Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Deriu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- del Decreto di “sospensione disciplinare dall'impiego di mesi 6 (sei)”, adottato dal Direttore Generale, N. -OMISSIS- datato 01-02-2023, avente per oggetto il provvedimento di “sospensione disciplinare dall'impiego” di mesi 6 (sei), ai sensi dell'articolo 1357, lettera a), del Decreto Legislativo n. 66/2010;
- di ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale e/o che con lo stesso possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all'adozione e/o formazione del provvedimento impugnato in via principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento epigrafato di “ sospensione disciplinare dall’impiego di mesi 6 (sei) ” del 1 febbraio 2023, adottato dal Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 1357, lettera a), del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare o COM).
1.1. Il provvedimento richiama quanto segue: “ il G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione G.U.P., con sentenza n. - -OMISSIS- del 17 ottobre 2019, pronunciava condanna alla pena sospesa di anni 1 (uno) e mesi 2 (due) di reclusione, nonché alla "interdizione in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela o alla amministrazione di sostegno", per "tentata violenza sessuale" e "violenza sessuale", decisione confermata dalla Corte d'Appello -OMISSIS- sentenza n. -OMISSIS- del 26 ottobre 2021; la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. -OMISSIS- del 13 giugno 2022, acquisita dall'Amministrazione il 14 giugno 2022, rigettava il ricorso dell'interessato; ”.
Posto tale richiamo, la motivazione a sostegno della sanzione disciplinare, che evidenzia a monte l’avvio del procedimento il 7 settembre 2022, è la seguente: “ -OMISSIS- dell'Arma dei Carabinieri, nell'incarico di Comandante della Stazione di -OMISSIS- (-OMISSIS-):
- nel novembre 2014, nel corso di una cerimonia di commemorazione dei caduti, palpeggiava il fondo schiena di un'agente della Polizia Locale di -OMISSIS-;
nell'anno 2016, afferrava i piedi, per poi accarezzarli, rispettivamente, di una agente della Polizia Locale di -OMISSIS-, all'interno degli uffici della locale Stazione Carabinieri ove si era recata per ragioni di servizio, nonché della Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di -OMISSIS-, nell'ufficio della medesima.
Tali condotte, accertate in sede istruttoria ed il cui procedimento penale si è concluso con sentenza di condanna passata in giudicato, sono da ritenersi biasimevoli sotto l'aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri ”.
2. Il ricorrente deduce il seguente motivo di diritto:
Violazione degli art. 1392, c. 3 e 1393, co. 4, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66; – Errata interpretazione della legge - Interpretazione distorta della legge, l’Amministrazione ha tratto dalla disposizione un significato normativo errato - Eccesso di potere per sviamento: il potere sanzionatorio può legittimamente esplicarsi solo avendo a disposizione un quadro istruttorio completo – Mancanza di elementi integrali di valutazione: Irragionevolezza per mancanza di coerenza, imparzialità, proporzionalità - Eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria – Violazione dei principi di correttezza e completezza della valutazione in sede disciplinare dei fatti che hanno formato oggetto di giudizio penale - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti e illogicità della valutazione – Violazione dell’art. 97 c. 2 Cost.: Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità nel decidere se nell’istruttoria la P.A. non assume con correttezza e precisione i fatti rilevanti. Arbitrarietà ed irragionevolezza nel medesimo procedimento disciplinare .
Ciò in quanto l’amministrazione ha ripreso l’azione disciplinare avendo a disposizione il mero dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione (depositato il 13 giugno 2022 ed acquisito il 14 giugno), anziché attendere la conoscenza integrale del provvedimento giurisdizionale definitivo (deposito della sentenza della Cassazione del 5 dicembre 2022), come invece prescritto dal Comandante interregionale pro tempore in data 20 settembre 2019, dall’art. 1392, comma 3 del Codice dell’Ordinamento Militare, nonché dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2022; sentenza penale definitiva integrale mai acquisita agli atti del procedimento, che si è chiuso il 31 ottobre 2022.
