi, l'obbligazione dei ricorrenti
di risarcire l'intero danno subito dai (omissis) … si fonda … sul diritto dei danneggiati ad ottenere il
ristoro integrale del danno subito. Poiché il danno consiste in macchie diffuse sulle pareti e sul
soffitto di alcuni ambienti, il ristoro integrale, nel caso di specie, deve necessariamente consistere in
un intervento ripristinatorio che abbia per oggetto tutte le stanze oggetto di infiltrazioni e per l'intero,
non potendo essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non
preveda l'integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli
ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate. Soltanto nel caso
in cui esistesse una situazione di degrado a carico della parete che non risente delle infiltrazioni
provenienti dall'appartamento di (omissis) tale da rendere necessario un intervento di ripristino
diverso e più oneroso di quello necessario ad eliminare i danni provocati dai (omissis) ( es.
rifacimento integrale dell'intonaco, consolidamento della parete) - ma tanto non è stato neppure
ipotizzato dai ricorrenti - esso non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non
vi ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto. Può quindi affermarsi che il
proprietario di un immobile, il quale domandi il risarcimento dei danni ad esso cagionati in
conseguenza delle infiltrazioni …, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di
uniformità, richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità
del bene rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma
occorrente per tale lavoro, trattandosi di esborso necessario per la totale eliminazione delle
conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Si veda, altresì, Cass. 2013 n. 259, così massimata: “Il proprietario di un immobile, il quale domandi
il risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione di
appartamento sottostante, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di uniformità,
21 richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità del bene,
ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro, senza alcun limite
relativo all'eventuale vantaggio ricevuto, trattandosi di esborso per la totale eliminazione delle
conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Il principio in questione, invero, è risalente e si trova già in Cass. 1982 n. 2063: “qualora una parete
di un locale ad uso abitazione abbisogni, in conseguenza dell'illecito altrui, di ritinteggiatura, e
questa, per esigenze di uniformità di colore, che si traducono in condizioni di normale abitabilità,
debba essere estesa anche alle rimanenti parti, il diritto del proprietario dell'immobile di conseguire,
a titolo di risarcimento, il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro non trova
limitazioni, in relazione alla vetustà della precedente tinteggiatura, ed all'eventuale vantaggio
ricevuto essendosi in presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze
pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Anche sotto tale prospettiva, se infatti talune infiltrazioni non fossero state riconducibili alla tubatura gestita da questa avrebbe comunque dovuto esser condannata al pagamento di quanto CP_1
necessario al completo ripristino di tutti i vani dell'immobile comunque interessati dalle infiltrazioni ad essa riconducibili.
In altri termini, poiché le infiltrazioni causate dall'accumulo di acqua nelle pareti del locale magazzino, il computo metrico redatto dal c.t.u. (sulla scorta di quello redatto dal consulente di parte)
non appare esporsi alle censure formulate dalla convenuta.
Al fine di ristorare integralmente il danno, peraltro, occorre riconoscere la rivalutazione monetaria della somma indicata essendo, secondo la prevalente opinione, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano una obbligazione “di valore”.
Ne deriva che la somma indicata nella misura di euro 14.023,18 (quattordicimilaventitre/18) oltre
IVA va rivalutata di anno in anno alla luce degli indici ISTAT relativi al potere d'acquisto della moneta.
22 Tale rivalutazione, invero, opererà soltanto a partire dall'anno 2019, e ciò in quanto il computo metrico preso a riferimento dal c.t.u. è quello redatto dal consulente di parte attrice in data 4.12.2019.
La complessiva somma di euro 14.023,18 (quattordicimilaventitre/18) oltre IVA va, quindi,
maggiorata per rivalutazione monetaria.
Si ritiene, tuttavia, che sulla stessa non vadano applicati interessi giacchè nessun maggior danno risulta dedotto né dimostrato da parte attrice.
Si veda, sul punto quanto condivisibilmente affermato da Cass. 2018 n. 18567 (ord.): “Il giudice di
merito ha liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna
valutazione del profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce
tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in
relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano
a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si
sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare,
anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma
originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto
tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo
ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente
configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi
costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro
verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno
da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché,
di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali
(Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio
2010, n. 3355)”.
23 Si veda altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd.
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di
calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia
tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
Stimato dunque in complessivi euro 14.023,18 (quattordicimilaventitre/18) oltre IVA il danno patito dall'attore e ritenuto che lo stesso debba essere imputato ad che va, Controparte_1
conseguentemente, condannata al pagamento della suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria sulla somma.
Nulla va invece riconosciuto all'attore per le ulteriori voci di danno e precisamente per la realizzazione di intercapedine posta nella parte retrostante del vano garage/magazzino (ammontante ad euro 2.393,65 (duemilatrecentonovantatre/65), perché superfluo, tenuto conto dell'epoca di realizzazione del fabbricato.
Né per il lavoro di scavo per il convogliamento delle acque e per la creazione di un vespaio, in quanto intervento migliorativo che non può gravare sulla convenuta.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura pari a euro 2.540,00 oltre accessori di legge, oltre euro 264,00 per contributo unificato e marca da bollo per iscrizione della causa a ruolo.
Le spese vanno poste a carico di parte convenuta Controparte_1
24 A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di ctu liquidate in corso di causa vanno poste a definitivo carico di parte convenuta con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (Cass. 23586/08 e 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia del , stante la mancata costituzione in giudizio;
Controparte_2
in parziale accoglimento della domanda attorea condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 14.023,18 (quattordicimilaventitre/18) oltre IVA, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria sulla somma dal 4.12.2019;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa come da separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
condanna, inoltre, a rifondere al le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 264,00 per esborsi oltre in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Enna, 31.10.2025.
