TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 638
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della ripresa del procedimento disciplinare in assenza della conoscenza integrale della sentenza penale definitiva

    La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'amministrazione avesse correttamente ripreso il procedimento disciplinare dopo aver acquisito il dispositivo della sentenza della Cassazione, in quanto tale acquisizione era sufficiente a fornire gli elementi necessari per la decisione disciplinare. La Corte ha chiarito che l'interpretazione della giurisprudenza invocata dal ricorrente non vieta all'amministrazione di considerare sufficiente il dispositivo della sentenza per la ripresa del procedimento, ma piuttosto garantisce che i termini per l'avvio o la ripresa del procedimento decorrano dalla conoscenza integrale della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 638
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 638
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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