3. Resiste in giudizio il Ministero della difesa, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente deve:
- essere rigettata l’eccezione del ricorrente di inammissibilità della memoria di replica della difesa erariale, poiché essa in tesi sarebbe una “replica a sé stessa”, in quanto, in senso contrario, è sufficiente rilevare che il ricorrente ha depositato una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. (19.02.2026), sicchè evidentemente l’Avvocatura dello Stato ben poteva depositare una memoria di replica rispetto ad essa e senza che ciò sia precluso dall’aver depositato una memoria difensiva successivamente a quella del ricorrente (peraltro solo il giorno dopo);
- è invece inammissibile per tardività proprio la memoria di replica del ricorrente, poiché depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, aderendo il Collegio all’orientamento ampiamente maggioritario per cui è tardiva, ai sensi degli artt. 73 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., la memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, anche nella vigenza del processo amministrativo telematico, poiché il deposito oltre le ore 12, pur essendo consentito, si considera effettuato il giorno successivo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2025, n. 2586 Cons. Stato sez. VI, 5 dicembre 2024, n. 9750; Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n.9278; Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1322; 4 marzo 2021, n. 1841; 13 febbraio 2020, n. 1137; T.A.R. Sardegna, I, sentenze nn. 573, 426 e 308 del 2025).
6. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione controversa attiene al dies a quo del procedimento disciplinare nei confronti del militare in relazione a fattispecie per le quali sia pendente un processo penale per i medesimi fatti rilevanti anche in sede disciplinare.
In particolare, con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce che l’amministrazione non potrebbe riprendere il procedimento sospeso in attesa della definizione del processo penale prima di venire a conoscenza del contenuto integrale della sentenza definitiva di condanna, che, nel caso di specie, è quella con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello, che già confermava la sentenza di primo grado, con la condanna del ricorrente alla pena sospesa di anni 1 e mesi 2 di reclusione, nonché alla interdizione in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela o alla amministrazione di sostegno, per tentata violenza sessuale e violenza sessuale; e che sarebbe perciò illegittimo aver ripreso (e concluso) il procedimento prima di tale conoscenza integrale della sentenza della Cassazione, ritenendo sufficiente la conoscenza del dispositivo della sentenza.
7. La tesi non può essere accolta.
Essa si fonda su una erronea lettura dell’art. 1393, comma 4 COM e della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2022.
L’art. 1393, comma 4 COM dispone che “ il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura ”.
L’Adunanza plenaria, nel conoscere di quesiti che attenevano alla possibilità che un giudicato parziale estinguesse il potere disciplinare della p.a. per decorrenza dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, ha affermato il principio di diritto per cui “ il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi dell’art. 1392, co. 3, e dell’art. 1393, co. 4, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione.
La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge ” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 14 del 2022).
8. Ora, l’Adunanza plenaria su cui si fonda la tesi del ricorrente, nell’interpretare il sistema normativo rilevante in questa sede ed affermare il principio sopra citato, ha però fatto riferimento all’individuazione del termine finale da considerare per ritenere che l’amministrazione abbia avviato o ripreso nel rispetto dei termini - per quel che qui rileva, di cui all’art. 1393, comma 4 COM - l’azione disciplinare; in sostanza e in altre più chiare parole, ha affermato che finché l’amministrazione non abbia acquisito la conoscenza integrale della sentenza penale, non decorre il termine di 90 giorni per l’avvio o la ripresa del procedimento disciplinare, come desumibile dal tenore letterale della norma, neppure in caso di giudicato parziale (e perciò si era reso necessario l’intervento dell’organo nomofilattico).
Ben diverso è il caso di specie, ove il ricorrente pretenderebbe di trarre dal principio di diritto affermato che l’amministrazione non potrebbe mai avviare o riprendere il procedimento disciplinare fino alla conoscenza integrale della sentenza definitiva resa in sede penale.
In senso contrario alla tesi del ricorrente va rilevato che l’affermazione dell’Adunanza plenaria non è stata resa nel senso della tutela e garanzia del militare incolpato, poiché in realtà la plenaria fa riferimento proprio alla possibilità che l’amministrazione disponga del più lungo termine di decorrenza dalla conoscenza integrale della sentenza penale per riprendere e concludere il procedimento disciplinare.
Ciò è ben chiaro ove la plenaria afferma che “ i termini per promuovere l’azione disciplinare – e concludere, quindi, il procedimento – mirano a garantire la posizione del dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell’amministrazione ”, di modo che “ l’azione disciplinare deve iniziare tempestivamente, senza ritardi ingiustificati – o, peggio, arbitrari – rispetto al momento in cui l’amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile di condanna”. Come si è già affermato, l’attesa della sentenza conclusiva dell’intero processo penale, onde avviare o riprendere il procedimento disciplinare, lungi dal costituire un irragionevole ritardo, costituisce invece una evidente garanzia per la completezza e correttezza del giudizio, e ciò sia in favore del dipendente pubblico (militare) sia in favore non già dell’amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell’attività amministrativa; quella medesima esigenza, cioè, che aveva ex ante reso opportuno sospendere il procedimento disciplinare ”.