Il GOP
SA ST
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP SA ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 174/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]is, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Pietro Giovanni C.F._1
Sorce;
-attore;
contro
on sede in Enna, via S. Agata n. 65/71, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Santo
Spagnolo;
-convenuta;
1 , con sede in , via San Domenico, C.F. , Controparte_2 CP_2 P.IVA_2
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro - tempore;
-Chiamato in causa, contumace
OGGETTO
responsabilità ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “in accoglimento della presente domanda ritenere e dichiarare che i danni al fabbricato
indicato in premessa sono derivati dalle condizioni di degrado della rete fognaria posta nella via
San NI in e dalla mancanza di idonea vigilanza sulla rete, oltre che di idonee opere CP_2
di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'effetto ritenere e dichiarare che la società
convenuta, anche quale custode della rete fognaria, è responsabile di tutti i danni presenti e futuri
che interessano il fabbricato dell'attore e per l'effetto condannarla a risarcire tutti i danni subiti,
quantificati in euro 21.950,42 ovvero nella misura diversa che sarà ritenuta adeguata in conseguenza
di ctu che fin d'ora si chiede di ammettere, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge
Ritenere e dichiarare che i danni quantificati in euro 21.950,42 ovvero nella misura diversa che sarà
ritenuta devono essere in ogni caso risarciti a qualsivoglia titolo da in favore dell'attore, CP_1
incluse le spese sostenute per la perizia giurata Ritenere e dichiarare in via subordinata che le spese
per il ripristino della fognatura (rimozione delle mattonelle d'asfalto di via San NI, scavo a
sezione rifacimento della condotta fognaria, rifacimento dei pozzetti di ispezione, riempimento dello
scavo e ripristino della pavimentazione) che ammontano a euro a 3.383,67 euro (si veda fattura nr
16 del 27/10/2018) vadano rimborsate anche a titolo di arricchimento senza causa al sig . Pt_1
Facendo salvo il diritto al risarcimento del danno alla salute in conseguenza della condotta tenuta
2 dal gestore, oltre che dei danni non patrimoniali e comunque futuri e allo stato non prevedibili,
conseguenti all'illegittimo comportamento tenuto con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
Parte convenuta: al verbale di udienza del 21.10.2025 “chiede la rinnovazione della consulenza
tecnica, atteso che il ctu è pervenuto a delle conclusioni non condivisibili, così come rilevato dal ctp
di le cui conclusioni devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte. Insiste, CP_1
pertanto, nella chiesta rinnovazione per le motivazioni ampiamente spiegate nelle note di trattazione
scritta per l'udienza del 25.09.2025 cui per brevità si rimanda. In subordine, si precisano le
conclusioni come da atti di causa, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e accertarsi la
carenza di legittimazione passiva di .”. In comparsa di costituzione e risposta “in via CP_1
preliminare - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società CP_1
relativamente alla domanda di arricchimento senza causa ed ad eventuali danni derivati
[...]
dalla vetustà dell'impianto fognario;
ove reputato opportuno, ordinare all'attore l'integrazione del
contraddittorio nei confronti del;
in via principale - rigettare le domande di Controparte_2
parte attrice, perchè infondate; in via subordinata in ipotesi di soccombenza, limitare la condanna
ad eventuali danni provati ed eziologicamente riconducibili alla contestata responsabilità della
società , con esclusione dei danni derivanti dalla vetustà dell'impianto fognario e/o del CP_1
rimborso di eventuali somme sborsate per la sistemazione/il miglioramento della fognatura di
proprietà dell'amministrazione comunale;
in ogni caso - rigettare la domanda cumulativa di
corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica, omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132 c.p.c. comma I, n. 4 per come novellato dal comma 17 dell'art. 45
legge 69/2009.
3 premesso di essere proprietario dell'appartamento e annessi locali terrani sito in Parte_1
via Garibaldi 38 – facente parte di un fabbricato ubicato tra le vie San NI 25, 27 e CP_2
29 e la via Garibaldi 36, 38, e 40 (in catasto urbano particella 1043 sub 2 e sub 11) - e che il locale magazzino seminterrato di tale immobile è interessato da fenomeni di infiltrazione di acque putride provenienti dalla condotta fognaria, ha convenuto in giudizio al fine di sentir Controparte_1
dichiarare che i danni al locale magazzino citato sono derivati dalle condizioni di degrado della rete fognaria.
In base alla conformazione dei luoghi, l'attore ha lamentato la presenza di acqua tra il muro che separa il locale magazzino posto al civico 36 e 38 di via Garibaldi, infiltrazioni di colore giallastro sulle pareti perimetrali interne ed esterne di via San NI e nei pavimenti, oltre che degradi dovuti alla risalita per capillarità nei muri restanti.
A fondamento della propria legittimazione e della spiegata domanda, l'attore ha prodotto titolo di proprietà, richiesta di pagamento somme e diffida ad note del , CP_1 Controparte_2
fatture e perizia giurata.
L'attore ha invocato, quindi, la responsabilità della parte convenuta ed ha chiesto di condannarla al pagamento della somma di euro 21.950,42; in via subordinata, condannarla al pagamento delle spese per il ripristino della fognatura ammontanti a euro a 3.383,67 euro anche a titolo di arricchimento senza causa.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la Controparte_1
carenza di legittimazione passiva in capo alla società, essendo quest'ultima tenuta solo alla manutenzione ordinaria e, conseguentemente, la non integrità del contraddittorio nei confronti del quale ente proprietario della rete fognaria, tenuto alla manutenzione Controparte_2
straordinaria della rete fognaria.
