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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di RE TA - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti, ha pronunziato all'esito dell'udienza del 20/12/2024
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6687/ 2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv. BALDINI ILARIA e Parte_1 COPPOLA NICOLA, elettivamente domiciliato come da ricorso RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui CP_ elettivamente domicilia presso gli Uffici dell'
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp, riconoscimento assegno ordinario di invalidità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/10/2023, parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/84, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche ed avendo i requisiti contributivi richiesti dalla legge (cfr. documentazione in atti), a seguito del rigetto aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P. all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità. L'istante quindi proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del suo diritto alla invocata prestazione previdenziale. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l il quale, sulla base di diverse argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. All'esito dell'udienza del 26/03/24, il Giudice, ritenutane la necessità, invitava il CTU a rendere chiarimenti rispetto alle contestazioni mosse alla relazione scritta da lui redatta e, in particolare a valutare la documentazione medica del 17/4/23 nonché la nuova documentazione medica depositata in atti. All'esito dell'udienza cartolare del 20/12/2024, acquisiti i chiarimenti medico legali richiesti e avvenuto scambio delle note di trattazione scritta, la controversia veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono. In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., sia nella relazione scritta in fase di ATP che nei successivi chiarimenti resi nel corso del presente giudizio ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante non comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa specifica sufficiente per potere beneficiare dell'invocato prestazione. In particolare il ctu, nel rendere i chiarimenti richiesti, tenuto conto dei dati emergenti dall'anamnesi lavorativa del ricorrente (grado scolarità, capacità professionali, mansioni di autista di veicoli ecologici) ha
1 riscontrato che, nel caso specifico del sig. : “Nel proprio lavoro e in ogni altra occupazione che Pt_1 potrebbe svolgere, le capacità psicofisiche richieste sono caratterizzate da una sufficiente efficienza dell'apparato osteoarticolare e dalla conoscenza dei fondamenti del lavoro tecnico”. Il Ctu ha inoltre dimostrato di aver analizzato anche la documentazione medica depositata successivamente tanto da precisare che: “Nella specie l'unica documentazione medica nuova è la prescrizione della CPAP che è un apparecchio che va indossato durante il sonno e NON A LAVORO per evitare che il paziente vada incontro ad Apnee notturne - ricordiamo che tale patologia è tipica dei fumatori, per tanto si ritiene che tale patologia non influisca con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente”. Per tali considerazioni, il ctu ha ritenuto di non discostarsi da quanto affermato nella precedente relazione.
Rileva il Tribunale che le argomentazioni del ctu sono convincenti, precise e frutto di accurata valutazione medico legale, e pertanto meritevoli di totale adesione.
I motivi prospettati in ricorso, si configurano come mero dissenso diagnostico, inidonei a integrare validi motivi di dissenso in senso sostanziale. Secondo la Suprema Corte, “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. Pone le spese di lite a carico del ricorrente soccombente che liquida come da dispositivo. Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di integrazione della consulenza che si liquidano con separato decreto non sussistendo i presupposti ex art. 152 disp. Att. C.p.c. per l'esenzione.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP. CP
2) Pone le spese di lite a carico di parte ricorrente che liquida in favore di in persona del legale rapp.te p.t. in € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
3)pone le spese della CTU a carico del ricorrente, che liquida in come da separato decreto.
RE TA , data del deposito
Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
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