In realtà quindi la plenaria si preoccupava di spiegare perchè la tesi per cui il dies a quo per l’avvio o la ripresa del procedimento disciplinare non decorresse anche in presenza di giudicati parziali fino alla conoscenza integrale della sentenza non si ponesse in contrasto con le garanzie del militare che sono alla base dell’individuazione di un termine ultimo entro il quale avviare (o riprendere) il procedimento disciplinare e di un termine ultimo entro il quale poi concluderlo.
È chiaro quindi come l’assolutezza della tesi del ricorrente provi troppo, poiché una decisione della plenaria in realtà volta a consentire all’amministrazione di disporre di un maggiore termine per la ripresa dell’azione disciplinare, non può essere interpretata nel senso di vietare all’amministrazione di considerare sufficiente e rilevante il deposito del dispositivo da parte della Corte di Cassazione per ritenere a questo punto sufficienti tutti gli elementi acquisiti per la ripresa del procedimento disciplinare.
Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale e in senso contrario alla tesi del ricorrente, nel caso di specie la conoscenza integrale della sentenza in nulla avrebbe mutato l’esito del procedimento disciplinare, posto che la Cassazione ha semplicemente rigettato il ricorso del ricorrente, confermando così la sentenza della Corte d’Appello che già aveva confermato la sentenza di primo grado; né il ricorrente ha infatti potuto enucleare alcun diverso elemento sulla base dell’ormai acquisita e depositata in giudizio sentenza integrale della Corte di Cassazione.
Vale poi aggiungere che la sentenza della plenaria si preoccupava di una fattispecie assai peculiare e ben distinta dalla presente: non solo essa atteneva, come visto, alla valutazione del termine finale per la ripresa dell’azione disciplinare, ma il profilo problematico era costituito dalla possibilità o meno di disarticolare tale termine “ultimo” a seconda che vi fosse un giudicato parziale – dunque con effetto favorevole per l’incolpato - ed è su questo che la plenaria ha dissentito: “ Sul più generale piano logico-sistematico, la sospensione del procedimento penale costituisce, come si è detto, un’eccezione, prevista sia nell’interesse dell’amministrazione, consentendole di avere una valutazione migliore dei fatti, sia nell’interesse del militare, sottraendolo alle conseguenze di valutazioni disciplinari frutto di incompletezza o frettolosità e che, peraltro, potrebbero essere smentite dalle conclusioni del giudizio penale.
Ambedue le esigenze che consentono (e rendono opportuno) di attendere l’esito del giudizio penale, verrebbero frustrate laddove l’amministrazione fosse costretta ad inseguire ogni esito parziale di quel giudizio, perdendo proprio quella esigenza di più approfondita, completa e complessiva valutazione dei “fatti” che, in via di eccezione, ha permesso di non avviare subito il procedimento disciplinare ”.
Come si vede, non è dunque la semplice esigenza di conoscenza integrale della sentenza della Cassazione rispetto al dispositivo, come è nel caso di specie, ad aver condotto la plenaria all’affermazione del principio di diritto, bensì la ben diversa ipotesi in cui si vorrebbero identificare termini diversi per fatti di reato che però presentano una unitarietà tale da giustificare l’attesa della sentenza integrale e non già considerare rilevanti singoli giudicati parziali per la ripresa dell’azione disciplinare; ecco perché riemergono le esigenze anche di garanzia del militare, sì che l’amministrazione conosca interamente e per tutti i fatti-reato l’esito del giudizio; e infatti la plenaria richiama anche l’art. 1355, comma 4 COM, per cui “ se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso ”.
Come si vede, sono tutte considerazioni irrilevanti nel presente giudizio, nel quale semplicemente l’amministrazione, avuto contezza del dispositivo della sentenza della Cassazione di rigetto del ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, su tutti i fatti-reato rilevanti, disponendo di tutti gli elementi necessari, ha riavviato e poi concluso il procedimento disciplinare.
9. Tutte le superiori argomentazioni conducono perciò al rigetto dell’unico motivo di ricorso, non rilevandosi alcuna violazione del termine di riavvio del procedimento disciplinare, né alcun difetto di istruttoria da parte dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero della difesa, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ER, Presidente
RI SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SE | IA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.