4 La convenuta ha, inoltre, negato l'imputabilità delle infiltrazioni al degrado del tratto fognario,
risultando integro e ha dedotto che le infiltrazioni originano dalla rottura di tubazioni pertinenti all'attore, eccependo, quindi, l'infondatezza della domanda e la mancanza del nesso causale.
Il , sebbene il Tribunale ne abbia autorizzato la chiamata ai sensi dell'art. 269 Controparte_2
c. III c.p.c., su istanza di parte attrice, che ne ha tempestivamente effettuato la citazione, non si è
costituito in giudizio.
La causa è stata istruita attraverso CTU.
Il consulente, incaricato nel corso del giudizio al fine di verificare lo stato dei luoghi e delle cose in relazione alle infiltrazioni e i lavori necessari ai rimedi atti ad ovviare la situazione rappresentata dall'attore ed i tempi necessari per l'esecuzione degli stessi, ha concluso affermando la riconducibilità
delle infiltrazioni presenti nell'immobile dell'attore esclusivamente alla condotta fognaria.
Nessuna ipotesi alternativa è stata formulata dal ctu e, conseguentemente, si può escludere ogni ipotesi di concorso con altre cause.
Per quel che concerne l'indicazione dei lavori necessari al ripristino dell'immobile ed alla quantificazione economica degli stessi, il consulente tecnico ha condivisolo solo in parte il computo metrico prodotto dall'attore e precisamente i lavori relativi al ripristino della condotta fognaria lungo la via San NI, di cui meglio si dirà d'appresso (cfr. relazione di ctu pag. 13).
Il consulente ha ritenuto, invece, di non condividere altre opere realizzate dall'attore e precisamente l'intercapedine posta nella parte retrostante del garage/magazzino, lo scavo di tutto il piano sottostante la pavimentazione al fine di creare un vespaio, dei pozzetti di raccolta ed una tubazione per il convogliamento ed allontanamento di eventuale acqua di risalita/infiltrazioni e i cordoli sotto setti murari (cfr. relazione di ctu pag. 13 e 14).
5 Rispetto alla sopraindicata consulenza, non condividendone le conclusioni, parte convenuta ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica, peraltro reiterando la richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni, deducendo nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
23.09.2025 la manomissione del tratto fognario interessato da parte dell'attore, a seguito di lavori eseguiti nel 2018.
Ha dedotto, in altri termini, che la causa delle infiltrazioni di liquami rilevati all'interno dell'immobile oggetto di causa potrebbero essere dovute ai lavori effettuati (probabilmente non a regola d'arte) da parte attrice e provenire dal tratto fognario nuovo.
In merito poi alla stima dei danni parte convenuta ha contestato il ripristino di superfici non interessate direttamente dai fenomeni infiltrativi ed inglobate ai soli fini estetici.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, all'esito dell'istruttoria, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di è fondata, pertanto, la stessa Parte_1 CP_1
va accolta per quanto di ragione e nei seguenti limiti.
Il quadro normativo.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (sulla natura oggettiva della responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c. Cass.
Civ. sent. n. 2477/2018; Cass. Civ. sent. n. 11526/2017; Cass. Civ. sent. n. 25214/2014).
Per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
6 Dal momento che l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res
sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali, fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (Cass. Civ. sent. n. 2430 del 2004).
L'articolo 2697 c.c. disciplina la distribuzione dell'onere della prova e impone all'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Impone, altresì, a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso
7 causale (Cass. Civ. sent. n. 27724/2018, Cass. Civ. sent. n. 25214/2014, Cass. Civ. sent. n.
1971/2000). Soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto l'onere della prova su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2051
c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento,
nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti della prova ritiene questo Giudice fondata la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_1
di e, pertanto, la stessa va accolta per quanto di ragione e nei seguenti limiti. CP_1
In via preliminare.
In via preliminare, sebbene regolarmente citato in giudizio, il non si è Controparte_2
costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia
Sempre in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sembra mal posta.
Al riguardo non appare inutile rammentare che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa. Essa dev'essere accertata in relazione non alla sua concreta sussistenza
(cioè in base all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa), bensì alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente, l'indagine del giudice volta a verificarne l'esistenza dev'essere unicamente diretta ad accertare la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella stessa domanda è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è indicato
8 come soggetto passivo del diritto (cfr., in tal senso, fra le più recenti, Cass. sez. III, 6.3.2006, n. 4796,
Cass. sez. III, 26.9.2006, n. 20819, Cass. sez. II, 10.5.2010, n. 11284).
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Così, quando, come nella fattispecie, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la “legitimatio ad causam”, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Conseguentemente, a differenza del difetto di “legitimatio ad causam”, attinente alla verifica - secondo la prospettazione dell'attore - della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, dev'essere provato da chi lo eccepisce e, per farlo proficuamente valere, dev'essere tempestivamente eccepito (così Cass. sez. III, 22.6.2005, n. 13403
e la già citata Cass. sez. II, 10.5.2010, n. 11284).
Nel caso di specie, la prospettazione offerta dall'attrice pare essere quella che responsabile dei danni provocati al proprio immobile dalla condotta fognaria sia la parte convenuta obbligata alla relativa custodia al fine di evitare l'insorgenza di pregiudizi, sicché nessun dubbio può esservi sul fatto che sia proprio il soggetto che il ritiene obbligato nei suoi confronti e nei confronti CP_1 Pt_1
della quale ha inteso ottenere la pronuncia di condanna.
E dunque il problema non è quello di individuare il legittimo contraddittore dell'attore, ma di stabilire se la pretesa dell'attrice nei confronti dell'ente sia fondata o no.
Ed è questa certamente questione di merito.
Ad abundatiam la scrittura privata del 6.09.2005 avente ad oggetto la cessione di contratto per la gestione della fognatura cittadina e dei depuratori delle acque reflue – allegato alle memorie ex art. 9 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice - peraltro non contestata, permette con certezza di affermare che risulta essere il gestore della fognatura e degli impianti di depurazione del Controparte_1
Comune di e, pertanto, è tenuta a provvedere ai necessari interventi ordinari e CP_2
straordinari.
Sussistendo la legittimazione passiva di in quanto titolare della pretesa Controparte_1
contestata, l'eccezione viene rigettata.
Nel merito.
a. Sul rapporto di custodia
Risulta, in ogni caso, documentalmente provato che è addetta alla gestione della condotta CP_1
fognaria e degli impianti di depurazione del , in forza della scrittura privata Controparte_2
del 6.09.2005, e, conseguentemente, tenuta agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione.
Tant'è vero che con relazione a firma del Geom. parte convenuta ha eseguito un sopralluogo CP_3
di verifica, a seguito della richiesta di risarcimento dei danni dell'attore (vedi allegato n. 2 all'atto di citazione).
Nel caso in esame, quindi, può dirsi acquisita al processo la prova del rapporto di custodia in capo ad
Controparte_1
b. Sui danni.
Parte convenuta ha contestato genericamente la sussistenza di danni, sebbene la relazione del
4.02.2019 a firma del Geom. responsabile di zona di attesti la sussistenza dei CP_3 CP_1
fenomeni d'infiltrazione segnalati, a seguito di un accurato sopralluogo e degli esiti delle indagini.
Le infiltrazioni per cui è causa sono state successivamente accertate anche dal consulente tecnico.
10 E' incontestato il titolo di proprietà in capo all'attore. Sul punto basti rilevare che vertendosi in tema di risarcimento del danno non occorre la prova rigorosa della proprietà.
Può dirsi sussistente il danno conseguente all'ammaloramento dell'immobile attoreo dovuto a infiltrazioni.
c. Sul nesso di causalità.
Sul punto preme rilevare che secondo una condivisibile e unanime opinione, nel giudizio civile, a differenza di quanto accade in sede penale, il nesso di causalità (materiale) va accertato sulla base di un criterio probabilistico riassumibile nella formula “più probabile che no” rispetto alla “certezza oltre il ragionevole dubbio” che si esige, invece, nel giudizio penale. Sul punto, particolarmente rilevanti ai fini del presente giudizio sono le seguenti parole spese da Cass. 2021 n. 19033: “Come
questa Corte ha già avuto occasione di affermare, mentre nel processo penale vige la regola della
prova “oltre il ragionevole dubbio” (e pertanto in termini di – quasi – certezza: v. Cass., Sez. Un.
pen., 10/7/2002, n. 30328, e, conformemente, Cass., pen., 25/08/2015, n. 41158; Cass., pen.,
19/3/2015, n. 22378), nel giudizio civile in tema di nesso di causalità (che consiste nella relazione
materiale designante il derivare di un evento da una condotta (dolosa o) colposa: cfr., da ultimo,
Cass., 18/4/2019, n. 10812) opera la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza
dell'evidenza o del “più probabile che non” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007,
n. 21619. E, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25365; Cass., 20/6/2019, n. 16581) dell'evento lesivo
alla sua condotta dolosa o colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio
d'imputazione (v., in particolare, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass.,
22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255). Si è da questa Corte
precisato che in sede civile il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta
(e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi
anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi
causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest'ultimo verificato, pertanto risolvendosi
11 entro “i pragmatici confini della dimensione “storica””, valendo ad ascrivere all'autore del fatto
illecito le conseguenze che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al
quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire (così Cass., 16/10/2007, n. 21619. V.
altresì Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576) … Si è al riguardo ulteriormente precisato che vanno poste
a carico del debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere
dalla sua antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto sia delle
condizioni personali (quand'anche eccezionali) del danneggiato, sia il fatto successivo del terzo (v.,
da ultimo, Cass., 10/4/2019, n. 10812). Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve
invero limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti,
ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve
compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (v.
Cass., 20/6/2019, n. 16581. Cfr. altresì, con riferimento alla prova per presunzioni, Cass.,
21/12/1987, n. 9504), e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicità o da errori
giuridici, quale appunto è l'esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale (cfr., con
riferimento agli elementi idonei a fondare la prova presuntiva, già Cass., 27/11/1982, n. 6460). Si è
altresì sottolineato che, in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora
nessuna di esse appaia ne' del tutto inverosimile ne' risulti con evidenza avere avuto efficacia
esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti “più
probabile che non” determinativa dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso
causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (v. Cass.,
20/2/2018, n. 4024; Cass., 22/10/2013, n. 23933). E' pertanto erroneo ritenere non provato il nesso
eziologico tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di più cause possibili ed alternative,
atteso che in tal caso il giudice non può sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi
quella “più probabile” in concreto ed in relazione alle altre, e non già in astratto ed in assoluto (cfr.
Cass., 22/10/2013, n. 23933); e in ogni caso, escludere che le varie ipotesi causali possano essere
“concorrenti”, dovendo tenersi in proposito in rilievo che è erroneo anche ritenere che una mera
12 ipotesi non possa essere sufficiente a fondare un giudizio di causalità, atteso che nella singola
concreta e specifica vicenda del caso pure un evento improbabile può ritenersi “causa” d'un evento,
se tutte le altre possibili cause siano ancor meno probabili (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024). Come
questa Corte ha già avuto modo di affermare, allorquando non si pervenga a ravvisare la sussistenza
di una causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva il danno evento (cfr.
Cass., 28/9/2018, n. 23450; Cass., 6/5/2015, n. 9008; Cass., 13/1/2015, n. 280; Cass., 23/9/2013, n.
21715; Cass., 17/2/2011, n. 3847; Cass., 21/7/2003, n. 11316), il problema del concorso di cause
delle cause trova soluzione nell'articolo 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti,
simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne
che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. Cass., 28/7/2017, n. 18753; Cass.,
14/7/2011, n. 15537; Cass., 2/2/2010, n. 2360), trattandosi di ipotesi di concorso di più cause
efficienti nella determinazione del danno (cfr. Cass., 9/4/2014, n. 8372; Cass., 3/3/2010, n. 7618;
Cass., 9/11/2006, n. 23918. Cfr. altresì Cass., 11/5/2012, n. 7404). Sotto altro profilo, deve tenersi del
pari in considerazione che allorquando emerga la sussistenza di una concorrente causa naturale non
imputabile, non essendo ammissibile la comparazione della medesima con la causa umana
imputabile (comparazione che solo tra comportamenti umani colposi è in realtà ammissibile: v. Cass.,
21/7/2011, n. 15991, e conformemente Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass.,
20/11/2017, n. 27254; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 18/4/2019, n.
10812), all'antecedente (e non successivo) fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza
funzionale con l'accertata condotta colposa del responsabile e dotato di efficacia concausale nella
determinazione dell'unica e complessiva riscontrata situazione patologica può attribuirsi rilievo non
già sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso,
appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno
del responsabile dell'illecito, bensì unicamente sul piano della logicamente successiva
(all'accertamento dell'an dell'illecito o dell'inadempimento) fase della determinazione equitativa
13 (articolo 1226 c.c.) del danno-conseguenza risarcibile, risultando legittimata solamente ad una
delimitazione del quantum del risarcimento, sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di
qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze
del caso concreto (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 21/8/2018, n.
20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass.,
21/7/2011, n. 15991)”.
Alla luce degli elementi disponibili e della consulenza tecnica in atti appare altamente probabile che la rottura della condotta fognaria sia stata la causa delle infiltrazioni lamentate dall'attore e, quindi,
appare sussistente il nesso di causalità materiale indicato dal tra i danni e la rottura della Pt_1
condotta fognaria (sebbene i lavori eseguiti abbiano determinato una diminuzione delle infiltrazioni).
L'attore ha dedotto quale causa dei danni lamentati, le infiltrazioni di acque luride provenienti dalla condotta fognaria con frequenza regolare fin dal 2018 nel locale magazzino di sua proprietà.
A fondamento della propria tesi, l'attore ha prodotto, tra le altre cose, una perizia giurata corredata da fotografie raffiguranti le macchie giallastre sulle pareti perimetrali, sia interne che esterne oltre che sulla pavimentazione del locale, che descrive analiticamente lo stato dei luoghi.
La detta perizia, come da condivisibile principio affermato dalla Suprema Corte, ha meramente valore indiziario, per cui “la perizia depositata da una parte nel giudizio non è dotata di efficacia probatoria
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente di fiducia asserisce di aver accertato e, per tale ragione,
alle conclusioni da lui raggiunte nella suddetta perizia, confezionata al di fuori del processo, può
essere riconosciuto soltanto valore indiziario” (Cass. Civ. II sezione, ordin. n. 21805/2024).
In ogni caso, fatto incontestato è la sussistenza delle infiltrazioni nel locale dell'attore, come si evince dalla relazione di servizio redatta dal responsabile di del 4.02.2019 (allegato 2 della CP_1
comparsa di costituzione – “lo scrivente a seguito di accurato sopralluogo e gli esiti delle indagini
eseguite su sistema fognario di riferimento ritiene che i fenomeni d'infiltrazione segnalati…”).
14 Nel suddetto documento del 2019 si da atto della presenza del fenomeno infiltrativo, anche a seguito del successivo espletamento della prova con colorante presso il servizio igienico dell'abitazione posta al civico 25; pur se, a detta della convenuta, la citata prova, avendo esito avrebbe consentito di ascrivere le infiltrazioni presenti nel locale dell'attore alle tubazioni di scarico di proprietà del
La convenuta, negando, così, ogni propria responsabilità (comparsa di costituzione pag. Pt_1
4-5) ha dedotto che le lamentate infiltrazioni sono successivamente e definitivamente cessate, a seguito dei lavori eseguiti dal Pt_1
Ciò induce a ritenere che le perdite della condotta fognaria iniziarono (almeno) già nel 2019.
In tale direzione milita anche la consulenza tecnica d'ufficio, ove si legge chiaramente che la causa delle infiltrazioni che hanno danneggiato l'immobile dell'attore è da ravvisare nel gocciolamento verificatosi all'interno dell'intercapedine creata nel terrapieno del piano seminterrato e nello specifico nel sistema d'intercettazione e convogliamento delle infiltrazioni. Il gocciolamento proveniente dallo stesso terrapieno – coincidente con la parte sottostante della via san NI.
Circostanza accertata alla presenza del consulente tecnico e dei consulenti di parte, a seguito dell'effettuazione della prova del colorante rosso che, immesso nel pozzetto sulla via San NI 25,
gocciolava nella parte retrostante al piano seminterrato (cfr. pag. 8 della relazione di ctu).
Anche l'ubicazione delle infiltrazioni ritratte nella perizia in atti appare compatibile con la perdita di acqua putrida della condotta.
Sul punto occorre aver riguardo sia del tratto di condotta fognaria che della conformazione dell'immobile dell'attore.
L'immobile è un corpo di fabbrica su quattro elevazioni, di cui tre completamente fuori terra ed uno seminterrato, fabbricato tra la via San NI di monte e la via Giuseppe Garibaldi a valle. Su detta via Garibaldi, sig. , possiede un garage/magazzino il cui accesso avviene dal civico Parte_1
15 n. 38, collegato mediante scala di accesso a chiocciola al piano superiore da cui si può anche accedere dalla Via San NI mediante il civico n. 27. Tutti i locali del piano seminterrato sono ad uso garage/magazzino, mentre quelli ai piani superiori sono ad uso abitativo.
Si rinvia alle foto allegate alla relazione per una migliore comprensione dei luoghi.
La tubazione ammalorata si trova al livello superiore rispetto al locale magazzino ove si sono verificate le infiltrazioni e i danni.
Le infiltrazioni si sono manifestate proprio sulle pareti del locale magazzino nel punto immediatamente adiacente alla tubatura e poi, secondo la normale discesa di acqua verso il basso,
sono arrivate al pavimento.
La localizzazione delle infiltrazioni appare, quindi, confermare che le stesse siano dipese principalmente dall'accumulo di acqua nella sede sopra descritta.
Il consulente tecnico ha rilevato che la causa delle infiltrazioni presenti alla data del sopralluogo nell'immobile dell'attore è da ravvisare esclusivamente nella perdita di acque putride dalla condotta fognaria.
L'espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta in modo esaustivo, ha smentito l'assunto della convenuta secondo cui le infiltrazioni sarebbero derivate dalla rottura di tubatura di pertinenza dell'attore e, successivamente all'espletamento dei lavori, dalle dette opere realizzate dall'attore,
specificando che i lavori eseguiti dall'attore hanno interessato la rete fognaria (il ripristino della condotta fognaria lungo la via San NI, la sostituzione di due pozzetti e di una diramazione) - e non le tubature di pertinenza dell'attore – e che il suddetto intervento non ha completamente eliminato il problema delle infiltrazioni, ma è state utile solo a diminuirne la consistenza.
16 In tal senso, a pag. 11 della relazione peritale, il ctu ha chiarito che “dette infiltrazioni, come
dimostrato nelle foto allegate alla perizia di parte dell'architetto e precisamente dalla Parte_2
coloritura e segni sui muri in passato sono state di gran lunga superiori, tenuto conto che la stessa
parte procedente avrebbe provveduto con dei lavori al rifacimento di un tratto della condotta
fognaria lungo la via San NI, lavori di cui non si ha nessun riferimento fotografico in atti, ma
vengono descritti sia nella perizia, sia tra gli atti di causa, come pure è possibile evidenziare dalle
mattonelle di asfalto di nuovo montaggio in detto tratto indicato anche in sede di sopralluogo” (confr.
relazione peritatale pag. 8).
Non di meno il CTU ha constatato un “evidente gocciolamento” al piano seminterrato, nonostante la giornata non fosse piovosa e, alla presenza dei tecnici di parte presenti, ha eseguito una prova sulla linea fognaria lungo la via San NI, mediante l'immissione di colorante rosso all'interno del pozzetto posto all'altezza del civico 25, con carico d'acqua immesso sulla stessa linea del pozzetto successivamente a monte. Dopo un brevissimo periodo si è osservato un aumento dell'infiltrazione,
atteso che il gocciolamento – dopo un breve lasso tempo – aveva le tracce del colorante immesso.
Il CTU ha così accertato la presenza attuale di infiltrazioni nel vano magazzino dell'attore provenienti esclusivamente dalla rete fognaria di pertinenza di passante lungo la via San Controparte_1
NI dal civico 25 verso valle in corrispondenza dell'abitazione dell'attore (cfr. relazione di ctu pag. 8).
Ebbene può osservarsi che: a) il ctu ha specificato che la coloritura e i segni sui muri presenti nel locale dell'attore sono risultati concentrati nella stessa sede (muri e pavimento) - come osservato nelle foto allegate alla perizia del febbraio 2019 e personalmente in occasione del sopralluogo del
27.2.2024 - e si possono associare ad infiltrazioni - più abbondanti in passato e meno alla data del sopralluogo - di origine fognaria;
b) la prova col colorante eseguita da parte convenuta nel 2019 ha dato esito negativo, probabilmente perché, eseguita sulla tubazione di pertinenza dell'attore,
17 effettivamente integra, che di fatto non ha determinato gocciolamenti nel locale dell'attore. Al
riguardo, la relazione del Geom. non ha relazionato con precisione le modalità di CP_3
svolgimento della prova né le parti effettivamente ispezionate.
Inverosimile, oltre che priva di riscontro è la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui l'immobile ha subito danno per infiltrazioni imputabili alla rottura della tubazione di pertinenza dell'attore.
Ciò perché il consulente tecnico ha accertato che le infiltrazioni per cui è causa derivano esclusivamente dalla condotta fognaria.
Alla luce degli elementi raccolti e delle considerazioni che precedono si ritiene verosimile che la causa del danno è imputabile ad una situazione immanente (risalente all'anno 2018) di infiltrazioni di acque luride provenienti esclusivamente dalla condotta fognaria e non di pertinenza dell'attore e,
conseguentemente, sussistente adeguata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Pertanto, fornita dal danneggiato la prova del rapporto di causalità fra la condotta fognaria e le infiltrazioni di acque luride, gravava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria della allegata riconducibilità dell'evento dannoso alla condotta del danneggiato (il proprietario dell'immobile).
Tuttavia, nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova.
Parte convenuta si è limitata a contestare con plurime argomentazioni la consulenza tecnica esperita ma esse non si ripercuotono sulla sua validità, né sulla sua attendibilità. Peraltro, numerosi indizi conducono a ritenere provato il nesso causale e la consulenza conferma, a seguito della prova col colorante espletata, che le infiltrazioni sono ascrivibili esclusivamente alla condotta fognaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che, avendo l'attrice assolto all'onere della prova su di lei gravante e non avendo fornito la prova liberatoria del caso CP_1
fortuito né la dimostrazione di un contributo causale della condotta del danneggiato o di terzi nel
18 verificarsi dell'evento dannoso ex articolo 1127 primo comma c.c., la domanda risarcitoria proposta da deve essere accolta. Parte_1
Danno risarcibile.
Accertata per quanto detto ascrivibilità ad delle cause delle immissioni di acque Controparte_1
reflue nel locale magazzino del e, conseguentemente, delle lesioni presenti sul pavimento Pt_1
e sulle pareti interne ed esterne del citato locale, l'espletata CTU ha, altresì, consentito di accertare la natura ed entità dei danni che tali infiltrazioni hanno prodotto, nonché gli interventi volti al ripristino nonché a scongiurare il ripetersi di futuri episodi infiltrativi.
Nell'ambito della responsabilità aquiliana, nell'alveo della quale rientra la fattispecie in esame, “il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227” (art. 2056 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., che descrive il c.d. nesso di causalità giuridica, sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dall'evento dannoso, nella specie, dell'evento infiltrativo.
I danni conseguenti alle infiltrazioni sono descritti in sede di c.t.u., ove si indicano i lavori necessari al ripristino dell'immobile e i relativi costi nella somma di euro 14.023,18
(quattordicimilaventitre/18).
In particolare il CTU ha valutato quale intervento necessario e sufficiente per prevenire eventuali future infiltrazioni nel locale dell'attore, il rifacimento della condotta fognaria, dei pozzetti lungo la stessa e delle diramazioni che collegano la condotta centrale con le abitazioni private insistenti lungo la via San NI nel tratto dei civici 25 -27- 29, con la verifica per circa metri 5 anche della stessa nei tratti prima e dopo al fine di eliminare le perdite che, infiltrandosi sul terrapieno, arriverebbero al piano seminterrato dell'attore, prevedendo una tempistica di cinque giorni lavorativi.
19 Sul punto il CTU ha chiarito che il D'NT ha eseguito a sue spese dei lavori finalizzati a prevenire fenomeni infiltrativi e precisamente la sistemazione di un tratto della condotta fognaria lungo la via
San NI e la sostituzione di due pozzetti e di una diramazione.
I detti lavori ammontanti ad euro 4.504,57 (quattromilacinquecentoquattro/57) sono stati valutati dal
CTU come utili al solo fine di diminuire la consistenza delle infiltrazioni, ma non risolutivi della causa delle stesse.
Il CTU ha, altresì, indicato le opere necessarie al fine di ripristinare l'immobile danneggiato: il rifacimento degli intonaci nella parete del vano seminterrato per un'altezza di metri 1,65, la pavimentazione per intero – per avere un locale uniforme – e zoccolatura, intonaco e coloritura finale,
stimando in complessivi euro 9.518,61 (novemilacinquecentodiciotto/61), oltre IVA i costi necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori.
Parte convenuta ha contestato il ripristino di superfici non interessate direttamente dai fenomeni infiltrativi inglobate nella stima per motivi estetici.
Sul punto appare condivisibile l'orientamento della Suprema Corte in tema di risarcimento del danno da infiltrazioni. Precisamente, nelle controversie in cui sia accertato che alcune pareti di una stanza sono interessate da infiltrazioni imputabili alla parte convenuta, mentre altre parteti della stessa stanza sono interessate da infiltrazioni non imputabili alla convenuta, quest'ultima è comunque tenuta al ripristino dell'intera stanza e, quindi, anche all'inevitabile eliminazione di infiltrazioni che non le sono direttamente imputabili quali quelle che, nella tesi di parte convenuta, potrebbero dirsi del tutto fisiologiche in ragione del corso del tempo, dell'ubicazione dell'immobile e della sua tecnica costruttiva.
Si veda, in particolare, Cass. 2015 n. 12920: “Nel caso di specie è stato accertato che oltre ai danni
recati dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento dei ricorrenti e diffuse in varie stanze
dell'appartamento posto al piano di sotto e su diverse pareti del salone, che è l'ambiente più ampio,
20 esiste un'altra macchia di umidità, su una delle pareti del salone, che non proviene dall'appartamento
dei ricorrenti (e che non è stato neppure accertato quando si sia verificata né è chiaramente detto da
chi sia stata provocata) e la cui esistenza non è, come rilevato dai ricorrenti, legata da alcun nesso
di interdipendenza con le infiltrazioni provocate dai ricorrenti. Quindi, l'obbligazione dei ricorrenti
di risarcire l'intero danno subito dai (omissis) … si fonda … sul diritto dei danneggiati ad ottenere il
ristoro integrale del danno subito. Poiché il danno consiste in macchie diffuse sulle pareti e sul
soffitto di alcuni ambienti, il ristoro integrale, nel caso di specie, deve necessariamente consistere in
un intervento ripristinatorio che abbia per oggetto tutte le stanze oggetto di infiltrazioni e per l'intero,
non potendo essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non
preveda l'integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli
ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate. Soltanto nel caso
in cui esistesse una situazione di degrado a carico della parete che non risente delle infiltrazioni
provenienti dall'appartamento di (omissis) tale da rendere necessario un intervento di ripristino
diverso e più oneroso di quello necessario ad eliminare i danni provocati dai (omissis) ( es.
rifacimento integrale dell'intonaco, consolidamento della parete) - ma tanto non è stato neppure
ipotizzato dai ricorrenti - esso non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non
vi ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto. Può quindi affermarsi che il
proprietario di un immobile, il quale domandi il risarcimento dei danni ad esso cagionati in
conseguenza delle infiltrazioni …, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di
uniformità, richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità
del bene rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma
occorrente per tale lavoro, trattandosi di esborso necessario per la totale eliminazione delle
conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Si veda, altresì, Cass. 2013 n. 259, così massimata: “Il proprietario di un immobile, il quale domandi
il risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza dei lavori di ristrutturazione di
appartamento sottostante, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di uniformità,
21 richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità del bene,
ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro, senza alcun limite
relativo all'eventuale vantaggio ricevuto, trattandosi di esborso per la totale eliminazione delle
conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Il principio in questione, invero, è risalente e si trova già in Cass. 1982 n. 2063: “qualora una parete
di un locale ad uso abitazione abbisogni, in conseguenza dell'illecito altrui, di ritinteggiatura, e
questa, per esigenze di uniformità di colore, che si traducono in condizioni di normale abitabilità,
debba essere estesa anche alle rimanenti parti, il diritto del proprietario dell'immobile di conseguire,
a titolo di risarcimento, il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro non trova
limitazioni, in relazione alla vetustà della precedente tinteggiatura, ed all'eventuale vantaggio
ricevuto essendosi in presenza di un esborso per la totale eliminazione delle conseguenze
pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso”.
Anche sotto tale prospettiva, se infatti talune infiltrazioni non fossero state riconducibili alla tubatura gestita da questa avrebbe comunque dovuto esser condannata al pagamento di quanto CP_1
necessario al completo ripristino di tutti i vani dell'immobile comunque interessati dalle infiltrazioni ad essa riconducibili.
In altri termini, poiché le infiltrazioni causate dall'accumulo di acqua nelle pareti del locale magazzino, il computo metrico redatto dal c.t.u. (sulla scorta di quello redatto dal consulente di parte)
non appare esporsi alle censure formulate dalla convenuta.
Al fine di ristorare integralmente il danno, peraltro, occorre riconoscere la rivalutazione monetaria della somma indicata essendo, secondo la prevalente opinione, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano una obbligazione “di valore”.
Ne deriva che la somma indicata nella misura di euro 14.023,18 (quattordicimilaventitre/18) oltre
IVA va rivalutata di anno in anno alla luce degli indici ISTAT relativi al potere d'acquisto della moneta.
22 Tale rivalutazione, invero, opererà soltanto a partire dall'anno 2019, e ciò in quanto il computo metrico preso a riferimento dal c.t.u. è quello redatto dal consulente di parte attrice in data 4.12.2019.
La complessiva somma di euro 14.023,18 (quattordicimilaventitre/18) oltre IVA va, quindi,
maggiorata per rivalutazione monetaria.
Si ritiene, tuttavia, che sulla stessa non vadano applicati interessi giacchè nessun maggior danno risulta dedotto né dimostrato da parte attrice.
Si veda, sul punto quanto condivisibilmente affermato da Cass. 2018 n. 18567 (ord.): “Il giudice di
merito ha liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna
valutazione del profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce
tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in
relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano
a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si
sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare,
anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma
originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto
tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo
ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente
configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi
costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro
verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno
da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché,
di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali
(Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22 ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio
2010, n. 3355)”.
23 Si veda altresì Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd.
interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di
calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia
tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
Stimato dunque in complessivi euro 14.023,18 (quattordicimilaventitre/18) oltre IVA il danno patito dall'attore e ritenuto che lo stesso debba essere imputato ad che va, Controparte_1
conseguentemente, condannata al pagamento della suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria sulla somma.
Nulla va invece riconosciuto all'attore per le ulteriori voci di danno e precisamente per la realizzazione di intercapedine posta nella parte retrostante del vano garage/magazzino (ammontante ad euro 2.393,65 (duemilatrecentonovantatre/65), perché superfluo, tenuto conto dell'epoca di realizzazione del fabbricato.
Né per il lavoro di scavo per il convogliamento delle acque e per la creazione di un vespaio, in quanto intervento migliorativo che non può gravare sulla convenuta.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura pari a euro 2.540,00 oltre accessori di legge, oltre euro 264,00 per contributo unificato e marca da bollo per iscrizione della causa a ruolo.
Le spese vanno poste a carico di parte convenuta Controparte_1
24 A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di ctu liquidate in corso di causa vanno poste a definitivo carico di parte convenuta con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (Cass. 23586/08 e 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia del , stante la mancata costituzione in giudizio;
Controparte_2
in parziale accoglimento della domanda attorea condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 14.023,18 (quattordicimilaventitre/18) oltre IVA, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria sulla somma dal 4.12.2019;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa come da separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
condanna, inoltre, a rifondere al le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1
in € 264,00 per esborsi oltre in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Enna, 31.10.2025.
Il GOP
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